Conclusa a Monaco il 5 ottobre 1973 Approvata dall’Assemblea federale il 29 novembre 19762 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 20 aprile 1977 Entrata in vigore per la Svizzera il 7 ottobre 1977 Riveduta a Monaco il 29 novembre 20003 Approvata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 20054 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 12 giugno 2006 Entrata in vigore per la Svizzera il 13 dicembre 2007
Parte prima Disposizioni generali e istituzionali
Capitolo I Disposizioni generali
Art. 2 Brevetto europeo
Art. 3 Portata territoriale
Art. 4 Organizzazione europea dei brevetti
Art. 4a Conferenza dei ministri degli Stati contraenti
Capitolo II L’Organizzazione europea dei brevetti
Art. 5 Statuto giuridico
Art. 6 Sede
Art. 7 Agenzie dell’Ufficio europeo dei brevetti
Art. 8 Privilegi e immunità
Art. 9 Responsabilità
Capitolo III L’Ufficio europeo dei brevetti
Art. 10 Direzione
Art. 11 Nomina degli alti funzionari
Art. 12 Doveri d’ufficio
Art. 13 Controversie tra l’Organizzazione e gli agenti dell’Ufficio europeo dei brevetti
Art. 14 Lingue dell’Ufficio europeo dei brevetti, delle domande di brevetto europeo e di altri documenti
Art. 15 Organi incaricati delle procedure
Art. 16 Sezione di deposito
Art. 17 Divisioni di ricerca
Art. 18 Divisioni di esame
Art. 19 Divisioni di opposizione
Art. 20 Divisione giuridica
Art. 21 Commissioni di ricorso
Art. 22 Commissione allargata di ricorso
Art. 23 Indipendenza dei membri delle commissioni
Art. 24 Esclusione e ricusazione
Art. 25 Parere tecnico
Capitolo IV Il Consiglio d’amministrazione
Art. 26 Composizione
Art. 27 Presidenza
Art. 28 Ufficio direttivo
Art. 29 Sessioni
Art. 30 Partecipazione di osservatori
Art. 31 Lingue del Consiglio d’amministrazione
Art. 32 Personale, locali e materiale
Art. 33 Competenza del Consiglio d’amministrazione in determinati casi
Art. 34 Diritto di voto
Art. 35 Voti
Art. 36 Ponderazione dei voti
Capitolo V Disposizioni finanziarie
Art. 37 Copertura delle spese
Art. 38 Fondi propri dell’Organizzazione
Art. 39 Versamenti degli Stati contraenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei
Art. 40 Importo delle tasse e dei versamenti Contributi finanziari eccezionali
Art. 41 Anticipazioni
Art. 42 Bilancio preventivo
Art. 43 Autorizzazione delle spese
Art. 44 Stanziamenti per spese imprevedibili
Art. 45 Esercizio finanziario
Art. 46 Preparazione e adozione del bilancio
Art. 47 Bilancio provvisorio
Art. 48 Esecuzione del bilancio
Art. 49 Revisioni dei conti
Art. 50 Regolamento finanziario
Art. 51 Tasse
Parte seconda Diritto dei brevetti
Capitolo I Brevettabilità
Art. 52 Invenzioni brevettabili
Art. 53 Eccezioni alla brevettabilità
Art. 54 Novità
Art. 55 Divulgazioni non opponibili
Art. 56 Attività inventiva
Art. 57 Applicazione industriale
Capitolo II Persone abilitate a richiedere ed a ottenere un brevetto europeo – Designazione dell’inventore
Art. 58 Abilitazione a depositare una domanda di brevetto europeo
Art. 59 Più richiedenti
Art. 60 Diritto al brevetto europeo
Art. 61 Domanda di brevetto europeo depositata da una persona non abilitata
Art. 62 Diritto dell’inventore di essere designato
Capitolo III Effetti del brevetto europeo e della domanda di brevetto europeo
Art. 63 Durata del brevetto europeo
Art. 64 Diritti conferiti dal brevetto europeo
Art. 65 Traduzione del brevetto europeo
Art. 66 Valore di deposito nazionale del deposito europeo
Art. 67 Diritti conferiti dalla domanda di brevetto europeo dopo la pubblicazione
Art. 68 Effetti della revoca o della limitazione del brevetto europeo
Art. 69 Limiti della protezione
Art. 70 Testo facente fede della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo
Capitolo IV Della domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà
Art. 71 Trasferimento e costituzione di diritti
Art. 72 Cessione
Art. 73 Licenza contrattuale
Art. 74 Diritto applicabile
Parte terza La domanda di brevetto europeo
Capitolo I Deposito della domanda di brevetto europeo e condizioni che essa deve soddisfare
Art. 75 Deposito della domanda di brevetto europeo
Art. 76 Domande divisionali europee
Art. 77 Trasmissione delle domande di brevetto europeo
Art. 78 Condizioni che la domanda di brevetto europeo deve soddisfare
Art. 79 Designazione degli Stati contraenti
Art. 80 Data di deposito
Art. 81 Designazione dell’inventore
Art. 82 Unità dell’invenzione
Art. 83 Esposto dell’invenzione
Art. 84 Rivendicazioni
Art. 85 Estratto
Art. 86 Tasse annuali per la domanda di brevetto europeo
Capitolo II Priorità
Art. 87 Diritto di priorità
Art. 88 Rivendicazione di priorità
Art. 89 Effetti del diritto di priorità
Parte quarta Procedura fino alla concessione
Art. 90 Esame iniziale e formale
Art. 91
Art. 92 Redazione del rapporto di ricerca europea
Art. 93 Pubblicazione della domanda di brevetto europeo
Art. 94 Esame della domanda di brevetto europeo
Art. 95
Art. 96
Art. 97 Concessione del brevetto o rigetto della domanda
Art. 98 Pubblicazione del fascicolo del brevetto europeo
Parte quinta Procedura di opposizione e di limitazione
Art. 99 Opposizione
Art. 100 Cause d’opposizione
Art. 101 Esame dell’opposizione – Revoca o mantenimento del brevetto europeo
Art. 102
Art. 103 Pubblicazione di un nuovo fascicolo del brevetto europeo
Art. 104 Spese
Art. 105 Intervento del contraffattore presunto
Art. 105a Richiesta di limitazione o di revoca
Art. 105b Limitazione o revoca del brevetto europeo
Art. 105c Pubblicazione del fascicolo del brevetto europeo modificato
Parte sesta Procedura di ricorso
Art. 106 Decisioni impugnabili
Art. 107 Persone ammesse a proporre il ricorso ed a essere parti della procedura
Art. 108 Termine e forma
Art. 109 Revisione pregiudiziale
Art. 110 Esame del ricorso
Art. 111 Decisione sul ricorso
Art. 112 Decisione o parere della Commissione allargata di ricorso
Art. 112a Richiesta di revisione da parte della Commissione allargata di ricorso
Parte settima Disposizioni comuni
Capitolo I Disposizioni generali relative alla procedura
Art. 113 Base delle decisioni
Art. 114 Esame d’ufficio
Art. 115 Osservazioni di terzi
Art. 116 Procedura orale
Art. 117 Prove e assunzione delle prove
Art. 118 Unicità della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo
Art. 119 Notifica
Art. 120 Termini
Art. 121 Prosecuzione della procedura relativa alla domanda di brevetto europeo
Art. 122 Restitutio in integrum
Art. 123 Modifiche
Art. 124 Informazioni sullo stato della tecnica
Art. 125 Riferimento ai principi generali
Art. 126
Capitolo II Informazione del pubblico e degli organi ufficiali
Art. 127 Registro europeo dei brevetti
Art. 128 Consultazione pubblica
Art. 129 Pubblicazioni periodiche
Art. 130 Scambio di informazioni
Art. 131 Cooperazione amministrativa e giudiziaria
Art. 132 Scambio di pubblicazioni
Capitolo III Rappresentanza
Art. 133 Principi generali relativi alla rappresentanza
Art. 134 Rappresentanza dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti
Art. 134a Istituto dei mandatari abilitati dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti
Parte ottava Incidenze sul diritto nazionale
Capitolo I Trasformazione in domanda di brevetto nazionale
Art. 135 Richiesta di trasformazione
Art. 136
Art. 137 Condizioni formali della trasformazione
Capitolo II Nullità e diritti anteriori
Art. 138 Nullità dei brevetti europei
Art. 139 Diritti anteriori e diritti con la medesima data
Capitolo III Altre incidenze sul diritto nazionale
Art. 140 Modelli di utilità e certificati di utilità nazionali
Art. 141 Tasse annuali per il brevetto europeo
Parte nona Accordi particolari
Art. 142 Brevetto unitario
Art. 143 Organi speciali dell’Ufficio europeo dei brevetti
Art. 144 Rappresentanza dinanzi agli organi speciali
Art. 145 Comitato ristretto del Consiglio d’amministrazione
Art. 146 Copertura delle spese per compiti speciali
Art. 147 Versamenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore del brevetto unitario
Art. 148 Della domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà
Art. 149 Designazione congiunta
Art. 149a Altri accordi tra gli Stati contraenti
Parte decima Domande internazionali ai sensi del Trattato di Cooperazione in materia di brevetti – domande EURO-PCT
Art. 150 Applicazione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti
Art. 151 L’Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio ricevente
Art. 152 L’Ufficio europeo dei brevetti come amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dell’esame preliminare internazionale
Art. 153 L’Ufficio europeo dei brevetti come ufficio designato o eletto
Art. 154
Art. 155
Art. 156
Art. 157
Art. 158
Parte undicesima Disposizioni transitorie (Abrogata)
Parte dodicesima Disposizioni finali
Art. 164 Regolamento di esecuzione e protocolli
Art. 165 Firma – Ratifica
Art. 166 Adesione
Art. 167
Art. 168 Campo d’applicazione territoriale
Art. 169 Entrata in vigore
Art. 170 Quota d’ammissione
Art. 171 Durata della convenzione
Art. 172 Revisione
Art. 173 Controversie tra Stati contraenti
Art. 174 Denuncia
Art. 175 Riserva dei diritti acquisiti
Art. 176 Diritti e obblighi finanziari di uno Stato contraente che ha cessato di far parte della convenzione
Art. 177 Lingue della convenzione
Art. 178 Trasmissioni e notificazioni Decisione del Consiglio d’amministrazione del 28 luglio 2001 in vigore dal 13 dicembre 2007
Art. 1 Campo d'applicazione il 2 luglio 2009