Non sono cambiate le regole dell'ICI per l'anno 2011.
Lo ha comunicato il ministero dell'Economia e delle Finanze ricordando che «il prossimo 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata dell'Imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 2011. Sono invariate le regole per il calcolo della rata in scadenza».
Non sono tenuti al versamento i titolari di immobili adibiti ad abitazione principale. Tutti gli altri contribuenti, tra cui i titolari di seconde case, devono invece mettere mano al portafoglio.
Sono tenuti al pagamento anche i proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli. In base all'articolo 3 del decreto legislativo 504/1992, oltre al proprietario dell'immobile, sono obbligati al pagamento anche il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione. Soggetto passivo è anche il superficiario, l'enfiteuta, il locatario finanziario e il concessionario di aree demaniali. Rientra tra i diritti reali, poi, il diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite, in base all'articolo 540 del Codice civile.
Non è soggetto al prelievo fiscale, invece, il nudo proprietario dell'immobile. Non sono inoltre obbligati al pagamento il locatario, l'affittuario e il comodatario, in quanto non sono titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile, ma lo utilizzano sulla base di uno specifico contratto. Sono esonerati anche i titolari di fabbricati adibiti ad abitazione principale, con esclusione delle unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili di lusso, ville e castelli).
12 Dicembre 2011