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Imu: guida all'imposta sulla casa
Esonerate le abitazioni principali non di lusso

Niente acconto Imu sull'abitazione principale e relative pertinenze e sui terreni agricoli. Ma l'incertezza politica ha portato purtroppo a un forte ritardo nella definizione delle regole per pagare l'acconto Imu 2013. Rendendo ancor più complicato l'adempimento per i contribuenti già tartassati da un'imposta che vale circa 20 miliardi, di cui la metà da pagare entro il 17 giugno. L' unica consolazione del ritardo è che quest'anno per gli acconti non si dovranno rincorrere le aliquote 2013, visto che basterà applicare quelle fissate dai singoli Comuni per il 2012, anche se l'ente locale ha già deciso quelle per quest'anno (ma non sono molti).


In pratica, per gli immobili ancora soggetti all'imposta, si può prendere il totale dell'Imu pagata per il 2012 (acconto più saldo tenendo conto sia dela quota comunale sia di quella statale) e versare entro il 17 giugno il 50% a titolo di acconto. Le aliquote 2013 del Comune si utilizzeranno per il calcolo del saldo a dicembre. Chi ha comprato casa nei primi mesi del 2013, o nel corso del 2012, dovrà per forza di cose calcolarsi l'imposta con le regole del 2012, ragguagliare l'importo ottenuto all'anno e versare ora il 50% dell'imposta dovuta per i mesi di possesso nel 2013. Vediamo le regole da seguire per la seconda volta dell'Imu.


Devono versare l'Imu tutti i proprietari di immobili situati sul territorio italiano e tutti coloro che su di essi sono titolari di un diritto reale di godimento: come l'usufruttuario o chi ha un diritto d'abitazione (ad esempio quello che spetta al coniuge superstite sulla casa di famiglia), di uso, di enfiteusi e di superficie. In caso di separazione o divorzio, obbligato al versamento è l'ex coniuge affidatario della casa coniugale, anche se non proprietario, che fruisce della sospensione a condizione che vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente.
L'imposta va versata anche dalle società per tutti gli immobili posseduti, anche se utilizzati nell'esercizio della propria attività e anche se si tratta di immobili costruiti per la vendita. Nel caso di più comproprietari - o di più contitolari di un diritto reale - l'imposta è pagata da ciascuno in proporzione alla propria quota e con versamenti separati. La sospensione per l'abitazione principale si applica solo a chi vi dimora e vi ha la residenza anagrafica; gli altri comproprietari che non vi risiedono devono invece pagare l'Imu.


L'Imu si applica su qualunque immobile, esclusa l'abitazione principale e relative pertinenze, nel limite di una per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7. Non beneficiano dell'esonero gli immobili accatastati come A1, A8 e A9 anche se destinati ad abitazione principale. L'esenzione riguarda anche gli immobili assimilati all'abitazione principale dal singolo comune, ad esempio quelli di proprietà di anziani che hanno trasferito la residenza in una casa di cura o di ricovero (vedi tabella qui a fianco). Sospesa l'Imu anche sui terreni, sia agricoli coltivati sia incolti, inclusi gli orticelli.

L'acconto Imu riguarda quindi gli immobili abitativi a disposizione come le seconde case e quelli affittati o sfitti. E si paga anche per gli immobili dati in uso gratuito a figli o familiari, per le pertinenze non della prima casa o comunque non agevolabili come ad esempio il secondo box. Oltre che per gli uffici, negozi, depositi, capannoni, altri immobili commerciali e industriali, per le aree fabbricabili (per le quali conta il valore commerciale al primo gennaio 2013) e gli immobili di qualsiasi categoria posseduti da società. Per i fabbricati in corso di costruzione o di ricostruzione, oppure oggetto di interventi di recupero edilizio, l'imposta si applica sull'area fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, a quella di utilizzo del fabbricato.


Il meccanismo di calcolo dell'imponibile è analogo a quello dello scorso anno. Si parte sempre dalla rendita catastale attribuita all'immobile al 1° gennaio dell anno che, come in passato, deve essere rivalutata del 5%. Per trovare la rendita si può consultare il rogito o una visura catastale recente. La rendita si può ottenere anche dal quadro RB del modello Unico o B del 730. Attenzione, però, perché in Unico si indica la rendita già incrementata del 5% (non occorre quindi rivalutarla), mentre nel 730 viene indicato l'importo base (quindi da maggiorare).
La rendita rivalutata va moltiplicata per un coefficiente variabile a seconda della tipologia dell' immobile, invariato rispetto al 2012 tranne che per i fabbricati strumentali di categoria D (vedi percorso di calcolo qui a fianco).


Per le abitazioni ancora soggette all'Imu e per le relative pertinenze il coefficiente è 160; per gli uffici è 80 e per i negozi 55. Per i capannoni industriali, opifici e immobili commerciali di categoria D il moltiplicatore è 65 (era 60 nel 2012). Base imponibile dimezzata per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per il periodo dell' anno in cui sussistono tali condizioni, da accertare da un tecnico comunale o da attestare con una dichiarazione sostitutiva. Dimezzata la base di calcolo anche per i fabbricati di interesse storico e artistico.


4 giugno 2013

 


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