NORMATIVA
Normativa province autonome - Trento
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Legge provinciale Trento, 15 maggio 2013, n 9
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Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie
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Art. 1 Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di interventi sul patrimonio edilizio esistente 1. Per fronteggiare la crisi economica del settore edilizio la Provincia istituisce un fondo destinato alla concessione di contributi in conto capitale per gli interventi individuati da quest'articolo, su edifici esistenti, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa. Per gli interventi su edifici collocati all'interno degli insediamenti storici il contributo può essere concesso nella misura massima del 60 per cento della spesa ammessa. La spesa massima ammessa a contribuzione non può superare l'importo di 100.000 euro per gli interventi sulle singole unità abitative e di 300.000 euro per gli interventi sulle parti comuni degli edifici composti da più unità abitative. 2. Il fondo è destinato a finanziare le seguenti categorie di interventi: a) interventi realizzati su singole unità abitative autonomamente iscritte al catasto e destinate, alla data del 1° marzo 2013, ad abitazione principale del richiedente, ai fini della disciplina dell'imposta municipale propria (IMUP) o su unità immobiliari anche non autonomamente iscritte al catasto e destinate a diventare abitazione principale del richiedente entro la data individuata dalla deliberazione prevista dal comma 11. Sono inoltre ammessi a contribuzione gli interventi su unità immobiliari autonomamente iscritte al catasto destinate a diventare parte dell'abitazione principale del richiedente secondo quanto previsto dalla disciplina IMUP, entro la data individuata dalla deliberazione prevista dal comma 11. Fermi restando i requisiti dell'unità abitativa del richiedente e la spesa massima ammessa a contribuzione riferita alla singola unità abitativa stabilita dal comma 1, per gli edifici composti da meno di quattro unità abitative gli interventi possono essere anche o solo quelli sulle parti comuni previsti dal comma 7; b) interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici composti da quattro o più unità abitative, definiti secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 11, se almeno il 50 per cento delle unità immobiliari autonomamente iscritte al catasto è costituito da abitazioni principali ai fini della disciplina IMUP e se le unità destinate ad abitazioni principali costituiscono almeno il 50 per cento della superficie complessiva delle unità immobiliari comprese nell'edificio, secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 11; c) interventi realizzati da enti pubblici, ONLUS, enti ecclesiastici e fondazioni per il risanamento o il recupero di alloggi di loro proprietà da cedere in locazione secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. 3. Il fondo è ripartito tra le comunità con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, che si esprime entro dieci giorni, in base a criteri che tengono conto, in particolare, della popolazione e del patrimonio edilizio esistente. La deliberazione stabilisce anche i criteri con i quali la comunità ripartisce le somme assegnate tra gli interventi previsti dal comma 2, lettere a), b) e c). Per favorire il massimo utilizzo del fondo la Giunta provinciale può disporre l'assegnazione ad altre comunità delle somme già assegnate ai sensi di questo comma e non utilizzate. 4. I contributi sono concessi ed erogati dalle comunità sul cui territorio è collocato l'immobile oggetto dell'intervento. 5. Sono ammessi a contribuzione gli interventi per i quali la segnalazione certificata di inizio attività o la comunicazione di inizio lavori è stata presentata dal 1° marzo 2013 o, per gli interventi previsti dal comma 7, lettera b), dal 1° gennaio 2013, secondo quanto previsto dalla normativa urbanistica. Non sono comunque oggetto di contributo gli interventi su unità abitative di proprietà di imprese. 6. Il contributo è concesso per interventi su singole unità immobiliari esistenti, relativamente a: a) interventi di miglioramento energetico su edifici esistenti, come definiti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", e dalle relative norme attuative; b) ulteriori interventi definiti dall'articolo 99, comma 1, lettere b), c), d), e) e g) della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), compresi gli interventi destinati all'ampliamento dell'unità immobiliare. 7. Il contributo è concesso per interventi sulle parti comuni di edifici composti da più unità abitative, relativamente a: a) interventi di riqualificazione strutturale, consistenti in opere di miglioramento strutturale e opere di adeguamento strutturale, secondo quanto previsto dalla normativa statale; b) interventi di riqualificazione strutturale secondo quanto previsto dalla normativa statale per la sostituzione delle coperture in amianto su edifici esistenti; c) interventi di riqualificazione energetica, su edifici esistenti, idonei all'ottenimento della certificazione energetica in classe B o A; l'intervento è prioritariamente finanziabile se l'edificio è adeguato dal punto di vista strutturale, secondo quanto previsto dalla normativa statale; d) interventi per la rimozione delle barriere architettoniche o altri interventi di manutenzione straordinaria; gli interventi sono prioritariamente finanziabili se l'edificio è adeguato dal punto di vista strutturale, secondo quanto previsto dalla normativa statale. 8. I contributi previsti da quest'articolo non sono cumulabili con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalle norme provinciali o statali, con riguardo alle sole spese oggetto di contributo, e con altri incentivi eventualmente individuati dalla deliberazione prevista dal comma 11. 9. Non sono ammissibili a contributo gli interventi previsti dal comma 2, lettera a), richiesti da soggetti i componenti del cui nucleo familiare, individuato alla data di entrata in vigore di questa legge, erano tenuti a corrispondere per il 2012 un importo IMUP complessivo, calcolato ad aliquote standard, superiore a una soglia stabilita con deliberazione della Giunta provinciale. E' comunque esclusa dal computo l'IMUP dovuta per l'abitazione principale del richiedente e quella relativa ai beni strumentali, come definiti dalla deliberazione prevista dal comma 11. 10. Se le risorse assegnate alle comunità, anche a seguito delle riassegnazioni di cui al comma 3 o delle ulteriori assegnazioni eventualmente disposte dalla Provincia, non sono sufficienti per ammettere a contributo tutte le domande, ciascuna comunità stila delle graduatorie, distinte in base alle categorie di intervento previste dal comma 2, secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni, tenendo conto dei seguenti criteri: a) relativamente alla categoria prevista dal comma 2, lettera a), le richieste sono ordinate in ordine crescente rispetto all'IMUP complessivamente dovuta dal nucleo familiare con riferimento al 2012, calcolata ad aliquote standard, escludendo comunque l'IMUP dovuta per l'abitazione principale del richiedente e quella relativa ai beni strumentali, come definiti dalla deliberazione di cui al comma 11. A parità di IMUP complessivamente dovuta dal nucleo familiare sono finanziate prioritariamente le domande che includono interventi di miglioramento energetico previsti dalla lettera a) del comma 6, secondo i criteri definiti dalla deliberazione di cui al comma 11; b) relativamente alle categorie previste dal comma 2, lettere b) e c), le richieste sono finanziate nell'ordine delle categorie d'intervento indicate nel comma 7. Nel caso di incapienza delle risorse, nell'ambito della stessa categoria sono finanziati prima gli interventi che presentano un maggiore volume complessivo di spesa. La deliberazione della Giunta provinciale individua le modalità di formazione delle graduatorie quando gli interventi riguardano più categorie. 11. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le disposizioni attuative di quest'articolo e, in particolare: a) le modalità, i termini di presentazione e i contenuti della richiesta di contributo; b) le specificazioni delle tipologie di intervento ammissibili a contributo, se necessario; si intendono comunque ammissibili a contributo, nel rispetto di questo articolo, gli interventi realizzati su edifici in corso di realizzazione per i quali, alla data del 1° marzo 2013, era cessata la validità del titolo edilizio; c) il limite minimo della spesa ammessa per ciascuna tipologia di intervento; d) le modalità di calcolo del contributo e la percentuale di contribuzione, che può essere graduata in relazione alla tipologia d'intervento, privilegiando gli interventi di miglioramento energetico sulle singole unità abitative e di riqualificazione strutturale ed energetica per le parti comuni degli edifici composti da più unità abitative; e) le modalità e i presupposti per l'erogazione del contributo; f) il termine massimo entro cui devono essere iniziati e ultimati gli interventi agevolati, a pena di decadenza dal contributo; g) le ipotesi e le modalità di rideterminazione e di revoca parziale o totale del contributo; h) i criteri, le modalità e i limiti del riconoscimento delle spese di progettazione dell'intervento sostenute a partire dal 1° marzo 2013. 12. La deliberazione attuativa del comma 11 è trasmessa al Consiglio delle autonomie locali e alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale entro due giorni dalla data di approvazione di questa legge da parte del Consiglio provinciale per l'espressione dei pareri entro dieci giorni dalla medesima data. Decorso tale termine la predetta deliberazione può essere comunque approvata dalla Giunta provinciale. 13. Se le domande di contribuzione presentate secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 11 non esauriscono i fondi a disposizione, la Giunta può adottare ulteriori bandi secondo quanto previsto dal medesimo comma. In questo caso, la Giunta può individuare i requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissione al contributo anche in deroga a quanto previsto dai commi 2, 7 e 9. 14. Con riferimento al territorio della Val d'Adige, i compiti e le attività attribuiti da quest'articolo e dalla deliberazione prevista dal comma 10 alle comunità sono esercitati secondo quanto previsto dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). 15. Qualora necessario in relazione alla dinamica dei fabbisogni, la Giunta provinciale può richiedere a Cassa del Trentino s.p.a. l'anticipazione di somme nei limiti degli stanziamenti autorizzati nel bilancio provinciale pluriennale ai sensi dell'articolo 20, secondo le modalità stabilite nella convenzione con la predetta cassa. Art. 2 Misure per l'incentivazione dell'acquisto e della costruzione della prima casa di abitazione
1. Per l'acquisto e la costruzione della prima casa di abitazione possono essere concessi contributi in annualità della durata di dieci anni, di valore attuale pari a un massimo di 100.000 euro, la cui misura è stabilita secondo i criteri definiti dalla deliberazione prevista dal comma 6. 2. Per l'acquisto della prima casa di abitazione, definita secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 6, il contributo è concesso per i contratti di compravendita stipulati dal 1° marzo 2013, se, alla medesima data, il richiedente non è proprietario di altra unità abitativa per una quota con rendita catastale superiore a quella individuata con la deliberazione di cui al comma 6 e fatta eccezione per le quote da proprietà indivise acquisite per successione ereditaria. 3. Per la costruzione della prima casa di abitazione, definita secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 6, il contributo può essere concesso se il richiedente non è proprietario, al 1° marzo 2013, di altra unità abitativa per una quota con rendita catastale superiore a quella individuata con la deliberazione di cui al comma 6 e fatta eccezione per le quote da proprietà indivisa acquisite per successione ereditaria. 4. L'ammissibilità della domanda di contributo è subordinata alla residenza sul territorio provinciale da almeno due anni e al possesso di una situazione economico-patrimoniale valutata in base all'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) disciplinato con deliberazione della Giunta provinciale, anche in deroga alle disposizioni provinciali vigenti, compresa tra un limite minimo e massimo individuato dalla medesima deliberazione; la deliberazione è approvata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, che si esprimono entro dieci giorni. Il contributo non è cumulabile con quelli previsti dall'articolo 1 e con gli altri contributi o agevolazioni, comunque denominati, eventualmente individuati dalla deliberazione di cui al comma 6. Si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1. 5. I contributi sono concessi ed erogati dalle comunità in cui sono collocati gli immobili, sulla base di due distinte graduatorie approvate dalle comunità, a giovani coppie, sposate o conviventi more uxorio, o nubendi, e agli altri richiedenti. I beneficiari che richiedono il contributo sono posti in graduatoria in ordine crescente anche in base all'ICEF del nucleo familiare e al numero di figli minori conviventi, secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 6. La predetta deliberazione individua anche i criteri di riparto dei fondi assegnati alla comunità tra le due graduatorie. 6. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, che si esprimono entro venti giorni, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, compresi le eventuali ulteriori condizioni per l'ammissione al contributo, i vincoli connessi alla concessione dello stesso e le sanzioni che derivano dalla violazione di questo articolo e della deliberazione medesima, i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le comunità e gli eventuali ulteriori criteri, modalità e condizioni per la concessione ed erogazione del contributo. 7. La Giunta provinciale può disporre la riassegnazione ad altre comunità di fondi già ripartiti e non utilizzati. Se le domande di contribuzione presentate secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 6 non esauriscono i fondi a disposizione, la Giunta può adottare ulteriori bandi secondo quanto previsto dal medesimo comma. In questo caso la Giunta può prescindere dall'individuazione di un limite massimo dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) per l'ammissione al contributo. 8. Con riferimento al territorio della Val d'Adige, i compiti e le attività attribuiti da quest'articolo alle comunità sono esercitati con le modalità stabilite dalla convenzione prevista dall'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 (1). Art. 3 Disposizioni per l'utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1 (Sviluppo del territorio) della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8, per la promozione del risparmio casa di soggetti aderenti ai fondi pensione 1. Per favorire la costruzione, l'acquisto e la realizzazione di interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione la Provincia promuove un progetto di sviluppo del territorio provinciale attraverso l'incentivazione del risparmio a lungo termine dei nuclei familiari, mediante la costituzione di un fondo gestito da istituti bancari convenzionati ai sensi del comma 3. 2. Il fondo è alimentato utilizzando una quota delle risorse assegnate dalla Regione a valere sul fondo individuato dall'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 2012 e, previa espressa autorizzazione con legge provinciale, con ulteriori eventuali risorse della Provincia, reperite anche ricorrendo a strumenti finanziari emessi da Cassa del Trentino s.p.a. 3. Al fondo possono attingere gli istituti bancari che aderiscono a una convenzione approvata dalla Giunta provinciale per l'erogazione di mutui agevolati a soggetti aderenti a fondi pensione. La convenzione prevede anche la disponibilità degli istituti bancari che la sottoscrivono a supportare i soggetti aderenti a fondi pensione con ulteriori finanziamenti per gli interventi previsti dal comma 1, nei casi e alle condizioni previste dalla convenzione. 4. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione di quest'articolo, comprese le modalità per la restituzione delle somme che gli istituti bancari prelevano dal fondo, in particolare attraverso il ricorso alle somme accumulate sul fondo pensione dal beneficiario del mutuo agevolato, nonché le modalità di amministrazione del fondo, da effettuare con separata contabilità, e di rendicontazione da parte delle banche delle somme utilizzate.
Art. 4 omissis (2) Art. 5 omissis (3) Art. 6 omissis (4) Art. 7 omissis (5) Art. 8 omissis (6) Art. 9 omissis (7) Art. 10 Modificazione dell'articolo 48 (Disposizioni in materia di promozione della ricerca e della formazione in ambito sociale) della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 1. omissis (8) 2. Il comma 1 è efficace dal 1° aprile 2013. Art. 11 Modificazioni della disciplina provinciale in materia di orari degli esercizi commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 1. omissis (9) 2. omissis (10) 3. Per favorire l'esercizio del lavoro nell'ambito di un orario che salvaguardi le esigenze della vita individuale e familiare dei lavoratori dipendenti e autonomi, anche nell'individuazione dei momenti di riposo dal lavoro, e per migliorare la fruibilità degli spazi cittadini, anche sotto il profilo della mobilità e dell'accessibilità, la Provincia promuove l'adozione, anche a livello locale, di accordi per la definizione coordinata dei tempi di apertura e di chiusura degli esercizi, attraverso il confronto con le organizzazioni dei lavoratori dipendenti, delle imprese e dei consumatori, ferma restando la libertà degli esercenti di determinare liberamente le giornate e gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio. Tali accordi possono costituire la base per l'adozione di calendari annuali delle aperture e delle chiusure degli esercizi sul territorio provinciale. La Provincia può promuovere la diffusione e la conoscenza di questi calendari con le modalità e alle condizioni definite con deliberazione della Giunta provinciale. 4. La Giunta provinciale si impegna a presentare al Consiglio provinciale, entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge, un disegno di legge volto a coordinare i principi di liberalizzazione degli orari e delle giornate di apertura sanciti dalla legislazione statale con le esigenze di tutela dei lavoratori, dell'ambiente, dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza e della salute e della quiete pubblica e con le esigenze di coordinamento dei tempi delle città secondo quanto previsto dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), anche attraverso l'individuazione di nuovi strumenti di coordinamento e di concertazione con le parti sociali ed economiche e con i consumatori. 5. omissis (11) Art. 12
omissis (12) Art. 13 Disposizioni in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza, modificazioni della legge provinciale 23 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa) e inserimento dell'articolo 4 bis nella legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino) 1. omissis (13) 2. omissis (14) 3. omissis (15) 4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 5, la Provincia adegua la propria legislazione ai principi in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuate ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), entro i termini previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento). Il predetto adeguamento riguarda anche le società in house e le aziende della Provincia e degli enti pubblici a ordinamento provinciale, nonché, fatti salvi gli aspetti di competenza della Regione, gli enti locali e i rispettivi enti strumentali pubblici e privati. Fino all'adeguamento, resta ferma l'applicazione della disciplina provinciale vigente in materia. 5. In attesa del recepimento della disciplina complessiva con legge provinciale, le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190) trovano applicazione nei confronti dei componenti degli organi e dei dirigenti della Provincia e degli enti pubblici strumentali con riferimento alle cariche e agli incarichi disposti dopo l'entrata in vigore del predetto decreto. La legge provinciale prevista al primo periodo di questo comma può disporre ulteriori limitazioni alla durata delle cariche e degli incarichi in essere alla predetta data.
Art. 14 omissis (16) Art. 15 omissis (17) Art. 16 omissis (18) Art. 17 omissis (19) Art. 18 Modificazioni dell'articolo 36 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici) e disposizioni transitorie in materia di lavori pubblici omissis (20) 3. Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica in atto, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici possono procedere all'affidamento di lavori con procedure negoziate senza la previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici, per lavori di importo non superiore a due milioni di euro, avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC). Con regolamento sono definiti le modalità di presentazione delle offerte, nel rispetto della normativa vigente, e i rapporti tra amministrazioni aggiudicatrici e APAC. 4. La modifica introdotta dal comma 2 si applica ai lavori oggetto di bandi pubblicati o di lettere di invito inviate successivamente alla data individuata con regolamento. Il comma 3 si applica a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento e solo per due anni dalla medesima data.
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