(B.U.31 Ottobre 2013, n. 44)
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
(Anticipazione di liquidità ai sensi dell' articolo 13, comma 4, decreto legge 31 agosto 2013, n. 102)
1. Al fine di assicurare alla Regione Piemonte la liquidità necessaria per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari, come definiti dall' articolo 2, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, si integra, in conseguenza al decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), la previsione per l'applicazione dell' articolo 7 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013), apportando al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015 le variazioni di cui agli allegati A e B.
Art. 2
(Anticipazione di liquidità ai sensi dell' articolo 13, comma 6, decreto legge 31 agosto 2013, n. 102)
1. Al fine di assicurare alla Regione Piemonte la liquidità necessaria per il pagamento dei debiti certi degli enti del servizio sanitario, come definiti dall' articolo 3, comma 3, del decreto legge 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge 64/2013, si integra, in conseguenza al decreto legge 102/2013, la previsione per l'applicazione dell' articolo 7 della legge regionale 8/2013, apportando al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015 le variazioni di cui agli allegati C e D.
Art. 3
(Fondi di riserva)
1. Al fine di dare congrua consistenza ai fondi di riserva, sono apportate al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015 le variazioni di cui all'allegato E.
Art. 4
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addi' 29 ottobre 2013
Roberto Cota
Allegato A.
(Art. 1)
OMISSIS
Allegato B.
(Art. 1)
OMISSIS
Allegato C.
(Art. 2)
OMISSIS
Allegato D.
(Art. 2)
OMISSIS
Allegato E.
(Art. 3)
OMISSIS