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NORMATIVA
Normativa regionale - Marche

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Legge regionale Marche, 25 giugno 2013, n 14
Tutela e promozione della cultura popolare folklorica delle Marche
 

Art. 1
(Principi generali)


1. La Regione Marche, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 dello Statuto, promuove e valorizza la musica popolare folklorica quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione popolare marchigiana, e sostiene le iniziative dei gruppi folklorici marchigiani e delle associazioni folkloriche iscritti nel registro regionale di cui all'articolo 3.
2. L'intervento della Regione Marche è finalizzato in particolare a:
a) promuovere, soprattutto tra i giovani, la conoscenza della musica, dei canti, delle danze e degli abiti popolari e degli strumenti musicali tradizionali, anche attraverso corsi di avvio alla formazione, da tenersi a cura dei gruppi folklorici marchigiani;
b) favorire il recupero della musica, dei canti, delle danze, nonché degli abiti popolari e degli strumenti musicali tradizionali marchigiani anche fuori dal territorio regionale;
c) promuovere occasioni di studio, incontro, gemellaggio con altri gruppi folklorici nazionali e internazionali, anche per facilitare lo sviluppo e la diffusione del concetto di fratellanza e di integrazione tra popoli;
d) promuovere studi e ricerche, attraverso collaborazioni con altre istituzioni specializzate, sulla storia della cultura del ballo, del canto popolare, della poesia marchigiana e sulla tradizione folklorica marchigiana;
e) favorire quelle attività che attualizzano il repertorio di musica tradizionale nel contesto più ampio del panorama culturale musicale italiano, europeo e del Mediterraneo al fine di ricercare, all'interno delle apparenti differenze, le somiglianze e le chiavi comuni per lo sviluppo della interculturalità.


Art. 2
(Attività finanziate)


1. La Regione Marche persegue le finalità di cui all'articolo 1, mediante il sostegno ai gruppi folklorici e alle associazioni folkloriche per le seguenti attività:
a) svolgimento di corsi di orientamento e perfezionamento dei balli popolari e di musica tradizionali da tenersi presso le sedi dei gruppi e associazioni folkloriche operanti nel territorio regionale ed iscritti nel registro di cui all'articolo 3;
b) organizzazione di manifestazioni, incontri e gemellaggi con altri gruppi folklorici nazionali e internazionali;
c) partecipazione a festival nazionali ed internazionali del folklore;
d) organizzazione nelle Marche di festival nazionali ed internazionali del folklore;
e) organizzazione di convegni o seminari sui temi inerenti le tradizioni popolari delle Marche;
f) interazione con le scuole di ogni ordine e grado per la salvaguardia e lo studio delle tradizioni, usi, costumi e degli strumenti musicali popolari marchigiani;
g) interscambio fra i marchigiani e gli emigrati marchigiani nel mondo, favorendo i reciproci contatti sia attraverso la partecipazione dei gruppi folklorici alle manifestazioni, organizzate all'estero dai nostri corregionali, sia promuovendo la partecipazione dei gruppi medesimi a manifestazioni e spettacoli nelle Marche.


Art. 3
(Registro regionale dei gruppi e associazioni folkloriche)


1. E' istituito presso la Giunta regionale il registro regionale dei gruppi e associazioni folkloriche marchigiane.


2. I criteri e le modalità per l'iscrizione nel registro di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) previsione di uno statuto che assicuri un ordinamento interno a base democratica e che individui come scopo principale dell'associazione o del gruppo la promozione dell'attività folklorica, nonché la mancanza di qualsiasi finalità di lucro e di propaganda politica;
b) i gruppi e le associazioni siano affiliati ad una delle associazioni regionali maggiormente rappresentative e presenti almeno in tre province marchigiane.


Art. 4
(Disposizioni di attuazione)


1. La Giunta regionale determina, con proprio atto e previo parere della Commissione assembleare competente, le modalità ed i criteri per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 2 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale.


Art. 5
(Disposizioni finanziarie)


1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2014, l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nell'UPB 53101 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).



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