NORMATIVA
Normativa regionale - Marche
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Regolamento regionale 20 luglio 2004, n. 5
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Norme di attuazione della legge regionale 29 luglio 2002, n. 15 in materia di razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 29 luglio 2002, n. 15 concernente: "Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione"; Su conforme deliberazione del Consiglio regionale del 7 luglio 2004, n. 137; Visto l'articolo 51 dello Statuto della Regione;
emana il seguente regolamento:
Art. 1 (Oggetto)
1. Le norme del presente regolamento attuano le disposizioni della legge regionale 29 luglio 2002, n. 15, di seguito definita legge.
Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione della legge e del presente regolamento si intendono per: a) carburanti: le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione, l'olio lubrificante e tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio; b) distributore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, composto da: 1) una o più pompe o altro sistema di adduzione; 2) uno o più contatori o misuratori del volume di carburante erogato; 3) un dispositivo per la quantificazione dell'importo da pagare; 4) una o più pistole o valvole di intercettazione; 5) le tubazioni che li connettono; c) impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai serbatoi dei carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade; d) self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per l'erogazione automatica del carburante di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale; e) self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica, del carburante usato direttamente dall'utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante nelle mani di personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando dell'erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata; f) accettatore di carta di credito: l'apparecchio per il pagamento dell'importo relativo all'erogazione dei carburanti mediante carta di credito; g) impianto di distribuzione di carburante per natanti da diporto e avio ad uso pubblico: l'impianto ubicato all'interno delle aree portuali e aeroportuali, destinato all'esclusivo rifornimento dei natanti e degli aeromobili; h) impianto di distribuzione di carburante esente da accisa per motovela e motopesca: l'impianto ubicato all'interno delle aree portuali, destinato all'esclusivo rifornimento di coloro che usufruiscono del gasolio per autotrazione a esenzione da accisa; i) impianto ad uso privato: l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all'esclusivo rifornimento degli automezzi dei soggetti che ivi esercitano l'attività. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, GPL, metano e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. L'erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, o con qualsiasi mezzo non automatico, comunque provvisto di un idoneo sistema di misurazione dell'erogato. I serbatoi devono essere interrati. Per i liquidi di categoria C (gasolio) possono essere utilizzati contenitori-distributori omologati con capacità non superiore a 9 metri cubi limitatamente ai casi previsti dalla normativa di sicurezza; l) trasferimento: il cambiamento di sede dell'impianto senza mutamento di tipologia; m) superficie totale (ST): l'area occupata dall'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione; n) superficie coperta (SC): la proiezione orizzontale delle superfici lorde dei fabbricati fuori terra; o) indice di copertura: il rapporto tra superficie coperta (SC) e superficie totale (ST), con esclusione della superficie coperta dalle pensiline poste a protezione dei distributori; p) altezza massima: la massima tra le altezze delle diverse parti del prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurata dalla linea di terra a terreno sistemato alla linea di copertura.
Art. 3 (Classificazione degli impianti)
1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono classificati nelle seguenti tipologie: a) stazione di servizio: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione dei carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie al servizio degli utenti, nonché da locali destinati agli addetti e da self-service pre-pagamento o post-pagamento; b) stazione di rifornimento: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi e da servizi accessori riferiti esclusivamente ai mezzi, quali lavaggio, gommista, elettrauto, meccanico e che dispone di un locale destinato agli addetti e all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli, nonché di self-service pre-pagamento o post pagamento; c) chiosco: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e da un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto ed all'esposizione e commercializzazione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli, nonché di eventuale self-service pre-pagamento; d) punto isolato o appoggiato: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria. 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono identificati mediante un codice assegnato dalla struttura regionale competente. 3. Gli impianti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche in condizioni di disabilità. 4. Gli impianti di cui alla lettera c) del comma 1 non provvisti di tali servizi devono essere adeguati in occasione della prima richiesta di modifica di cui all'articolo 9, comma 1.
Art. 4 (Intralcio al traffico)
1. Un impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione provoca intralcio al traffico nello svolgimento della sua attività quando, nel tratto di sede stradale ad esso prospiciente dove la circolazione avvenga in un solo o nei due sensi di marcia e qualunque sia l'ampiezza della strada stessa, chi deve effettuare il rifornimento o il travaso di carburanti sia costretto ad arrestarsi sulla carreggiata.
Art. 5 (Centro abitato)
1. Ai fini dell'applicazione della legge e del presente regolamento, si considera centro abitato quello delimitato dal Comune ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 6 (Zone omogenee)
1. Ai fini dell'applicazione della legge e del presente regolamento, il territorio comunale viene ripartito nelle seguenti quattro zone omogenee: a) zona 1 (zona A di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968): la parte del territorio comunale interessata da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi per. tali caratteristiche parte integrante degli agglomerati stessi; b) zona 2 (zone B e C di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968): la parte del territorio comunale parzialmente o totalmente edificata, diversa dalla zona A, nonché quella destinata a nuovi complessi insediativi; si considera parzialmente edificata la zona in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nella quale la densità territoriale non sia superiore a 1,5 metri cubi per metro quadrato; la parte del territorio destinata a nuovi complessi insediativi è quella inedificata o nella quale l'edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità sopra riportati; c) zona 3 (zone D ed F di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968): la parte del territorio destinata a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati, nonché la parte del territorio destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale; d) zona 4 (zona E di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968): la parte del territorio destinata ad usi agricoli, esclusa quella in cui, fermo restando il carattere agricolo della stessa, il frazionamento della proprietà richiede insediamenti da considerare come una diversa zona classificata ai sensi del presente comma. 2. Ai fini dell'applicazione della legge e del presente regolamento il territorio comunale non può essere ripartito in zone o sottozone diverse da quelle elencate nel comma 1.
Art. 7 (Superficie minima dell'impianto)
1. Ogni nuovo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione deve disporre delle seguenti superfici minime, nelle quali sono compresi i percorsi di ingresso e di uscita dallo stesso: Tipo di impianto Zona 2 Zona 3 Zona 4 Stazione di servizio 1000 mq 1500 mq 2500 mq Stazione di rifornimento 1000 mq 1000 mq 1500 mq 2. Per i nuovi impianti da realizzare nei Comuni privi di impianto o con un solo impianto ricompresi nel territorio di una comunità montana e nelle frazioni prive di impianti ricomprese nel medesimo territorio che distano almeno 7 chilometri dall'impianto più vicino, le superfici minime di cui al comma 1 sono ridotte della metà per le zone 3 e 4 e di due terzi per la zona 2.
Art. 8 (Nuovi impianti e trasferimenti)
1. Le autorizzazioni all'installazione e al trasferimento di impianti di distribuzione di benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione e tutti gli altri carburanti sono rilasciate per impianti dotati almeno di benzine e gasolio e di self-service pre-pagamento od in alternativa ad esso per gli impianti che effettuano l'orario continuo di cui al comma 1 dell'articolo 19 e nel rispetto delle superfici minime di cui all'articolo 7 e delle distanze di cui all'articolo 12. 2. Non sono ammessi: a) nuovi impianti, trasferimenti e modifiche in zona 1; b) nuovi impianti e trasferimenti di impianti classificati come chiosco; c) nuovi impianti, trasferimenti e modifiche di impianti classificati come punto isolato o appoggiato. 3. Gli impianti di cui al comma 2, esistenti e compatibili, possono essere adeguati alle norme di sicurezza e ambientali.
Art 9 (Modifiche degli impianti)
1. Sono soggette ad autorizzazione le seguenti modifiche: a) aggiunta di nuovi carburanti; b) installazione di self-service pre-pagamento; c) aumento del numero o variazione di capacità di stoccaggio dei serbatoi; d) aggiunta di nuovi distributori. 2. Sono soggette a comunicazione le seguenti modifiche: a) sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a doppia o multipla erogazione, per carburanti già autorizzati; b) sostituzione del tipo di carburante già autorizzato nei distributori installati; c) diminuzione del numero o riduzione della capacità di stoccaggio per eliminazione di serbatoio; d) eliminazione di distributori o di carburanti già autorizzati; e) estensione ad altri carburanti del self-service prepagamento esistente; f) installazione di self-service post-pagamento. 3. Per le stazioni di servizio e le stazioni di rifornimento, l'autorizzazione alle modifiche di cui al comma 1, lettera a), è concessa nel rispetto delle distanze stabilite dall'articolo 12 e delle superfici minime di cui all'articolo 7. L'autorizzazione alle modifiche di cui al comma 1, lettera b), è concessa nel rispetto delle superfici minime di cui all'articolo 7, comma 1. 4. Per i chioschi l'autorizzazione alle modifiche di cui al comma 1, lettera b), è concessa solo per gli impianti preesistenti che abbiano una superficie minima di 350 metri quadrati.
Art. 10 (Modalità di presentazione delle domande)
1. Per le autorizzazioni di cui all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 1, lettera a), è trasmessa al Comune competente per territorio un'unica domanda, alla quale è allegata una dichiarazione sostitutiva attestante: a) le generalità del richiedente, del progettista e del direttore dei lavori; b) le caratteristiche dell'area sulla quale viene localizzato l'impianto; c) il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio. Articolo 4, comma 4, legge 59/1997); d) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato. 2. La domanda di cui al comma 1 è corredata di: a) relazione tecnica sulle caratteristiche dell'impianto e sui materiali usati; b) planimetria in scala 1:2.000 e 1:100 relativa al progetto dell'impianto; c) perizia giurata redatta ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti. Articolo 4, comma 4, lettera c), legge 59/1997); d) elaborati tecnici necessari per il rilascio della concessione edilizia ai sensi della normativa vigente; e) atto attestante la disponibilità dell'area, in originale o copia autentica. 3. Per le autorizzazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b), c) e d), alla domanda è allegata la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 del presente articolo, nonché la documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del presente articolo. 4. Il Comune valuta congiuntamente l'aspetto commerciale e l'aspetto urbanistico, ai fini del rilascio dei relativi provvedimenti. 5. Il Comune trasmette copia dei provvedimenti rilasciati alla Regione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, ai competenti uffici finanziari e all'ente proprietario della strada.
Art. 11 (Criteri per la valutazione)
1. Le domande di cui all'articolo 10, complete della documentazione richiesta, sono valutate secondo l'ordine cronologico della loro presentazione. 2. In presenza di più richieste presentate nello stesso giorno per nuovi impianti, trasferimenti o modifiche con GPL e metano, si tiene conto del seguente ordine di priorità: a) maggiore distanza da altro impianto esistente o autorizzato; b) maggior numero di prodotti petroliferi richiesti; c) maggior numero di attività connesse. 3. Per le finalità di cui al comma 2, il Comune accerta che nello stesso giorno non siano state presentate in Comuni limitrofi domande relative ad impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione da realizzare ad una distanza inferiore a quella minima di cui all'articolo 12. In caso positivo, le domande concorrenti sono esaminate dai Comuni interessati in sede di conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Art. 12 (Distanze minime)
1. Le autorizzazioni per l'installazione ed il trasferimento di impianti di distribuzione di benzine e gasolio sono rilasciate nel rispetto delle seguenti distanze da altri impianti, eroganti i medesimi prodotti, in funzione o già autorizzati, misurate sul percorso più breve: a) almeno 800 metri nei centri abitati; b) almeno 3,5 chilometri fuori dai centri abitati; e) almeno 15 chilometri, sulla stessa direttrice di marcia, sulle seguenti strade: 1) SS 4 e RA Ascoli - Porto D'Ascoli; 2) E78 Grosseto - Fano e variante SS 3 Flaminia da Calmazzo a Ponte Riccioli; 3) SS 76 della Val d'Esino; 4) SS 77 della Val di Chienti. 2. Le autorizzazioni per l'installazione, il trasferimento e le modifiche degli impianti di distribuzione di GPL e metano sono rilasciate purché gli impianti medesimi distino almeno 5 chilometri, misurati sul percorso più breve, da altri impianti in funzione o già autorizzati eroganti lo stesso carburante richiesto. Sulle strade di cui al comma 1, lettera c), GPL e metano sono autorizzati ad una distanza di almeno 15 chilometri, sulla stessa direttrice di marcia, da altro impianto in funzione o già autorizzato erogante lo stesso carburante. 3. Le distanze fra impianti vanno misurate sulla viabilità pubblica principale di scorrimento, statale, provinciale, comunale, sul percorso più breve tra gli assi degli impianti. Nel caso in cui il nuovo impianto è collocato all'interno dell'area di pertinenza di attività artigianali o commerciali o industriali o servizi e similari, la distanza è misurata tra l'asse dell'impianto esistente e l'accesso più vicino all'area di pertinenza dell'impianto da realizzare.
Art. 13 (Ubicazione degli impianti)
1. Qualora l'area in cui viene realizzato l'impianto sia ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore. 2. Nelle aree fuori dal perimetro dei centri abitati, in cui la fascia di rispetto stradale è individuata ai sensi del d.lgs. 285/1992, gli edifici relativi ai nuovi impianti e l'adeguamento di quelli esistenti devono rispettare i distacchi previsti dal codice della strada. 3. All'interno delle fasce di rispetto stradali, comprese quelle ubicate negli ambiti di tutela di cui agli articoli da 28 a 43 delle NTA del PPAR possono essere realizzati gli impianti necessari per l'erogazione del carburante e un locale prefabbricato, munito di servizi igienici per gli utenti, con una superficie massima di 60 metri quadrati in cui possono essere esercitate anche attività accessorie. 4. Fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza, gli impianti eroganti GPL o metano possono essere localizzati soltanto nelle zone 3 e 4 del territorio comunale.
Art. 14 (Dimensione delle superfici coperte)
1. Nelle zone 2, 3 e 4 del territorio comunale, la superficie coperta (SC) realizzabile è calcolata in relazione alla superficie totale (ST) dell'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione, secondo i seguenti parametri, anche in deroga a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge: a) in caso di impianto con superficie fino a 2.500 metri quadrati, la SC non deve superare l'8 per cento della ST dell'impianto, con un'altezza massima degli edifici di 4,50 metri; b) in caso di impianto con superficie superiore ai 2.500 metri quadrati, la SC non deve superare il 10 per cento della ST dell'impianto, con un massimo di 1.200 metri quadrati e con un'altezza massima degli edifici di 6,50 metri. 2. Le distanze da osservare nella costruzione degli edifici relativi alle attività accessorie degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono le seguenti: a) 5 metri dai confini; b) 10 metri dagli edifici esterni all'area dell'impianto.
Art. 15 (Modalità e spese per il collaudo)
1. Nella fase di collaudo degli impianti di distribuzione dei carburanti, gli stessi devono sospendere per motivi di sicurezza l'attività di erogazione, con chiusura del piazzale, limitatamente al tempo necessario al sopralluogo della commissione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge. 2. Le operazioni di collaudo sono eseguite alla presenza del titolare dell'autorizzazione o suo delegato e del tecnico responsabile dei lavori. 3. Il rimborso delle spese di cui all'articolo 6, comma 3, della legge è fissato in 150 euro per ciascun componente della commissione.
Art. 16 (Prelievo e trasporto di carburanti in recipienti mobili)
1. I soggetti che hanno necessità di rifornire i propri mezzi sul posto di lavoro debbono ottenere, per quantitativi superiori a 30 litri, l'autorizzazione al prelievo di carburanti con recipienti mobili presso impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione prestabiliti. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, su domanda degli interessati, dal Comune nel cui territorio si trovano gli impianti di distribuzione presso i quali avviene il rifornimento, ha la validità di un anno e può essere rinnovata. La domanda è corredata di dichiarazione sostitutiva contenente i dati del richiedente, l'eventuale numero di iscrizione al registro delle imprese e l'elenco dei mezzi da rifornire sul posto di lavoro. 3. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti, per i prelievi superiori a 30 litri, possono rifornire solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1. 4. I soggetti interessati ai prelievi inferiori a 30 litri debbono essere muniti di recipienti mobili conformi alle norme di sicurezza di cui ai decreti ministeriali 31 luglio 1934 e 1o luglio 1972 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 17 (Orari)
1. Nel rispetto dell'orario settimanale minimo di 52 ore, il Comune, sentite le associazioni di categoria dei gestori, individua almeno tre delle fasce orarie tra quelle sottoindicate, in relazione alla tipologia degli impianti, alle caratteristiche socio-economiche del territorio comunale e all'interesse dell'utenza, nelle quali vi è l'obbligo di presenza del personale addetto al servizio: a) dalle ore 5,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00; b) dalle ore 7,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30; c) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30; d) dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00; e) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00; f) dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,30; g) dalle ore 7,30 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00; h) dalle ore 6,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00; i) dalle ore 7,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00. 2. La scelta di una delle fasce orarie individuate ai sensi del comma 1 è comunicata dal gestore al Comune competente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo prescelto. La scelta del gestore può essere modificata solo in occasione dell'entrata in vigore dell'ora legale o ritorno dell'ora solare. 3. Il servizio notturno inizia alle ore 22,00 termina alle ore 7,00 e può essere autorizzato per gli impianti classificati come stazioni di servizio o stazioni di rifornimento. A tal fine gli interessati presentano le relative richieste al Comune, e provvede annualmente a predisporre l'organizzazione del servizio notturno. 4. I Comuni autorizzano la sospensione dell'attività per ferie per periodi non superiori a due settimane consecutive per ogni anno solare. Le ferie vengono determinate annualmente in modo da garantire l'apertura di almeno il 50 per cento degli impianti, per assicurare il servizio anche durante svolgimento dei turni festivi e notturni. 5. Nelle Comunità montane, purché sia garantita un'adeguata sorveglianza da parte del titolare, è possibile esercitare l'attività tramite self-service pre-pagamento senza la presenza di personale nei Comuni dotati di un solo impianto e nelle frazioni con un solo impianto distante almeno 7 chilometri dall'impianto più vicino. La scelta di tale modalità è comunicata dal titolare al Comune, il quale autorizza l'installazione dei self-service pre-pagamento anche per i chioschi, purché l'impianto interessato sia compatibile. 6. Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al pubblico.
Art. 18 (Tumazioni)
1. Nelle domeniche, nei giorni festivi e nel pomeriggio del sabato i Comuni prevedono l'apertura un numero di impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione non inferiore al 25 per cento quelli in attività nel territorio comunale. Ove nei singoli Comuni fosse in esercizio un numero di impianti inferiore a quattro, tale percentuale è aumentata al 33 per cento, o al 50 per cento nel caso in cui fossero in attività rispettivamente tre o due impianti. Gli impianti aperti la domenica restano chiusi il giorno successivo o, se questo è festivo, primo giorno feriale seguente. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali e per il pomeriggio del sabato. 2. Gli impianti di GPL o metano per autotrazione, nei Comuni ove sia esistente un solo impianto di GPL o metano, sono esonerati, per la sola vendita di tali carburanti, dal rispetto dei turni riposo infrasettimanale e di chiusura festiva, anch se collocati all'interno di un complesso di altri carburanti, purché vengano separate temporaneamente le attività di erogazione dei diversi carburanti. 3. Gli impianti che erogano metano, per l'impossibilità di dotarsi di self-service pre-pagamento, sono esonerati dalla chiusura nell'intervallo pomeridiano esclusivamente per la vendita di tali prodotti. 4. Gli impianti dotati di self-service post-pagamento devono osservare l'orario prescelto.
Art. 19 (Orario continuo)
1. Il gestore degli impianti classificati come stazioni di servizio e ubicati lungo le strade indicate all'articolo 12, comma 1, lettera c), può scegliere un orario continuo dalle ore 0,00 alle ore 24,00 senza dover effettuare la turnazione e la chiusura infrasettimanale. 2. Il gestore comunica annualmente al Comune la propria scelta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo al quale è riferita.
Art. 20 (Comunicazioni all'utenza)
1. È fatto obbligo ai gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione di esporre un cartello, di dimensioni non inferiori a 1,20 x 0,80 metri, ben visibile al pubblico e posizionato in prossimità degli accessi, indicante: a) l'orario di apertura e di chiusura; b) il giorno in cui si effettua l'apertura domenicale; c) i prezzi praticati alla pompa dei carburanti erogati.
Art. 21 (Impianti ad uso privato)
1. Il rilascio dell'autorizzazione per un impianto ad uso privato è subordinato alla condizione che il richiedente abbia la disponibilità di almeno sei automezzi o di almeno tre veicoli tra quelli sottoindicati: a) macchine agricole semoventi; b) carrelli; c) macchine operatrici semoventi. 2. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, sono considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci, con esclusione di quelli adibiti ad uso personale. 3. Il richiedente ha l'obbligo di aggiornare l'elenco dei mezzi che utilizzano l'impianto, comunicando al Comune gli estremi del telaio e della targa entro il 20 marzo di ogni anno. 4. L'autorizzazione è revocata quando viene omessa la comunicazione prevista al comma 3 e quando il numero complessivo dei mezzi scenda al di sotto della metà di quanto stabilito al comma 1. 5. La titolarità dell'autorizzazione non può essere trasferita ad altra ditta. 6. Le autorizzazioni per gli impianti ad uso privato, nonché quelle per gli impianti per natanti da diporto e avio ad uso pubblico e per gli impianti di distribuzione del carburante esente da accisa per motovela e motopesca, sono rilasciate nel rispetto delle sole disposizioni di cui all'articolo 10, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza e di tutela ambientale.
Art. 22 (Commissione consultiva regionale)
1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 9 della legge, è costituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva regionale composta da: a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio o suo delegato, che la presiede; b) un rappresentante dell'Unione petrolifera; c) un rappresentante per ogni compagnia petrolifera operante nella rete distributiva della regione; d) un rappresentante di Grandi Reti; e) un rappresentante dell'Assopetroli; f) un rappresentante della Distragas; g) un rappresentante dell'Assogasliquidi; h) un rappresentante della Federmetano; i) un rappresentante della FAIB; j) un rappresentante della FIGISC; k) un rappresentante della FEGICA; l) un rappresentante dell'ANCI; m) un rappresentante dell'UPI; n) un rappresentante dell'UNCEM; o) un rappresentante dei Vigili del fuoco; p) un rappresentante dell'ANAS; q) un rappresentante dell'UTIF; r) un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni dei consumatori iscritti al registro regionale. 2. La Commissione dura in carica cinque anni ed è convocata dal Presidente o su richiesta di almeno i due terzi dei componenti. 3. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente. 4. La partecipazione alle riunioni della Commissione è a titolo gratuito.
Art. 23 (Norma transitoria)
1. Le domande già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono esaminate ai sensi della normativa in vigore alla data della loro presentazione.
Art. 24 (Abrogazione)
1. Il regolamento regionale 24 marzo 2003, n. 7 è abrogato.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Marche. Ancona, lì 20/07/2004 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DEL REGOLAMENTO REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI. IN APPENDICE AL REGOLAMENTO REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI: a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI); b) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE Nota all'art. 1, comma 1 La l.r. 29 luglio 2002, n. 15 reca: "Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione." Nota all'art. 5, comma 1 Il testo dell'articolo 4 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) è il seguente: "Art. 4 - (Delimitazione del centro abitato) - 1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato. 2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.". Nota all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) Il testo dell'articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) è il seguente: "Art. 2 - (Zone territoriali omogenee) - Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765: A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq; C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B); D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati; E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C); F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.". Nota all'art. 10, comma 1, lettera c) Il testo dell'articolo 5 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente: "Art. 5 - (Requisiti di accesso all'attività) - 1. Ai sensi del presente decreto l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare. 2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione: a) coloro che sono stati dichiarati falliti; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. 3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. 5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS; c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375. 6. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale. 7. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti. 8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati. 9. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività. Possono altresì prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale. 10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale. 11. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è soppresso.". Nota all'art. 10, comma 2, lettera c) Il testo del comma 3, dell'articolo 1 del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente: "Art. 1 - (Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti) - Omissis 3. Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune stesso. Omissis.". Nota all'art. 11, comma 3 Il testo dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente: "Art. 14 - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti. 3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale. 5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).". Nota all'art. 13, comma 2 Per l'argomento del d.lgs n. 285/1992 vedi nella nota all'articolo 5, comma 1. Nota all'art. 13, comma 3 Per il testo degli articolo da 28 a 43 delle NTA del PPAR vedi la deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 197 del 3 novembre 1989 (Piano paesistico ambientale regionale (PPAR). Legge 8 agosto 1985, n. 431 e L.R. 8 giugno 1987, n. 26) pubblicata sul BUR n, 18 del 9 febbraio 1990, Suppl. n. 3. Nota all'art. 14, comma 1 Il testo del comma 5 dell'articolo 13 della l.r. n. 15/2002 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'articolo 1) è il seguente: "Art. 13 - Norme transitorie e finali - Omissis 5. Le disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 2 sostituiscono le diverse previsioni dei regolamenti e degli strumenti urbanistici comunali. Omissis." Nota all'art. 15, commi 1 e 3 Il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo 6 della l.r. n. 15/2002 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'articolo 1) è il seguente: "Art. 6 - (Collaudo degli impianti) - 1. Prima di essere posti in esercizio, gli impianti oggetto di autorizzazione sono collaudati, su richiesta degli interessati al Comune competente per territorio, da una commissione costituita da un rappresentante dell'Ufficio tecnico di finanza (U.T.F.), da un rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, da un funzionario della struttura regionale competente in materia di commercio e da un funzionario comunale, che svolge anche funzioni di segretario. Omissis 3. Ai singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfetario a carico della ditta richiedente, il cui importo è stabilito dal regolamento di cui all'articolo 2. La ditta interessata, unitamente alla richiesta di cui al comma 1, esegue il versamento complessivo dovuto al Comune, il quale provvede alla liquidazione dei relativi compensi ai membri della commissione entro trenta giorni dalla data di effettuazione del collaudo. Omissis." Note all'art. 16, comma 4 Il d.m. 31 luglio 1934 reca: "Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi.". Il d.m. 1o luglio 1972 reca: "Elenco dei materiali con i quali possono essere fabbricati i contenitori per oli minerali.". Nota all'art. 22, comma 1 Il testo dell'articolo 9 della l.r. n. 15/2002 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'articolo 1) è il seguente: "Art. 9 - (Commissione consultiva regionale) - 1. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva regionale con compiti di analisi e di formulazione di proposte in ordine al processo di ristrutturazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti. 2. La composizione, il funzionamento e la durata della Commissione sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 2.". Nota all'art. 24, comma 1 Il regolamento regionale 24 marzo 2003, n. 7 reca: "Norme di attuazione della legge regionale 29 luglio 2002, n. 15 in materia di razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione".
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