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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Regione Umbria.Regolamento regionale 24 agosto 2012 n 13
Norme di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche).
 

La Giunta regionale ha approvato.
La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.


La Presidente della Giunta regionale emana il seguente regolamento:

Art. 1
(Oggetto)


1. Il presente regolamento, in attuazione dell' articolo 10 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche) stabilisce:
a) i requisiti e le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'Elenco delle manifestazioni storiche dell'Umbria di cui all' articolo 4 della l.r. 16/2009 , di seguito denominato Elenco;
b) le modalità per l'inserimento delle manifestazioni storiche nel Calendario annuale delle manifestazioni storiche dell'Umbria di cui all' articolo 5 della l.r. 16/2009 , di seguito denominato Calendario annuale;
c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi finanziari di cui all' articolo 9 della l.r. 16/2009 .
2. Alla gestione dell'Elenco e del Calendario annuale provvede il Servizio regionale competente in materia di spettacolo e attività culturali.


Art. 2
(Iscrizione nell'Elenco)


1. Possono essere iscritte nell'Elenco le manifestazioni storiche che possiedono i seguenti requisiti:
a) rappresentazioni di tipo rievocativo che rispettano criteri di veridicità storica, mediante forme di espressione artistica oppure manifestazioni radicate nella tradizione delle comunità locali che richiamano modi di vita, usi caratteristici dell'immagine e dell'identità regionale e che si contraddistinguono per il particolare valore culturale espresso;
b) manifestazioni organizzate in maniera continuativa da almeno cinque anni, come previsto dall' articolo 4, comma 3 della l.r. 16/2009 .


Art. 3
(Gestione dell'Elenco)


1. Il Servizio regionale competente provvede alla gestione dell'Elenco e all'inserimento nel Calendario annuale delle manifestazioni contenute nell'Elenco stesso.
2. Gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati che organizzano le manifestazioni storiche di cui al presente regolamento comunicano al Servizio regionale competente ogni variazione organizzativa avvenuta dal momento dell'iscrizione nell'Elenco stesso. La mancata comunicazione può comportare la cancellazione dall'Elenco.


Art. 4
(Richiesta di iscrizione nell'Elenco)


1. I soggetti di cui all' articolo 3, comma 2 del presente regolamento, non ancora inseriti nell'Elenco, avanzano richiesta di iscrizione nello stesso entro il 31 gennaio di ogni anno, utilizzando l'apposito modulo con i relativi allegati, predisposto dal Servizio regionale competente.
2. Le richieste sono trasmesse al Servizio medesimo mediante posta elettronica certificata o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. A tale fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
3. Le domande spedite oltre il termine di scadenza di cui al comma 1 sono dichiarate inammissibili.
4. Il Servizio regionale competente durante la fase istruttoria acquisisce il parere del Comitato tecnico scientifico per le manifestazioni storiche dell'Umbria ai sensi dell' articolo 6 della l.r. 16/2009 .


Art. 5
(Gestione del Calendario annuale)


1. Gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati di cui all' articolo 3, comma 2 del presente regolamento, comunicano al Servizio regionale competente i programmi degli eventi relativi alle manifestazioni storiche, da loro organizzate, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. In mancanza di tale comunicazione il Servizio regionale competente utilizza i dati in suo possesso.
2. Il Servizio regionale competente, entro il 1° marzo di ogni anno, compila il Calendario annuale sulla base dei programmi degli eventi comunicati ai sensi del comma 1 .


Art. 6
(Domande di contributo)


1. I soggetti di cui all' articolo 3, comma 2 del presente regolamento possono avanzare domanda di contributo ai sensi dell' articolo 9 della l.r. 16/2009 , per lo svolgimento delle manifestazioni storiche in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 2 della l.r. 16/2009 , entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Le domande sono redatte utilizzando l'apposito modulo, con i relativi allegati, di cui all' articolo 4 del presente regolamento.
3. Le domande spedite oltre il termine di scadenza di cui al comma 1 sono dichiarate inammissibili.


Art. 7
(Valutazione delle domande di contributo)


1. Il Servizio regionale competente valuta, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico scientifico di cui all' articolo 6 della l.r. 16/2009 , le domande dichiarate ammissibili, attribuendo loro un punteggio che varia da un minimo di 0/50 a un massimo di 50/50.
2. I criteri di valutazione sono i seguenti:
a) rilevanza nazionale e internazionale della manifestazione storica (da 0 a 10 punti);
b) rilevanza storico-culturale della manifestazione ai fini della valorizzazione del territorio e della promozione turistica, anche per effetto di eventi connessi che si protraggono nell'arco di tutto l'anno (da 0 a 10 punti);
c) coinvolgimento dei centri storici quale sede degli eventi (da 0 a 10 punti);
d) valorizzazione delle produzioni tradizionali e tipiche legate alla comunità locale di riferimento (da 0 a 10 punti);
e) valorizzazione dell'elemento storico rievocativo (da 0 a 10 punti).


Art. 8
(Assegnazione ed erogazione dei contributi)


1. Il contributo regionale è erogato in base al punteggio ottenuto da ciascuna domanda, ai sensi di quanto stabilito dall' articolo 7 del presente regolamento, in relazione all'entità delle risorse disponibili, e liquidato in unica soluzione entro sessanta giorni dalla conclusione del procedimento di assegnazione.
2. I soggetti ammessi al finanziamento presentano al Servizio regionale competente, a consuntivo, una relazione artistico-finanziaria sull'attività svolta, utilizzando l'allegato n. 3 del modulo di cui all' art. 4, comma 1 del presente regolamento. La relazione è inviata, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, mediante posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Servizio regionale competente. A tale fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
3. La mancata presentazione della relazione sull'attività svolta entro il termine di cui al comma 2 comporta l'inammissibilità della domanda di contributo per l'anno successivo.


Art. 9
(Revoca dei contributi)


1. Il Servizio regionale competente dispone la revoca totale o parziale del contributo assegnato e la restituzione dello stesso qualora i soggetti beneficiari non rispettino le disposizioni della l.r. 16/2009 o del presente regolamento o nel caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative programmate.


Art. 10
(Responsabile del procedimento)


1. Il titolare del procedimento di iscrizione nell'Elenco e di concessione dei finanziamenti di cui al presente regolamento è il dirigente del Servizio regionale competente.


Art. 11
(Promozione del Calendario annuale)


1. Il Servizio regionale competente assicura la più ampia diffusione del Calendario annuale, anche attraverso la pubblicazione dello stesso nel sito istituzionale della Regione Umbria.


Art. 12
(Norma transitoria e finale)


1. Per l'anno in corso, le domande di iscrizione nell'Elenco e di concessione dei contributi, di cui all' articolo 6 del presente regolamento, dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2012 al Servizio Turismo, utilizzando il disciplinare approvato con D.G.R. n. 1032 del 19/09/2011.


Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.
Perugia, 24 agosto 2012
Marini



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