La Giunta regionale ha approvato.
La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.
La Presidente della Giunta regionale emana il seguente regolamento:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento, ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) individua i servizi socioassistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale per le persone anziane autosufficienti per i quali è necessario il rilascio dell'autorizzazione e stabilisce i requisiti delle strutture che erogano tali servizi.
2. Il presente regolamento disciplina inoltre le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 .
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) persona anziana autosufficiente: persona di età superiore a sessantacinque anni anche con limitata autonomia fisica, ovvero con limitata autonomia nel soddisfacimento dei bisogni primari e/o del livello della funzione sociale che necessita di supporto assistenziale, i cui bisogni sanitari siano gestibili al domicilio;
b) supporto assistenziale: l'insieme di attività volte a supportare la persona anziana autosufficiente nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, quali l'igiene dell'ambiente, la cura della persona, la preparazione dei pasti, l'aiuto nell'alimentazione e nell'approvvigionamento di generi vari, nei trasporti e negli spostamenti, nonché a favorirne la vita sociale;
c) pronta accoglienza: soluzione alloggiativa transitoria per garantire nell'immediato cura e tutela della persona anziana autosufficiente attraverso i supporti assistenziali;
d) micro-residenzialità sociale: struttura familiare, anche autogestita, con bassa capacità di accoglienza, bassa intensità assistenziale e flessibilità nella fruizione del servizio.
TITOLO II
TIPOLOGIA DEI SERVIZI
Art. 3
(Individuazione dei servizi)
1. I servizi e le strutture in ambito socio-assistenziale, in coerenza con il Piano sociale regionale vigente, si configurano come micro-strutture del sistema dei servizi territoriali idonee a rispondere ai bisogni della persona anziana autosufficiente e della sua famiglia per contrastare i processi di allontanamento dal proprio ambiente.
2. I servizi di cui al comma 1 sono individuati in:
a) servizi di tipo semiresidenziale: le case di quartiere;
b) servizi di tipo residenziale: i gruppi appartamento e le residenze servite.
3. Per accedere ai servizi di cui al comma 2 la persona anziana autosufficiente deve presentare la certificazione sanitaria comprovante lo stato di autosufficienza,rilasciata dal medico di medicina generale secondo la normativa vigente in materia.
Art. 4
(Casa di quartiere)
1. La casa di quartiere è un servizio di prossimità, ai sensi dell' articolo 27 della l.r. 26/2009 , che svolge anche funzioni di sostegno per i soggetti privi o carenti del supporto della rete familiare.
2. La casa di quartiere può offrire un servizio di accoglienza diurno e/o notturno nell'ambito delle ventiquattro ore con una permanenza massima di dodici ore giornaliere.
3. La casa di quartiere è organizzata in spazi polivalenti ed è caratterizzata da una pluralità di attività e interventi integrativi e/o sostitutivi al lavoro familiare di cura.
4. Tutte le attività svolte all'interno della casa di quartiere sono aperte alla comunità locale e organizzate con il coinvolgimento della stessa.
5. La casa di quartiere, nei confronti della persona anziana autosufficiente, deve:
a) offrire supporto per la cura di sé e assistenza per la gestione della vita quotidiana;
b) sostenere l'autonomia individuale e sociale, attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali;
c) favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita, rispettando i legami affettivi della persona;
d) favorire lo svolgimento delle piccole attività;
e) garantire le attività di comunicazione e di socializzazione.
6. La casa di quartiere oltre ai requisiti di cui all' articolo 10 deve prevedere:
a) una zona destinata per il consumo dei pasti;
b) una cucina attrezzata adeguata alle modalità organizzative del servizio offerto nel caso in cui all'interno della struttura è prevista la preparazione dei pasti;
c) servizi igienici, di cui almeno uno accessibile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).
7. Qualora la casa di quartiere preveda un servizio di accoglienza notturno deve essere dotata di camere da letto singole o doppie con relativo bagno collocate in una zona separata dalla zona giorno. La superficie utile delle camere deve essere quella prevista dalla normativa edilizia vigente.
8. Nella casa di quartiere deve essere prevista la seguente dotazione di personale:
a) personale addetto ai servizi di pulizia e alla preparazione e/o somministrazione dei pasti;
b) operatori di base di cui all' articolo 38, comma 3 della l.r. 26/2009 in relazione al numero degli ospiti presenti;
c) operatore di base presente nell'orario notturno qualora il servizio sia articolato nelle ventiquattro ore.
9. La casa di quartiere può ospitare anche massimo due persone adulte, di età inferiore ai sessantacinque anni, autosufficienti ma che necessitano di supporto socio-assistenziale.
10. La casa di quartiere ha una capacità ricettiva massima di trenta persone tenuto conto dell'ampiezza della struttura e della effettiva capacità del servizio a fornire i pasti.
11. La capacità massima della casa di quartiere è comprensiva di eventuali posti riservati alla pronta accoglienza, di durata non superiore a quindici giorni; in tal caso la permanenza nella struttura della persona anziana autosufficiente può essere garantita per le ventiquattro ore.
Art. 5
(Gruppo appartamento)
1. Il gruppo appartamento è un servizio a carattere residenziale che si configura come soluzione abitativa di tipo comune di piccole dimensioni e garantisce assistenza e protezione in un ambiente familiare, anche attraverso la valorizzazione delle reti sociali e del territorio.
2. Il gruppo appartamento soddisfa le seguenti finalità nei confronti della persona anziana autosufficiente:
a) sostenere una dimensione di vita autonoma garantendo protezione assistenziale;
b) favorire la socialità e la reciprocità tra le persone ospiti promuovendo l'integrazione sociale nella comunità di riferimento;
c) favorire la permanenza nel proprio contesto di vita.
3. Il gruppo appartamento, al fine del raggiungimento delle finalità di cui al comma 2 , garantisce alla persona anziana autosufficiente:
a) le prestazioni e i servizi strumentali quali mensa, lavanderia e trasporti;
b) il supporto nello svolgimento delle attività afferenti alla cura di sé;
c) l'attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali;
d) l'accompagnamento nell'espletamento delle piccole attività.
4. Il gruppo appartamento oltre i requisiti di cui all' articolo 10 deve prevedere:
a) un locale adibito a soggiorno;
b) un locale adibito alla cucina e al pranzo;
c) camere da letto singole o doppie;
d) servizio igienico accessibile ai sensi del d.p.r. 503/1996 .
5. Nel gruppo appartamento deve essere prevista la presenza minima di almeno un operatore di base di cui all' articolo 38, comma 3 della l.r. 26/2009 per almeno tre ore al giorno, nonché la sua immediata reperibilità per l'intero arco della giornata compresa la notte.
6. Il gruppo appartamento può ospitare anche massimo una persona adulta, di età inferiore ai sessantacinque anni, autosufficiente ma che necessita di supporto socio-assistenziale.
7. Il gruppo appartamento ha una capacità ricettiva massima di sei persone. La capacità ricettiva comunque deve essere legata alle dimensione della struttura e a quanto previsto dai regolamenti edilizi comunali. Nel gruppo appartamento devono essere previsti, inoltre due posti per far fronte alla pronta accoglienza.
Art. 6
(Residenza servita)
1. La residenza servita è un servizio a carattere residenziale che si configura come unità strutturale a valenza residenziale, organizzata in moduli che possono ricomprendere più soluzioni abitative, articolate in:
a) camere singole e/o doppie;
b) monolocali o mini-appartamenti destinati ad anziani singoli o in coppia;
c) gruppo appartamento.
2. La residenza servita soddisfa le seguenti finalità nei confronti della persona anziana autosufficiente:
a) sostenere una dimensione di vita autonoma;
b) garantire protezione e favorisce lo scambio sociale e umano, anche attraverso occasioni di vita comunitaria;
c) promuovere l'integrazione sociale nella comunità di riferimento.
3. La residenza servita, al fine del raggiungimento delle finalità di cui al comma 2 , garantisce alla persona anziana autosufficiente:
a) le prestazioni e i servizi strumentali, quali la preparazione e la somministrazione dei pasti, la lavanderia e i trasporti;
b) l'aiuto nelle attività quotidiane;
c) il supporto nello svolgimento delle attività afferenti alla cura di sé e all'igiene personale;
d) l'attività a sostegno della autonomia individuale e sociale attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali;
e) il sostegno nell'espletamento delle piccole attività.
4. La residenza servita articolata nelle soluzioni abitative di cui al comma 1 oltre ai requisiti di cui all' articolo 10 deve prevedere:
a) per la soluzione abitativa camera singola e/o doppia:
1) camere singole o doppie arredate in maniera confortevole con superficie utile minima di metri quadrati nove per le camere singole e quattordici per le camere doppie, esclusi i servizi igienici;
2) le camere devono essere dotate di un bagno;
3) i posti letto devono essere dotati di campanelli di chiamata;
b) per la soluzione abitativa monolocale la superficie utile minima deve essere di metri quadrati ventotto comprensiva di:
1) una zona pranzo;
2) una zona soggiorno;
3) una zona notte;
4) un bagno;
c) per la soluzione abitativa mini-appartamento la superficie utile minima deve essere di metri quadrati trentotto comprensiva di:
1) un locale soggiorno con una zona pranzo;
2) camera singola o doppia, arredata in maniera confortevole con superficie utile minima di metri quadrati nove per le camere singole e quattordici per le camere doppie, esclusi i servizi igienici;
3) un bagno;
d) per la soluzione abitativa gruppi appartamento:
1) un locale adibito a soggiorno;
2) un locale adibito alla cucina e al pranzo;
3) camere da letto singole o doppie;
4) servizio igienico attrezzato ai sensi del d.p.r. 503/1996 .
5. Oltre ai requisiti previsti al comma 4 la residenza servita deve prevedere spazi comuni consistenti in:
a) una cucina attrezzata per la preparazione e/o la somministrazione dei pasti nel rispetto del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points);
b) almeno una zona soggiorno;
c) una sala da pranzo;
d) almeno un servizio igienico collegato agli spazi comuni attrezzato ai sensi del d.p.r. 503/1996 ;
e) un ascensore nel caso la struttura si trovi su più piani;
f) un locale lavanderia e guardaroba;
g) un locale per il deposito della biancheria sporca.
6. Nella residenza servita deve essere prevista la seguente dotazione di personale:
a) personale addetto ai servizi di pulizia e alla preparazione e/o somministrazione dei pasti;
b) operatori di base di cui all' articolo 38, comma 3 della l.r. 26/2009 in relazione al numero degli ospiti presenti nel rapporto di uno ogni quindici ospiti per l'orario diurno;
c) figure professionali idonee alle attività previste nel progetto di servizio di cui all' articolo 12 ;
d) un operatore di base di cui all' articolo 38, comma 3 della l.r. 26/2009 sempre presente nell'orario notturno.
7. La residenza servita può ospitare anche massimo due persone adulte, di età inferiore ai sessantacinque anni, autosufficienti ma che necessitano di supporto socio-assistenziale.
8. La residenza servita ha una capacità ricettiva massima di trenta persone.
9. Nella residenza servita devono essere previsti inoltre due posti per far fronte alla pronta accoglienza.
10. Ogni modulo, che ricomprende le soluzioni abitative di cui al comma 1 , può ospitare fino a sei persone; all'interno della residenza servita sono previsti un massimo di cinque moduli.
11. Ogni modulo della residenza servita, articolata nella soluzione abitativa di cui al comma 1, lettera a) , deve disporre di uno spazio polifunzionale destinato a soddisfare i bisogni strumentali e relazionali delle persone.
12. All'interno della residenza servita può essere previsto un servizio a carattere semiresidenziale di cui all' articolo 4 a supporto delle esigenze della comunità di riferimento.
Art. 7
(Gestore della struttura)
1. Il gestore è la persona fisica o giuridica, società o associazione che richiede l'autorizzazione al funzionamento della struttura socio assistenziale.
2. Il gestore deve garantire:
a) la dotazione organica della struttura come previsto dal presente regolamento;
b) la copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi per la struttura e per il personale;
c) l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e dei relativi accordi integrativi.
3. Il gestore deve, inoltre, pianificare annualmente la formazione e l'aggiornamento professionale del personale e del coordinatore di cui all' articolo 8 .
4. Il gestore deve comunicare all'ATI competente per territorio l'eventuale sostituzione del coordinatore di cui all' articolo 8 .
Art. 8
(Coordinatore della struttura socio-assistenziale)
1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione in ogni struttura socio-assistenziale deve essere previsto un coordinatore.
2. Il coordinatore della residenza servita di cui all' articolo 6 deve possedere il diploma di laurea triennale attinente ai compiti di assistenza alla persone o almeno cinque anni di comprovata esperienza nella gestione dei servizi rivolti alle persone anziane.
3. Il coordinatore, in particolare, deve:
a) predisporre la relazione di cui all' articolo 15, comma 2, lettera d) ;
b) coordinare gli interventi socio-assistenziali favorendo metodi di lavoro improntati alla collaborazione del personale;
c) attivare tempestivamente il medico di medicina generale per le eventuali prestazioni sanitarie erogabili nella forma di assistenza a domicilio;
d) avviare il procedimento di attivazione dell'Unità Multidisciplinare di Valutazione (UMV), di cui al successivo comma.
4. Il coordinatore, qualora riscontri che la persona anziana autosufficiente inserita nella struttura socioassistenziale, presenti una compromissione di autonomia attiva il medico di medicina generale al fine di avviare il procedimento di attivazione dell'Unità Multidisciplinare di Valutazione (UMV) operante presso il distretto socio sanitario competente, la quale, monitorando l'andamento della riduzione di autonomia, accerta la condizione di non autosufficienza e definisce il percorso assistenziale più appropriato.
5. Accertata la condizione di non autosufficienza la persona anziana è iscritta nelle liste per l'inserimento nella residenza protetta di cui alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale). Il periodo di permanenza della persona anziana nella struttura socio-assistenziale di cui al presente regolamento non può superare i novanta giorni dall'accertamento della condizione di non autosufficienza. La maggiore intensità assistenziale socio-sanitaria della persona anziana nei novanta è garantita dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio attraverso la presa in carico con un programma di assistenza domiciliare integrata.
Art. 9
(Determinazione della retta)
1. Il gestore nel determinare la retta per l'erogazione del servizio di cui al presente regolamento deve includere le spese per:
a) il vitto o l'approvvigionamento alimentare;
b) la biancheria piana;
c) la vita di relazione;
d) i trasporti su rete urbana;
e) la copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi per la struttura e per il personale;
f) le spese da sostenere per il personale comprensive di assicurazione e formazione;
g) la manutenzione dei locali e le utenze.
2. La retta deve essere, in ogni caso, proporzionata alla tipologia della struttura e alle prestazioni effettivamente erogate.
3. La retta è dovuta per i giorni di permanenza dell'ospite nella struttura.
4. Nel caso di assenza dell'ospite per un periodo superiore a dieci giorni mensili e per un massimo di cinquanta giorni annui, per cause non imputabili alla sua volontà, la retta giornaliera dovuta è pari all'ottanta per cento a partire dal terzo giorno di assenza a condizione che la struttura risulti funzionante, fatta salva la possibilità di eventuali accordi tra le parti.
5. Nel caso di ricovero in ospedale dell'ospite, la retta si riduce del cinquanta per cento per il periodo di degenza in ospedale.
TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
Art. 10
(Requisiti delle strutture socio-assistenziali)
1. Le strutture socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale, al fine del rilascio dell'autorizzazione, devono essere:
a) ubicate nel contesto urbano per consentire la partecipazione delle persone alla vita sociale e per garantire la facile fruibilità dei servizi e dei mezzi pubblici;
b) accessibili ai mezzi di trasporto;
c) dotate di un sistema di riscaldamento invernale e di un sistema di controllo della temperatura dell'acqua calda;
d) dotate di spazi interni adeguati alle esigenze degli anziani autosufficienti, in particolare:
1) spazi destinati a garantire la riservatezza e il soddisfacimento delle esigenze personali;
2) spazi destinati alle attività collettive e di socializzazione;
e) dotate di corpi illuminanti che consentano sia una illuminazione diffusa nell'ambiente sia concentrata per le esigenze individuali;
f) dotate di impianto di illuminazione notturna;
g) dotate di impianto di luci di sicurezza;
h) dotate di almeno un telefono pubblico collocato negli spazi comuni;
i) dotate di arredi e di attrezzature idonei alla tipologia degli ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. Le strutture socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale devono inoltre possedere i requisiti necessari per ogni singolo servizio di cui al Titolo II , fermo restando le norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.
Art. 11
(Volontariato)
1. Le strutture socio-assistenziali a carattere residenziale e semi-residenziale possono avvalersi dell'apporto del volontariato che assume carattere integrativo e non sostitutivo del personale.
2. Il volontario deve essere supportato da una azione formativa propedeutica e continua.
3. Qualora la struttura sia sede accreditata di attuazione di progetti di servizio civile nazionale ai sensi della normativa vigente in materia, il gestore deve garantire la presentazione del progetto, il rispetto dei successivi adempimenti, se lo stesso è stato finanziato, ed il rispetto di quanto previsto al comma 1 .
Art. 12
(Progetto del servizio)
1. Ogni servizio deve dotarsi di un progetto nel quale sono definiti, in coerenza con le finalità del servizio stesso, gli obiettivi, i percorsi e le attività per la sua realizzazione.
2. Il progetto del servizio è definito ed aggiornato periodicamente dal gestore.
Art. 13
(Regolamento interno)
1. Ogni struttura deve dotarsi di un regolamento interno che deve essere consegnato alle persone ospiti e ai loro familiari al momento del loro inserimento nella struttura e, in particolare, deve definire:
a) le modalità di determinazione della retta;
b) le attività e i servizi ricompresi nella retta;
c) le attività ed i servizi garantiti a richiesta e non ricompresi nella retta, con l'indicazione delle relative tariffe;
d) le modalità e gli orari di accesso dei soggetti esterni alla struttura;
e) gli orari di presenza nella struttura del personale;
f) le modalità con cui vengono effettuati gli inserimenti e le dimissioni;
g) le modalità di monitoraggio e valutazione del servizio.
2. Il regolamento interno prevede altresì incontri periodici con gli ospiti, i loro familiari e le rappresentanze sociali al fine di migliorare la qualità del servizio e delle prestazioni erogate nella struttura.
Art. 14
(Registro degli ospiti)
1. Ogni struttura deve dotarsi di un registro degli ospiti predisposto al fine di contenere i dati e le informazioni concernenti gli ospiti stessi. Il registro deve essere costantemente aggiornato, anche in relazione allo stato dell'autosufficienza degli ospiti e mostrato, su richiesta, ai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo di cui all' articolo 18 .
TITOLO IV
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI
Art. 15
(Domanda di autorizzazione)
1. Il gestore ai sensi dell' articolo 34 della l.r. 26/2009 presenta la domanda di autorizzazione al funzionamento della struttura socio-assistenziale a carattere residenziale e semiresidenziale all'Ambito territoriale integrato (ATI) nel cui territorio è ubicata la struttura utilizzando il modello Allegato A) al presente regolamento.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) il progetto del servizio di cui all' articolo 12 ;
b) il regolamento interno del servizio di cui all' articolo 13 ;
c) il registro degli ospiti di cui all' articolo 12 ;
d) la relazione descrittiva, predisposta dal coordinatore, ai sensi dell' articolo 8, comma 3, lettera a) , contenente le caratteristiche strutturali dell'edificio con particolare riferimento alla superficie e alle modalità di utilizzo di ogni singolo vano, degli spazi esterni e delle pertinenze con le relative planimetrie;
e) la copia dell'atto costitutivo e dello statuto per le persone giuridiche, società o associazioni.
3. La domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ai sensi della normativa vigente, in particolare:
a) le generalità del richiedente;
b) il rispetto della normativa vigente in materia di urbanistica, edilizia, antisismica prevenzione incendi, igiene e sicurezza;
c) la dotazione del personale in servizio nella struttura con l'indicazione della tipologia del contratto, la durata, la qualifica professionale e il numero delle ore settimanali di servizio previste;
d) l'apporto del volontariato e del servizio civile;
e) il nominativo del coordinatore.
Art. 16
(Modalità per il rilascio dell'autorizzazione)
1. L'ATI, accertata la regolarità formale della domanda di autorizzazione, ne trasmette copia alla Conferenza di zona di cui all' articolo 19 della l.r. 26/2009 competente per territorio che nei successivi quindici giorni verifica la congruenza tra la programmazione sociale di territorio e la necessità di strutture socio-assistenziali nello stesso. A tal fine la Conferenza di zona può sottoporre la domanda al Tavolo zonale di concertazione di cui al medesimo articolo 19 della l.r. 26/2009 .
2. L'ATI, acquisito il parere positivo della Conferenza di zona, deve avvalersi del supporto della Commissione tecnica di cui all' articolo 17 per la verifica del possesso dei requisiti ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
3. L'ATI rilascia l'autorizzazione, come da modello Allegato B), al gestore della struttura, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda in attuazione di quanto previsto dall' articolo 20, comma 3 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) e ne trasmette copia alla Conferenza di zona di cui all' articolo 19 della l.r. 26/2009 , alla Commissione tecnica competente di cui all' articolo 17 , al comune capofila di Zona sociale, al comune in cui ha sede la struttura e alla Regione.
4. L'autorizzazione contiene:
a) il nominativo e le generalità o la denominazione e la natura giuridica del gestore;
b) la tipologia del servizio;
c) la denominazione della struttura e la sua ubicazione;
d) la capacità ricettiva;
e) le generalità del coordinatore;
f) la data del rilascio dell'autorizzazione.
5. Ogni modifica alla struttura, all'erogazione del servizio, al progetto di servizio, al personale, al regolamento interno della struttura, che non comporta la perdita dei requisiti previsti dal presente regolamento deve essere comunicata e approvata dall'ATI che ha rilasciato l'autorizzazione.
Art. 17
(Commissione tecnica)
1. Per ogni Zona sociale è costituita una commissione tecnica di cui l'ATI si avvale per il rilascio dell'autorizzazione e per l'attività di vigilanza e controllo.
2. La commissione tecnica è nominata dal Sindaco del comune capofila di Zona sociale ed è composta da cinque membri di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalla Conferenza di zona di cui all' articolo 19 della l.r. 26/2009 tra il personale con competenze in materia di organizzazione e gestione dei servizi sociali, di igiene e sanità pubblica e di edilizia dei comuni della Zona sociale e della Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio. La commissione dura in carica cinque anni e comunque non oltre la durata del mandato amministrativo del Sindaco.
3. La commissione tecnica, in particolare:
a) verifica il possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali dandone comunicazione all'ATI;
b) effettua sopralluoghi almeno annuali presso le strutture socio-assistenziali e redige apposita relazione sugli esiti degli stessi che trasmette all'ATI;
c) valuta il funzionamento delle strutture e dei servizi in relazione alle condizioni strutturali, alle modalità organizzative e gestionali, con particolare riferimento ai contenuti assistenziali comunicando all'ATI le relative risultanze;
d) verifica la permanenza dei requisiti annualmente o in caso di modifiche intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione dandone comunicazione all'ATI;
e) effettua controlli per il rispetto di cui all' articolo 9, comma 2 .
4. La Commissione tecnica esprime parere in ordine alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione qualora accerti la perdita dei requisiti o gravi irregolarità.
TITOLO V
VIGILANZA E CONTROLLO
Art. 18
(Attività di vigilanza e controllo)
1. L'ATI ai sensi dell' articolo 43 della l.r. 26/2009 , avvalendosi della commissione tecnica, esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulle strutture che erogano servizi socio-assistenziali. Tali funzioni possono essere disposte anche qualora il comune in cui è ubicata la struttura, il comune capofila della Zona sociale, la Regione ne rilevino la necessità.
2. Qualora a seguito delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1 si riscontri la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o gravi irregolarità nella gestione dell'erogazione dei servizi l'ATI provvede, ai sensi dell' articolo 34, comma 4 della l.r. 26/2009 , alla revoca dell'autorizzazione stessa.
3. Qualora a seguito delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1 emergano irregolarità sanabili della struttura o dei servizi erogati, l'ATI sospende l'autorizzazione ai sensi dell' articolo 34, comma 4 della l.r. 26/2009 e diffida il gestore a provvedere a sanarle entro il termine stabilito nell'atto di diffida. Decorso inutilmente tale termine l'ATI procede alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell' articolo 34, comma 4 della l.r. 26/2009 .
Art. 19
(Attività di monitoraggio)
1. La Regione ai sensi dell' articolo 40 della l.r. 26/2009 effettua il monitoraggio costante sul processo di autorizzazione delle strutture e sui servizi erogati attraverso sistematica e periodica rilevazione degli stessi.
2. Per le attività di monitoraggio di cui al comma 1 l'ATI fornisce alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, le informazioni necessarie riferite all'anno precedente.
3. La Regione istituisce l'anagrafe regionale delle strutture e dei servizi socio-assistenziali per le persone anziane autosufficienti contenente le informazioni delle strutture autorizzate.
TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 20
(Autorizzazione all'esercizio di strutture socio-assistenziali già operanti)
1. Le strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali, già operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, entro trenta giorni dalla comunicazione del servizio regionale competente devono presentare domanda di autorizzazione all'ATI utilizzando il modello Allegato A), con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
2. Qualora nel termine dei trenta giorni, di cui al comma 1 , le strutture non presentano la domanda di autorizzazione, le stesse sono invitate dall'ATI competente per territorio a provvedere a quanto previsto dal comma 1 nei trenta giorni successivi e, decorsi i quali, se il gestore non provvede l'ATI revoca l'autorizzazione precedentemente rilasciata.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata ai sensi dell' articolo 16 senza la verifica di congruenza da parte della Conferenza di zona.
4. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 , il requisito previsto all' articolo 10 comma 1, lett. a) viene considerato soddisfatto se in base al progetto di servizio, di cui all' articolo 12 , si garantisce la partecipazione delle persone alla vita sociale e la facile fruibilità dei servizi e dei mezzi pubblici.
5. Qualora la struttura socio-assistenziale non possieda i requisiti previsti dal presente regolamento il gestore della stessa presenta all'ATI territorialmente competente, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del servizio regionale competente di cui al comma 1 , un piano di adeguamento in merito alla struttura, alla gestione e al funzionamento da realizzare nei seguenti termini:
a) un anno per adeguamenti relativi alla gestione, all'organizzazione e al funzionamento come previsto dal presente regolamento, in ragione della tipologia del servizio;
b) tre anni per adeguamenti relativi ai requisiti strutturali come previsto dal presente regolamento.
6. L'ATI approva il piano di adeguamento presentato da parte delle strutture di cui al comma 4 e rilascia una autorizzazione provvisoria per il periodo necessario per l'adeguamento.
7. Il gestore, effettuati gli adeguamenti di cui al comma 5 , deve presentare entro trenta giorni la domanda di autorizzazione utilizzando il modello Allegato A) al presente regolamento. Anche per tale autorizzazione si applica il comma 3 e 4.
8. L'ATI revoca l'autorizzazione precedentemente rilasciata qualora il gestore non provveda agli adeguamenti di cui al comma 5 .
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.
Perugia, 7 novembre 2012
Marini