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NORMATIVA
Normativa nazionale - Ordinanze - Governo

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Ordinanza dell’Agenzia del territorio 4 maggio 2007
Accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale.
 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA


Visto il decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, ed in particolare il titolo III della tabella A allegata al medesimo decreto, da ultimo modificata dalla tabella 2 allegata al decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, ed in particolare gli articoli 16 e 20;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, recante il regolamento concernente la concessione dell'utenza del servizio di informatica per l'accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 ottobre 1992, relativo alla istituzione nelle conservatorie dei registri immobiliari del servizio telematico per la trasmissione via cavo delle note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di annotazione e per le interrogazioni a distanza sugli archivi informatici di una o più conservatorie automatizzate nonché procedure e specifiche tecniche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto l'art. 1, commi da 367 a 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2005, n. 210;
Visto l'art. 1, comma 5, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, sono stabilite le modalità attuative dell'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale;
Visto il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, concernente disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, ed in particolare l'art. 2, comma 68;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 12 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2006, concernente le modalità di esecuzione delle visure catastali;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 2 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2007, concernente il pagamento di servizi telematici erogati dall'Agenzia del territorio tramite utilizzo di somme versate su conto corrente unico a livello nazionale;
Acquisito il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, espresso con nota del 3 maggio 2007, prot. n. 57877;
Considerata la necessità di disciplinare le modalità di esecuzione delle visure catastali ed ipotecarie effettuate per via telematica;
Decreta:
Capo I
Disposizioni generali

Art. 1.
Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale


1. L'accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale é consentito a chiunque con accesso diretto o su base convenzionale, nel rispetto della normativa vigente, anche in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, secondo le modalità previste nei seguenti Capi.
2. La consultazione telematica della banca dati ipotecaria effettuata in esenzione da tributi, in virtù di espressa disposizione di legge, é consentita esclusivamente su base convenzionale.


Capo II
Accesso telematico diretto


Art. 2.
Informazioni catastali censuarie


1. L'Agenzia del territorio rende disponibili, sul proprio sito internet, le sole informazioni relative al classamento e alla rendita degli immobili, individuati esclusivamente tramite gli estremi di identificazione catastale.


Art. 3.
Consultazione telematica ipotecaria e catastale


1. Dal 1° giugno 2007, l'accesso diretto al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione della banca dati ipotecaria é consentito, in via sperimentale, previa registrazione del richiedente tramite il servizio «Porta dei pagamenti» di Poste italiane S.p.a., con il pagamento telematico delle tasse ipotecarie previste dalla normativa vigente per ogni consultazione effettuata, aumentate del cinquanta per cento.
2. Dal 1° giugno 2007, l'accesso diretto al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione della banca dati catastale é consentito, in via sperimentale, previo accreditamento del richiedente con le modalità previste per i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
3. L'accesso é disciplinato dalle condizioni generali, di cui agli allegati A1 e A2 al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante, che dovranno essere accettate all'atto della richiesta di consultazione.


Art. 4.
Inibizione all'accesso telematico


1. La violazione degli obblighi di cui al presente decreto e delle obbligazioni assunte con l'accettazione delle condizioni generali comporta l'inibizione all'accesso telematico.


Capo III
Accesso telematico su base convenzionale


Art. 5.
Disciplina convenzionale


1. Dal 1° gennaio 2008 l'accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale su base convenzionale é consentito dall'Agenzia del territorio, su istanza di parte, mediante la stipulazione di apposita convenzione, conforme allo schema di cui all'allegato B al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, secondo le disposizioni di cui al presente Capo.


Art. 6.
Durata della convenzione


1. La convenzione ha durata triennale, con tacito rinnovo alla scadenza, salvo disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dalla scadenza.
2. Le parti possono inoltre recedere dalla convenzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla controparte con sessanta giorni di preavviso.


Art. 7.
Importi dovuti


1. Fatto salvo quanto previsto in materia di riutilizzazione commerciale dei dati catastali ed ipotecari, per l'accesso alle banche dati ipotecaria e catastale su base convenzionale é previsto il pagamento:
a) dell'importo di Euro 200,00, da corrispondere una tantum, a titolo di rimborso delle spese amministrative connesse alla convenzione;
b) dell'importo di Euro 30,00 da corrispondere annualmente, per ogni password resa disponibile all'utente nell'anno solare, a titolo di contributo per le spese sostenute per l'implementazione e la gestione dei sistemi informatici;
c) delle tasse ipotecarie previste dalla normativa vigente per ogni consultazione ipotecaria effettuata.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono aggiornati periodicamente, con cadenza almeno triennale, sulla base delle intervenute variazioni dei costi per la gestione del servizio.
3. Le spese della convenzione sono ad esclusivo carico del richiedente.


Art. 8.
Convenzioni speciali


1. L'Agenzia del territorio può stipulare convenzioni speciali, anche in deroga alle disposizioni del presente Capo, con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. L'Agenzia del territorio può stipulare convenzioni speciali con altri enti pubblici, nonché con enti rappresentativi di categorie professionali.


Art. 9.
Sportelli catastali decentrati


1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano alle convenzioni speciali di cui al decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2005.


Art. 10.
Risoluzione della convenzione


1. La violazione degli obblighi di cui al presente decreto e delle obbligazioni assunte con la convenzione comporta l'immediata risoluzione della convenzione stessa, con conseguente inibizione all'accesso al servizio.


Art. 11.
Norma transitoria


1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, tutte le convenzioni stipulate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1991, n. 305, e del decreto ministeriale 10 ottobre 1992 e relativi provvedimenti di attuazione, mantengono la loro validità fino al 31 dicembre 2007.


Capo IV
Disposizioni comuni


Art. 12.
Modalità di pagamento


1. Gli importi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7, sono versati contestualmente all'attivazione del servizio da parte dell'utente, con le modalità indicate nella convenzione.
2. Gli importi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 7 sono dovuti per anno o frazione di anno solare e sono versati contestualmente all'attivazione del servizio e, successivamente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con le modalità indicate nella convenzione.
3. Le tasse ipotecarie di cui all'art. 3, comma 1, e di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), sono versate anticipatamente con modalità telematiche sul conto corrente postale unico a livello nazionale di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 2 marzo 2007. Le somme così riscosse sono riversate dall'agente contabile per le riscossioni telematiche alla Tesoreria centrale dello Stato ed agli Istituti tesorieri delle regioni Sicilia e Sardegna, per la quota di pertinenza delle stesse regioni, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della riscossione.


Art. 13.
Gestione sistemi informativi


1. L'Agenzia del territorio ha l'esclusiva competenza di definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate, ferma rimanendo la piena titolarità delle informazioni stesse in capo all'amministrazione finanziaria.
2. L'Agenzia del territorio ha inoltre la facoltà di variare la base informativa in relazione alle esigenze istituzionali, a quelle strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informativo. Nessuna responsabilità deriva all'Agenzia del territorio per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni suddette, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.


Art. 14.
Utilizzazione dei dati


1. I dati acquisiti per via telematica ai sensi del presente decreto possono essere utilizzati esclusivamente per i fini consentiti dalla legge e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia protezione dei dati personali, nonché in materia di riutilizzazione commerciale dei dati e delle informazioni ipotecari e catastali.


Capo V
Disposizioni finali


Art. 15.
Pubblicazione


1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 4 maggio 2007
Il direttore dell'Agenzia: Picardi


Allegato A1
Condizioni generali per l'accesso diretto ai servizi telematici di consultazione della banca dati catastale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007.

Art. 1.
Oggetto
L'accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione della banca dati catastale é consentito alle condizioni e nei termini di cui agli articoli seguenti, che il richiedente dichiara di accettare integralmente.
Art. 2.
Registrazione dei dati dell'utente
La consultazione telematica della banca dati catastale avviene previo accreditamento del richiedente, con le modalità previste per i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Art. 3.
Tributi dovuti
La consultazione della banca dati catastale non é soggetta al pagamento di tributi.

Art. 4.
Utilizzazione dei dati
L'utente s'impegna ad utilizzare le informazioni assunte e i documenti ottenuti esclusivamente per i fini consentiti dalla legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali nonché in materia di riutilizzazione commerciale dei dati catastali.
A tal fine l'utente dichiara di non essere riutilizzatore commerciale.
L'utente, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 é responsabile dell'uso improprio od eccessivo delle informazioni acquisite a seguito dell'accesso alla banca dati.

Art. 5.
Inibizione all'accesso
La violazione degli obblighi di cui al decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007 e degli obblighi assunti con l'accettazione delle presenti condizioni generali comporta l'inibizione all'accesso telematico.

Art. 6.
Gestione dei sistemi informativi
L'Agenzia del territorio ha l'esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate, ferma restando la piena titolarità delle informazioni stesse in capo all'amministrazione finanziaria. Ha, altresì, l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità potrà gravare sull'Agenzia del territorio per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le suddette variazioni, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.
L'utente prende atto che, in relazione alla capacità elaborativi del sistema ed alle esigenze del servizio, l'Agenzia del territorio si riserva di introdurre limiti al numero di interrogazioni giornaliere per ogni singolo utente.

Art. 7.
Tutela dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 («Codice in materia di protezione dei dati personali»), i dati comunicati dall'utente in sede di registrazione formano oggetto di trattamento da parte dell'Agenzia del territorio, nel rispetto della normativa citata.
I dati verranno trattati in adempimento degli obblighi legali ed il trattamento é effettuato, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 196/2003, si evidenzia che il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia del territorio é essenziale per l'adempimento degli obblighi di legge e per l'esecuzione del servizio e che, pertanto, il mancato consenso al trattamento dei dati impedisce l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto con l'Agenzia stessa.
I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale alla gestione del servizio.
«Titolare» del trattamento dei dati é l'Agenzia del territorio con sede in Roma, Largo Leopardi n. 5 - c.a.p. 00185.
«Responsabile» del trattamento é il responsabile della Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi dell'Agenzia del territorio.
Spettano all'utente gli specifici diritti di garanzia indicati nell'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

Art. 8.
Clausola di salvaguardia
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali si applicano le disposizioni di cui al decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007.Allegato A2
Condizioni generali per l'accesso diretto ai servizi telematici di consultazione della banca dati ipotecaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007.

Art. 1.
Oggetto
L'accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione della banca dati ipotecaria é consentito alle condizioni e nei termini di cui agli articoli seguenti, che il richiedente dichiara di accettare integralmente.

Art. 2.
Registrazione dei dati dell'utente
La consultazione telematica della banca dati ipotecaria avviene previa registrazione del richiedente tramite il servizio «Porta dei pagamenti» di Poste italiane S.p.A.

Art. 3.
Tasse ipotecarie
La consultazione della banca dati ipotecaria é consentita previo pagamento delle tasse ipotecarie previste dalla normativa vigente per ogni consultazione effettuata, aumentate del cinquanta per cento, come da apposito listino.
Gli importi di cui al periodo precedente sono versati dall'Utente con modalità telematiche, attraverso la «Porta dei pagamenti» di cui all'art. 2, sul conto corrente postale unico a livello nazionale dell'Agenzia del territorio secondo le modalità indicate che il richiedente dichiara di aver consultato e di accettare integralmente.
L'Agenzia del territorio rilascia apposita ricevuta delle tasse ipotecarie versate per i servizi richiesti.

Art. 4.
Utilizzazione dei dati

L'utente s'impegna ad utilizzare le informazioni assunte e i documenti ottenuti esclusivamente per i fini consentiti dalla legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali nonché in materia di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari.
A tal fine l'utente dichiara di non essere riutilizzatore commerciale.
L'utente, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 é responsabile dell'uso improprio od eccessivo delle informazioni acquisite a seguito dell'accesso alla banca dati.

Art. 5.
Inibizione all'accesso
La violazione degli obblighi di cui al decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007 e degli obblighi assunti con l'accettazione delle presenti condizioni generali comporta l'inibizione all'accesso telematico.

Art. 6.
Gestione dei sistemi informativi
L'agenzia del territorio ha l'esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate, ferma restando la piena titolarità delle informazioni stesse in capo all'amministrazione finanziaria. Ha, altresì, l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità potrà gravare sull'Agenzia del territorio per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le suddette variazioni, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.
L'utente prende atto che, in relazione alla capacità elaborativi del sistema ed alle esigenze del servizio, l'Agenzia del territorio si riserva di introdurre limiti al numero di interrogazioni giornaliere per ogni singolo utente.

Art. 7.
Tutela dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 («Codice in materia di protezione dei dati personali»), i dati comunicati dall'utente in sede di registrazione formano oggetto di trattamento da parte dell'Agenzia del territorio, nel rispetto della normativa citata.
I dati verranno trattati in adempimento degli obblighi legali ed il trattamento é effettuato, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 196/2003, si evidenzia che il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia del territorio é essenziale per l'adempimento degli obblighi di legge e per l'esecuzione del servizio e che, pertanto, il mancato consenso al trattamento dei dati impedisce l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto con l'Agenzia stessa.
I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale alla gestione del servizio.
«Titolare» del trattamento dei dati é l'Agenzia del territorio con sede in Roma, Largo Leopardi n. 5 - c.a.p. 00185.
«Responsabile» del trattamento é il responsabile della Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi dell'Agenzia del territorio.
Spettano all'utente gli specifici diritti di garanzia indicati nell'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.


Art. 8.
Clausola di salvaguardia
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali si applicano le disposizioni di cui al decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007.
Allegato B

Convenzione (omissis)


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