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NORMATIVA
Normativa regionale - Emilia Romagna

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Legge regionale Emilia Romagna, 23 luglio 2014, n. 20
Norme in materia di cinema e audiovisivo
 
Bollettino ufficiale n. 226 del 23 luglio 2014

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto

1. La Regione, in attuazione delle finalità previste agli articoli 2, 4, 5 e 6 del proprio Statuto, promuove, sostiene e valorizza le attività cinematografiche e audiovisive, quali strumento di libera espressione artistica e creativa, di formazione culturale, di coesione sociale, di valorizzazione dell'identità culturale, di innovazione e sviluppo economico nonché di promozione del territorio anche con riferimento allo sviluppo dei linguaggi multimediali.
2. La presente legge disciplina gli interventi della Regione Emilia-Romagna nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive con particolare riferimento all'individuazione delle tipologie d'intervento per la loro promozione, qualificazione e sviluppo.

Art. 2
Finalità e obiettivi

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, sono volti a favorire l'attività cinematografica e audiovisiva in relazione alle esigenze dei cittadini e alla valorizzazione del territorio, con particolare riferimento allo sviluppo culturale, alla produzione e diffusione cinematografica e audiovisiva nonché allo sviluppo del sistema degli esercizi cinematografici.
2. La Regione, ai fini dello sviluppo culturale e sociale del territorio:
a) promuove la cultura cinematografica e audiovisiva;
b) promuove la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e l'utilizzo della documentazione cinematografica e audiovisiva;
c) promuove lo sviluppo e la diffusione del linguaggio del cinema e dell'audiovisivo, attraverso il sostegno a festival, rassegne e altre manifestazioni;
d) favorisce azioni mirate all'alfabetizzazione del pubblico, in particolare di quello giovane, attraverso azioni innovative, anche in collegamento con le istituzioni scolastiche.
3. La Regione, nell'ambito della sua programmazione per lo sviluppo delle attività produttive, sostiene la crescita delle attività cinematografiche e audiovisive nel più ampio contesto delle industrie culturali e creative, considerate ad alto potenziale innovativo e di crescita per l'intero sistema economico, occupazionale e sociale. In quest'ottica opera per:
a) favorire la nascita e lo sviluppo di un distretto dell'industria cinematografica e audiovisiva nel territorio regionale;
b) promuovere e sostenere l'attività di produzione cinematografica e audiovisiva con contenuto narrativo o documentaristico nel territorio dell'Emilia-Romagna, quale fattore rilevante per la valorizzazione economica delle risorse culturali e ambientali della regione, per lo sviluppo di attività innovative nel tessuto imprenditoriale locale;
c) sostenere la ricerca e il trasferimento tecnologico nel settore, anche ai fini della convergenza tra i diversi mezzi e linguaggi di espressione e comunicazione e della generazione di nuove imprese;
d) promuovere iniziative dirette ad attrarre nel territorio regionale produzioni cinematografiche e audiovisive.
4. La Regione, nel settore della diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive:
a) promuove la programmazione e la diffusione di opere cinematografiche e audiovisive di particolare interesse culturale, d'essai, nonché di quelle di interesse regionale;
b) favorisce e sostiene le attività di promozione delle opere cinematografiche e audiovisive, con particolare riguardo al patrimonio cinematografico e audiovisivo regionale;
c) sostiene iniziative di promozione del cinema e dell'audiovisivo, realizzate senza finalità di lucro;
d) promuove e sostiene azioni mirate a diversificare e qualificare l'offerta di opere cinematografiche e audiovisive;
e) promuove gli autori e la produzione cinematografica e audiovisiva emiliano-romagnola, con particolare attenzione ai giovani.
5. La Regione, ai fini della crescita del sistema degli esercizi cinematografici:
a) sostiene lo sviluppo di una rete di esercizi cinematografici diffusa, concorrenziale e di qualità, in coerenza con i principi previsti nell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 12 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico), con particolare attenzione per gli esercizi storici e per le sale d'essai;
b) sostiene l'esercizio cinematografico, riconoscendo ad esso un importante ruolo di aggregazione sociale e di interesse pubblico, per garantire allo spettatore una diversificata e qualificata offerta, con particolare attenzione ai centri storici e alle aree svantaggiate.
6. Nell'ambito delle finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 la Regione persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) favorire la competitività, lo sviluppo imprenditoriale, professionale e la crescita occupazionale, soprattutto giovanile, anche attraverso lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali;
b) favorire, con un'adeguata opera di informazione, l'accesso a risorse dell'Unione europea, anche attraverso forme dirette di partecipazione;
c) favorire la valorizzazione e la promozione della conoscenza del patrimonio paesaggistico, culturale, ambientale, enogastronomico e sociale del territorio regionale;
d) favorire lo sviluppo delle attività turistiche in relazione all'attività cinematografica e audiovisiva legata al territorio.

CAPO II
PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI

Sezione I
Promozione delle competenze

Art. 3
Promozione e sviluppo di nuove competenze

1. La Regione al fine di favorire la crescita dell'industria cinematografica e audiovisiva in relazione alle esigenze dei cittadini e alla valorizzazione del territorio:
a) promuove iniziative a sostegno di un'occupazione qualificata nei settori connessi alle attività cinematografiche e audiovisive, anche in comparti tecnologicamente avanzati, all'interno del più vasto campo delle industrie culturali e creative;
b) persegue, in particolare, l'obiettivo di favorire l'acquisizione, la crescita e la qualificazione delle competenze nei settori connessi alle attività cinematografiche e audiovisive anche attraverso adeguate iniziative di formazione, nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);
c) valorizza le imprese, quali organizzazioni in cui competenze professionali si producono e si innovano, quali luoghi non formali di apprendimento, quali soggetti che possono concorrere alla progettazione e realizzazione di processi formativi al lavoro e sul lavoro.
2. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, sostiene:
a) lo sviluppo delle competenze tecniche e professionali necessarie all'inserimento qualificato nel mercato del lavoro;
b) la qualificazione e il rafforzamento delle competenze tecniche e professionali degli operatori per una permanenza qualificata nel mondo del lavoro e per lo sviluppo professionale;
c) l'innalzamento e la crescita delle competenze gestionali e manageriali per rafforzare il sistema delle imprese e a sostegno della creazione di nuove imprese per nuovi lavori.

Sezione II
Programmazione regionale delle attività

Art. 4
Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva

1. La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nel territorio della cultura cinematografica, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, promuove e sostiene, d'intesa con enti locali, soggetti pubblici e privati aventi o meno scopo di lucro, operanti in Emilia-Romagna:
a) rassegne, festival, circuiti e altri eventi, in grado di accrescere e qualificare la conoscenza e la capacità critica da parte del pubblico;
b) la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e l'utilizzo della documentazione cinematografica e audiovisiva;
c) progetti di alfabetizzazione del pubblico;
d) la diffusione di opere cinematografiche e audiovisive di particolare interesse culturale nonché di interesse regionale.

Art. 5
Promozione dell'industria e delle attività nel settore multimediale

1. La Regione, al fine di promuovere le industrie ad alto contenuto tecnologico e culturale e ad alto impatto occupazionale portatrici di cambiamento sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, sostiene la crescita e il rafforzamento competitivo del settore multimediale, all'interno del più vasto campo delle industrie culturali e creative. A tal fine sostiene:
a) lo sviluppo dell'imprenditorialità, in particolare giovanile, lungo tutta la filiera produttiva, anche con l'apporto di nuovi modelli e concetti di impresa, la creazione di reti di imprese, di luoghi di aggregazione e accelerazione imprenditoriale nelle città;
b) la ricerca, l'innovazione tecnologica, la diversificazione produttiva, a partire dalle forme di comunicazione e fruizione dei prodotti audiovisivi;
c) l'utilizzo esteso delle tecnologie digitali a supporto dei processi creativi, della produzione, distribuzione e conservazione dei contenuti e delle opere;
d) l'attrazione di investimenti produttivi per l'insediamento di imprese e l'offerta di nuove opportunità occupazionali e professionali;
e) la promozione internazionale e lo sviluppo di partenariati internazionali.

Art. 6
Sostegno all'esercizio cinematografico

1. La Regione sostiene l'esercizio cinematografico, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, con l'obiettivo di qualificare e diversificare l'offerta.
2. Al fine di favorire la funzione di aggregazione sociale esercitata dalle sale cinematografiche, in particolare nei centri storici e nelle aree svantaggiate, sostiene specifici progetti volti a migliorare, accrescere e diversificare l'offerta di servizi e di produzioni culturali, nell'ambito della programmazione cinematografica.
3. La Regione sostiene le sale d'essai, riconosciute ai sensi della normativa statale, e i circuiti relativi al piccolo esercizio cinematografico.

Art. 7
Convenzioni

1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi del programma di cui all'articolo 12, favorisce la realizzazione delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), e all'articolo 6 aventi ad oggetto iniziative di rilievo regionale, con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.
2. La Regione può stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. Le convenzioni indicano:
a) le attività dei progetti da realizzare;
b) gli oneri a carico dei firmatari;
c) l'arco temporale e le modalità di attuazione.

Art. 8
Emilia-Romagna Film Commission

1. La Regione esercita le attività di Film Commission per l'Emilia-Romagna. Per attività di Film Commission, ai fini della presente legge, si intendono:
a) la creazione delle condizioni per attrarre in Emilia-Romagna produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e straniere, con l'offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche e organizzative, da attuarsi di norma in collaborazione con gli enti locali e i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio della regione;
b) la promozione di operazioni mirate di marketing e strategie di comunicazione riguardanti il territorio regionale quale set per riprese cinematografiche e audiovisive;
c) la promozione delle risorse professionali della regione;
d) la realizzazione di iniziative volte alla promozione degli autori e della produzione cinematografica e audiovisiva emiliano-romagnola, con particolare attenzione ai giovani;
e) la gestione coordinata del fondo per l'audiovisivo di cui all'articolo 10.

Art. 9
Partecipazione ad Associazione per Film Commission

1. Allo scopo di partecipare al coordinamento delle attività di Film Commission a livello nazionale, la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, è autorizzata ad aderire, in qualità di associato, ad un'associazione che persegua le seguenti finalità:
a) promuovere e provvedere al continuo miglioramento gestionale ed operativo delle "Film Commission" italiane;
b) promuovere e tutelare, nell'ambito delle stesse "Film Commission", gli standard professionali e la qualità dei servizi a sostegno delle produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie, anche attraverso corsi di formazione;
c) promuovere il territorio ed i servizi degli associati nelle occasioni di partecipazione collettiva a manifestazioni nazionali ed internazionali;
d) promuovere contatti con enti e istituzioni nazionali e internazionali al fine di offrire ai propri associati costanti informazioni sull'andamento del settore cinematografico e sulle conseguenti strategie da elaborare e perseguire.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
b) che l'associazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica.
3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione all'associazione e, personalmente o tramite un suo delegato, esercita i diritti inerenti la qualità di associato.
4. La Regione partecipa all'associazione con una prima quota di adesione, non superiore a euro 2000,00.
5. La Regione è altresì autorizzata a concedere un contributo associativo annuale, il cui importo viene determinato nell'ambito della autorizzazioni disposte, annualmente, dalla legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 10
Fondo per l'audiovisivo

1. La Regione istituisce il fondo per l'audiovisivo quale strumento di sostegno e promozione della produzione cinematografica e audiovisiva in Emilia-Romagna, nonché della sua distribuzione, riconoscendo tali attività quale fattori strategici per la valorizzazione economica delle risorse imprenditoriali, professionali, culturali e ambientali della regione.
2. Il fondo è alimentato da risorse regionali e da risorse conferite alla Regione dallo Stato e dall'Unione europea.
3. Nella ripartizione dei fondi si terrà conto di un principio di equilibrio tra le diverse tipologie di opere secondo i criteri stabiliti nel Programma triennale.

Art. 11
Tipologie di intervento regionale

1. La Regione promuove le finalità di cui all'articolo 2, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7 e 10, mediante la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, che operano nel settore del cinema e dell'audiovisivo.
2. Le attività di cui all'articolo 8 sono attuate direttamente dalla Regione.
3. I soggetti destinatari di finanziamenti, ai sensi della presente legge, sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio, prevista dall'articolo 8 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo).

Art. 12
Programma regionale triennale

1. L'Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta, il programma triennale in materia di cinema e audiovisivo il quale individua le priorità e le strategie dell'intervento regionale a sostegno del settore. La proposta di programma triennale della Giunta regionale tiene conto anche delle indicazioni dei rappresentanti delle associazioni di categoria e di settore.
2. Il programma triennale, contenente il quadro conoscitivo del settore, definisce in particolare:
a) gli obiettivi da perseguire nel triennio ed i criteri e le modalità per la verifica del loro raggiungimento;
b) le modalità per l'attuazione degli interventi e delle attività di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10;
c) gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi;
d) i soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di intervento;
e) le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi da perseguire.
3. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma triennale, approva le misure, i criteri di concessione, erogazione e revoca dei contributi, le modalità di presentazione delle domande.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 13
Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, e contestualmente alla presentazione all'Assemblea legislativa del programma di cui all'articolo 12, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) quali interventi sono stati attuati per la promozione, la qualificazione e lo sviluppo nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive con particolare riguardo:
1) agli interventi per la promozione e lo sviluppo delle attività legate alla produzione cinematografica e audiovisiva;
2) agli interventi per la diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive e per la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva;
3) agli interventi di promozione e sviluppo di nuove competenze anche in relazione alla valorizzazione del territorio;
b) l'ammontare delle risorse stanziate ed erogate in relazione alle varie tipologie degli interventi previsti dalla legge, con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari e dei risultati derivati;
c) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 14
Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1999

1.
Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 13 del 1999 dopo la parola"istituzionali" sono inserite le seguenti:"operanti in materia di spettacolo dal vivo"e le parole:"nonché cinematografiche e audiovisive"sono soppresse.
2. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 1999 è abrogata.
3. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 1999 è abrogata.

Art. 15
Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003

1. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003 è sostituito dal seguente:
"1. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, devono essere accreditati dalla Regione al fine di beneficiare di finanziamenti pubblici. Detti organismi devono avere quale attività prevalente la formazione professionale o la produzione artistica o la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva in caso di organismi che intendano svolgere attività formative esclusivamente nell'ambito dello spettacolo.".

Art. 16
Norme transitorie

1. Il primo programma di cui all'articolo 12 trova applicazione a far data dall'1 gennaio 2015.
2. Per l'anno 2014 trovano comunque applicazione le norme della legge regionale n. 13 del 1999 nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 14.

Art. 17
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, per l'esercizio finanziario 2014 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di apposito capitolo nell'ambito di unità previsionali di base (U.P.B.) esistenti o mediante l'istituzione di nuova apposita unità previsionale di base, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione-spese correnti" elenco n. 2 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alla relativa variazione al bilancio di competenza e di cassa.
2. Per gli esercizi finanziari 2015 e 2016 agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposite U.P.B. e relativi capitoli di spesa nel bilancio regionale, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione-spese correnti", elenco n. 2 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016.
3. Per gli esercizi successivi al 2016 la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31e L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.


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