(BUR n. 24 del 16 dicembre 2013, supplemento straordinario n. 6 del 27 dicembre 2013)
Art. 1
(Modifica art. 23 l.r. 24/2013)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità) sono aggiunte le parole «ad esclusione dell'articolo 20».
Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.