Art. 1
Realizzazione di strutture ricettive all'aperto.
1. In relazione all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ''Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia'' e successive modificazioni, nel testo aggiunto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 ''Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia'', convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per la realizzazione delle opere di strutture ricettive all'aperto, e in particolare per la collocazione e la installazione di allestimenti mobili, continua a trovare applicazione l'articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 ''Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo'' e successive modificazioni.
Art. 2
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto