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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale Veneto 5 agosto 2011n. 15
Nuove disizioni per l'adeguamento al decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competività economica" convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi
 

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta regionale


promulga la seguente legge regionale:


ARTICOLO 1
Nuove modalità di adeguamento all’articolo 6 recante disposizioni di riduzione dei costi degli apparati amministrativi del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122.


1. La riduzione dei costi degli apparati amministrativi prevista dall’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 è assicurata, garantendo l’ammontare complessivo dei risparmi da conseguire, anche mediante una modulazione delle percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quanto disposto dall’articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010 convertito con la legge n. 122 del 2010.

ARTICOLO 2
Autonomia del Consiglio regionale.


1. Il Consiglio regionale del Veneto dispone di piena autonomia funzionale, organizzativa, contabile e di uso del patrimonio assegnato che esercita in armonia con la Costituzione e lo Statuto, anche in funzione dell’adeguamento ai principi di coordinamento della finanza pubblica definiti dall’articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con la legge n. 122 del 2010.

ARTICOLO 3
Disposizioni di adeguamento del Consiglio regionale alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi.


1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in esecuzione delle disposizioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 “Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi” ed in conformità all’articolo 1 e all’articolo 2, determina con proprio atto l’ammontare complessivo della riduzione delle proprie spese di funzionamento, indicate all’articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010 convertito con legge n. 122 del 2010. Tale ammontare è assicurato dall’Ufficio di Presidenza anche mediante una modulazione delle percentuali di risparmio di dette spese in misura diversa rispetto a quanto disposto dall’articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con la legge n. 122 del 2010.

ARTICOLO 4
Spese per la celebrazione del centocinquantesimo anniversario della Unità d’Italia.


1. Non sono computate fra le spese di cui all’articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con la legge n. 122 del 2010 le spese afferenti le celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, anche conseguenti alle iniziative di esecuzione ed attuazione dei programmi di eventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 “Istituzione del Comitato interministeriale per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia”, sostenute dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nei seguenti limiti di stanziamento:
a) euro 150.000,00 di cui alla legge regionale 4 febbraio 2011, n. 3 “Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia”;
b) euro 240.000,00 per la partecipazione della Regione alle celebrazioni nazionali indette dal Comitato dei Garanti per le celebrazioni dei centocinquanta anni dell’Unità d’Italia.

ARTICOLO 5
Dichiarazione d’urgenza.


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.


Venezia, 5 agosto 2011



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