Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 26 maggio 2011, n. 9 “Disposizioni in materia di aziende ed enti del servizio sanitario regionale”.
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 26 maggio 2011, n. 9, “Disposizioni in materia di aziende ed enti del servizio sanitario regionale” è sostituito dal seguente:
“2. La Giunta regionale, in attuazione del comma 1 e previo confronto, da concludersi entro sessanta giorni dall’avvio dello stesso, con tutte le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle aree del comparto del servizio sanitario nazionale, finalizzato ad acquisire informazioni e nozioni utili alla determinazione dei principi regionali alla base della metodologia prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2009, definisce, sentito il parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere stesso, linee omogenee di indirizzo per la realizzazione del sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, valorizzando, anche per quanto attiene alle fasce di merito ed agli organismi di valutazione, la specificità del servizio sanitario regionale ed i modelli organizzativi esistenti in quanto compatibili con i principi del decreto legislativo n. 150 del 2009.”.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 11 novembre 2011