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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale Veneto 10 agosto 2012 n 37
CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE ACCREDITATI
 

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge


Art. 1
Finalità e oggetto.


1. In via eccezionale, in relazione alle difficoltà derivanti dalla crisi economica, la Giunta regionale, al fine di garantire il diritto all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, connesso al diritto-dovere all’istruzione e formazione di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”, e dei commi 622, 623, 624, 628 e 634 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, nonché dei relativi decreti attuativi, è autorizzata a concedere un contributo integrativo a favore degli organismi di formazione professionale beneficiari di finanziamenti pubblici ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”, accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” nell’ambito dell’obbligo formativo, per la realizzazione di attività finanziate di formazione iniziale, nei casi in cui detti organismi debbano ricorrere al mercato creditizio, a causa di differimenti dell’amministrazione regionale nell’erogazione dei finanziamenti previsti per temporanea indisponibilità di cassa e nei limiti e in conformità al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis).


Art. 2
Misura del contributo.


1. Fermo restando il limite di dotazione delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto delle regole sul patto di stabilità interno, il contributo integrativo di cui all’articolo 1 è commisurato al tasso attivo di interesse applicato dal tesoriere regionale sulle giacenze di cassa, conformemente alla vigente convenzione di tesoreria, calcolato sull’importo del credito di cui all’articolo 1 ottenuto dall’organismo di formazione richiedente il contributo.


Art. 3
Modalità di richiesta del contributo.


1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità di presentazione delle domande per accedere al contributo integrativo di cui all’articolo 1, i criteri di ripartizione delle risorse disponibili e le relative procedure di erogazione.


Art. 4
Durata.


1. La presente legge rimane in vigore fino al 31 dicembre 2013.


Art. 5
Norma finanziaria.


1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0175 “Formazione Professionale” del bilancio di previsione 2012.



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