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NORMATIVA
Normativa regionale - Valle d'Aosta

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Legge regionale Valle d'Aosta 31 luglio 2012 n 24
Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale.
 

Il Consiglio regionale ha approvato;


Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge:

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. In considerazione dell'importanza turistica e sportiva delle attività svolte nel territorio regionale da parte degli aeroclub e delle principali associazioni o federazioni per il volo amatoriale e allo scopo di favorire lo sviluppo della cultura e della formazione aeronautica, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste disciplina, con la presente legge, gli interventi regionali a sostegno delle predette attività.

Art. 2
(Tipologie degli interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione:
a) concede un contributo annuo a titolo di concorso nelle spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istituzionali degli aeroclub o delle relative associazioni o federazioni;
b) assegna eventuali spazi disponibili all'interno degli immobili aeroportuali di sua proprietà presso l'aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe, tramite atto di concessione.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 3
(Criteri)

1. Possono beneficiare degli interventi di cui all'articolo 2 gli aeroclub, le relative associazioni o federazioni che:
a) abbiano sede operativa in Valle d'Aosta da almeno cinque anni;
b) svolgano nel territorio regionale, da almeno cinque anni, attività con velivoli ad ala fissa, alianti o ultraleggeri;
c) siano affiliati all'Aero Club d'Italia e riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ovvero abbiano equivalenti affiliazioni e riconoscimenti da parte di organismi analoghi dello Stato membro di origine nell'ambito dell'Unione europea;
d) svolgano attività aviatorie anche a favore di non iscritti;
e) svolgano attività di formazione o addestramento;
f) non abbiano fine di lucro;
g) abbiano almeno cinquanta iscritti e tra di essi almeno un istruttore regolarmente abilitato;
h) abbiano, in proprietà o in esercenza, la disponibilità di almeno due aeromobili.
2. In caso di associazioni o federazioni, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dall'associazione o federazione oppure da ciascuno degli aeroclub che la compongono.
3. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è assegnato annualmente all'aeroclub, all'associazione o alla federazione che risulti maggiormente rappresentativo in relazione ai seguenti requisiti:
a) numero di iscritti;
b) numero di dipendenti;
c) numero di aeromobili in proprietà o in esercenza;
d) investimenti effettuati nei cinque anni precedenti.
4. Gli spazi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono assegnati, per periodi quinquennali, all'aeroclub, all'associazione o alla federazione che risulti maggiormente rappresentativo in relazione ai seguenti requisiti:
a) numero di iscritti;
b) numero di aeromobili in proprietà o in esercenza, che devono necessariamente operare in aeroporto.

Art. 4
(Limiti)

1. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è concesso fino ad un massimo di 110.000 euro e comunque non oltre il 70 per cento dell'ammontare dei costi sostenuti nell'anno di riferimento.

Art. 5
(Procedure per l'ottenimento e l'erogazione dei contributi)

1. A pena di irricevibilità, le domande per la concessione del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono presentate alla struttura regionale competente per la promozione del volo amatoriale, di seguito denominata struttura competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno e sono redatte sulla base della modulistica predisposta dalla medesima struttura regionale.
2. La struttura competente effettua l'istruttoria e, entro il 31 marzo di ogni anno, individua con provvedimento del dirigente responsabile il soggetto beneficiario del contributo relativo all'anno in corso.
3. Il 70 per cento del contributo è erogato entro il 31 maggio di ogni anno. Il saldo è erogato alla presentazione del bilancio consuntivo e di una relazione illustrante l'attività turistico-sportiva svolta nell'anno cui si riferisce il contributo. Qualora tale documentazione non sia trasmessa alla struttura competente entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo, il soggetto beneficiario decade dal diritto al contributo ed è inoltre tenuto alla restituzione dell'acconto percepito, maggiorato degli interessi legali calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è beneficiato del contributo.

Art. 6
(Procedure per l'allocazione degli spazi all'interno degli immobili aeroportuali)

1. Nei dodici mesi antecedenti la data di scadenza del periodo di assegnazione di cui all'articolo 3, comma 4, la struttura competente cura la pubblicazione, sul sito istituzionale e nel Bollettino ufficiale della Regione, di un avviso concernente gli spazi disponibili, le modalità di presentazione delle domande e le condizioni di utilizzo dei suddetti spazi.
2. Sulla base dell'istruttoria condotta dalla struttura competente, la Giunta regionale, nei sei mesi antecedenti la data di scadenza del periodo di assegnazione di cui all'articolo 3, comma 4, assegna gli spazi disponibili.
3. La struttura regionale competente in materia di contratti immobiliari cura la predisposizione e la sottoscrizione degli atti di concessione.

Art. 7
(Obblighi del soggetto beneficiario)

1. Il soggetto beneficiario degli interventi di cui alla presente legge è tenuto a:
a) pubblicare e tenere aggiornato un sito internet in cui siano riportate le attività dell'aeroclub o, in caso di associazione o federazione, degli aeroclub associati o federati, e le relative tariffe per gli iscritti e i non iscritti;
b) mettere a disposizione, qualora necessario e salvo compensazione delle spese effettivamente sostenute, un proprio velivolo per le attività istituzionali dell'Amministrazione regionale, con particolare riferimento alle attività di protezione civile, di prefettura, di controllo fauna, di aerofotogrammetria e di monitoraggio e di prevenzione incendi;
c) collaborare con la struttura competente al fine di consentire gli eventuali controlli rispetto all'applicazione della presente legge.
2. Il soggetto cui sono assegnati gli spazi all'interno degli immobili aeroportuali è tenuto, in aggiunta agli obblighi individuati al comma 1 e a quelli derivanti dal contratto di concessione:
a) a rispettare le procedure per l'utilizzo dell'aeroporto e le disposizioni emanate dal gestore aeroportuale;
b) ad effettuare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria dei locali;
c) ad individuare un proprio referente per i rapporti con la Regione e con il gestore aeroportuale;
d) a dotarsi di una polizza assicurativa a tutela dei danni nei confronti della Regione, del gestore aeroportuale e di terzi operanti in aeroporto;
e) a mantenere, per tutta la durata della concessione, i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1;
f) a mettere gratuitamente a disposizione del gestore aeroportuale i locali concessi in uso nel caso in cui siano necessari interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o adeguamento degli stessi.

Art. 8
(Revoca del contributo e decadenza della concessione)

1. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, comporta la revoca del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per l'annualità in corso e la decadenza della concessione per gli spazi all'interno degli immobili aeroportuali.
2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, comporta, per il soggetto beneficiario del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), una riduzione del 10 per cento del contributo per l'anno in corso, da applicarsi al momento della liquidazione del saldo. Ulteriori violazioni commesse nel medesimo anno comportano la revoca del contributo per la medesima annualità.
3. La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare del contributo già erogato, maggiorato degli interessi legali riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo e la data del provvedimento di revoca, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per tale periodo.
4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, comporta, per il soggetto beneficiario degli spazi all'interno degli immobili aeroportuali, un richiamo scritto. Ulteriori o prolungate violazioni commesse nel medesimo quinquennio comportano la decadenza della concessione.
5. Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un'associazione o federazione tra aeroclub, le misure previste dal presente articolo si applicano nei confronti dell'intera associazione o federazione anche qualora il venir meno dei requisiti o le inadempienze riscontrate siano attribuibili ad un singolo aeroclub.

Art. 9
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per l'anno 2012:
a) le domande di cui all'articolo 5, comma 1, sono presentate alla struttura competente entro il 31 agosto;
b) la struttura competente individua il soggetto beneficiario del contributo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, entro il 31 ottobre;
c) il 70 per cento del contributo è erogato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, entro il 30 novembre.
2. I contratti di comodato relativi ad aviorimesse e ad altri immobili aeroportuali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre dell'anno successivo.
3. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, a determinare ogni ulteriore aspetto, anche procedimentale, necessario all'applicazione della presente legge, con particolare riferimento ai criteri di valutazione dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

Art. 10
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 3 aprile 1991, n. 14;
b) l'articolo 43 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21;
c) gli articoli 40 e 41 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34.

Art. 11
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), è determinato in annui euro 110.000 a decorrere dall'anno 2012.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014, nell'UPB 1.7.4.10 (Interventi correnti nel settore dello sport) e al suo finanziamento si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti, nello stesso bilancio, nell'UPB 1.7.4.10 per annui euro 110.000.
3. I proventi derivanti dagli articoli 2, comma 1, lettera b), 5, comma 3, e 8, comma 3, sono introitati nella parte I dello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.
4. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.



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