IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, in conformità alla pianificazione territoriale ed urbanistica e nell’ambito delle competenze regionali, disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee elettriche, sottostazioni e cabine di trasformazione per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, di seguito denominate elettrodotti, ed in particolare delle funzioni concernenti l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti con tensione nominale non superiore a 150 kV non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, in armonia con i principi di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti).
2. La presente legge è finalizzata a garantire:
a) la tutela sanitaria della popolazione, la prevenzione e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico generato da elettrodotti;
b) l’ordinato sviluppo, la compatibilità paesaggistica e la corretta localizzazione degli elettrodotti, in conformità alla pianificazione territoriale ed urbanistica;
c) la tutela dell’ambiente e del paesaggio, anche mediante l’individuazione di strumenti ed azioni per il perseguimento di obiettivi di qualità, in conformità alla normativa statale vigente in materia;
d) la puntuale disponibilità di energia elettrica nella crescente qualità e quantità richiesta, allo scopo di migliorare il benessere e la qualità della vita dei cittadini;
e) i principi di economicità, di efficacia, di efficienza e di semplificazione dell’azione amministrativa;
f) la tempestiva e completa informazione ai cittadini.
ARTICOLO 2
(Competenze)
1. La Regione, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, fatte salve le competenze attribuite alle Autorità indipendenti e allo Stato e nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, nonché dei criteri e delle modalità da quest’ultimo fissati:
a) autorizza i tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, prevedendo e segnalando le fasce di rispetto secondo i parametri fissati dalla normativa statale vigente;
b) provvede alla concertazione e alla consultazione con il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale per la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera c), della l. 36/2001, anche mediante la stipulazione di protocolli ed accordi di programma;
c) verifica il rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa statale vigente, avvalendosi, per gli aspetti tecnici, dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA);
d) esprime parere, nell’ambito della procedura di valutazione ambientale strategica, sui programmi di sviluppo e sugli aggiornamenti annuali della rete elettrica di trasmissione nazionale;
e) promuove e valorizza le iniziative di salvaguardia ambientale di cui all’articolo 3.
2. I Comuni, singolarmente o in forma associata attraverso le Comunità montane, nell’esercizio delle loro competenze e nel rispetto della pianificazione territoriale e urbanistica, perseguono gli obiettivi di qualità, al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti.
3. L’ARPA effettua il monitoraggio dell’esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti.
ARTICOLO 3
(Valorizzazione e salvaguardia ambientale)
1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, promuove, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti, mediante accordi di programma ovvero mediante la stipulazione di convenzioni con i gestori o altri soggetti interessati:
a) l’ottimizzazione paesaggistica e ambientale dei progetti per la realizzazione ed il rifacimento degli elettrodotti;
b) la ricerca, lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie che consentono di minimizzare le emissioni generate dagli elettrodotti;
c) la realizzazione di campagne e di sistemi di monitoraggio continuo delle sorgenti elettriche ed elettromagnetiche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), la struttura regionale competente in materia di elettrodotti, di seguito denominata struttura competente, valuta l’ottimizzazione dei progetti per la realizzazione ed il rifacimento degli elettrodotti rispetto ai seguenti obiettivi:
a) il coordinamento e la compatibilità delle scelte progettuali relative alle opere autorizzate ai sensi della presente legge sia con le destinazioni urbanistiche in vigore sia con il complessivo assetto derivante dagli atti di pianificazione territoriale, ambientale e paesaggistica;
b) la mitigazione dell’impatto visivo e degli elementi di contrasto degli elettrodotti progettati e dei rispettivi tracciati, in rapporto ai valori e alle funzioni proprie del contesto interessato;
c) la scelta di tecnologie atte a ridurre l’impatto rispetto alle riconosciute esigenze di salvaguardia e valorizzazione ambientale.
3. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), la valutazione dell’ottimizzazione rispetto agli obiettivi di cui al comma 2 è effettuata nell’ambito dell’istruttoria relativa alla valutazione di impatto ambientale.
ARTICOLO 4
(Programmi di sviluppo e piani di riqualificazione ambientale)
1. Il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale presenta annualmente alla Regione il programma di sviluppo della rete, corredato di un’analisi di compatibilità ambientale, ai fini dell’espressione del parere di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), provvedendo, inoltre, a mettere a disposizione i relativi aggiornamenti annuali, ivi compresi quelli determinati da provvedimenti normativi, di sicurezza e di tutela ambientale e sanitaria.
2. Il parere è espresso dal Presidente della Regione, sentiti gli assessori regionali competenti.
3. La Regione, nell’ambito di quanto previsto dai capi III e IV della legge regionale 5 febbraio 2004, n. 1 (Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d’Aosta), e con le modalità ivi stabilite, predispone piani per la riqualificazione ambientale di aree interessate dall’attraversamento di elettrodotti che prevedano l’interramento dei cavi o di porzioni di essi o la loro dislocazione.
CAPO II
TITOLI ABILITATIVI ALLA COSTRUZIONE E ALL’ESERCIZIO DI ELETTRODOTTI
ARTICOLO 5
(Autorizzazione e segnalazione di inizio lavori)
1. Sono soggetti ad autorizzazione la costruzione e l’esercizio di elettrodotti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di tensione nominale di esercizio non superiore a 150 kV, la realizzazione di opere accessorie, nonché le variazioni delle caratteristiche elettriche o del tracciato di elettrodotti sistenti, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa statale vigente, in assenza di opposizioni da parte dei privati interessati, sono soggetti alla sola segnalazione di inizio lavori:
a) la costruzione e l’esercizio delle linee e degli impianti elettrici con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, la cui lunghezza non sia superiore a 2.000 metri, che si derivino da altri già autorizzati;
b) la costruzione e l’esercizio delle linee e degli impianti elettrici in cavo sotterraneo con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, di qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati, previa acquisizione del consenso dei proprietari;
c) le opere accessorie e l’allestimento elettrico di cabine con opere edilizie esistenti o già autorizzate;
d) le varianti e gli spostamenti, di sviluppo complessivo non superiore a 2.000 metri, di elettrodotti esistenti di tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V;
e) i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, anche con varianti di tracciato che non comportino, rispetto all’asse del tracciato originario, scostamenti superiori a 40 metri.
3. La segnalazione di inizio lavori, sottoscritta dal legale rappresentante dell’esercente, deve essere presentata alla struttura competente e al Comune territorialmente interessato, corredata di una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche dell’impianto, di una corografia con l’indicazione delle opere da realizzare e di una dichiarazione dell’esercente attestante l’acquisizione dei provvedimenti autorizzativi e degli assensi comunque denominati delle amministrazioni interessate e la conformità delle opere a quanto prescritto dalla normativa tecnica vigente.
4. Dalla data di presentazione della segnalazione di inizio lavori il richiedente può procedere alla realizzazione dell’opera. La struttura competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 2 e 3, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dalla struttura competente, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
5. Il richiedente deve comunicare alla struttura competente la data di ultimazione dei lavori corredata della dichiarazione di regolare entrata in esercizio dell’impianto.
6. Acquisiti i provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari, è consentito all’esercente di costruire ed esercire impianti elettrici con tensione nominale fino a 1.000 V che si diramano da un impianto preesistente. Le opere strutturali, ovvero la posa dei sostegni e dei cavidotti sulle pubbliche strade, sono soggette a segnalazione di inizio lavori presentata al Comune territorialmente interessato e corredata della documentazione di cui al comma 3. Dalla data di presentazione della segnalazione, il richiedente può procedere alla realizzazione dell’opera. Qualora le opere implichino procedure espropriative o imposizioni di servitù, le stesse sono soggette all’autorizzazione di cui al comma 1. Gli impianti con tensione nominale fino a 1.000 V compresi nell’autorizzazione di cui al comma 1 non necessitano di segnalazione di inizio lavori.
7. Non sono soggetti ad autorizzazione né a segnalazione di inizio lavori gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, ivi compresa la sostituzione di parte dei componenti e sostegni degli stessi anche in ragione all’evoluzione tecnologica.
ARTICOLO 6
(Istanza di autorizzazione e avvio dell’istruttoria)
1. Al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, gli interessati presentano alla struttura competente apposita istanza, corredata di una corografia su scala non inferiore a 1:25.000 e di una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche degli impianti.
2. Entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza, la struttura competente verifica la completezza della documentazione e richiede eventuali integrazioni, indicando il termine entro cui presentarle. Decorso il termine stabilito senza che siano state presentate integrazioni, l’istanza è dichiarata non procedibile.
3. L’istanza e la relativa documentazione restano depositate, durante l’istruttoria, presso la struttura competente a disposizione del pubblico, delle strutture regionali e degli altri enti interessati.
4. Il richiedente, entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza, provvede, a proprie spese, a trasmettere copia dell’istanza al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 111, comma secondo, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).
5. La struttura competente, ove non vi abbia provveduto il richiedente, entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza, provvede a:
a) pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione l’avviso di avvenuto deposito dell’istanza di autorizzazione con l’indicazione del termine di trenta giorni per la presentazione di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse e delle modalità di presentazione delle stesse alla struttura competente;
b) comunicare ai Comuni territorialmente interessati l’avvenuta presentazione dell’istanza, trasmettendo copia della ocumentazione allegata alla stessa;
c) trasmettere copia dell’istanza alle strutture regionali e agli altri enti invitati alla conferenza di servizi di cui all’articolo 9.
6. Ove ritenuto necessario, la struttura competente può effettuare sopralluoghi nelle aree interessate dall’opera; al sopralluogo possono partecipare il richiedente, nonché altri enti o strutture regionali interessati, allo scopo preventivamente informati.
7. I Comuni territorialmente interessati provvedono a:
a) dare notizia del deposito dell’istanza, mediante avviso pubblicato nell’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, per consentire la presentazione di osservazioni alla struttura competente da parte di chiunque
vi abbia interesse;
b) trasmettere copia del referto della pubblicazione di cui alla lettera
a) alla struttura competente;
c) predisporre idonea documentazione attestante la conformità urbanistica, lo stato dei luoghi, le interferenze e l’indicazione delle richieste di costruzione in atto relative al proprio territorio da fornire, entro trenta giorni, alla struttura competente nell’ambito del procedimento per il rilascio del provvedimento di cui all’articolo 10, comma 1.
ARTICOLO 7
(Istruttoria)
1. La struttura competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di cui all’articolo 6, comma 1, anche su richiesta del richiedente, può convocare una riunione valutativa preliminare con le strutture regionali, gli enti e i soggetti interessati alla realizzazione dell’opera, al fine di pervenire ad una prima valutazione sulla fattibilità dell’opera stessa.
2. Entro dieci giorni dalla riunione di cui al comma 1, la struttura competente comunica al richiedente le determinazioni assunte in esito della riunione, le quali possono anche consistere nella richiesta motivata di apportare modificazioni al progetto presentato o di integrare la documentazione tecnica presentata.
3. Il termine di cui all’articolo 9, comma 1, è sospeso nei casi in cui si renda necessaria l’attivazione di una procedura di deroga in relazione alla presenza degli ambiti inedificabili di cui al titolo V della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), ovvero qualora il richiedente ne faccia motivata richiesta.
ARTICOLO 8
(Valutazione di impatto ambientale)
1. Nel caso in cui l’istanza di cui all’articolo 6, comma 1, abbia ad oggetto elettrodotti soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della l.r. 12/2009, si applica la procedura istruttoria ivi prevista.
2. Il termine di cui all’articolo 9, comma 1, è sospeso sino all’adozione, da parte della Giunta regionale, della deliberazione di cui all’articolo 23 della l.r. 12/2009.
ARTICOLO 9
(Conferenza di servizi)
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso di avvenuto deposito dell’istanza di cui all’articolo 6, comma 5, lettera a), la struttura competente indice una conferenza di servizi ai sensi del capo VI della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al fine di acquisire i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati da parte delle strutture e degli enti pubblici competenti, nonché delle autorità interessate ai sensi dell’articolo 120 del r.d. 1775/1933.
ARTICOLO 10
(Conclusione del procedimento)
1. Entro dieci giorni dalla conclusione favorevole dei lavori della conferenza di servizi di cui all’articolo 9, il dirigente della struttura competente autorizza, con proprio provvedimento da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, la costruzione e l’esercizio provvisorio dell’opera. Il provvedimento può dichiarare la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità dei lavori e delle opere ed ogni altra condizione necessaria a giustificare l’occupazione di urgenza delle aree interessate dalla costruzione degli elettrodotti.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all’esercizio degli elettrodotti e costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti.
3. Il titolare dell’autorizzazione deve:
a) adottare, sotto la propria responsabilità, tutte le misure tecniche e di sicurezza stabilite dalla normativa vigente per la costruzione, l’esercizio e la variazione dei tracciati degli elettrodotti;
b) trasmettere alla struttura competente le dichiarazioni di inizio e di fine dei lavori. I lavori devono iniziare entro due anni dalla data di comunicazione del provvedimento di autorizzazione e terminare entro cinque anni dalla medesima data;
c) provvedere all’accatastamento delle cabine e di eventuali altri manufatti edilizi;
d) trasmettere alla struttura competente, ai Comuni territorialmente interessati e all’ARPA la dichiarazione di regolare entrata in esercizio degli elettrodotti oggetto di intervento e delle opere accessorie.
4. Eventuali varianti all’intervento e alle opere accessorie autorizzate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, che si rendano necessarie in corso d’opera, devono essere autorizzate con la medesima procedura prima della loro
realizzazione. Le varianti all’intervento e alle opere accessorie oggetto di segnalazione di inizio lavori, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, possono essere realizzate in corso d’opera e segnalate alla struttura competente prima dell’autorizzazione all’esercizio definitivo di cui all’articolo 11, comma 8, ovvero contestualmente alla dichiarazione di cui all’articolo 11, comma 7.
5. La realizzazione di linee ed impianti elettrici non è soggetta al rilascio di titoli abilitativi edilizi. La costruzione di opere edilizie adibite a cabine elettriche primarie e secondarie con strutture di fondazione è soggetta, rispettivamente, a concessione edilizia o a denuncia di inizio attività ai sensi della l.r. 11/1998. L’interessato può richiedere che i predetti interventi siano autorizzati con il provvedimento di cui al comma 1.
ARTICOLO 11
(Collaudo)
1. Qualora il Ministero competente non presenti opposizione ai sensi del decreto interministeriale del 21 marzo 1988, n. 449 (Approvazione nelle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche aeree esterne), gli elettrodotti e le opere accessorie sono sottoposti a collaudo a cura e spese del titolare dell’autorizzazione, entro l’anno successivo ai primi tre anni dall’entrata in esercizio dell’opera autorizzata.
2. In sede di collaudo, il collaudatore deve accertare:
a) l’avvenuta ultimazione dei lavori;
b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
c) la conformità delle opere al progetto e alle eventuali varianti e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall’autorizzazione;
d) il rispetto dei valori limite previsti dalle disposizioni vigenti per i livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici della popolazione residente;
e) l’adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall’autorizzazione stessa.
3. Qualora i materiali e le strutture degli elettrodotti e delle relative opere siano conformi ai modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudo di tipo, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 449/1988, gli accertamenti di cui al comma 2, lettera b), sono ad ogni effetto sostituiti da un attestato del titolare dell’autorizzazione che confermi tali circostanze.
4. Il collaudatore è nominato dalla struttura competente e deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di linee ed impianti elettrici, non collegati professionalmente, né economicamente in modo diretto o indiretto al titolare dell’autorizzazione relativamente all’opera da collaudare.
5. Le operazioni di collaudo sono riportate su apposito verbale, redatto dal professionista incaricato, in due originali, da inviare rispettivamente alla struttura competente e al titolare dell’autorizzazione.
6. Il verbale di collaudo si intende tacitamente approvato qualora, entro trenta giorni dal suo ricevimento, la struttura competente all’autorizzazione non sollevi alcun rilievo.
7. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 2, il collaudo può essere sostituito, ad ogni effetto di legge, da una dichiarazione dell’esercente attestante l’esatto adempimento di quanto previsto dal comma 2, nonché la conformità dell’opera alla normativa tecnica vigente.
8. In caso di esito favorevole del collaudo, il dirigente della struttura competente autorizza, con proprio provvedimento, l’esercizio definitivo della linea.
9. Qualora il collaudo abbia dato esito negativo, il collaudatore invia una motivata relazione al titolare dell’autorizzazione e alla struttura competente, la quale provvede a determinare, sentito il titolare, gli interventi necessari da effettuarsi entro un congruo termine.
10. Il titolare dell’autorizzazione provvede, a proprie spese, all’esecuzione delle modifiche disposte, a conclusione delle quali richiede un nuovo collaudo diretto a verificare l’ottemperanza a quanto stabilito nella relazione di cui al comma 9. L’esito del collaudo è certificato ai sensi del
comma 5.
11. La mancata o inadeguata esecuzione delle modifiche disposte nel termine assegnato, accertata ai sensi del comma 9, comporta la revoca dell’autorizzazione. Il provvedimento di revoca è adottato dalla struttura competente e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Con il provvedimento di revoca è assegnato un congruo termine per la demolizione o la rimozione dell’impianto già autorizzato, alla quale provvede, in caso di inerzia del soggetto obbligato, ed a spese di quest’ultimo, la struttura competente.
CAPO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
ARTICOLO 12
(Pubblica utilità, urgenza e indifferibilità)
1. Per i lavori e le opere relativi alla costruzione di elettrodotti è dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità qualora alla loro realizzazione provvedano i titolari di concessione statale e negli altri casi previsti dalla legge. In ogni altro caso, su istanza del richiedente e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con il provvedimento di autorizzazione possono essere dichiarate la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità dei lavori e delle opere e la sussistenza di ogni altra condizione necessaria a giustificare l’occupazione di urgenza delle aree interessate dalla costruzione degli elettrodotti. Il provvedimento di autorizzazione dell’opera indica i termini entro i quali devono avere inizio e fine le espropriazioni e i lavori.
ARTICOLO 13
(Somma urgenza)
1. Le disposizioni di cui al capo II non si applicano nel caso in cui i lavori e le opere relativi ad elettrodotti siano determinati da:
a) guasti, anomalie e danni anche provocati da terzi;
b) situazioni di pericolo per persone, animali o cose;
c) situazioni in cui è prioritariamente necessario garantire la continuità nell’erogazione dell’energia;
d) eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
e) installazioni qualificate dalla Regione o dai Comuni come connesse ad eventi di pubblico interesse;
f) ulteriori ragioni di urgenza individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2. Terminata l’urgenza, i lavori e le opere di cui al comma 1 devono essere autorizzati con le modalità di cui al
capo II.
ARTICOLO 14
(Domanda in sanatoria)
1. I titolari di elettrodotti costruiti in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, possono richiedere l’autorizzazione in sanatoria, presentando apposita istanza alla struttura competente con le modalità di cui all’articolo 6.
2. I titolari di elettrodotti costruiti in assenza della segnalazione di cui all’articolo 5, comma 2, possono presentare la predetta segnalazione, in sanatoria, con le modalità di cui all’articolo 5, comma 3.
3. In seguito alle procedure di cui agli articoli 220, 221, 222, 223 e 224 del r.d. 1775/1933 e fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 20, alle istanze e alle segnalazioni in sanatoria si applicano le
disposizioni di cui al capo II, ad esclusione dell’articolo 7.
ARTICOLO 15
(Spostamenti per ragioni di pubblico interesse)
1. Il dirigente della struttura competente, anche su richiesta dei Comuni territorialmente interessati, può ordinare, con proprio provvedimento, lo spostamento, anche parziale, o la modifica dei tracciati di elettrodotti per ragioni di pubblico interesse.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 autorizza lo spostamento o la modifica imposti ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori e delle opere necessari allo scopo. Nel provvedimento è inoltre indicato l’ammontare dell’indennizzo da corrispondere alla società o impresa titolare dell’elettrodotto.
ARTICOLO 16
(Piani di risanamento)
1. Ai sensi dell’articolo 9 della l. 36/2001, i gestori degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV presentano alla struttura competente una proposta di piano di risanamento.
2. Le proposte di piano di risanamento di cui al comma 1 sono approvate dal dirigente della struttura competente, sentiti i Comuni interessati ed acquisito il parere tecnico dell’ARPA. Il provvedimento di approvazione può indicare le modifiche, le integrazioni e le prescrizioni eventualmente necessarie, i cui oneri realizzativi sono posti a carico dei proprietari degli elettrodotti.
3. In caso di inerzia o inadempienza da parte dei gestori, i piani di risanamento degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV sono adottati dalla Regione, con deliberazione della Giunta regionale, avvalendosi del supporto tecnico dell’ARPA sulla base di un programma di priorità degli interventi da effettuare.
4. Il mancato risanamento, in ottemperanza alle prescrizioni del piano, degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, dovuto all’inerzia o all’inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano la disponibilità, comporta la disattivazione dei suddetti impianti, garantendo comunque i diritti degli utenti all’erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta con decreto del Presidente della Regione, per un periodo non superiore a sei mesi, su segnalazione dell’ARPA.
ARTICOLO 17
(Elettrificazione prevista dal piano di sviluppo rurale)
1. Per la realizzazione di elettrodotti previsti dai piani di sviluppo rurale e richiesti da pubbliche amministrazioni, le società o le imprese distributrici di energia elettrica sono esentate dal pagamento di qualsiasi canone o corrispettivo per l’utilizzo dei beni del demanio e del patrimonio della Regione e dei Comuni.
2. L’esenzione di cui al comma 1 non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni cagionati durante la costruzione dell’elettrodotto, anche per effetto delle necessarie occupazioni temporanee.
ARTICOLO 18
(Censimento e catasto degli elettrodotti)
1. I gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica forniscono alla struttura competente la mappa completa delle proprie reti di distribuzione con tensione superiore a 1.000 Volt al fine dell’implementazione del catasto istituito ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32 (Disposizioni in materia di elettrodotti).
2. La Regione può stipulare apposite convenzioni con i gestori delle reti al fine di disciplinare il trattamento, la divulgazione e la diffusione delle informazioni di cui al comma 1.
CAPO IV
VIGILANZA E SANZIONI
ARTICOLO 19
(Vigilanza)
1. Fatte salve le attribuzioni riconosciute dallo Stato agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, alla struttura competente, ai Comuni e al Corpo forestale della Valle d’Aosta spettano la vigilanza ed il controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.
ARTICOLO 20
(Sanzioni)
1. L’esecuzione delle opere previste dalla presente legge, senza il prescritto titolo abilitativo di cui all’articolo 5, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del proprietario, da euro 50 a euro 500 per elettrodotti fino a 1.000 V, da euro 500 a euro 3.000 per elettrodotti da 1.000 V a 20.000 V, da euro 3.000 a euro 15.000 per elettrodotti da 20.000 V fino a 150.000 oltre l’eventuale disattivazione dell’impianto con le
modalità previste dall’articolo 16, comma 4.
2. In caso di violazione delle disposizioni statali vigenti in materia di tutela dagli effetti dell’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si applica l’articolo 15 della l. 36/2001. All’irrogazione delle sanzioni provvede il dirigente della struttura competente, sulla base degli accertamenti tecnici effettuati dall’ARPA.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti effettuati dai soggetti preposti alla vigilanza ai sensi dell’articolo 19.
4. Per l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
ARTICOLO 21
(Rinvio)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, ogni altro adempimento o aspetto procedimentale relativo alla disciplina di cui alla presente legge, ivi compresa la documentazione da allegare alle segnalazioni e alle istanze autorizzative previste.
ARTICOLO 22
(Disposizioni finanziarie)
1. L’onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall’applicazione degli articoli 3, 11, comma 11, 15 e 16 è determinato in euro 1.000.000 a decorrere dall’anno 2012.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2011/2013 nell’area omogenea 1.14.1 (Tutela ambiente e urbanistica).
3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1, si provvede mediante l’utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell’UPB 1.14.1.20 (Investimenti per la tutela, recupero, valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio).
4. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all’articolo 20 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.
5. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
ARTICOLO 23
(Abrogazione)
1. La legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32, è abrogata.
ARTICOLO 24
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 11, comma 11, 15 e 16 entrano in vigore il 1° gennaio 2012.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
Aosta, 28 aprile 2011.
Il Presidente
Augusto ROLLANDIN