IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Proroga degli aiuti temporanei di importo limitato a favore delle società cooperative e delle altre imprese operanti nel comparto agroalimentare)
1. Nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea – Quadro temporaneo dell’Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria (2011/C 6/05) e del relativo quadro di riferimento statale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea – Quadro temporaneo dell’Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 gennaio 2011, n. 13, e autorizzato, per quanto riguarda gli aiuti di importo limitato, con decisione SA 32036 (N2010) della Commissione europea, del 20 dicembre 2010, la concessione degli aiuti temporanei di importo limitato a favore delle società cooperative e delle altre imprese operanti nel comparto agroalimentare, di cui al capo II della legge regionale 4 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti di autorizzazione di aiuti temporanei alle imprese in funzione anti-crisi), è prorogata fino al 31 dicembre 2011.
2. L’onere complessivo derivante dall’applicazione del comma 1 è determinato in euro 1.060.000 per l’anno 2011.
3. L’onere di cui al comma 2 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nelle unità previsionali di base 1.10.3.10. (Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare) e 1.10.3.20.
(Interventi finalizzati alla promozione di investimenti nel settore agricolo e agroalimentare).
4. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 2 si provvede mediante l’utilizzo della risorsa iscritta nello stesso bilancio nell’UPB 1.15.1.10. (Oneri per interessi).
5. Per l’applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le variazioni necessarie.
ARTICOLO 2
(Trasferimento straordinario al Comune di Brusson per la ristrutturazione di un immobile da destinare a struttura socio-sanitaria. Modificazione alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9)
1. Il comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), è sostituito dal seguente:
“2. Lo stabile denominato Villa Ami, compresi i locali acquistati con il finanziamento regionale di cui al comma 1 e i parcheggi di pertinenza, sono ceduti in uso gratuito, previa realizzazione dei lavori di ristrutturazione da parte del Comune, all’Azienda USL con le modalità e nei tempi stabiliti in apposito accordo di programma.”.
2. Per la ristrutturazione dello stabile di cui all’articolo 27 della l.r. 9/2008, come modificato dal comma 1, la Regione è autorizzata ad erogare, nell’anno 2011, un contributo straordinario al Comune di Brusson pari ad un massimo di euro 3.300.000, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).
3. L’onere di cui al comma 2 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nell’unità previsionale di base 1.4.2.20 (Trasferimenti per spese di investimento con vincolo di destinazione agli enti locali) e al suo finanziamento si provvede mediante le risorse derivanti da trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995 nell’ambito della medesima UPB 1.4.2.20.
4. L’allegato A alla legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), già modificato dalla legge regionale 28 giugno 2011, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2011/2013), è ulteriormente modificato nelle misure indicate nell’allegato A alla presente legge.
5. Per l’applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
ARTICOLO 3
(Concessione di contributi annuali a fondo perduto finalizzati a sostenere finanziariamente le famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico)
1. L’autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico), è rideterminata, per l’anno 2011, in euro 19.000.000.
2. Il maggiore onere di cui al comma 1, di importo pari a euro 1.300.000, è finanziato con le disponibilità presenti sul fondo di gestione speciale FINAOSTA S.p.A., di cui alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n.16).
ARTICOLO 4
(Fondo regionale per le politiche sociali. Modificazioni agli articoli 6 e 30 della l.r. 40/2010)
1. L’autorizzazione di spesa per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), già stimata per l’anno 2011 in euro 1.500.000 dal comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 40/2010, è incrementata di euro 500.000.
2. L’autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali, già determinata in euro 28.716.095 per l’anno 2011 dal comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 40/2010, è incrementata di euro 1.000.000 (Area omogenea 1.8.1 – Fondo regionale per le politiche sociali).
3. Al finanziamento del maggior onere derivante dall’applicazione del comma 2 si provvede mediante l’utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nell’UPB 1.8.2.10 (Provvidenze a ciechi, sordomuti, invalidi civili, ex combattenti).
ARTICOLO 5
(Indennità di disagio per il servizio prestato dai vigili del fuoco al Traforo del Monte Bianco)
1. Per il pagamento al personale professionista dell’area operativa-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco dell’indennità di disagio per il servizio al Traforo del Monte Bianco prestato nel periodo 2002/2006, in applicazione dell’articolo 20 del contratto decentrato di lavoro sottoscritto in data 29 aprile 2004, è autorizzata, per l’anno 2011, la spesa di euro 870.000.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nell’unità previsionale di base 1.02.1.10. (Trattamento economico del personale regionale).
ARTICOLO 6
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma 3, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
Aosta, 12 dicembre 2011.
Il Presidente
Augusto ROLLANDIN