IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modificazione all’articolo 41 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37)
1. Al comma 3 dell’articolo 41 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l’organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste), dopo le parole: “può essere sostituito” sono inserite le seguenti: “, per il solo espletamento dei compiti connessi alla gestione operativa-tecnica,”.
ARTICOLO 2
(Modificazioni all’articolo 47 della l.r. 37/2009)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 47 della l.r. 37/2009, è inserito il seguente:
“2bis. Il personale appartenente al ruolo unico regionale che partecipa ai corsi di cui all’articolo 46 è considerato in servizio a tutti gli effetti e percepisce il trattamento economico in godimento, con esclusione delle indennità collegate all’effettiva prestazione del servizio.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 47 della l.r. 37/2009 è sostituito dal seguente:
“3. Il personale dipendente dagli altri enti del comparto unico regionale che partecipa ai corsi di cui all’articolo 46 è collocato di diritto in aspettativa per l’intera durata del corso e percepisce, per l’intero periodo del corso, un assegno di frequenza di natura non retributiva in misura pari al trattamento economico previsto per i corrispondenti profili professionali, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all’effettiva prestazione di servizio.”.
ARTICOLO 3
(Disposizione transitoria)
1. Il comma 2bis dell’articolo 47 della l.r. 37/2009, introdotto dall’articolo 2, comma 1, si applica ai corsi di formazione di cui all’articolo 46 della l.r. 37/2009 avviati a far data dal 1° giugno 2010, con diritto per il personale interessato alla conseguente rideterminazione del trattamento economico.
ARTICOLO 4
(Disposizione finanziaria)
1. L’onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall’applicazione dell’articolo 3 è determinato in euro 17.000 per l’anno 2011.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il riennio 2011/2013 nell’unità previsionale di base 1.2.1.10 (Trattamento economico del personale regionale) e al suo finanziamento si provvede con le risorse iscritte nella medesima unità previsionale di base.
3. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
ARTICOLO 5
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma 3, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
Aosta, 10 maggio 2011.
Il Presidente
Augusto ROLLANDIN