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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale Umbria 4 aprile 2012 n 8
Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014.
 

Il Consiglio regionale ha approvato.

La Presidente della giunta regionale
promulga la seguente legge:


Art. 1.
Stato di previsione dell'entrata


1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2012 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in euro 6.067.166.664,73 in termini di competenza e in euro 5.618.629.795,19 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 2012 secondo lo stato di previsione di cui al comma 1 .
3. Ai sensi dell' articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) l'articolazione in unità previsionali di base della parte entrata del bilancio di previsione 2012 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle entrate (Tabella A).


Art. 2
Stato di previsione della spesa


1. Lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 2012 annesso alla presente legge (Tabella B), è approvato in euro 6.067.166.664,73 in termini di competenza e in euro 5.618.629.795,19 in termini di cassa.
2. È autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 2012 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1 .
3. È altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 2012 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1 .
4. Ai sensi dell' articolo 41 della l.r. 13/2000 l'articolazione in funzioni obiettivo e unità previsionali di base della parte spesa del bilancio di previsione 2012 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle spese (Tabella B).


Art. 3
Quadro generale riassuntivo


1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2012 annesso alla presente legge.


Art. 4
Destinazione dell'avanzo finanziario presunto iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dell'entrata


1. L'avanzo finanziario presunto di euro 702.108.650,60 iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dello stato di previsione dell'entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro l'esercizio 2011, è destinato agli interventi indicati nella allegata Tabella I).
2. Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del comma 1 , sono apportate con la legge di assestamento del bilancio 2012 in base alle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.


Art. 5
Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2012


1. Le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2012 ammontano a euro 1.598.263.447,00 e sono destinate agli interventi indicati nella allegata Tabella M).
2. La Giunta regionale - in relazione ai provvedimenti CIPE di riparto delle risorse per il Servizio sanitario nazionale, nonché sulla base di intese raggiunte in sede di Conferenza dei Presidenti delle regioni e/o Stato-Regioni - è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni agli stanziamenti della Tabella M) di cui al comma 1 , ivi compresi i correlati stanziamenti di entrata delle UU.PP.BB. 1.01.001, 1.02.001 e 1.02.002.


Art. 6
Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale


1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per l'anno 2012, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base contenute nelle partite di giro sia dell'entrata sia della spesa.
2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ai sensi dell' articolo 46, comma 3 della l.r. 13/2000 ad effettuare variazioni compensative fra le unità previsionali di base individuate nell'allegato Elenco n. 3).


Art. 7
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine


1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell' articolo 42, comma 2 della l.r. 13/2000 , quelle indicate nell'allegato Elenco n. 1).
2. Sono in ogni caso integrabili tutte le unità previsionali di base per consentire il pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell' articolo 82, comma 3 della l.r. 13/2000 .


Art. 8
Fondo di riserva per le spese impreviste


1. In osservanza dell' articolo 43 della l.r. 13/2000 , è approvato l'allegato Elenco n. 2).


Art. 9
Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa


1. Il fondo di riserva di cassa di cui all' articolo 44 della l.r. 13/2000 è stabilito per l'anno 2012 in euro 375.856.050,88 e iscritto nella U.P.B. 16.1.002.


Art. 10
Fondo per il finanziamento di spese di investimento


1. In applicazione dell' articolo 1, comma 143 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)) è istituito - alla Funzione Obiettivo 16 "Fondi di bilancio", U.P.B. 16.2.001 "Fondi speciali per spese di investimento (cap. 9701 n.i.) del bilancio regionale - un fondo la cui dotazione finanziaria è costituita dalle somme svincolate ai sensi del medesimo articolo e reiscritte sul fondo secondo le disposizioni di cui all' articolo 82, comma 6 della l.r. 13/2000 .
2. Il fondo di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di spese di investimento mediante prelevamento con deliberazione della Giunta regionale e iscrizione in aumento agli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base esistenti o di nuova istituzione.
3. I prelevamenti dal fondo sono comunicati al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla data in cui sono diventati esecutivi.
4. Eventuali somme prelevate e non impegnate entro l'esercizio, ovvero le economie realizzatesi sulla gestione dei residui passivi delle somme utilizzate, nonché l'eventuale disponibilità finanziaria del fondo di cui al comma 1 non utilizzata entro il termine dell'esercizio, possono essere reiscritte sul fondo medesimo alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, secondo le disposizioni di cui all' articolo 82, comma 6 della l.r. 13/2000 .


Art. 11
Autorizzazione al ricorso all'indebitamento


1. Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2011, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l' articolo 10 , commi 1 e 4 della legge regionale 31 marzo 2011, n. 5 come modificati dall' articolo 2 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 14 , è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere, a norma dell' articolo 63 della l.r. 13/2000 uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di euro 316.455.532,96 per una durata massima di trenta anni ed entro il limite di spesa di euro 1.804.000,00 per l'anno 2012 e di euro 24.250.000,00 per gli anni successivi.
2. Al conseguente onere relativo agli anni 2012 e successivi si fa fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle UU.PP.BB. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2012/2014 allegato (Appendice n. 1).
3. Per gli effetti di cui all' articolo 10, comma 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e successive modifiche e integrazioni, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1 sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella allegata Tabella H).
4. Le operazioni di indebitamento di cui al presente articolo possono realizzarsi anche tramite emissione di prestiti obbligazionari, della durata massima di anni trenta. La Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 10 della l. 281/1970 e dell' articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), ne determina di massima le condizioni e le modalità, entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative.
5. Il rimborso dei mutui e dei prestiti obbligazionari viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare, alle previste scadenze, i pagamenti per quote capitali ed interessi nonché per gli eventuali oneri di operazioni di copertura del rischio di cambio o di tasso di interesse. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito ovvero dell'operazione di copertura dei rischi.
6. In relazione alla garanzia di cui al comma 5 , la Giunta regionale può dare mandato al tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare sulle entrate proprie, acquisite dalla Regione, le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.
7. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione dei prestiti obbligazionari, comprese quelle relative all'ottenimento ed all'aggiornamento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.
8. L'onere per l'attuazione del presente articolo grava sugli stanziamenti delle corrispondenti unità previsionali di base del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2012/2014.
9. Gli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo sono subordinati alla preventiva approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2010.


Art. 12
Ristrutturazione indebitamento


1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti e/o di riduzione del rischio. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare in qualunque forma tecnica in uso nei mercati, (comprese la rinegoziazione e/o rimodulazione e/o sostituzione) ed estinguere anticipatamente i mutui o i prestiti contratti, ferma restando l'applicazione delle norme statali di riferimento e della relativa disciplina di attuazione, e le connesse operazioni in strumenti finanziari derivati, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri di ristrutturazione. L'indebitamento così ristrutturato non può eccedere la durata di trenta anni. A tali operazioni si applicano, in quanto non incompatibili, i commi 5, 6 e 7 dell' articolo 11 .


2. All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci alle UU.PP.BB. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2012/2014 per far fronte alle rate di ammortamento di mutui dei quali si autorizza l'estinzione anticipata.


Art. 13
Gestione attiva del portafoglio di debiti


1. Ferma restando l'applicazione di norme statali e della relativa disciplina di attuazione, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare contratti di strumenti derivati previsti dalla prassi dei mercati finanziari, anche ai sensi dell' articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)) e del decreto ministeriale 1° dicembre 2003, n. 389 (Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell' articolo 41, comma 1, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 ). L'utilizzo di tali strumenti ha l'obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costi.
2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1 , si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 6.
3. La Giunta regionale è altresì autorizzata a ristrutturare o estinguere anticipatamente i contratti di strumenti derivati precedentemente stipulati, allo scopo di conseguire economie negli oneri sostenuti e/o la riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato ferma restando l'applicazione delle norme statali di riferimento e della relativa disciplina di attuazione.


Art. 14
Cessione dei crediti


1. In relazione alle opportunità di mercato, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere alla cessione ad intermediari finanziari dei crediti della Regione, da realizzarsi anche mediante la cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) e successive modifiche e integrazioni, determinando le condizioni e le modalità di massima delle operazioni e ponendo in essere tutte le procedure necessarie all'esecuzione.
2. All'onere relativo al presente articolo si farà fronte con gli stanziamenti che saranno appositamente previsti nelle UU.PP.BB. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2012/2014.


Art. 15
Spese per la edizione di cataloghi scientifici


1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di euro 15.500,00 iscritto in corrispondenza dell'U.P.B. 10.1.007 - cap. 989 dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.001 - cap. 2674.
1 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale per l'adeguamento degli stanziamenti, in entrata e in uscita, alle maggiori somme accertate nell'esercizio. [3]


Art. 16
Spese per lo sportello del consumatore


1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento iscritto in corrispondenza della U.P.B. 08.1.013 - cap. 5695 dello stato di previsione della spesa per euro 11.000,00 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.011 - cap. 2673.
1 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale per l'adeguamento degli stanziamenti, in entrata e in uscita, alle maggiori somme accertate nell'esercizio. [4]


Art. 17
Spese per la carta tecnica regionale


1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di euro 103.300,00 della U.P.B. 05.1.008 - cap. 5804 della parte spesa è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.001 - cap. 2670.


1 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale per l'adeguamento degli stanziamenti, in entrata e in uscita, alle maggiori somme accertate nell'esercizio. [5]


Art. 18
Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Anticipazione fondi Agea


1. È autorizzata per l'anno 2012, a titolo di anticipazione sui fondi rimborsabili da AGEA-OP, ai sensi del Reg. CE 1698/2005 , per il finanziamento delle attività previste dal Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007-2013 (PSR) dove la Regione è beneficiario di misura e per l'attuazione della misura 511 "Assistenza Tecnica", la spesa di euro [ ... ] [6] 7.500.000,00[7] (U.P.B. 07.2.014 - cap. 8200 - Rif. Entrata U.P.B. 3.02.001 - cap. 2753).


Art. 19
Avvio delle misure di assistenza tecnica del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013


1. È autorizzata per l'anno 2012, a titolo di anticipazione sui fondi rimborsabili da AGEA-OP, ai sensi del Reg. CE 1698/2005 , a copertura degli oneri per il personale dedicato alle attività di assistenza tecnica del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007-2013 (PSR), la spesa di euro 200.000,00 (U.P.B. 02.1.013 - cap. 286 - Rif. Entrata U.P.B. 3.02.001 - cap. 2753).


Art. 20
Fondo per finanziamento del programma FAS


1. Nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2012 è iscritto, in termini di competenza e di cassa, il fondo per il finanziamento del programma FAS - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - nelle unità previsionali di base 16.1.004 di nuova istituzione denominata "Fondo per il finanziamento del programma FAS - parte corrente" (cap. 6063) e 16.2.003 denominata "Fondo per il finanziamento del programma FAS - investimenti" (cap. 9720).
2. Il Fondo è alimentato con le risorse statali iscritte nelle unità previsionali di base dell'entrata 2.01.012 denominata "Trasferimenti correnti dallo Stato per il programma FAS" di nuova istituzione (cap. 2106) e 4.03.018 denominata "Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per il programma FAS" (cap. 2180).
3. La Giunta regionale, per l'attuazione dei programmi, provvede con propri atti, mediante prelievo dal fondo di cui al comma 1 , all'iscrizione delle quote di finanziamento nelle unità previsionali esistenti o all'istituzione di nuove unità previsionali di base. Le procedure e le modalità relative al prelievo dal fondo sono stabilite dalla Giunta regionale con l'atto di approvazione del bilancio di direzione di cui all' articolo 48 della l.r. 13/2000 .
4. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare tutte le variazioni necessarie, anche mediante prelievo dal fondo di cui al comma 1 , per adeguare gli stanziamenti di bilancio alle modifiche ai piani finanziari del programma FAS.


Art. 21
Apertura di credito a favore dei funzionari delegati


1. Per l'anno 2012 sono autorizzate, a norma dell' articolo 76, comma 2 della l.r. 13/2000 , aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per le unità previsionali di base di spesa indicate nella allegata Tabella P).


Art. 22
Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità


1. In relazione al disposto dell' articolo 65 della l.r. 13/2000 , la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare - nel corso dell'anno 2012 - ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l'importo di euro 17,00.
2. Nei casi di cui al comma 1 , la struttura regionale competente è esonerata dall'emissione dell'avviso di notifica, ove previsto.


Art. 23
Approvazione del bilancio pluriennale 2012/2014


1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2012/2014 secondo le risultanze contenute nell'Appendice n. 1) alla presente legge.


Art. 24
Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione


1. Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 52 della l.r. 13/2000 , sono allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:
a) Agenzia di promozione turistica dell'Umbria di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Appendice n. 2);
b) Agenzia territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria di cui alla legge regionale 30 agosto 2010, n. 19 (Appendice n. 3);
c) Agenzia Umbria ricerche di cui alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Appendice n. 4);
d) Centro per le pari opportunità di cui alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 (Appendice n. 5);
e) Centro studi giuridici e politici di cui alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Appendice n. 6);
f) Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea di cui alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Appendice n. 7).


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.


Perugia, 4 aprile 2012
MARINI


Allegati
Tabelle omissis (1)
Note sulla vigenza
[3] - Integrazione da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 26 luglio 2012, n. 12.
[4] - Integrazione da: Articolo 10 Comma 2 legge Regione Umbria 26 luglio 2012, n. 12.
[5] - Integrazione da: Articolo 10 Comma 3 legge Regione Umbria 26 luglio 2012, n. 12.
[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 4 legge Regione Umbria 26 luglio 2012, n. 12.
[7] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 4 legge Regione Umbria 26 luglio 2012, n. 12.


Note della redazione
(1) - Gli allegati, che si omettono, riportano le tabelle di bilancio con annessi prospetti ed elenchi. Successivamente le suddette tabelle sono state modificate ovvero sostituite dalle tabelle da 1 a 4 e da 6 a 12 allegate alla L.R. 26 luglio 2012, n. 12, a decorrere dal 28 luglio 2012, giorno successivo alla sua pubblicazione



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