Il Consiglio regionale
ha approvato.
La Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Modificazioni all’ articolo 1
1. Al comma 1, dell’articolo 1, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 25 (Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione - Modificazioni di leggi regionali), le parole: " dal decreto-legge ", sono sostituite dalle seguenti: " dai decreti-legge ", e dopo le parole: " 30 luglio 2010, n. 122 ", sono aggiunte le seguenti: " e 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148 ".
ARTICOLO 2
Istituzione dell’articolo 2-bis
1. Dopo l’ articolo 2, della l.r. n. 25/2010 , è inserito il seguente:
" Art. 2-bis (Trattamento economico dei consiglieri e assessori regionali)
1. A decorrere dal mese di ottobre 2011 e fino a tutto l’anno 2013, l’indennità corrisposta ai membri del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 16 maggio 2007, n. 17 (Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali), ed agli assessori regionali, è ridotta, senza effetti a fini previdenziali, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, dell’articolo 13, del d.l. n. 138/2011 . ".
ARTICOLO 3
Modificazioni a leggi regionali
1. L’ articolo 2 ed il comma 3, dell’articolo 4, della l.r. n. 25/2010 cessano di produrre effetti a decorrere dal mese di ottobre 2011 e sono abrogati dall’entrata in vigore della presente legge.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 23 dicembre 2011
Marini