IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge:
TITOLO I
INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA NELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina modalità e criteri per l’attribuzione degli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti ai dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario regionale nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), nonché dalle disposizioni della contrattazione collettiva.
2. La presente legge reca altresì ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale).
ARTICOLO 2
(Esclusività del rapporto di lavoro)
1. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti ai dirigenti del ruolo sanitario del servizio sanitario regionale implicano il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell’articolo 15-quinquies, comma 5 del d.lgs. 502/1992.
2. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa del servizio sanitario regionale, nonché la responsabilità e la gestione dei programmi di cui all’articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419), conferiti a professori e ricercatori universitari, implicano un rapporto di lavoro esclusivo.
3. Il dirigente titolare di uno degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, che opta per il rapporto di lavoro non esclusivo ai sensi dell’articolo 15-quater, comma 4 del d.lgs. 502/1992, decade automaticamente dall’incarico.
ARTICOLO 3
(Indennità)
1. L’indennità di esclusività del rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale e della dirigenza sanitaria è erogata unicamente al personale con rapporto di lavoro esclusivo.
CAPO II
INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA
ARTICOLO 4
(Incarico di direzione di struttura complessa a dirigenti del ruolo sanitario)
1. L’incarico di direzione di struttura complessa è attribuito dal direttore generale dell’Azienda sanitaria competente, previo avviso da pubblicare nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’articolo 15-ter del d.lgs. 502/1992, alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario
nazionale e alla dirigenza sanitaria in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale), nel limite del numero stabilito nell’atto aziendale e sulla base della preventiva autorizzazione della Giunta regionale di cui al comma 6.
2. Il direttore generale, sentito il collegio di direzione, prima della nomina della commissione di cui all’articolo 5, tenuto conto degli indirizzi della programmazione regionale e aziendale, nonché dei programmi da realizzare, definisce le specificità della struttura complessa oggetto di conferimento dell’incarico, sotto il profilo del governo clinico, tecnico-scientifico e
manageriale e le comunica alla commissione al fine della individuazione dei candidati idonei.
3. Il direttore generale, sulla base di una rosa di tre candidati risultati idonei ai sensi dell’articolo 6, commi 5 e 6, provvede, con atto motivato, all’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa.
4. Il rapporto di lavoro del direttore di struttura complessa con l’azienda sanitaria è regolato da contratto di diritto privato che stabilisce anche la durata dell’incarico, comunque non inferiore a cinque anni e non superiore a sette anni. L’incarico può essere rinnovato, con atto motivato del direttore generale, per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
5. La durata dell’incarico può essere inferiore a cinque anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato.
6. La copertura del posto di direttore di struttura complessa è sottoposta a preventiva autorizzazione della Giunta regionale. L’autorizzazione tiene conto della coerenza della richiesta con la programmazione regionale e attuativa locale della rete dei servizi e delle attività sanitarie nonché della strategicità della struttura rispetto alla mission aziendale.
7. La procedura per l’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa deve concludersi entro dodici mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione di cui al comma 6.
8. L’atto di conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa e il curriculum del dirigente a cui è stato attribuito il relativo incarico sono pubblicati nel sito internet dell’Azienda sanitaria interessata al conferimento dell’incarico.
ARTICOLO 5
(Commissione tecnica)
1. La commissione tecnica di cui all’articolo 15-ter, comma 2 del d.lgs. 502/1992 è nominata dal direttore generale ed è composta dal direttore sanitario con funzioni di presidente e da due dirigenti dei ruoli del personale del servizio sanitario nazionale preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto di incarico, di cui uno individuato dal direttore generale e uno dal collegio di direzione mediante sorteggio ai sensi del comma 2.
2. Ai fini del sorteggio per l’individuazione dei due dirigenti di cui al omma 1, la Giunta regionale istituisce, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un elenco regionale suddiviso nelle discipline di cui all’articolo 4 del d.p.r. 484/1997 e successive disposizioni in materia.
L’elenco è predisposto e aggiornato dalla direzione regionale competente ed è pubblicato nel sito internet della Regione.
3. L’elenco di cui al comma 2 contiene, per ogni disciplina, almeno otto nominativi di dirigenti di struttura complessa operanti nelle Aziende sanitarie del territorio regionale. Nel caso non si disponga per il sorteggio del numero di otto nominativi, la direzione regionale competente acquisisce gli elenchi di responsabili di strutture complesse presso una o più regioni.
4. Tra i nominativi da sorteggiare iscritti nell’elenco regionale, non possono essere inseriti i dirigenti di struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico della Azienda sanitaria interessata al conferimento dell’incarico.
5. Il sorteggio è effettuato presso l’Azienda interessata al conferimento dell’incarico con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale).
Per ciascun componente è individuato, con le medesime modalità, un supplente.
6. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del
sorteggio sono comunicati, mediante pubblicazione nel sito internet della Azienda sanitaria interessata al conferimento dell’incarico, almeno trenta giorni prima della data stessa.
ARTICOLO 6
(Compiti della commissione tecnica)
1. La commissione tecnica accerta l’idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale ai sensi dell’articolo 8 del d.p.r. 484/1997.
2. La commissione tecnica, prima di procedere al colloquio e alla valutazione del curriculum professionale, stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità di cui all’articolo 4, comma 2.
3. Al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, la commissione tecnica accerta l’idoneità del candidato sulla base di una valutazione complessiva.
4. Nella valutazione dei candidati la commissione, in particolare, tiene conto:
a) delle competenze tecnico-professionali necessarie a svolgere l’incarico;
b) della casistica trattata nei precedenti incarichi misurabile in termini di volumi e complessità;
c) dello scenario organizzativo in cui ha operato il candidato;
d) dei ruoli di responsabilità precedentemente rivestiti dal candidato;
e) della continuità e rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi;
f) dei risultati ottenuti nel corso dei precedenti incarichi;
g) della proposta del candidato in merito alla gestione della struttura complessa finalizzata all’innovazione e al miglioramento dell’organizzazione della struttura stessa e alla soddisfazione degli utenti.
5. La commissione tecnica, accertata l’idoneità del candidato, redige una relazione comprovante l’idoneità dello stesso.
6. La commissione tecnica, con proposta motivata, sulla base della valutazione complessiva, individua, tra i soggetti risultati idonei, una rosa di tre candidati, all’interno della quale il direttore generale sceglie il candidato a cui attribuire l’incarico di direzione di struttura complessa.
7. La commissione tecnica, al termine della propria attività, rimette entro e non oltre giorni tre la relazione di cui al comma 5 ed il curriculum professionale dei candidati risultati idonei alla direzione amministrativa, la quale provvede alla loro tempestiva pubblicazione nel sito internet aziendale.
TITOLO II
ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1998, N. 3
ARTICOLO 7
(Modificazione all’art. 8)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) sono aggiunti i seguenti:
“2 bis. Le unità sanitarie locali di cui al comma 1 sono costituite in aziende dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.
2 ter. L’organizzazione e il funzionamento delle aziende sanitarie sono disciplinati con l’atto aziendale di diritto privato di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 29 (Prime disposizioni di recepimento del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente: «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1999, n. 419», d’integrazione e modificazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).”.
ARTICOLO 8
(Modificazioni dell’articolo 11)
1.L’articolo 11, comma 3, lettera a) della l.r. 3/1998 è così modificato:
“a) la nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario, in possesso di specifiche competenze e che non godano già del trattamento di quiescenza;”.
ARTICOLO 9
(Sostituzione dell’art. 12)
1. L’articolo 12 della l.r. 3/1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 12 (Direttore generale: nomina e rapporto di lavoro)
1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, tra soggetti che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, in possesso dei requisiti previsti all’articolo 3-bis, comma 3 del d.lgs. 502/1992, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 12-bis.
2. Il direttore generale è il rappresentante legale dell’azienda sanitaria ed è responsabile della gestione complessiva della stessa. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo.
3. La nomina del direttore generale delle aziende ospedaliere nelle quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia è subordinata alla previa intesa con il Rettore dell’Università degli studi di Perugia. L’intesa si intende acquisita decorsi tre giorni dal ricevimento da parte del Rettore della proposta regionale senza che pervenga formale e motivato diniego da parte del Rettore stesso.
4. L’efficacia della nomina è subordinata alla stipula di apposito contratto di diritto privato tra il Presidente della Giunta regionale ed il direttore generale, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. La durata degli incarichi di direzione generale è di norma la stessa per tutte le aziende sanitarie. Il contratto è redatto in osservanza delle norme del libro V Titolo III del codice civile, secondo uno schema tipo adottato dalla Giunta regionale.
5. Il rilievo di eventuali incompatibilità è contestato, in qualunque momento, dalla Giunta regionale al direttore generale il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia alla Giunta stessa; decorso tale termine senza che le cause siano state rimosse, il direttore generale è dichiarato decaduto.
6. Prima della scadenza del contratto, la Giunta regionale con delibera motivata contenente la valutazione positiva dell’operato del direttore generale può procedere alla conferma dell’incarico con la stipula di un nuovo contratto nel rispetto di quanto previsto al comma 7, ovvero prorogare per un periodo non superiore a sessanta giorni il contratto in scadenza.
7. Le funzioni di direttore generale non possono essere esercitate per un periodo superiore ai dieci anni.
8. La Giunta regionale può modificare, per motivate esigenze organizzative e gestionali, la sede di assegnazione degli incarichi già conferiti a direttori generali di aziende sanitarie. La mobilità interaziendale non comporta ulteriori variazioni al contratto originario, fatta salva la sede di assegnazione riportata nell’atto di accettazione. La mancata accettazione della variazione di sede comporta la risoluzione del contratto.
9. Il direttore generale, entro diciotto mesi dalla data della nomina, ha l’obbligo di produrre l’attestato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione sanitaria di cui all’articolo 3-bis del d.lgs. 502/1992, pena la decadenza automatica dall’incarico.
10. Ai fini della nomina del direttore generale delle aziende sanitarie non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).”.
ARTICOLO 10
(Integrazione alla l.r. 3/1998)
1. Dopo l’articolo 12 della l.r. 3/1998 sono inseriti i seguenti:
“Art. 12 bis (Elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie)
1. La Giunta regionale istituisce, entro il 31 maggio 2012, l’elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie regionali. L’elenco degli idonei è aggiornato ogni due anni ed è pubblicato nel sito internet e nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Ai fini dell’inserimento nell’elenco dei candidati idonei, la Giunta regionale definisce con specifico atto i criteri per la verifica dei requisiti di cui all’articolo 3-bis del d.lgs. 502/1992 e può prevedere specifici titoli e attestazioni comprovanti una qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa rispetto all’incarico da ricoprire.
3. La Giunta regionale disciplina con specifico atto i contenuti e i termini degli avvisi pubblici finalizzati all’istituzione e all’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 1.
Art. 12 ter(Valutazione dell’attività del direttore generale)
1. La Giunta regionale disciplina le modalità e i criteri per la valutazione dell’attività del direttore generale in riferimento alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza, con cadenza annuale, in termini di efficacia e di efficienza, dei risultati di gestione conseguiti in riferimento agli indirizzi
e agli obiettivi fissati nel piano sanitario regionale, nel Documento regionale annuale di programmazione e agli altri atti di indirizzo emanati dalla Regione.
2.La Giunta regionale per i procedimenti di cui al presente articolo si avvale del supporto tecnico delle proprie strutture anche attraverso l’istituzione con specifico atto di un apposito organismo di valutazione. La Giunta regionale con l’atto istitutivo stabilisce la composizione ed il funzionamento dell’organismo di valutazione.
3. Le strutture di valutazione di cui al comma 2 provvedono a:
a) svolgere funzioni istruttorie per individuare gli obiettivi di mandato da assegnare ai direttori generali nonché i profili di valutazione degli stessi;
b) predisporre, ai fini delle verifiche annuali e di fine mandato, una relazione istruttoria sui risultati di gestione conseguiti dai direttori generali con riguardo agli obiettivi assegnati.
4. La Giunta regionale ai fini della valutazione dell’attività del direttore generale acquisisce preventivamente i pareri di cui all’articolo 5, comma 4, lettera c). Per le aziende ospedaliere il parere è reso dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale.
5. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla valutazione dell’attività dei direttori generali, unitamente ai pareri di cui al comma 4.
6. All’esito della verifica di cui al presente articolo la Giunta regionale dispone, con provvedimento motivato, la conferma dell’incarico o la risoluzione del contratto.
Art. 12 quater(Decadenza e revoca del direttore generale)
1. La Giunta regionale può dichiarare la decadenza e la revoca del direttore generale. La pronuncia della decadenza e della revoca comportano la risoluzione del contratto dello stesso.
2. Costituiscono causa di decadenza e revoca oltre a quanto previsto agli articoli 3 e 3-bis del d.lgs. 502/1992:
a) l’insorgenza di un grave disavanzo d’esercizio, tale da costituire pregiudizio all’equilibrio economico dell’azienda;
b) il mancato rispetto delle direttive vincolanti emanate dalla Regione;
c) la mancata realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione regionale, allorché gli stessi prevedano espressamente tale sanzione in caso di inadempienza;
d) l’esito negativo della valutazione di cui all’articolo 12 ter;
e) la mancata rimozione delle incompatibilità di cui all’articolo 12, comma 5.
f) la grave violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione o altri gravi motivi anche su segnalazione della Commissione consiliare competente in materia di sanità.
3. La Giunta regionale in caso di decadenza, di revoca del direttore generale o di vacanza dell’ufficio, in via temporanea fino alla data di stipula del contratto del nuovo direttore, attribuisce le funzioni al direttore amministrativo o al direttore sanitario, ovvero procede alla nomina di un commissario straordinario in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la nomina a direttore generale.”.
ARTICOLO 11
(Sostituzione dell’art. 32)
1. L’articolo 32 della l.r. 3/1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 32 (Controllo della Regione)
1. La Giunta regionale esercita il controllo sulle aziende sanitarie regionali anche ai sensi dell’articolo 4, comma 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), mediante:
a) la valutazione della congruità, rispetto alle indicazioni del piano sanitario regionale, alle direttive vincolanti regionali e alle risorse assegnate, dei seguenti atti:
1) bilancio preventivo annuale e relative variazioni;
2) bilancio pluriennale di previsione;
3) bilancio di esercizio;
4) istituzione di nuovi servizi;
5) proposta di copertura delle perdite e per il riequilibrio della situazione economica;
6) dotazione organica complessiva del personale;
7) deliberazioni di programmi di spesa pluriennali, con esclusivo riferimento alle spese di investimento. Non sono considerati impegni pluriennali quelli riferiti a spese il cui impegno non ecceda i dodici mesi;
b) l’attività ispettiva, di vigilanza e di controllo ai sensi della legge 26 aprile 1982, n. 181 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982));
c) la nomina, previa diffida a provvedere entro il termine di trenta giorni, di commissari ad acta per i provvedimenti non adottati entro i termini stabiliti e le modalità prescritte per legge e per atti amministrativi di programmazione generale.
2. Il termine per l’esercizio del controllo sugli atti delle aziende sanitarie regionali è di quaranta giorni dal ricevimento dell’atto ed è interrotto, per una sola volta, a seguito di richiesta di chiarimenti o integrazione della documentazione. Il termine ricomincia a decorrere dal giorno successivo alla produzione dei chiarimenti richiesti o alla presentazione dei documenti integrativi.
3. Nel caso di mancata pronuncia della Giunta regionale entro il termine di cui al comma 2, l’atto soggetto a controllo si intende approvato.
4. Il termine per l’esercizio del controllo è sospeso dal 1 al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno, fatte salve le ipotesi di particolare necessità ed urgenza.
5. Le modalità per l’esercizio del controllo sugli atti delle Aziende sanitarie sono disciplinate dal regolamento regionale 17 gennaio 2006, n. 1 (Modalità di esercizio del controllo regionale sugli atti delle aziende sanitarie).
6. Il controllo sulle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell’Istituto zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche, previsto dall’articolo 20 della legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5 (Norme per la organizzazione e la gestione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche), viene esercitato dalla Giunta regionale dell’Umbria con le modalità di cui al presente articolo.
7. Gli atti ed i provvedimenti assunti dal direttore generale per le aziende sanitarie regionali e dal consiglio d’amministrazione per l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche sono pubblicati nel sito istituzionale dell’azienda sanitaria o dell’istituto, secondo le modalità e i limiti previsti dall’ordinamento vigente in materia di pubblicità degli atti. Gli atti non soggetti a controllo sono esecutivi dal giorno della loro pubblicazione nel sito istituzionale, salvo diversa espressa disposizione.
L’esecutività degli atti di cui al comma 1, lettera a), è subordinata all’esito positivo del controllo regionale ovvero alla mancata pronuncia della Giunta regionale entro il termine di cui al comma 2.”.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 12
Art. 12
(Norme transitorie e finali)
1. Le commissioni di cui all’articolo 5 costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le loro funzioni fino alla definizione delle procedure per il conferimento dell’incarico per le quali sono state nominate.
2. Fino alla istituzione dell’elenco di cui all’articolo 5, comma 2, le commissioni tecniche di cui articolo 5 sono nominate ai sensi dell’articolo 15-ter, comma 2 del d.lgs. 502/1992.
3. Fino all’attuazione del d.lgs. 517/1999, l’intesa di cui al comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) così come sostituito dall’articolo 9 della presente legge, opera solo nei confronti dell’Azienda ospedaliera di Perugia.
4. Fino all’istituzione dell’elenco di cui all’articolo 12 bis della l.r. 3/1998, così come inserito dall’articolo 10 della presente legge, per la nomina del direttore generale delle aziende sanitarie la Giunta regionale si avvale dell’elenco degli idonei approvato con delibera della Giunta regionale 23 giugno 2009, n. 873.
ARTICOLO 13
(Abrogazioni)
1. La legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 (Modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali) è abrogata.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 20 luglio 2011
MARINI
Note:
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge:
– di iniziativa della Giunta regionale su proposta della
Presidente Marini, deliberazione 16 maggio 2011, n. 493, integrata
con deliberazione 14 giugno 2011, n. 624, atti consiliari nn. 462 e
462/BIS (IX Legislatura);
– assegnati, per competenza in sede redigente, ai sensi
dell’art. 37 dello Statuto regionale, alla I Commissione consiliare
permanente “Affari istituzionali e comunitari”, rispettivamente in
data 26 maggio 2011 e 15 giugno 2011;
– esaminati dalla I Commissione consiliare permanente secondo
il procedimento ordinario;
– testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente
il 20 giugno 2011, con parere e relazioni illustrate oralmente dal
consigliere Locchi per la maggioranza e dal consigliere Lignani
Marchesani per la minoranza (Atto n. 462/TER);
– esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con un
emendamento, nella seduta dell’11 luglio 2011, deliberazione n. 77.
AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta
delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria.
Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali (Servizio
Segreteria della Giunta regionale – Sezione Norme regionali,
decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio
regionale), ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge
regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)
Note al titolo della legge:
? La legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3,
recante “Ordinamento del sistema sanitario regionale” (pubblicata
nel S.O. n. 1 al B.U.R. 28 gennaio 1998, n. 7), è stata modificata
ed integrata con leggi regionali 27 marzo 2000, n. 29 (in B.U.R. 7
aprile 2000, n. 21, E.S.), 28 dicembre 2004, n. 35 (in B.U.R. 31
dicembre 2004, n. 57) e 23 febbraio 2005, n. 16 (in S.O. n. 1 al
B.U.R. 16 marzo 2005, n. 12).
? La legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15,
recante “Modalità per il conferimento di incarichi di struttura
nelle Aziende sanitarie regionali”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al
B.U.R. 16 marzo 2005, n. 12.
Note all’art. 1:
? Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, è pubblicato nel
S.O. alla G.U. 30 dicembre 1992, n. 305.
? Per la legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, si vedano le
note al titolo della legge.
Note all’art. 2:
? Si riporta il testo degli artt. 15-quater, comma 4 e 15-
quinquies, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(si vedano le note all’art. 1):
«15-quater.
Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario.
Omissis.
4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta
da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto
di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno
successivo. Le regioni hanno la facoltà di stabilire una cadenza
temporale più breve. Il rapporto di lavoro esclusivo può essere
ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2. Coloro che
mantengono l’esclusività del rapporto non perdono i benefici
economici di cui al comma 5, trattandosi di indennità di esclusività
e non di indennità di irreversibilità. La non esclusività del
rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e
complesse.
Omissis.
15-quinquies.
Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti
sanitari.
Omissis.
5. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa,
implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per struttura ai fini del
presente decreto, si intende l’articolazione organizzativa per la
quale è prevista, dall’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-
bis, responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o
finanziarie.
Omissis.».
? Si riporta il testo dell’art. 5, comma 4 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante “Disciplina dei
rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma
dell’articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419” (pubblicato nel
S.O. alla G.U. 12 gennaio 2000, n. 8):
«5.
Norme in materia di personale.
Omissis.
4. Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile
conferire un incarico di direzione di struttura semplice o
complessa, il direttore generale, sentito il rettore, affida,
comunque la responsabilità e la gestione di programmi, infra o
interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività
assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo
alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al
coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione
della pratica clinica ed assistenziale. La responsabilità e la
gestione di analoghi programmi può essere affidata, in relazione
alla minore complessità e rilevanza degli stessi, anche ai
professori di seconda fascia ai quali non sia stato conferito un
incarico di direzione semplice o complessa. Gli incarichi sono
assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di responsabilità
rispettivamente di struttura complessa e di struttura semplice. I
professori di prima fascia che non accettano gli incarichi di
responsabilità e di gestione dei programmi di cui al primo periodo
del presente comma non possono svolgere funzioni di direzione
nell’àmbito delle disposizioni attuative del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, limitatamente alle scuole di specializzazione.
Omissis.».
Note all’art. 4, comma 1:
? Si riporta il testo dell’art. 15-ter decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (si vedano le note all’art. 1):
«15-ter.
Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura.
1. Gli incarichi di cui all’articolo 15, comma 4, sono attribuiti, a
tempo determinato, dal direttore generale, secondo le modalità
definite nella contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente
con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del
numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell’atto
aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle
valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all’articolo 15,
comma 5. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non
superiore a sette, con facoltà di rinnovo. Ai predetti incarichi si
applica l’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del
1993 e successive modificazioni. Sono definiti contrattualmente, nel
rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale
per ciascun incarico, l’oggetto, gli obiettivi da conseguire, la
durata dell’incarico, salvo i casi di revoca, nonché il
corrispondente trattamento economico.
2. L’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa
è effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base di
una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita
commissione. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni, con
facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve. La
commissione, nominata dal direttore generale, è composta dal
direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli
del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una
struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui
uno individuato dal direttore generale e uno dal Collegio di
direzione. Fino alla costituzione del collegio alla individuazione
provvede il Consiglio dei sanitari.
3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati, secondo le
procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle
direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del
dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti
dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il direttore
generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le
disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali
di lavoro. Il dirigente non confermato alla scadenza dell’incarico
di direzione di struttura complessa è destinato ad altra funzione
con il trattamento economico relativo alla funzione di destinazione
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del
relativo profilo.
4. I dirigenti ai quali non sia stata affidata la direzione di
strutture svolgono funzioni di natura professionale, anche di alta
specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonché funzioni
ispettive, di verifica e di controllo.
5. Il dirigente preposto a una struttura complessa è sostituito, in
caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della
struttura o del dipartimento individuato dal responsabile della
struttura stessa; alle predette mansioni superiori non si applica
l’articolo 2103, comma primo, del codice civile.».
? Il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, recante “Regolamento recante la determinazione dei requisiti
per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e
dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il
personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale”, è
pubblicato nel S.O. alla G.U. 17 gennaio 1998, n. 13.
Note all’art. 5, commi 1, 2 e 5:
? Per il testo dell’art. 15-ter, comma 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si vedano le note all’art. 4,
comma 1.
? Si riporta il testo dell’art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (si vedano le note
all’art. 4, comma 1):
«4.
Discipline.
1. Gli incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili
professionali del ruolo sanitario possono essere conferiti
esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro
della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
1, e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di perfezionamento
dell’accordo di cui all’articolo 7, comma 6, le discipline sono
quelle di seguito indicate:
A) Categoria professionale dei medici
Area medica e delle specialità mediche:
1) Allergologia e immunologia clinica
2) Angiologia
3) Cardiologia
4) Dermatologia e venereologia
5) Ematologia
6) Endocrinologia
7) Gastroenterologia
8) Genetica medica
9) Geriatria
10) Malattie metaboliche e diabetologia
11) Malattie dell’apparato respiratorio
12) Malattie infettive
13) Medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza
14) Medicina fisica e riabilitazione
15) Medicina interna
16) Medicina dello sport
17) Nefrologia
18) Neonatologia
19) Neurologia
20) Neuropsichiatria infantile
21) Oncologia
22) Pediatria
23) Psichiatria
24) Radioterapia
25) Reumatologia
26) Scienza dell’alimentazione e dietetica
Area chirurgica e delle specialità chirurgiche
1) Cardiochirurgia
2) Chirurgia generale
3) Chirurgia maxillo-facciale
4) Chirurgia pediatrica
5) Chirurgia plastica e ricostruttiva
6) Chirurgia toracica
7) Chirurgia vascolare
8) Ginecologia e ostetricia
9) Neurochirurgia
10) Oftalmologia
11) Ortopedia e traumatologia
12) Otorinolaringoiatria
13) Urologia
Area della medicina diagnostica e dei servizi
1) Anatomia patologica
2) Anestesia e rianimazione
3) Biochimica clinica
4) Farmacologia e tossicologia clinica
5) Laboratorio di genetica medica
6) Medicina trasfusionale
7) Medicina legale
8) Medicina nucleare
9) Microbiologia e virologia
10) Neurofisiopatologia
11) Neuroradiologia
12) Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e
microbiologia)
13) Radiodiagnostica
Area di sanità pubblica
1) Igiene, epidemiologia e sanità pubblica
2) Igiene degli alimenti e della nutrizione
3) Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro
4) Organizzazione dei servizi sanitari di base
5) Direzione medica di presidio ospedaliero
B) Categoria professionale degli odontoiatri che comprende laureati
in odontoiatria e protesi dentaria, nonché i laureati in medicina e
chirurgia legittimati all’esercizio della professione di odontoiatra
1) Odontoiatria
C) Categoria professionale dei veterinari
1) Sanità animale
2) Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati
3) Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
D) Categoria professionale dei farmacisti
che comprende i laureati in farmacia e in chimica e tecnologie
farmaceutiche
1) Farmacia ospedaliera
2) Farmaceutica territoriale
3) I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche possono,
altresì, accedere agli incarichi di secondo livello in:
a) Biochimica clinica, ricompresa nell’area della medicina
diagnostica e dei servizi;
b) Chimica analitica, ricompresa nell’area di chimica.
E) Categoria professionale dei biologi
1) Biochimica clinica ricompresa nell’area della Medicina
diagnostica e dei servizi
2) Laboratorio, di genetica medica ricompresa nell’area della
medicina diagnostica e dei servizi
3) Microbiologia e virologia ricompresa nell’area della medicina
diagnostica e dei servizi
4) Patologia clinica ricompresa nell’area della medicina diagnostica
e dei servizi
5) Igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell’area di
sanità pubblica
F) Categoria professionale dei chimici
1) Biochimica clinica ricompresa nell’area della medicina
diagnostica e dei servizi
2) Patologia clinica ricompresa nell’area della medicina diagnostica
e dei servizi
3) Igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell’area di
sanità pubblica
4) Chimica analitica
G) Categoria professionale dei fisici
1) Fisica sanitaria
H) Categoria professionale degli psicologi
1) Psicologia
2) Psicoterapia riservata agli psicologi ed ai laureati in medicina
e chirurgia, legittimati all’esercizio dell’attività di
psicoterapia.».
? Il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483, recante “Regolamento recante la disciplina concorsuale per
il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”, è
pubblicato nel S.O. alla G.U. 17 gennaio 1998, n. 13.
Nota all’art. 6, comma 1:
? Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (si vedano le note
all’art. 4, comma 1):
«8.
Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale.
1. La commissione di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni,
accerta l’idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della
valutazione del curriculum professionale.
2. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità
professionali del candidato nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di
direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da
svolgere.
3. I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini del
comma 1, concernono le attività professionali, di studio,
direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui
all’articolo 9, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
4. Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori,
nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
5. I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3,
lettera c), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal
candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni.
6. Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del
curriculum la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto
conto delle specificità proprie del posto da ricoprire. La
commissione, al termine del colloquio e della valutazione del
curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva,
la idoneità del candidato all’incarico.».
Note all’art. 7, alinea e parte novellistica:
? Il testo vigente dell’art. 8 della legge regionale 20
gennaio 1998, n. 3 (si vedano le note al titolo della legge), come
integrato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 8
Istituzione delle Unità sanitarie locali.
1. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati nella tabella
allegata alla presente legge è istituita una Unità sanitaria locale.
2. La sede legale delle Unità sanitarie locali è stabilita dalla
Giunta regionale, su proposta delle competenti Conferenze dei
sindaci, da formularsi nella prima seduta utile delle stesse; in
caso di inerzia provvede comunque la Giunta regionale.
2 bis. Le unita sanitarie locali di cui al comma 1 sono costituite
in aziende dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia
imprenditoriale.
2 ter. L’organizzazione e il funzionamento delle aziende sanitarie
sono disciplinati con l’atto aziendale di diritto privato di cui
all’articolo 4 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 29 (Prime
disposizioni di recepimento del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, concernente: «Norme per la razionalizzazione del Servizio
sanitario nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre
1999, n. 419», d’integrazione e modificazione del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).».
? Il testo dell’art. 4 della legge regionale 27 marzo 2000, n.
29, recante “Prime disposizioni di recepimento del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente: «Norme per la
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma
dell’art. 1 della legge 30 novembre 1999, n. 419», d’integrazione e
modificazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”
(pubblicata nel B.U.R. 7 aprile 2000, n. 21, E.S.), è il seguente:
Art. 4
Atto aziendale.
1. La organizzazione ed il funzionamento delle Aziende sanitarie
regionali sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato,
ex comma 1-bis dell’art. 3 del «decreto legislativo di riordino»,
adottato dal direttore generale sulla base della programmazione
nazionale e regionale ed in conformità con i princìpi ed i criteri
di cui alla presente legge, sentito il Collegio di Direzione di cui
all’art. 17 del «decreto legislativo di riordino».
2. Sono contenuti nell’atto aziendale:
a) la individuazione delle strutture operative dotate di autonomia
gestionale o tecnico - professionale, soggette a rendicontazione
analitica e le competenze dei relativi responsabili;
b) individuazione dei distretti quale articolazione territoriale e
organizzativa dell’Azienda unità sanitaria locale;
c) l’individuazione dei presìdi ospedalieri secondo le modalità di
cui all’art. 19 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3;
d) le modalità di costituzione e di funzionamento dei dipartimenti
quali strutture complesse di livello aziendale, distrettuale o di
presidio ospedaliero, nonché delle strutture complesse che li
compongono;
e) le disposizioni generali in materia contrattuale di cui al comma
1-ter dell’art. 3, del «decreto legislativo di riordino», prevedendo
che l’affidamento di appalti e di contratti per la fornitura di beni
e servizi, di importo inferiore a quello stabilito dalla normativa
comunitaria in materia, avvenga nel rispetto di adeguate valutazioni
di economicità, previe indagini di mercato e confronti
concorrenziali e tenendo altresì conto delle risultanze
dell’Osservatorio prezzi regionale; per i contratti d’importo
superiore si applicano le norme comunitarie e nazionali in materia;
f) la disciplina dell’attribuzione ai dirigenti di cui al comma 1
dell’art. 15-bis del «decreto legislativo di riordino» dei compiti
per l’attuazione degli obiettivi definiti dalla programmazione
aziendale, entro i limiti economici e secondo le modalità operative
definite in sede di assegnazione degli obiettivi stessi;
g) le modalità ed i criteri per l’attribuzione degli incarichi di
cui al comma 4, dell’art. 15 del "decreto legislativo di riordino",
nonché per la verifica di risultato, secondo quanto previsto
all’art. 15-ter del decreto stesso;
h) le modalità di partecipazione dei medici di medicina generale e
dei pediatri di libera scelta alla gestione e programmazione dei
servizi sanitari.
3. L’atto aziendale delle Aziende ospedaliere di cui alla lett. b)
del comma 2 dell’art. 2 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, tiene
conto inoltre di quanto disciplinato dal protocollo d’intesa tra
Regione ed Università e viene adottato dal direttore generale
d’intesa con il rettore della Università, secondo quanto previsto
dai commi 2 e 3 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 517/1999.
4. L’atto aziendale e le sue modifiche ed integrazioni sono
trasmesse alla Giunta regionale per la verifica di conformità con la
programmazione sanitaria nazionale e regionale e con la presente
legge; decorsi 30 giorni dal ricevimento dell’atto, la verifica si
intende conclusa con esito positivo.
5. A seguito dell’adozione dell’atto aziendale i direttori generali
provvedono ad adeguare allo stesso i contenuti del regolamento
aziendale, previsto alla lett. f) dell’art. 11 della legge regionale
20 gennaio 1998, n. 3.
6. La Giunta regionale, con apposita direttiva, individua le
attività e la composizione del Collegio di direzione di cui all’art.
17 del «decreto legislativo di riordino».».
Nota all’art. 8:
? Il testo vigente dell’art. 11, comma 3 della legge regionale
20 gennaio 1998, n. 3 (si vedano le note al titolo della legge),
come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 11
Direttore generale: poteri e competenze.
Omissis.
3. Sono comunque riservati al direttore generale i seguenti atti:
a) la nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario,
in possesso di specifiche competenze e che non godano già del
trattamento di quiescenza;
b) la nomina, ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 3,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, del coordinatore dei servizi sociali;
c) la nomina di figure dirigenziali altamente qualificate e con
funzioni coadiuvanti in relazione ad obiettivi specificamente
individuati e la conseguente stipula di contratti di diritto
privato;
d) la sospensione e la decadenza del direttore amministrativo, del
direttore sanitario e delle figure dirigenziali di cui alla lettera
c), la sospensione del coordinatore dei servizi sociali; la
decadenza di quest’ultimo è disposta d’intesa con la Conferenza dei
sindaci;
e) la nomina dei componenti del Collegio dei revisori;
f) l’emanazione del regolamento di organizzazione dell’Azienda,
sentito, oltre al direttore amministrativo ed al direttore
sanitario, il coordinatore dei servizi sociali, ove nominato;
g) gli atti di bilancio;
h) la predisposizione dei piani attuativi per il recepimento della
programmazione regionale.».
Note all’art. 9, alinea e parte novellistica:
? Per la legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, si vedano le
note al titolo della legge.
? Si riporta il testo dell’art. 3-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 (si vedano le note all’art. 1):
«3-bis.
Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario.
1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati
esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3.
2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel
termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza
dell’ufficio. Scaduto tale termine, si applica l’articolo 2, comma 2-
octies.
3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea;
b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o
amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in
posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta
responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta
nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell’avviso.
4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto
mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di
formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e
gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati e attivati
dalle regioni, anche in ambito interregionale e in collaborazione
con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai
sensi dell’articolo 16-ter, operanti nel campo della formazione
manageriale, con periodicità almeno biennale. I contenuti, la
metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi, non
inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore a
sei mesi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione,
sono stabiliti, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del Ministro
della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. I direttori generali in carica alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono il
certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da tale
data.
5. Le regioni determinano preventivamente, in via generale, i
criteri di valutazione dell’attività dei direttori generali, avendo
riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della
programmazione regionale, con particolare riferimento alla
efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari. All’atto
della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono e
assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e
di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse,
ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.
6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore
generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il
parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui
all’articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della
Conferenza di cui all’articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla
conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La
disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione
dell’operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma
7.
7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una
situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del
principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione,
la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del
direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la
regione provvede previo parere della Conferenza di cui all’articolo
2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla
richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto
può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di
particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei
sindaci di cui all’articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende
ospedaliere, la Conferenza di cui all’articolo 2, comma 2-bis, nel
caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano
attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il
direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto
sia già scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di
cui al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali
delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all’articolo 2,
comma 2-bis è integrata con il Sindaco del comune capoluogo della
provincia in cui è situata l’azienda.
8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore
amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato
da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non
superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle
norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La
regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il
direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento
economico del direttore generale, del direttore sanitario e del
direttore amministrativo è definito, in sede di revisione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n.
502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla
contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della
dirigenza medica e amministrativa.
9. La regione può stabilire che il conferimento dell’incarico di
direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto
previsto per il direttore sanitario dall’articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza
del corso di formazione programmato per il conferimento
dell’incarico di direttore generale o del corso di formazione
manageriale di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione
manageriale appositamente programmato.
10. La carica di direttore generale è incompatibile con la
sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario
determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa
senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L’aspettativa
è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di
aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad
effettuare il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente,
calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico
conferito nei limiti dei massimali di cui all’articolo 3, comma 7,
del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il
rimborso di tutto l’onere da esse complessivamente sostenuto
all’unità sanitaria locale o all’azienda ospedaliera interessata, la
quale procede al recupero della quota a carico dell’interessato.
12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui
al comma 11, siano iscritti all’assicurazione generale obbligatoria
e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la
contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto nei
limiti dei massimali previsti dall’articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 181, è versata dall’unità sanitaria
locale o dall’azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero
della quota a carico dell’interessato.
13. In sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, si applica il comma 5 del
presente articolo.
14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario
nazionale è regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni
si applica l’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
15. In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la
proroga dei contratti con i direttori generali in carica all’atto
dell’entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo
di dodici mesi.».
? La legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, recante “Disciplina
delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi
amministrativi”, è pubblicata nel B.U.R. 29 marzo 1995, n. 16, E.S..
Note all’art. 10, alinea e parte novellistica:
? Per la legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, si vedano le
note al titolo della legge.
? Per il testo dell’art. 3-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, si vedano le note all’art. 9, alinea e parte
novellistica.
? Si riporta il testo dell’art. 3 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (si vedano le note all’art. 1):
«3.
Organizzazione delle unità sanitarie locali.
1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i
livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, avvalendosi
anche delle aziende di cui all’articolo 4.
1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le
unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità
giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro
organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto
aziendale di diritto privato, nel rispetto dei princìpi e criteri
previsti da disposizioni regionali. L’atto aziendale individua le
strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-
professionale, soggette a rendicontazione analitica.
1-ter. [Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la propria
attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono
tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l’equilibrio
di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.
Agiscono mediante atti di diritto privato. I contratti di fornitura
di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito
dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati
direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell’atto
aziendale di cui al comma 1-bis].
1-quater. Sono organi dell’azienda il direttore generale e il
collegio sindacale. Il direttore generale adotta l’atto aziendale di
cui al comma 1-bis; è responsabile della gestione complessiva e
nomina i responsabili delle strutture operative dell’azienda. Il
direttore generale è coadiuvato, nell’esercizio delle proprie
funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Le
regioni disciplinano forme e modalità per la direzione e il
coordinamento delle attività socio-sanitarie a elevata integrazione
sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione
di cui all’articolo 17 per le attività ivi indicate.
1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario
sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente
al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione
dell’azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni
attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di
proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della
direzione generale.
2. [L’unità sanitaria locale provvede ad assicurare i livelli di
assistenza di cui all’articolo 1 nel proprio ambito territoriale].
3. L’unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o
servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con
oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al
personale, e con specifica contabilizzazione. L’unità sanitaria
locale procede alle erogazioni solo dopo l’effettiva acquisizione
delle necessarie disponibilità finanziarie.
4. [Sono organi dell’unità sanitaria locale il direttore generale ed
il collegio dei revisori. Il direttore generale è coadiuvato dal
direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio
dei sanitari nonché dal coordinatore dei servizi sociali, nel caso
previsto dal comma 3 in conformità alla normativa regionale e con
oneri a carico degli enti locali di cui allo stesso comma].
5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell’ambito
della propria competenza le modalità organizzative e di
funzionamento delle unità sanitarie locali prevedendo tra l’altro:
a) [la riduzione, sentite le province interessate, delle unità
sanitarie locali, prevedendo per ciascuna un ambito territoriale
coincidente di norma con quello della provincia. In relazione a
condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane,
ed alla densità e distribuzione della popolazione, la regione
prevede ambiti territoriali di estensione diversa];
b) [l’articolazione delle unità sanitarie locali in distretti];
c) [i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi
facenti capo alle preesistenti unità sanitarie locali e unità socio-
sanitarie locali];
d) [il finanziamento delle unità sanitarie locali che tenga conto
della natura aziendale delle stesse nonché del bacino d’utenza da
servire e delle prestazioni da erogare];
e) [le modalità di vigilanza e controllo sulle unità sanitarie
locali];
f) [il divieto alle unità sanitarie locali ed alle aziende
ospedaliere di cui all’art. 4 di ricorrere a qualsiasi forma di
indebitamento, fatte salve:
1) l’anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di
un dodicesimo dell’ammontare annuo delle entrate previste nel
bilancio di competenza, al netto delle partite di giro;
2) la contrazione di mutui o l’accensione di altre forme di credito,
di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese
di investimento e previa autorizzazione regionale, fino ad un
ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed
interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie
correnti previste nel bilancio annuale di competenza, ad esclusione
della quota di Fondo sanitario nazionale di parte corrente
attribuita alla regione];
g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli
uffici dirigenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere nonché i criteri per l’attuazione della mobilità del
personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui
al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni.
6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell’unità
sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore
generale compete in particolare, anche attraverso l’istituzione
dell’apposito servizio di controllo interno di cui all’art. 20,
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei
costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica
gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché
l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa. I
provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati
esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all’articolo 1
del D.L. 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre
1994, n. 590, senza necessità di valutazioni comparative. [Il
direttore generale è nominato, previo specifico avviso da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dalla regione,
tra gli iscritti nell’apposito elenco nazionale istituito presso il
Ministero della sanità di cui al comma 10].[La nomina del direttore
generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta
giorni dalla data di vacanza dell’ufficio e, in sede di prima
applicazione, dalla data di istituzione dell’unità sanitaria locale
e comunque non oltre il 30 aprile 1994]. [Scaduto tale termine,
qualora la regione non vi abbia provveduto, la nomina del direttore
generale è effettuata previa diffida, dal Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della sanità]. L’autonomia di cui al comma 1
diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del
direttore generale. [Il rapporto di lavoro del direttore generale,
del direttore amministrativo e del direttore sanitario è a tempo
pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata
quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il
settantesimo anno di età]. I contenuti di tale contratto, ivi
compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono
fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del
lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome. Il direttore generale è tenuto a motivare i
provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore
sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei
sanitari. In caso di vacanza dell’ufficio o nei casi di assenza o di
impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte
dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del
direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più
anziano per età. Ove l’assenza o l’impedimento si protragga oltre
sei mesi si procede alla sostituzione. [Nei casi in cui ricorrano
gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave
disavanzo o in caso di violazione di leggi o di princìpi di buon
andamento e di imparzialità dell’amministrazione, la regione risolve
il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione
del direttore generale]. [In caso di inerzia da parte delle regioni,
previo invito ai predetti organi ad adottare le misure adeguate,
provvede in via sostitutiva il Consiglio dei Ministri su proposta
del Ministro della sanità]. [Le regioni determinano in via generale
i parametri di valutazione dell’attività dei direttori generali
delle aziende, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi
assegnati nel quadro della programmazione regionale, con particolare
riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi
sanitari].
7. [Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario sono
nominati con provvedimento motivato del direttore generale]. [Al
rapporto di lavoro si applica la disciplina di cui al comma 6].
[Essi cessano dall’incarico entro tre mesi dalla data di nomina del
nuovo direttore generale e possono essere riconfermati]. [Per gravi
motivi, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario
possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale
con provvedimento motivato]. Il direttore sanitario è un medico [in
possesso della idoneità nazionale di cui all’art. 17] che non abbia
compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per
almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-
sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di
media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi
sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce
parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle
materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in
discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque
anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa
in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande
dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi
amministrativi dell’unità sanitaria locale [e fornisce parere
obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie
di competenza]. [Le regioni disciplinano le funzioni del
coordinatore dei servizi sociali in analogia alle disposizioni
previste per i direttori sanitario e amministrativo]. Sono soppresse
le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore
sanitario e del sovrintendente sanitario, nonché l’ufficio di
direzione.
8. [Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore generale,
direttore amministrativo e direttore sanitario determina il
collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa
è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e
dell’anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza
provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi,
comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei
contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale
spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo
onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al
recupero delle quote a carico dall’interessato. Qualora il direttore
generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo
siano dipendenti privati sono collocati in aspettativa senza assegni
con diritto al mantenimento del posto].
9. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli
comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle
regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano
cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei
periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento
anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso
il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei
quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell’unità
sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in
un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione
della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e
non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque
anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o
in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le
elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella
di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle
province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di
assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità
montana, di membro del Parlamento, nonché con l’esistenza di
rapporti anche in regime convenzionale con la unità sanitaria locale
presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di
consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con la
stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori
amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore
generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto
di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza
assegni, con l’unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le
funzioni.
10. [Il Ministero della sanità cura la tenuta e l’aggiornamento
dell’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo
svolgimento della funzione di direttore generale. L’elenco è
predisposto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, da una commissione nominata con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
della sanità, e composta da un magistrato del Consiglio di Stato con
funzioni di presidente di sezione, che la presiede, dal direttore
generale della Direzione generale del Ministero della sanità che
cura la tenuta dell’elenco e da altri cinque membri, individuati tra
soggetti estranei all’amministrazione statale e regionale in
possesso di comprovate competenze ed esperienze nel settore
dell’organizzazione e della gestione dei servizi sanitari,
rispettivamente uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno
dal CNEL, uno dal Ministro della sanità e due dal presidente della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome. Nella provincia autonoma di Bolzano e nella
regione Valle d’Aosta i direttori generali sono individuati tra gli
iscritti in apposito elenco, rispettivamente provinciale e
regionale, predisposto da una commissione nominata dal presidente
della provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d’Aosta ed
i cui membri sono nominati con le stesse modalità previste per la
commissione nazionale. Gli elenchi sono predisposti nel rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e, per la
provincia autonoma di Bolzano, di riserva proporzionale dei posti
nel pubblico impiego. I predetti elenchi provinciale e regionale
sono costituiti con l’osservanza dei princìpi e dei criteri fissati
per gli elenchi nazionali ed hanno validità limitata ai territori
provinciale e regionale. La commissione provvede alla costituzione
ed all’aggiornamento dell’elenco secondo princìpi direttivi resi
pubblici ed improntati a criteri di verifica dei requisiti.
All’elenco possono accedere, a domanda, i candidati che non abbiano
compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che siano in possesso
del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti,
coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti
qualificata attività professionale di direzione tecnica o
amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o
grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e
comunque non oltre i due anni precedenti a quello dell’iscrizione.
Il predetto elenco deve essere altresì integrato ai sensi dell’art.
3 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.
11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori
amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena
detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a
pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo
commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri
o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo
quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 166 del codice
penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per
il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non
definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della
riabilitazione prevista dall’art. 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327,
e dall’art. 14, L. 19 marzo 1990, n. 55;
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a
libertà vigilata.
12. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell’unità
sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è
presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici
in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati - con presenza
maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell’unità
sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero - nonché una
rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico
sanitario. Nella componente medica è assicurata la presenza del
medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere
obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico-
sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli
investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime
altresì sulle attività di assistenza sanitaria. Tale parere è da
intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato
dalla legge regionale. La regione provvede a definire il numero dei
componenti nonché a disciplinare le modalità di elezione e la
composizione ed il funzionamento del consiglio.
13. [Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è
composto da tre membri, di cui uno designato dalla regione, uno
designato dal Ministro del tesoro, scelto tra i funzionari della
Ragioneria generale dello Stato ed uno designato dal sindaco o dalla
conferenza dei sindaci o dai presidenti dei consigli
circoscrizionali]. [Il predetto collegio è integrato da altri due
membri, dei quali uno designato dalla regione ed uno designato dal
Ministro del tesoro scelto tra i funzionari della Ragioneria
generale dello Stato, per le unità sanitarie locali il cui bilancio
di previsione comporti un volume di spesa di parte corrente
superiore a duecento miliardi]. [I revisori, ad eccezione della
rappresentanza del Ministero del tesoro, sono scelti tra i revisori
contabili iscritti nel registro previsto dall’art. 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88]. Il direttore generale
dell’unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico
provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del
collegio viene eletto dai revisori all’atto della prima seduta. Ove
a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse
mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad
acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In
caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla
ricostituzione dell’intero collegio. Qualora il direttore generale
non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la
regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un
funzionario della regione e due designati dal Ministro del tesoro.
Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all’atto
dell’insediamento del collegio ordinario. L’indennità annua lorda
spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in
misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale
dell’unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una
maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli
altri componenti. [Il collegio dei revisori vigila sull’osservanza
delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la
corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle
scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative
variazioni ed assestamento]. [Il collegio accerta almeno ogni
trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al
direttore generale sull’andamento dell’unità sanitaria locale]. [I
revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo].
14. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide
con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle
esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione,
nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo
per l’impostazione programmatica dell’attività, esamina il bilancio
pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla
regione le relative osservazioni, verifica l’andamento generale
dell’attività e contribuisce alla definizione dei piani
programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al
direttore generale ed alla regione. Nelle unità sanitarie locali il
cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune,
le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o
dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale
tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di
cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con modalità di
esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale.».
Note all’art. 11, alinea e parte novellistica:
? Per la legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, si vedano le
note al titolo della legge.
? Si riporta il testo dell’art. 4, comma 8 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, recante “Disposizioni in materia di finanza
pubblica” (pubblicata nella G.U. 31 dicembre 1991, n. 305):
«4.
Assistenza sanitaria.
Omissis.
8. È abolito il controllo dei comitati regionali di controllo sugli
atti delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, nonché degli enti di cui all’articolo
41, secondo comma, L. 23 dicembre 1978, n. 833 e degli enti
ospedalieri di cui all’articolo 1, comma 13, del D.L. 6 febbraio
1991, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 1991,
n. 111. Limitatamente agli atti delle unità sanitarie locali e dei
sopracitati enti ospedalieri riguardanti il bilancio di previsione,
le variazioni di bilancio e il conto consuntivo, la determinazione
della consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del
personale, la deliberazione di programmi di spese pluriennali e i
provvedimenti che disciplinano l’attuazione dei contratti e delle
convenzioni, il controllo preventivo è assicurato direttamente dalla
regione, che è tenuta a pronunciarsi, anche in forma di silenzio-
assenso, entro quaranta giorni dal ricevimento dell’atto. I
provvedimenti come sopra approvati diventano definitivi. Per gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il controllo di
cui agli articoli 16, 17 e 18 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617 , è
esteso anche ai provvedimenti riguardanti i programmi di spesa
pluriennali e quelli per la disciplina e l’attribuzione dei
contratti e delle convenzioni. Il termine di trenta giorni previsto
dall’articolo 18, D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617 , è modificato in
quaranta giorni.
Omissis.».
? La legge 26 aprile 1982, n. 181, recante “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1982)”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. 26 aprile 1982,
n. 113.
? Il regolamento regionale 17 gennaio 2006, n. 1,
recante “Modalità di esercizio del controllo regionale sugli atti
delle aziende sanitarie”, è pubblicato nel B.U.R. 1 febbraio 2006,
n. 6.
? Il testo dell’art. 20 della legge regionale 19 febbraio
1997, n. 5, recante “Norme per la organizzazione e la gestione
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle
Marche” (pubblicata nel B.U.R. 26 febbraio 1997, n. 10), è il
seguente:
«Art. 20
Controllo.
1. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono soggette
alla valutazione di congruità di cui alla lettera a) del comma 2
dell’art. 31 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51.
2. Le deliberazioni si intendono approvate se nel termine di
quaranta giorni dalla data del loro ricevimento la Giunta della
Regione dell’Umbria non ne abbia pronunciato l’annullamento con
provvedimento motivato.
3. Le delibere di cui al comma 1, entro dieci giorni dalla loro
adozione, sono trasmesse contemporaneamente, oltre che alla Giunta
della Regione dell’Umbria, alla Giunta della Regione Marche, che
entro quindici giorni dalla ricezione può prospettare osservazioni o
rilievi alla Giunta della Regione dell’Umbria ai fini della
decisione di controllo. Nel termine di cui al comma 2 la Giunta
regionale dell’Umbria può acquisire elementi integrativi di giudizio
ai fini della valutazione degli atti ad essa sottoposti.».
Note all’art. 12, commi 2, 3 e 4:
? Per il testo dell’art. 15-ter, comma 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si vedano le note all’art. 4,
comma 1.
? Per il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, si
vedano le note all’art. 2.
? Si riporta il testo vigente degli artt. 12 e 12 bis della
legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (si vedano le note al titolo
della legge), come modificato ed integrato dalla presente legge:
«Art. 12
(Direttore generale: nomina e rapporto di lavoro)
1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta
regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, tra
soggetti che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età,
in possesso dei requisiti previsti all’articolo 3-bis, comma 3 del
d.lgs. 502/1992, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 12-bis.
2. Il direttore generale è il rappresentante legale dell’azienda
sanitaria ed è responsabile della gestione complessiva della stessa.
Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo.
3. La nomina del direttore generale delle aziende ospedaliere nelle
quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e
chirurgia è subordinata alla previa intesa con il Rettore
dell’Università degli studi di Perugia. L’intesa si intende
acquisita decorsi tre giorni dal ricevimento da parte del Rettore
della proposta regionale senza che pervenga formale e motivato
diniego da parte del Rettore stesso.
4. L’efficacia della nomina è subordinata alla stipula di apposito
contratto di diritto privato tra il Presidente della Giunta
regionale ed il direttore generale, di durata non inferiore a tre
anni e non superiore a cinque anni. La durata degli incarichi di
direzione generale è, di norma la stessa per tutte le aziende
sanitarie. Il contratto è redatto in osservanza delle norme del
libro V Titolo III del codice civile, secondo uno schema tipo
adottato dalla Giunta regionale.
5. Il rilievo di eventuali incompatibilità è contestato, in
qualunque momento, dalla Giunta regionale al direttore generale il
quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione,
provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia alla Giunta stessa;
decorso tale termine senza che le cause siano state rimosse, il
direttore generale è dichiarato decaduto.
6. Prima della scadenza del contratto, la Giunta regionale con
delibera motivata contenente la valutazione positiva dell’operato
del direttore generale può procedere alla conferma dell’incarico con
la stipula di un nuovo contratto nel rispetto di quanto previsto
al comma 7, ovvero prorogare per un periodo non superiore a
sessanta giorni il contratto in scadenza.
7. Le funzioni di direttore generale non possono essere esercitate
per un periodo superiore ai dieci anni.
8. La Giunta regionale può modificare, per motivate esigenze
organizzative e gestionali, la sede di assegnazione degli incarichi
già conferiti a direttori generali di aziende sanitarie. La mobilità
interaziendale non comporta ulteriori variazioni al contratto
originario, fatta salva la sede di assegnazione riportata nell’atto
di accettazione. La mancata accettazione della variazione di sede
comporta la risoluzione del contratto.
9. Il direttore generale, entro diciotto mesi dalla data della
nomina, ha l’obbligo di produrre l’attestato di frequenza del corso
di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione
sanitaria di cui all’articolo 3-bis del d.lgs. 502/1992, pena la
decadenza automatica dall’incarico.
10. Ai fini della nomina del direttore generale delle aziende
sanitarie non si applicano le disposizioni di cui alla legge
regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di
competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).
Art. 12 bis
(Elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore
generale delle aziende sanitarie)
1. La Giunta regionale istituisce, entro il 31 maggio 2012, l’elenco
regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale
delle aziende sanitarie regionale. L’elenco degli idonei è
aggiornato ogni due anni ed è pubblicato nel sito internet e nel
Bollettino ufficiale della Regione.
2. Ai fini dell’inserimento nell’elenco dei candidati idonei, la
Giunta regionale definisce con specifico atto i criteri per la
verifica dei requisiti di cui all’articolo 3-bis del d.lgs. 502/1992
e può prevedere specifici titoli e attestazioni comprovanti una
qualificata formazione ed attività professionale di direzione
tecnica o amministrativa rispetto all’incarico da ricoprire.
3. La Giunta regionale disciplina con specifico atto i contenuti e i
termini degli avvisi pubblici finalizzati all’istituzione e
all’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 1.»
? La deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 2009, n.
873, recante “Elenco di idonei alla nomina a Direttore generale
delle Aziende Sanitarie regionali di cui alla D.G.R. n. 80/2009.
Ammissione candidati”, è pubblicata nel B.U.R. 15 luglio 2009, n.
32.
Nota all’art. 13:
? Per la legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15, si vedano le note al titolo della legge.