Il Consiglio regionale ha approvato.
La Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. In armonia con gli obiettivi delle politiche regionali di sviluppo economico e turistico, la Regione, attraverso l'istituzione di appositi itinerari, promuove la valorizzazione delle produzioni di cashmere locali, a rilievo artistico, tradizionale o innovativo, in quanto attività di particolare interesse economico e distintivo. Promuove altresì la conoscenza e la valorizzazione dei territori interessati dalle produzioni del cashmere, nonché da altre produzioni di filati pregiati ai sensi della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 (Testo unico dell'artigianato).
2. Ai fini della presente legge sono definite produzioni di cashmere locali quelle caratterizzate dalla lavorazione, nel territorio regionale, della fibra tessile ricavata dal pelo della capra hircus, in varie percentuali, finalizzata alla creazione di prodotti di elevato valore estetico e qualitativo.
3. La Regione favorisce altresì lo sviluppo delle produzioni di eccellenza nel settore del cashmere e, a tal fine:
a) valorizza e diffonde l'immagine delle imprese umbre operanti nel settore del cashmere e dei territori ad alta vocazione, anche al fine di garantire il miglior raccordo con i soggetti operanti lungo l'intera filiera produttiva;
b) promuove lo studio e la diffusione delle tecniche di lavorazione del cashmere e della loro evoluzione, nonché la diffusione delle opportunità di mercato nazionali ed estere, anche mediante la creazione di appositi laboratori e banche dati;
c) favorisce la realizzazione di un circuito regionale integrato di interesse anche culturale e turistico;
d) promuove il rinnovo e la capitalizzazione delle competenze distintive del settore;
e) favorisce il raccordo tra fornitori e committenti, nonché la partecipazione degli addetti del settore a fiere e rassegne fieristiche specializzate nel settore del tessile-abbigliamento;
f) realizza percorsi formativi per gli operatori, anche al fine di favorire la diffusione delle pratiche di lavorazione del cashmere.
4. Gli itinerari di cui al comma 1 assumono la denominazione di "percorsi del cashmere in Umbria", di seguito indicati come "percorsi".
Art. 2
(Definizione dei percorsi del cashmere in Umbria)
1. I percorsi sono costituiti da itinerari segnalati e promossi con finalità economiche, turistiche e culturali, funzionali alla valorizzazione e alla visibilità dei prodotti in cashmere e dei luoghi dell'Umbria caratterizzati dalla presenza di imprese operanti nel settore, compresi eventuali luoghi di allevamento.
2. I percorsi di cui al comma 1 mettono in comunicazione, secondo un progetto organico ed integrato di promozione turistica, culturale ed economica predisposto dal Comitato promotore di cui all' articolo 3 , i luoghi di produzione e di commercializzazione del cashmere, con valorizzazione dei centri storici interessati dai percorsi, i luoghi di formazione degli operatori, i luoghi di esposizione permanente o temporanea e i luoghi dove le capre da cashmere vengono allevate.
3. Fanno parte del percorso anche infrastrutture di servizio, con particolare riguardo a quelle di carattere informativo, esercizi commerciali, attività economiche ed altri punti di interesse, funzionali o complementari al processo di valorizzazione di cui all' articolo 1, comma 1 .
Art. 3
(Comitato promotore e riconoscimento del percorso)
1. L'istituzione di ciascun percorso avviene per iniziativa di un Comitato promotore che si costituisce secondo quanto disposto dal comma 2 , e presenta alla Giunta regionale, nel rispetto dei criteri e delle modalità indicati dal regolamento di cui all' articolo 10 , apposita istanza di riconoscimento del percorso medesimo.
2. Il Comitato promotore può essere costituito da:
a) comuni, in forma singola o associata;
b) associazioni di categoria e operatori economici nella produzione, nella lavorazione e nel commercio del cashmere, costituiti anche in forma associativa;
c) associazioni riconosciute o organizzazioni associative operanti nella valorizzazione e nella promozione del cashmere, dei territori interessati dalla produzione dello stesso e dei luoghi di allevamento della capra da cashmere;
d) organismi pubblici o privati con finalità di formazione professionale accreditati dalla Regione;
e) centri di documentazione, archivi specializzati, o comunque istituti collegati alla lavorazione e commercializzazione del cashmere;
f) Università e Camere di commercio operanti nel territorio interessato dal percorso.
3. L'istanza di cui al comma 1 è subordinata alla condizione che al Comitato promotore aderisca una percentuale non inferiore al 51 per cento delle imprese operanti nell'ambito territoriale di riferimento del percorso per la produzione e la commercializzazione del cashmere. La stessa inoltre deve contenere almeno:
a) l'indicazione della zona di produzione e di commercializzazione, il nome del percorso, che può essere diverso ovvero aggiuntivo rispetto a quello di cui all' articolo 1, comma 4 , e relativo logo identificativo, scelti dal Comitato promotore e caratterizzanti la realtà territoriale, produttiva e culturale interessata;
b) l'atto costitutivo del Comitato promotore;
c) l'indicazione del rappresentante legale del Comitato promotore, il quale sottoscrive la domanda e dichiara, anche in nome e per conto degli altri aderenti, il possesso del percorso degli standard minimi di qualità indicati dal regolamento di cui all' articolo 10 , oppure l'impegno da parte dei soggetti aderenti al Comitato promotore di adeguarsi a tali standard.
4. All'istanza di cui al comma 1 è allegato il progetto previsto dall' articolo 2, comma 2 , contenente il disciplinare per la realizzazione e la gestione del percorso secondo le modalità e i requisiti indicati nel regolamento di cui all' articolo 10 . Il progetto è finalizzato anche alla valorizzazione dei centri storici interessati dal percorso.
5. La Giunta regionale riconosce ciascun percorso, previa verifica della rispondenza del progetto proposto ai contenuti definiti dal regolamento di cui all' articolo 10 .
6. In presenza di istanze di riconoscimento presentate da più Comitati con riferimento allo stesso percorso, la Giunta regionale può proporre l'unificazione ovvero dare priorità ad uno solo dei Comitati richiedenti, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all' articolo 10 .
Art. 4
(Gestione del percorso)
1. Dopo il riconoscimento di cui all' articolo 3, comma 5 , si costituisce l'Associazione per la gestione del percorso del cashmere, aperta anche ai soggetti di cui all' articolo 3, comma 2 , lettere a), b), c), d), e) ed f), non facenti parte del Comitato promotore, fermo restando quanto previsto dall' articolo 3, comma 3 .
2. L'Associazione di cui al comma 1 si costituisce secondo le modalità previste dal regolamento di cui all' articolo 10 e nel rispetto dei seguenti requisiti, quali condizione necessaria per l'assegnazione dei contributi di cui all' articolo 7 :
a) assenza di fine di lucro, nel senso che i proventi delle attività non possono essere distribuiti tra gli associati, anche in forme indirette;
b) obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
c) obbligo di devoluzione ai Comuni interessati dal percorso del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, per finalità analoghe a quelle dell'Associazione.
3. L'Associazione, in particolare:
a) procede alla realizzazione del percorso e alla sua gestione, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 3, comma 3, lettera c) , e in coerenza con il contenuto del progetto di cui all' articolo 3, comma 4 ;
b) diffonde, in collaborazione con tutti i soggetti interessati, la conoscenza del percorso;
c) promuove l'inserimento del percorso nei vari strumenti di promozione economica;
d) vigila sul buon funzionamento del percorso;
e) cura i rapporti con le pubbliche istituzioni;
f) riceve le nuove adesioni da parte dei soggetti interessati ovvero procede all'integrazione del percorso già riconosciuto;
g) presenta la domanda di contributo ai fini di cui all' articolo 7 ;
h) trasmette annualmente alla Giunta regionale, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all' articolo 10 , una rendicontazione sulla destinazione e utilizzazione delle risorse erogate ai sensi dell' articolo 7, comma 1 .
4. Nei casi di cui al comma 3, lettera f) , l'Associazione per la gestione del percorso del cashmere presenta alla Giunta regionale una nuova proposta di progetto che individui, in particolare, l'inserimento nell'Associazione dei nuovi soggetti, ovvero i nuovi prodotti prescelti e gli itinerari aggiuntivi collegati al percorso preesistente, secondo le specifiche modalità previste dal regolamento di cui all' articolo 10 .
5. Nei casi di cui al comma 4 , il percorso può acquisire una denominazione diversa ovvero aggiuntiva rispetto a quella di cui all' articolo 3, comma 3, lettera a) . La Giunta regionale procede con le stesse modalità di cui all' articolo 3, comma 5 .
Art. 5
(Meeting dei fornitori e degli operatori del settore)
1. La Giunta regionale, in raccordo con l'Associazione per la gestione del percorso del cashmere di cui all' articolo 4 , con le Camere di Commercio e le organizzazioni di categoria, promuove e organizza annualmente il "Meeting dei fornitori e degli operatori del settore", secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all' articolo 10 . Gli stessi soggetti possono promuovere e organizzare anche appositi appuntamenti espositivi.
2. Il Meeting di cui al comma 1 coinvolge i soggetti economici del settore, italiani ed esteri, nell'approfondimento di temi caratteristici, attraverso appositi incontri e la raccolta delle testimonianze delle imprese committenti e fornitrici. Il Meeting, in particolare:
a) favorisce il raccordo tra gli imprenditori umbri, italiani ed esteri operanti nei settori della maglieria, dell'abbigliamento e delle confezioni, al fine di potenziare l'esportazione e lo sviluppo dei rapporti di collaborazione e di partenariato;
b) promuove lo scambio di informazioni e di proposte in merito alle maggiori problematiche del settore, anche attraverso un confronto aperto con esperti riuniti in appositi gruppi di lavoro;
c) promuove la diffusione e la conoscenza dei risultati degli incontri, soprattutto nei confronti dei soggetti preposti alla definizione delle politiche a supporto del settore, nonché degli organismi associativi e privati che forniscono i servizi alle imprese.
Art. 6
(Programmazione e modalità di accesso ai contributi)
1. Per il raggiungimento dei fini di cui alla presente legge ed anche in coerenza con la programmazione regionale in materia di turismo, la Giunta regionale adotta il Piano triennale per i percorsi del cashmere e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. Il Piano triennale determina, in particolare, gli obiettivi generali e programmatici da conseguire e l'entità delle risorse da destinare nel triennio alle finalità previste dalla presente legge.
2. La Giunta regionale, in applicazione degli indirizzi e dei parametri indicati nel Piano triennale, entro il 31 marzo di ogni anno approva il Programma annuale, contenente anche la ripartizione delle risorse.
Art. 7
(Contributi finanziari)
1. Ai fini di cui alla presente legge, la Regione eroga contributi a ciascuna Associazione per la gestione del percorso del cashmere, costituita secondo le modalità di cui all' articolo 4 , commi 1, 2 e 3, per i seguenti interventi, valutati con priorità decrescente:
a) realizzazione e, previa intesa con gli enti territoriali competenti, messa in opera e manutenzione della segnaletica del percorso e delle relative componenti caratterizzanti, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all' articolo 10 ;
b) realizzazione e diffusione del materiale informativo sul percorso, sia su supporto multimediale che cartaceo;
c) realizzazione di sistemi informativi integrati, anche di tipo digitale e progetti di comunicazione e promozione del percorso, in sinergia, in particolare, con la Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria di cui alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.a.);
d) azioni di promozione economica e turistica delle imprese che aderiscono al percorso;
e) processi di formazione professionale e culturale per gli operatori e gli addetti del settore.
2. Salvo quanto previsto dall' articolo 9 , i soggetti ammessi al finanziamento non possono beneficiare di altri contributi comunitari, statali o regionali erogati allo stesso titolo.
3. Le modalità di accesso ai contributi da parte delle Associazioni per la gestione dei percorsi del cashmere, i criteri di erogazione e l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul corretto utilizzo dei contributi sono disciplinati dal regolamento di cui all' articolo 10 .
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento della Comunità europea 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis").
Art. 8
(Revoca dei contributi)
1. I contributi erogati ai sensi dell' articolo 7 sono revocati in tutto o in parte, e le somme corrisposte sono recuperate con le modalità previste nel regolamento di cui all' articolo 10 in caso di omessa rendicontazione di cui all' articolo 4, comma 3, lettera h) , ovvero nei seguenti casi:
a) mancata realizzazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso;
b) destinazione dei contributi per finalità diverse da quelle previste o irregolarità delle spese.
Art. 9
(Ulteriori interventi di sostegno finanziario)
1. Le Associazioni per la gestione dei percorsi del cashmere costituite ai sensi della presente legge possono accedere anche ai benefici previsti dagli atti regionali di programmazione settoriale per:
a) attività di promozione economica;
b) attività di sostegno al turismo ed alle attività economiche;
c) attività di sostegno allo sviluppo locale sostenibile.
Art. 10
(Regolamenti di attuazione e norme di prima applicazione)
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione della presente legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, in particolare:
a) criteri, modalità e termini della procedura per il riconoscimento del percorso;
b) caratteristiche e standard qualitativi dei prodotti interessati dal percorso necessari per l'istanza di riconoscimento;
c) criteri e modalità di presentazione dell'istanza di cui all' articolo 3, comma 1 ;
d) standard minimi di qualità e caratteristiche del percorso di cui si chiede il riconoscimento, come previsto dall' articolo 3, comma 3, lettera c) ;
e) requisiti e contenuto dei progetti di cui all' articolo 3, comma 4 ;
f) definizione dei criteri di priorità di cui all' articolo 3, comma 6 .
3. Entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui al comma 1 , la Giunta regionale adotta successivo regolamento di attuazione della presente legge. Lo stesso disciplina, in particolare:
a) modalità di costituzione e di funzionamento delle Associazioni per la gestione dei percorsi del cashmere di cui all' articolo 4, comma 2 ;
b) criteri e modalità di rendicontazione di cui all' articolo 4, comma 3, lettera h) ;
c) criteri e modalità di presentazione della nuova proposta di progetto di cui all' articolo 4, comma 4 ;
d) modalità di organizzazione annuale del "Meeting dei fornitori e degli operatori del settore" di cui all' articolo 5, comma 1 ;
e) modalità di accesso ai contributi, criteri di erogazione degli stessi e modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all' articolo 7, comma 3 ;
f) criteri di revoca e modalità di recupero dei contributi revocati ai sensi dell' articolo 8, comma 1 .
4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il primo Piano triennale per i percorsi del cashmere di cui all' articolo 6, comma 1 , e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva entro i successivi sessanta giorni.
5. Entro novanta giorni dall'approvazione del Piano triennale di cui al comma 4 , la Giunta regionale approva il Programma annuale di cui all' articolo 6, comma 2 .
6. La Giunta regionale riconosce ciascun percorso ai sensi dell' articolo 3, comma 5 , entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all' articolo 3, comma 1 .
7. Ogni Associazione per la gestione del percorso del cashmere, a pena di decadenza del riconoscimento, si costituisce come previsto dall' articolo 4, comma 1 , entro sessanta giorni dal riconoscimento di cui all' articolo 3, comma 5 .
Art. 11
(Monitoraggio e valutazione)
1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, e comunque prima dell'approvazione del Programma annuale di cui all' articolo 6, comma 2 , la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati nell'anno precedente, con particolare riferimento al quadro dei contributi assegnati e alla descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti ammessi ai benefici.
Art. 12
(Norma finanziaria)
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall' articolo 7, comma 1, lettera a) e lettera c) della presente legge è autorizzata per l'anno 2012, la spesa di euro 15.000,00 da iscrivere nella unità previsionale di base 08.2.041 (n.i.) denominata "Disciplina dei percorsi del cashmere in Umbria spese di investimento" (cap. 9778 n.i.).
2. Per il finanziamento degli interventi previsti dall' articolo 5 e dall' articolo 7, comma 1, lettera b), lettera d) e lettera e) è autorizzata per l'anno 2012 la spesa di euro 5.000,00 da iscrizione nella unità previsionale di base 08.1.008 (n.i.) denominata "Disciplina dei percorsi del cashmere in Umbria spese di parte corrente" (cap. 5517 n.i.).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base denominata "Iniziative per la promozione dell'artigianato" - 08.1.010 (cap. 5505) - relativa agli interventi di cui alla legge regionale 12.3.1990, n. 5 .
4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsione di base denominata "Iniziative per la promozione dell'artigianato" - 08.1.010 (cap. 5505) - relativa agli interventi di cui alla legge regionale 12.3.1990, n. 5 .
5. Per gli anni 2013 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
6. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 19 ottobre 2012
Marini