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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale Umbria 19 dicembre 2012 n 25
Norme per la pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali, degli assessori e dei titolari di cariche istituzionali elettive conferite dal Consiglio regionale. Abrogazione della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55 (Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali).
 

Il Consiglio regionale ha approvato.


La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:


Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)


1. La presente legge disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 , e, fermo restando quanto previsto dalla legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei consiglieri regionali, degli assessori nonché dei titolari di cariche istituzionali elettive conferite dal Consiglio regionale.


Art. 2
(Adempimenti per la trasparenza patrimoniale dei consiglieri)


1. Ciascun consigliere regionale, ivi compreso il Presidente della Giunta regionale, entro tre mesi dalla data delle elezioni, è tenuto a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa al proprio stato patrimoniale ed in particolare concernente:
a) i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati;
b) i beni immobili e i beni mobili registrati posseduti;
c) le partecipazioni in società quotate e non quotate;
d) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie.
2. Ciascun consigliere regionale, ivi compreso il Presidente della Giunta regionale e gli assessori nominati tra i componenti il Consiglio regionale, sono tenuti altresì a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale le dichiarazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della l. 441/1982 , secondo la tempistica in essi indicata.
3. Le dichiarazioni previste ai commi 1 e 2 sono effettuate su uno schema di modulo predisposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.


Art. 3
(Adempimenti per la trasparenza patrimoniale degli assessori)


1. Ciascun assessore, entro tre mesi dalla data della nomina, è tenuto a trasmettere le dichiarazioni di cui all' articolo 2, comma 1 , al Presidente del Consiglio regionale. L'adempimento non è dovuto qualora l'assessore vi abbia già provveduto nella sua qualità di consigliere regionale. Il competente ufficio del Consiglio regionale ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
2. Ai componenti la Giunta regionale che non sono consiglieri regionali si applica, laddove compatibile, quanto previsto all' articolo 2, comma 2 .


Art. 4
(Aggiornamenti e variazioni)


1. Ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a dichiarare le variazioni dello stato patrimoniale di cui all' articolo 2, comma 1 , intervenute rispetto all'anno precedente.


Art. 5
(Adempimenti successivi alla cessazione della carica)


1. Entro tre mesi successivi alla cessazione della carica, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni dello stato patrimoniale di cui all' articolo 2, comma 1 , intervenute dopo l'ultima attestazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso di rielezione consecutiva o di nomina alla carica di assessore del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale e nel caso di assessore consecutivamente rinominato nella stessa carica o eletto alla carica di consigliere dopo la cessazione di un precedente mandato.


Art. 6
(Diffida e sanzioni amministrative)


1. Nel caso di inadempienza, anche parziale, agli obblighi di cui alla presente legge da parte di un consigliere o di un assessore, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere o l'assessore ad adempiere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine non osservato e, nel caso di inosservanza della diffida, ne dà notizia al Consiglio regionale nella prima seduta utile e dispone la pubblicazione del nominativo del consigliere o assessore inadempiente nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale del Consiglio regionale. Nel caso in cui l'assessore inadempiente non sia un consigliere regionale, il Presidente del Consiglio nel diffidarlo contestualmente informa il Presidente della Giunta.
2. Se l'inadempienza, anche parziale, attiene agli obblighi di trasmissione delle dichiarazioni di cui agli articoli 2, comma 1, 4 e 5, comma 1, al consigliere o assessore inadempiente è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad euro 50,00 per ogni giorno di inottemperanza dalla scadenza del termine di diffida. La competente struttura del Consiglio regionale provvede direttamente alle conseguenti ritenute sulle indennità.


Art. 7
(Adempimenti per la pubblicità dello stato patrimoniale)


1. La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle dichiarazioni di cui all' articolo 2 , commi 1 e 2, degli aggiornamenti annuali nonché delle dichiarazioni successive alla cessazione della carica, è assicurata mediante la pubblicazione delle stesse nel Bollettino Ufficiale della Regione a cura dei competenti uffici del Consiglio regionale. Tali dichiarazioni sono altresì pubblicate nel sito istituzionale del Consiglio regionale.


Art. 8
(Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche istituzionali elettive di competenza del Consiglio regionale)


1. I titolari di cariche istituzionali elettive la cui elezione è di competenza del Consiglio regionale, ad esclusione dei soggetti di cui all' articolo 2, comma 2 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni previste dall' articolo 2, comma 1 , nonché quelle relative alle variazioni annuali e di fine mandato nei termini e con le modalità previste per i consiglieri regionali. Ad essi si applica quanto previsto dall' articolo 6 .
2. I dati risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.


Art. 9
(Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche direttive di determinati enti e società)


1. I soggetti titolari di cariche direttive in enti e aziende pubbliche di cui all' articolo 12, primo comma, numero 1) della l. 441/1982 , la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina, spetta alla Regione nonché i soggetti titolari di incarichi in società, in enti o istituti privati, di cui all'articolo 12, primo comma, numeri 2) e 3) della medesima legge, per i quali la Regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all' articolo 2, comma 2 della presente legge, nei termini e con le modalità previste per i consiglieri regionali.
2. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, la Giunta regionale comunica all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l'elenco dei soggetti giuridici che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 12, primo comma, numeri 2) e 3) della l. 441/1982 .
3. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate al Presidente del Consiglio regionale che ne dispone la pubblicazione, in apposita sezione, sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
4. Nel caso di inadempienza a quanto previsto dal comma 1 , il Presidente del Consiglio regionale diffida l'interessato ad adempiere entro il termine di 15 giorni e nel caso di persistente inadempienza ne dà notizia sul sito istituzionale di cui al comma 3 , informando altresì il Presidente della Giunta regionale qualora l'inadempiente sia stato nominato o designato dal Presidente della Giunta regionale o dalla Giunta stessa ai sensi della l.r. 11/1995.
5. Per i soggetti nominati o designati dalla Regione ai sensi della l.r. 11/1995 , l'inadempienza nonostante diffida ovvero l'infedeltà delle dichiarazioni in qualsiasi momento accertate in contraddittorio con l'interessato comportano, ove l'incarico non sia cessato, la decadenza dall'incarico stesso. La decadenza è dichiarata dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina o designazione, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.


Art. 10
(Norme di abrogazione)


1. La legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55 (Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali) è abrogata.
2. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 (Norme di prima applicazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1- Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni) è abrogato.


Art. 11
(Norme di prima applicazione)


1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approva la modulistica di cui all' articolo 2, comma 3.
2. Entro 60 giorni successivi all'approvazione della modulistica ai sensi del comma 1 , i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta e gli assessori sono tenuti ad adempiere agli obblighi di cui alla presente legge.
3. I soggetti in carica di cui agli articoli 8 e 9 sono tenuti ad adempiere agli obblighi di cui alla presente legge entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 19 dicembre 2012
Marini



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