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NORMATIVA
Normativa regionale - Trentino Alto Adige

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Legge regionale Trentino Alto Adige 25 maggio 2012 n 2
Modifiche all’ordinamento del personale delle amministrazioni comunali
 

Il Consiglio regionale ha approvato


il Presidente della Regione
promulga la seguente legge:


CAPO I
PRINCÌPI DI VALORIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA, DEL MERITO E DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO PUBBLICO LOCALE


Art. 1
Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10


1. All’articolo 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (omissis)
b) (omissis)
c) (omissis)
d) (omissis)
e) (omissis)
f) (omissis)
2 Sostituisce il comma 2 dell’art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.
3 Sostituisce il comma 4 dell’art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.
4 Aggiunge il comma 6-bis dopo il comma 6 dell’art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.
5 Modifica la lettera c) del comma 9 dell’art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.
6 Aggiunge la leggera d-bis dopo la lettera d) del comma 9 dell’art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.
g) (omissis)
h) (omissis)
i) (omissis)
l) (omissis)
m) (omissis)
n) (omissis)
o) (omissis)
p) (omissis)
q) (omissis)
r) (omissis)
s) (omissis)
t) (omissis)
u) (omissis)
v) (omissis)
7 Modifica il comma 29 dell’art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.
8 Modifica il comma 34 dell’art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.
9 Modifica il comma 46 dell’art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.
10 Sostituisce il comma 47 dell’art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.
11 Modifica il comma 49 dell’art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.
12 Modifica il comma 50 dell’art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.
13 Modifica il comma 52 dell’art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.
14 Aggiunge il comma 52-bis dopo il comma 52 dell’art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.
15 Aggiunge la lettera c-bis dopo la lettera c) del comma 57 dell’art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.
16 Modifica la lettera d) del comma 57 dell’art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.
17 Aggiunge la lettera d-bis dopo la lettera d) del comma 57 dell’art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.
18 Sostituisce il comma 58 dell’art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.
19 Aggiunge i commi 61-bis e 61-ter dopo il comma 61 dell’art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.
20 Sostituisce il comma 67 dell’art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.
z) (omissis)
aa) (omissis)
bb) (omissis)
cc) (omissis)
dd) (omissis)
ee) (omissis)
ff) (omissis)
gg) (omissis)
hh) (omissis)


Art. 2
Misurazione e valutazione delle prestazioni


1. Al fine di promuovere il merito e il miglioramento delle prestazioni, con regolamento il comune prevede adeguate procedure per la misurazione e valutazione dei risultati dell’organizzazione e dei regolamenti.
21 Modifica il comma 78 dell’art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.
22 Sostituisce il comma 80 dell’art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.
23 Sostituisce il comma 84 dell’art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.
24 Aggiunge il comma 100-bis, 100-ter e 100-quater dopo il comma 100 dell’art. 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10.
25 Modifica il comma 101 dell’art. 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10.
26 Inserisce il comma 101-bis dopo il comma 101 dell’art. 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10.
27 Modifica il comma 108 dell’art. 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10.
28 Sostituisce il comma 114 dell’art. 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10.
29 Modifica il comma 115 dell’art. 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10.
30 Modifica il comma 116 dell’art. 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10.
sponsabili delle strutture, anche mediante forme di verifica del grado di soddisfazione dell’utenza e del miglioramento della qualità dei servizi, nonché di eventuale confronto delle prestazioni omogenee con quelle di altre pubbliche amministrazioni.


Art. 3
Attività di revisione interna


1. Per l’applicazione del controllo di gestione di cui all’articolo 17 commi 99 e 100 della legge regionale n. 10 del 1998 e per garantire la legittimità e la regolarità degli atti, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità di procedure ed attività e la loro rispondenza agli strumenti di pianificazione, lo statuto comunale può prevedere di affidare al Consorzio dei Comuni della rispettiva provincia il servizio di supporto, di controllo e di revisione dell’attività amministrativa.
2. Il servizio è regolato da apposita convenzione, che definisce oggetti, tempi e modalità dell’attività di supporto e revisione, individuando modi e strumenti idonei per l’accesso alle informazioni e la conseguente trasmissione di pareri, rapporti e relazioni.


Art. 4
Trasparenza


1. I comuni con apposito atto consiliare, da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, individuano i dati e le informazioni da rendere pubblici, attraverso gli strumenti di informazione elettronica in uso, concernenti l’attività delle strutture e del personale dipendente, i risultati delle forme di verifica della soddisfazione dei cittadini e degli utenti, ogni aspetto dell’organizzazione, gli indicatori relativi
agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, i dati relativi alla retribuzione risultante dalla contrattazione collettiva
del segretario comunale e dei dipendenti con incarico dirigenziale e alle assenze del personale.
2. I dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico rendono conoscibile il proprio nominativo secondo le modalità stabilite dall’ente.


Art. 5
Progressioni (omissis)


Art. 6
Gruppi linguistici (omissis)


Art. 7
Effetti della cessazione dal servizio (omissis)


CAPO II
DISPOSIZIONI SULLA PARIFICAZIONE FRA DONNE E UOMINI NEGLI ENTI LOCALI


31 Sostituisce il comma 4 e aggiunge il comma 4-bis e 4-ter dell’art. 19 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4.
32 Sostituisce il comma 1 e aggiunge il comma 1-bis dell’art. 17 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4.
33 Sostituisce il comma 2 dell’art. 33 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4.


Art. 8
Piani per la parità


1. Gli enti locali con popolazione superiore ai 30.000 abitanti elaborano dei piani per la promozione della parità fra i generi, definiti piani per la parità.
2. I piani per la parità sono predisposti per un periodo di cinque anni e sono verificati periodicamente.
3. Nei piani per la parità è stabilito con quali tempi e con quali misure in materia di organizzazione, di organico, di formazione e di aggiornamento, nonché in quali strutture devono essere diminuiti e gradualmente rimossi l’eventuale sottorappresentazione di un genere ed eventuali svantaggi per il genere sottorappresentato.
4. Se è prevista una riduzione dei posti in organico, i piani di parità prevedono che la quota del genere sottorappresentato, con riferimento alle qualifiche funzionali e alle posizioni dirigenziali, resti almeno uguale.
5. In sede di prima applicazione i piani per la parità sono adottati entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.


Art. 9
Acquisizione di dati statistici delle amministrazioni locali


1. Gli enti locali individuati dall’articolo 8 pubblicano sul loro sito internet ogni anno, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali, i dati statistici sulla proporzione fra i due generi per ognuna delle seguenti categorie:
a) per servizi ovvero per analoghe unità organizzative;
b) per tipo di rapporto lavorativo;
c) per qualifica funzionale o categoria;
d) per funzioni;
e) per tempo pieno e parziale, distinguendo fra le diverse forme;
f) per classi di stipendio, tenendo conto di premi di produttività, indennità e aumenti individuali di stipendio;
g) per monte salari per uomini e donne;
h) per età;
i) per grado di istruzione delle/dei dipendenti;
l) per stato di famiglia, nonché numero ed età delle figlie e dei figli delle/dei dipendenti.
2. Sono inoltre pubblicati i dati sul numero di donne e di uomini che rispetto all’ultima pubblicazione:
a) svolgono funzioni di livello apicale;
b) hanno partecipato a iniziative di formazione e aggiornamento;
c) hanno ottenuto premi di produttività, indennità o aumenti individuali di stipendio;
d) hanno cambiato servizio, ufficio o unità organizzativa.


Art. 10
Assunzioni


1. Nel caso di pari merito nelle graduatorie dei concorsi e delle selezioni, la preferenza nell’assunzione o nell’avanzamento è data, dopo aver rispettato i titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente, al genere meno rappresentato nella specifica figura professionale o qualifica.
2. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale concesso per esigenze familiari hanno precedenza nella copertura dei posti vacanti a tempo pieno della medesima qualifica o categoria.


Art. 11
Conciliazione delle esigenze familiari con quelle professionali


1. Gli enti locali adottano modalità organizzative e articolazioni dell’orario di lavoro dirette a conciliare le esigenze familiari con quelle professionali, anche a favore di dipendenti con incarichi dirigenziali.
2. I piani di parità prevedono azioni positive per garantire la conciliazione delle esigenze di cui al comma 1.


CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEGRETARI COMUNALI


Art. 12
Classificazione delle sedi segretarili delle comunità istituite in provincia di Trento


1. Le comunità previste dalla legge provinciale di Trento 16 giugno 2006, n. 3 istituiscono la propria sede segretarile. La classe di appartenenza, ai soli fini giuridici, è determinata secondo quanto stabilito nella tabella A allegata alla legge regionale n. 4 del 1993. Nella determinazione del trattamento economico dei segretari delle comunità la contrattazione collettiva tiene conto delle funzioni trasferite e della loro complessità.
2. Le comunità possono stipulare una convenzione per la copertura della propria sede segretarile con un comune appartenente al rispettivo territorio, a condizione che il segretario comunale sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge per accedere alla classe segretarile della comunità. Nel caso di convenzione, la classe segretarile è determinata sulla base della popolazione della comunità e la qualifica è collegata alla durata della convenzione stessa. Ai segretari comunali la cui sede è convenzionata con quella delle comunità di cui al comma 1 spetta il trattamento economico aggiuntivo determinato dai contratti collettivi.
3. Le convenzioni già stipulate tra le comunità e i comuni alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia decorsi tre mesi dall’entrata in vigore della legge stessa qualora il segretario non sia in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.
4. Per l’accesso alle sedi segretarili delle comunità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regionali in materia di concorsi per le sedi segretarili comunali di classe corrispondente.
Il servizio prestato presso le sedi segretarili delle comunità di cui al comma 1 è equiparato a quello presso le sedi segretarili comunali di classe corrispondente.


Art. 13
Indizione del bando di concorso (omissis)


Art. 14
Nomina a segretario generale di seconda classe


(omissis)


Art. 15
Supplenza e reggenza delle sedi segretarili


(omissis)
Sostituisce il comma 1 dell’art. 57 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4.
Sostituisce il comma 1 dell’art. 53 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4.
Modifica il comma 1 dell’art. 60 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4.


Art. 16
Graduatoria degli incarichi di reggenza e supplenza


(omissis)


Art. 17
Convenzioni temporanee per la supplenza delle sedi segretariali


1. In caso di assenza temporanea del titolare della sede segretarile, il comune in alternativa alle modalità di supplenza previste dagli articoli 60 e 61 della legge regionale n. 4 del 1993, può stipulare una convenzione temporanea, limitatamente al periodo di assenza del titolare, con altro comune, applicando le disposizioni previste dall’articolo 42, comma 3, della legge regionale n. 4 del 1993 e successive modificazioni.
Art. 18 Certificati anagrafici in forma digitale. Soppressione dei diritti di segreteria 1. I comuni che rilasciano i certificati anagrafici in forma digitale possono, limitatamente a tali certificati, sopprimere i diritti di segreteria previsti dall’articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604 anche per la quota del 10 per cento destinata alla rispettiva Provincia autonoma ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 26 aprile 2010, n. 1.


CAPO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI


Art. 19
Adeguamento dei regolamenti e degli atti comunali


1. Ove nelle disposizioni precedenti non sia già stabilito un termine diverso, i comuni adeguano i propri regolamenti e atti alle disposizioni recate dalla presente legge entro un anno dall’entrata in vigore della medesima.


Art. 20
Norma transitoria.


1. La nuova disciplina recata dall’articolo 1, comma 1, lettere ff) e hh) si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo all’entrata in vigore della presente legge. Fino al rinnovo continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 18 commi 114 e 116 della legge regionale n. 10 del 1998 nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge.


Art. 21
Norma interpretativa dell’articolo 36 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4.


1. Il rimborso delle spese legali, peritali e di giustizia nei casi indicati dall’articolo 36, commi 1 e 2 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 va inteso nel senso di riconoscere il rimborso delle spese legali, peritali e di giudizio, anche in caso di compensazione di tali spese o di liquidazione delle medesime in misura inferiore a quelle eventualmente dovute.


Art. 22
Abrogazione di norme


1. Sono abrogate le seguentidisposizioni:
a) l’articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 2 limitatamente alle parole “non abbiano superato i 45 anni, salvo le eccezioni di legge, i quali”;
b) l’articolo 18, commi 37, 44, 54, 55, 56, 87 della legge regionale n. 10 del 1998;
c) l’articolo 32 della legge regionale n. 4 del 1993;
d) l'articolo 8 della legge regionale 5 marzo 1983, n. 1.


Art. 23
Testo unico


1. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme in materia di personale contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 5 marzo 1983, n. 1, 5 marzo 1993, n. 4, 27 febbraio 1997, n. 2, 23 ottobre 1998, n. 10, 16 luglio 2004, n. 1, 22 dicembre 2004, n. 7, 20 marzo 2007, n. 2, 4 dicembre 2007, n. 4, 15 luglio 2009, n. 5, 26 aprile 2010, n. 1, 14 dicembre 2010, n. 4 e 14 dicembre 2011, n. 8.


Art. 24
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



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