L'Assmblea Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Promozione, valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole
1. La Regione promuove la valorizzazione e l’insegnamento della storia, della
letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole di ogni ordine
e grado.
2. Al raggiungimento dell’obiettivo di cui al comma 1 sono destinati appositi
moduli didattici, all’interno dei piani obbligatori di studio definiti dalla
normativa nazionale, nell’ambito della quota regionale riservata dalla legge e
nel rispetto dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.
ARTICOLO 2
Indirizzi regionali di attuazione degli interventi didattici
1. L’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, con
la collaborazione delle Università siciliane e dei Centri studi siciliani
specializzati nella ricerca filologica e linguistica, con proprio decreto, da
emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea
regionale siciliana, stabilisce gli indirizzi di attuazione degli interventi
didattici aventi ad oggetto la storia, la letteratura e il patrimonio
linguistico siciliano, dall’età antica sino ad oggi, con particolare
riferimento agli approfondimenti critici e ai confronti fra le varie epoche e
civiltà, agli orientamenti storiografici più significativi, dall’Unità
d’Italia fino alla fine del XX secolo ed all’evoluzione dell’Istituzione
regionale anche attraverso lo studio dello Statuto della Regione.
ARTICOLO 3
Disposizioni finanziarie
1. Dalle disposizioni di cui alla presente legge non possono derivare maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione.
ARTICOLO 4
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione.
Palermo, 31 maggio 2011.