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NORMATIVA
Normativa regionale - Sicilia

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Legge regionale Sicilia 16 gennaio 2012 n 9
Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa.
 

REGIONE SICILIANA L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA la seguente legge:

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELLA REGIONE E PROROGHE DI CONTRATTI

ARTICOLO 1
Norme di contenimento della spesa


1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
3. Per il triennio 2015-2017 la dotazione organica, prevista dall’articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è diminuita annualmente del 50 per cento del personale di ruolo a qualunque titolo cessato dal rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente.
4. Al fine di contenere la spesa per il personale della Regione e degli enti locali, l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a comandare o distaccare per un biennio presso gli enti locali, previo assenso dell’interessato, personale regionale con qualifica dirigenziale con oneri per il trattamento economico fondamentale a carico dell’amministrazione di appartenenza. Le procedure ed i criteri, che prevedono il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza sono stabiliti dall’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, d’intesa con le organizzazioni sindacali di categoria, con l’Anci Sicilia e con l’Unione regionale province siciliane. Le procedure prevedono l’attivazione di processi di mobilità volontaria del personale regionale in posizione di comando o distacco presso gli enti locali al termine del biennio, quale presupposto per l’autorizzazione al comando o distacco di cui al presente comma.
5. Il personale di ruolo e non di ruolo della Regione può essere utilizzato in ogni ramo d’amministrazione indipendentemente dalle finalità per le quali è stato in origine assunto.
6. Per il triennio 2012-2014 il costo del trattamento economico complessivo fondamentale dei dipendenti della Regione, anche di qualifica dirigenziale, non può superare, in ogni caso, il costo corrispondente sostenuto nell’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da contratti collettivi regionali di lavoro non soggetti al blocco e i relativi arretrati.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2014, il trattamento economico complessivo spettante al titolare di incarico dirigenziale, anche di livello generale, non può essere stabilito in misura superiore a quello previsto nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare. Sono fatti salvi gli effetti dei rinnovi dei contratti collettivi scaduti per i bienni 2006-2007 e 2008-2009.
8. A decorrere dall’1 gennaio 2012 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo destinato nell’anno 2011 al netto delle economie riprodotte nello stesso anno ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, la dotazione del fondo per il pagamento del trattamento accessorio del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli assessori regionali, le stazioni uniche appaltanti e per i dipendenti di cui all’articolo 5 dell’accordo 30 giugno 2003, recepito con decreto del Presidente della Regione 26 settembre 2003, nonché per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è stabilita in 5.500 migliaia di euro annui.
9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
10. I rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto e della dirigenza della Regione e degli enti che ne applicano i contratti sono rinviati al 2014 e non si dà luogo a recupero per il quadriennio precedente.
11. All’articolo 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, dopo la parola ‘determinati,’ sono inserite le parole ‘e comunque non oltre la scadenza del mandato,’; la parola ‘tre’ è sostituita dalla parola ‘due’;
b) al secondo comma, le parole ‘la cui misura non può comunque superare il trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente, per il Segretario generale della Presidenza della Regione e per il direttore regionale con venti anni d’anzianità’ sono sostituite dalle parole ‘la cui misura non può superare il tetto massimo di un quarto del trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente, per il Segretario generale della Presidenza della Regione e per il direttore regionale con venti anni d’anzianità, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.’.

ARTICOLO 2
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

ARTICOLO 3
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

ARTICOLO 4
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

ARTICOLO 5
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)


CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE ERSU, DI CONSORZI DI BONIFICA E PER L’OCCUPAZIONE. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 6
Disposizioni in materia di personale ERSU


1. Al fine di non interrompere l’attività amministrativa degli ERSU, nelle more dell’espletamento dei concorsi di cui al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, l’incarico di direttore dell’ERSU è conferito, nell’ambito del personale dell’amministrazione regionale o dello stesso ente, con qualifica dirigenziale, su proposta del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, secondo i criteri e le modalità definiti dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e dall’articolo 11, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, per i dirigenti di struttura intermedia e la relativa retribuzione.

ARTICOLO 7
Consorzi di bonifica


1. I Consorzi di bonifica sono autorizzati a porre in essere le garanzie occupazionali di cui all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 dicembre 2012. Al fine di sopperire alle esigenze straordinarie connesse alla realizzazione di interventi e/o lavori di manutenzione ed ammodernamento delle reti irrigue collettive e delle reti scolanti, le garanzie occupazionali di cui alla legge regionale 28 giugno 2010, n. 14, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fino al 31 dicembre 2012. Le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, devono intendersi applicabili al consorzio irriguo Jato. Per le finalità del presente comma l’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2012, a trasferire ai consorzi di bonifica la somma di 12.852 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013 U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704.
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

ARTICOLO 8
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

ARTICOLO 9
Misure per l’occupazione


1. È autorizzata, sino al 31 dicembre 2012, la prosecuzione dell’attività relativa ai soggetti utilizzati ai sensi e per gli effetti di cui al comma 9 dell’articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2012, la spesa di 2.400 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013 U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704.

ARTICOLO 10
Disposizioni finali


1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 16 gennaio 2012.



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