REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA la seguente legge:
ARTICOLO 1
Misure in favore del credito di imposta
1. Ferme restando le valutazioni di compatibilità con le normative comunitarie
di settore, per garantire l’avvio del credito d’imposta per gli investimenti, da realizzarsi conformemente alla legge regionale 17 novembre 2009, n. 11 ed ai provvedimenti attuativi derivanti dagli articoli 7, 8 e 10 della medesima legge, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, e loro eventuali successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato il ricorso a fondi regionali.
ARTICOLO 2
Copertura finanziaria del credito di imposta
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, la spesa di 120.000 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità del fondo di cui all’articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2001, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 3
Norme in materia di formazione professionale
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, nell’esercizio finanziario 2011, è autorizzata l’ulteriore maggiore spesa pari a 45.000 migliaia di euro, cui si provvede in quanto a 20.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.1 – capitolo 215701 - e in quanto a 25.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.3.1.5.4 – capitolo 219205.
ARTICOLO 4
Modifiche di norme in materia di attività socialmente utili
1. Alla fine della lettera e) del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, sono aggiunte le seguenti parole: ‘nonché le stabilizzazioni effettuate ai sensi dell’articolo 17, commi 10 e 11, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102’.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la spesa, valutata nell’importo massimo di 130.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari del quinquennio 2012-2016, trova riscontro, per il biennio 2012-2013, nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 6.4.1.3.1.
3. Per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016, a valere sulle assegnazioni alle autonomie locali è garantita una riserva per gli enti che procedono, nell’anno 2012, alla stabilizzazione, ai sensi del comma 1, dei soggetti di cui all’articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, nella misura necessaria a garantire il contributo autorizzato ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 e dell’articolo 41, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 5
Variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011 sono introdotte le variazioni di cui all’annessa tabella ‘B’.
ARTICOLO 6
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 12 agosto 2011.
ALLEGATO 1
ATTI ALLEGATI OMISSIS
(Il testo degli allegati non viene acquisito nel sito. Sono reperibili all’indirizzo:
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g11-35o/g11-35o.pdf