REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA la seguente legge:
ARTICOLO 1
Finalità
1. La presente legge, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, dà attuazione alla volontà popolare, espressa a mezzo dell’istituto del referendum, di modificare i confini dei territori dei comuni di Marineo e Godrano e di Termini Imerese e Trabia, procedendo alle relative variazioni.
ARTICOLO 2
Variazioni territoriali comunali
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, preso atto dei positivi esiti delle consultazioni referendarie, svoltesi nei comuni di Marineo e Godrano in data 14 gennaio 2007 e nei comuni di Termini Imerese e Trabia in data 6 e 7 giugno 2009, indette ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto presidenziale 24 marzo 2003, n. 8 ed autorizzate dall’Assessore regionale competente per le autonomie locali e la funzione pubblica con decreti, rispettivamente, n. 2527 del 24 luglio 2006 e n. 13 del 18 marzo 2009, si provvede alle variazioni territoriali secondo quanto previsto negli articoli 3 e 4.
ARTICOLO 3
Nuova delimitazione territoriale dei comuni di Marineo e Godrano
1. Il territorio dei comuni di Marineo e Godrano è variato e rettificato nei confini secondo il progetto di nuova delimitazione territoriale, approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 49/04 e n. 16/06 per il comune di Marineo e n. 51/05 per il comune di Godrano, e sottoposto alla consultazione referendaria di cui all’articolo 2.
ARTICOLO 4
Nuova delimitazione territoriale dei comuni di Termini Imerese e Trabia
1. Il territorio dei comuni di Termini Imerese e Trabia è variato e rettificato nei confini, secondo il progetto di nuova delimitazione territoriale, approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 97/06, n. 34/07 e n. 81/07 per il comune di Termini Imerese e n. 44/06 e n. 41/07 per il comune di Trabia, e sottoposto alla consultazione referendaria di cui all’articolo 2.
ARTICOLO 5
Definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari
1. Alla sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalle variazioni territoriali previsti dalla presente legge si provvede ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
ARTICOLO 6
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 10 agosto 2011.