Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge
Art. 1
Modifica del comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012) è aggiunto seguente:
"7 bis. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano al Corpo forestale e di vigilanza ambientale e al personale di ENAS addetto allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), quali ispezioni, verifiche, controlli, regolazioni e manutenzioni afferenti alle opere e pertinenze del sistema idrico multisettoriale regionale ed ai relativi interventi di emergenza, fermi restando in tutti i casi gli ordinari stanziamenti di bilancio.".
Art. 2
Disposizioni urgenti relative all'ENAS
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. La Regione dispone delle sole acque pubbliche e conserva la titolarità di tutte le concessioni scadute che utilizzino impianti inseriti nel sistema idrico multisettoriale regionale; sono fatti salvi gli eventuali procedimenti per i rinnovi delle domande di concessione scadute e per eventuali proroghe per gli impianti non ricompresi nel sistema idrico multisettoriale regionale, da disporre nel rispetto dei principi sulla concorrenza e nei limiti della disponibilità della risorsa.
2 ter. Nel rispetto dei vincoli previsti dal Piano paesaggistico regionale, al fine di equilibrare il bilancio energetico del sistema di approvvigionamento idrico e ridurre i costi della produzione d'acqua per gli usi primari della Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta d'intesa degli Assessori regionali dei lavori pubblici e della difesa dell'ambiente, per il tramite del soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale di cui all'articolo 18 della presente legge, impianti eolici e/o ad energia solare nelle aree limitrofe, entro il raggio di un chilometro, delle centrali idroelettriche, delle centrali di sollevamento, delle traverse e degli invasi di detto sistema, dichiarati di competenza regionale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge, per uso esclusivo in autoproduzione del citato soggetto gestore.
2 quater. Al fine di garantire il servizio pubblico essenziale di fornitura idrica primaria sull'intero territorio regionale, l'ENAS è autorizzato a richiedere anticipazioni di cassa entro il limite dei tre quarti dei crediti accertati di soggetti pubblici, di diritto pubblico o interamente partecipati da soggetti pubblici, eventualmente con garanzia dell'Amministrazione regionale da formularsi con deliberazione della Giunta regionale.".
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).