BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n.2 - Parte I e II del 04 gennaio 2019
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni in materia finanziaria e contabile
1. Al fine di dare attuazione ai programmi finanziati a gestione diretta o concorrente dell'Unione europea sono stanziate in conto della missione 01 - programma 12, le somme da ripartire, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, tra le linee di intervento di cui alla programmazione comunitaria secondo il cronoprogramma della spesa valutata dalla Regione.
2. Le autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone un rifinanziamento, una riduzione o una rimodulazione ai sensi delle lettere b), c) e d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)), sono determinate, per gli anni 2019-2021, nella misura
indicata nelle allegate e corrispondenti tabelle A, B e C.
3. I maggiori accertamenti effettuati a seguito della restituzione all'Amministrazione regionale di risorse precedentemente assegnate e trasferite per l'attuazione di programmi comunitari e statali, ovvero in attuazione di specifici vincoli di destinazione e non derivanti da economie, sono riutilizzati per le medesime finalità originarie. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione e bilancio e su istanza dell'Assessore
competente per materia, provvede alla loro iscrizione in entrata e in spesa.
4. Nell'ambito della programmazione territoriale, con riferimento in particolare alle strategie 5.7 e 5.8 del Programma regionale di sviluppo (PRS) 2014-2019, sono finanziati con risorse regionali, nazionali ed europee, interventi dedicati alla valorizzazione delle aree interne, nell'ottica di ridurre lo spopolamento e favorire l'inversione del trend demografico e, nel contempo, sostenere processi di sviluppo economico produttivo ed accrescere l'occupazione. È garantita la
piena parità di accesso dei territori e l'equilibrio territoriale nella distribuzione delle risorse.
L'Assessore regionale competente in materia di programmazione e bilancio trasmette trimestralmente alla competente Commissione consiliare un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi.
Art. 2
Disposizioni in materia di entrate. Addizionale regionale IRPEF
1. A decorrere dall'anno d'imposta 2019, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a euro 55.000 e con figli minorenni fiscalmente a carico spetta una detrazione dall'importo dovuto a titolo di addizionale regionale all'IRPEF di euro 200 per ogni figlio minorenne, in proporzione alla percentuale e ai mesi a carico. Se l'imposta dovuta è minore della detrazione non sorge alcun credito d'imposta. La detrazione di cui
al presente comma è aumentata di un importo pari a euro 100 per ogni figlio con diversa abilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
Art. 3
Disposizioni in materia di accantonamenti a carico della Regione autonoma della Sardegna a titolo di
concorso alla finanza pubblica
1. Nelle more della stipula dell'accordo di finanza pubblica tra lo Stato e la Regione autonoma della
Sardegna concernente la definitiva quantificazione del concorso agli obiettivi di finanza pubblica della Regione per gli anni 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici); dell'articolo 35,comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività); dell'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), degli articoli 15, comma22, e 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario); dell'articolo 1, commi 132 e 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge stabilità 2013); dell'articolo 1, commi 481 e 526, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), dell'articolo 1, comma 400, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) e in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2015,a titolo di contributo alla finanza pubblica a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sono accertati e impegnati in favore dello Stato euro 250.245.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, secondo le modalità previste dal principio contabile di cui all'allegato 4/2, punto 3.7.12, al decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Nell'anno 2019, una quota pari a euro 244.646.400 delle risorse liberate ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), e dell'articolo 1 comma 454 della legge n. 228 del 2012, pari a complessivi euro 285.309.000, è destinata alla definitiva copertura delle perdite del sistema sanitario regionale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020) derivanti dagli ammortamenti non sterilizzati effettuati ante il 2012 dalle aziende sanitarie locali.
3. Per l'anno 2019 la restante quota delle risorse liberate di cui al comma 2, pari a euro 40.662.600, e per ciascuno degli anni 2020 e 2021 l'intero importo di euro 285.309.000, sono stanziati in un apposito fondo di spesa (missione 20 - programma 03) non impegnabile.
4. In osservanza dei vigenti principi contabili, la Giunta regionale è autorizzata a adottare le variazioni contabili conseguenti alla stipula dell'accordo di cui al comma 1.
5. Con effetti dall'esercizio 2019 è abrogata la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n.40 del 2018. 6. Il disavanzo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 40 del 2018 non costituisce impedimento ai fini dell'utilizzo del margine corrente consolidato quale copertura degli investimenti pluriennali.
Art. 4
Disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali
1. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 100.000 in favore del Comune di Armungia per la
prosecuzione degli interventi di recupero dei siti storici della Brigata Sassari sull'Altopiano di Asiago (missione 05 - programma 01 - titolo 2).
2. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 100.000 ai fini del recupero dei siti storici della Brigata Sassari Il contributo è assegnato al Comune di Tempio Pausania per consentire l'ultimazione dei lavori di ristrutturazione della Caserma Fadda, sede della
nascita della Brigata Sassari (missione 05 - programma 01 - titolo 2).
3. La Regione, in coerenza con le finalità e gli obiettivi della pianificazione paesaggistica regionale,
promuove azioni e interventi urgenti di recupero e di riqualificazione di immobili, elementi infrastrutturali o aree di pregio ambientale compromessi o degradati, in modo da assicurare la salvaguardia, la valorizzazione e la sicurezza del territorio e da favorire il miglioramento della qualità dell'abitare o dei servizi. Per tali finalità è autorizzata, per l'anno 2019, la spesa
di euro 2.000.000 quale contributo in favore dei comuni per l'attuazione del programma di interventi. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, sono stabilite le fasi e le modalità attuative del programma e i criteri di ripartizione delle risorse, che tengono conto del carattere sperimentale del programma, delle condizioni di criticità territoriale, delle situazioni oggettive di urgenza rispetto alla messa in sicurezza dei siti e del riequilibrio delle risorse assegnate ai comuni (missione 08 - programma 01 - titolo 2).
4. Per le finalità di cui alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna) è autorizzata la spesa di euro 2.500.000, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per il finanziamento dei programmi integrati ammissibili proposti sul bando 2015, nel rispetto della ripartizione territoriale prevista dal bando e secondo l'ordine in graduatoria (missione 08 - programma 01 - titolo 2).
5. Per le finalità di cui all'articolo 40 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la
semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per il finanziamento degli interventi dei programmi integrati ammissibili proposti sul bando 2018, di cui euro 1.000.000 annui per la misura a), ed euro 750.000 annui per ciascuna delle misure b) e c). Le eventuali economie risultanti dall'applicazione dei criteri del
bando 2018 sono utilizzate per il finanziamento degli interventi dei programmi integrati ammissibili proposti sullo stesso bando per ciascuna misura secondo l'ordine in graduatoria (missione 08 - programma 01 - titolo 2).
6. É autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 60.000 a favore del Comune di Uri per la sistemazione e messa in sicurezza della via d'accesso al centro abitato (missione 08 - programma 01 - titolo 2).
7. É autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 100.000 a favore del Comune di Tissi per la
riqualificazione, con opere di urbanizzazione, dell'area inclusa nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare), (missione 08 - programma 02 - titolo 2).
8. Nelle more dell'approvazione di apposita legge sull'Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), per l'anno 2019 è trasferita all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS) la somma di euro 300.000 per la redazione di appositi piani di monitoraggio delle emissioni acustiche negli aeroporti di Cagliari-Elmas, Alghero-Fertilia e Olbia (missione 09 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC04.1470).
9. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 25.000 a favore del Comune di Sarroch quale
contributo straordinario per la realizzazione del piano di monitoraggio ambientale del proprio territorio (missione 09 - programma 02 - titolo 1).
10. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 331.000 per la corresponsione dei sovracanoni
idroelettrici dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017 ai comuni rivieraschi e alle rispettive province, con riferimento ai laghi artificiali delle dighe "Eleonora d'Arborea" sul fiume Tirso e "Nuraghe Pranu Antoni" sul fiume Flumineddu (missione 09 - programma 04 - titolo 1).
11. Per le finalità di cui all'articolo 30, comma 12, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge
finanziaria 2015), è autorizzata, per l'anno 2019, a copertura ed integrazione dei costi sostenuti per l'anno 2018-2019 (missione 04 - programma 06 - titolo 1): a) la spesa di euro 10.000 in favore del Comune di Solarussa per il servizio di trasporto scolastico; b) l'ulteriore spesa di euro 18.000 in favore del Comune di Muros, in qualità di ente capofila per la gestione associata con il Comune di Cargeghe del servizio di trasporto scolastico.
12. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, è determinato per l'anno 2019 in euro 551.831.000 e per gli anni 2020 e 2021 in euro 551.971.000 (missione 18 - programma 01 - titolo 1; missione 09 - programma 01 - titolo 1). Per l'anno 2019 il fondo è ripartito in: a) euro 484.705.120 a favore dei comuni; b) euro 65.565.880 a favore degli enti individuati dall'articolo 16 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna); c) euro 600.000 a favore dell'Amministrazione provinciale di Nuoro per il funzionamento del museo MAN;
d) euro 460.000 per gli studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di cui alla legge
regionale 15 dicembre 2014, n. 33 (Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo); e) euro 500.000 a favore della città metropolitana di Cagliari per le finalità di cui all'articolo 1, comma 23, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32 (Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni
varie). Una quota pari a euro 600.000 delle risorse del fondo di cui alla lettera a), destinate alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 2 del 2016, è attribuita per gli anni 2019, 2020 e 2021 a favore delle unioni dei comuni capofila dei progetti di programmazione territoriale rientranti nella strategia 5.8 del Programma regionale di sviluppo (PRS) 2014-
2019, attuati in associazione di più unioni di comuni, ovvero alle unioni di comuni capofila di progetti di programmazione territoriale che coinvolgano città medie ed alla rete metropolitana del nord Sardegna, come definite ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge regionale n. 2 del 2016, al fine di sostenere i costi inerenti al coordinamento e all'attuazione generale del progetto e quelli relativi ai costi del personale della Centrale unica di committenza. I criteri di ripartizione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con la Conferenza Regione-enti locali (missione 18 - programma 01 - titolo 1). A valere sulla quota del fondo spettante ai comuni ai sensi della
lettera a), è autorizzata, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, la spesa di euro 300.000 a favore della "Associazione enti locali per le attività culturali e di spettacolo" per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per il supporto alla progettazione culturale degli enti pubblici, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 7, della legge regionale n. 2 del 2016 (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
13. Le unioni di comuni capofila dei progetti di programmazione territoriale rientranti nella strategia 5.8 del Programma regionale di sviluppo (PRS) 2014/2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
14 della legge regionale n. 2 del 2016 possono, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, procedere all'assunzione di personale a tempo determinato al fine di consentire la realizzazione dei relativi progetti.
14. È autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2019 e di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di finanziare gli enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per l'onere, costituito anche dal debito residuo di mutui già contratti, derivante da procedure espropriative relative a sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali (missione 18 - programma 01 - titolo 1).
15. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, la spesa di euro 5.000.000 al fine di
assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio delle province e della città metropolitana di Cagliari (missione 18 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.7306).
16. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 200.000 favore dell'Unione dei comuni del Marghine e di euro 100.000 a favore dell'Unione dei comuni del Meilogu, per la copertura degli oneri dei servizi di trasporto pubblico locale forniti nell'ambito territoriale di riferimento (missione 18 - programma 01 - titolo 1).
17. Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 una quota pari a euro 200.000 annui dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche), e successive modifiche ed integrazioni, è destinata in favore dell'ANCI Sardegna per le attività di valorizzazione
dell'offerta del turismo culturale dei comuni sardi, in un'ottica di rete con gli operatori locali del settore, mediante la divulgazione, anche tecnologica, di guide a carattere conoscitivo del patrimonio culturale materiale e immateriale degli enti locali della Sardegna, secondo gli indirizzi impartiti
dall'Assessorato competente in materia di enti locali (missione 18 - programma 01 - titolo 1).
18. Il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 4 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) è da intendersi riferito ai comuni già finanziati per le rispettive economie ancora sussistenti nel bilancio regionale.
19. Gli enti locali territoriali non possono unilateralmente operare riduzioni degli importi previsti
dai contratti di servizio vigenti alla data di approvazione della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013) a favore di società, anche partecipate dagli stessi enti territoriali, in
relazione ai benefici di riduzione IRAP di cui le predette società godono ai sensi dell'articolo 2, comma l, della legge regionale n. 12 del 2013.
20. È autorizzato, per l'anno 2019, il finanziamento di euro 300.000 in favore del Comune di Quartu
Sant'Elena finalizzato a garantire la continuità dell'appalto per la manutenzione del verde pubblico,
aree verdi, parchi, arenile del Poetto e verde scolastico a rischio di abbandono e degrado (missione
18 - programma 01 - titolo 1).
21. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 130.000 in favore dell'associazione "Focus Europe" per la realizzazione del Progetto "Young Work and Territory in Sardinia" per l'integrazione europea", rivolto agli enti locali della Sardegna (missione 18 - programma 01 - titolo 1).
22. Per il finanziamento degli investimenti elencati nella tabella D allegata alla presente legge è
autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 7.110.000 (missione 18 - programma 01 - titolo 2).
23. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 430.000 da destinare alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli immobili utilizzati a fini istituzionali dagli enti del sistema Regione ubicati nel Comune di Lanusei (missione 01 - programma 05 -titolo 2).
24. Il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2018, è così sostituito: "Su richiesta dei comuni beneficiari di contributi per la realizzazione di nuovi PIP è autorizzata la realizzazione di progetti di completamento da finanziare con le economie di spesa derivanti dagli interventi approvati ai sensi della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d'area), e successive modifiche ed integrazioni.".
25. All'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali), dopo le parole "enti locali territoriali" sono aggiunte le parole "e loro consorzi".
26. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 35 del 1995 è inserito il seguente: "2 bis. L'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) è autorizzata, con il medesimo spirito di sussidiarietà e nell'ottica di valorizzare l'interesse pubblico e sociale prevalente, ad alienare a prezzo simbolico alle onlus riconosciute dalla Regione, iscritte nel Registro generale di volontariato previsto dalla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alla L.R. 25 gennaio 1988, n.4, e alla L.R. 17 gennaio 1989, n. 3), detentrici da almeno tre anni continuativi, gli immobili di proprietà in cui siano svolte attività di valenza sociale e assistenziale, di aggregazione giovanile e di assistenza all'infanzia e alla terza età. La cessione avviene previa costituzione presso il comune di localizzazione di un vincolo ventennale di destinazione d'uso dello stesso immobile per le attività riconosciute meritevoli ai sensi del presente comma. Il programma di alienazione, elaborato da AREA, è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono interamente a carico dei beneficiari.".
27. La Regione, in relazione agli immobili utilizzati per fini abitativi provenienti dall'ex demanio o
patrimonio militare, pervenuti in forza dell'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), è autorizzata a regolarizzare la posizione di coloro che occupano gli immobili con titolo scaduto o senza titolo e che abbiano un reddito ISEE non superiore al triplo della soglia di reddito richiesta per accedere alle graduatorie di edilizia residenziale pubblica. La medesima disposizione si applica ai comuni ai quali siano stati consegnate anticipatamente o trasferite in forza della legge regionale n. 35 del 1995 le stesse tipologie di
immobili. La sottoscrizione dei contratti di locazione è subordinata: a) al pagamento delle indennità di occupazione dovute per l'utilizzo dei beni nell'ultimo quinquennio tenendo conto della situazione reddituale annua dei singoli occupanti e comunque in misura non inferiore, per ciascun anno, all'importo corrispondente al canone sociale determinato in conformità con le norme di cui al titolo VI della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica); il pagamento delle indennità di occupazione può essere rateizzato per un periodo non superiore a dieci anni; b) alla rinuncia, da parte degli occupanti a qualunque pretesa in merito alla pregressa manutenzione e a qualunque azione nei confronti delle amministrazioni. I soggetti che abbiano regolarizzato la propria posizione nei confronti della Regione o del comune secondo le modalità di cui al presente comma e gli assegnatari degli ex alloggi di servizio, ovvero i familiari o conviventi di questi ultimi, possono presentare istanza d'acquisto dei beni alle condizioni economiche di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).
Art. 5
Disposizioni in materia di ambiente, territorio e trasporti
1. Il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2018 è sostituito dal seguente:
"7. Le entrate derivanti da tali oneri sono destinate all'attività di valutazione delle istanze, alla
corresponsione di compensi incentivanti ed alla formazione del personale impegnato nelle istruttorie.".
2. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, la spesa di euro 20.000 destinata agli enti locali per l'organizzazione di eventi ed iniziative sui cambiamenti climatici (missione 09 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC08.6568).
3. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, la spesa di euro 350.000 per la gestione e l'implementazione del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA), (missione 09 - programma 02 - titolo 2 - capitoli SC08.6569 e SC08.6570).
4. Al fine di incentivare la sostituzione di impianti di riscaldamento domestico a bassa efficienza con impianti di riscaldamento domestici ad alta efficienza, è autorizzata la spesa di euro 3.920.000 per l'anno 2019 e di euro 2.459.000 per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi ai comuni dell'agglomerato di Cagliari (missione 09 - programma 08 - titolo 1 - capitolo SC08.6571).
5. È autorizzata, per gli anni 2019 e 2020, la spesa, rispettivamente, di euro 3.500 e di euro 1.500 per la copertura degli oneri di trasferta del personale ISPRA per l'effettuazione, nell'ambito della Commissione ispettiva regionale, delle ispezioni sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore di cui al Piano regionale di ispezioni e al relativo programma annuale ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UErelativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), (missione 09 -
programma 02 - titolo 1 - capitolo SC08.6572).
6. In ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di qualità dell'aria, è autorizzata, per gli anni 2019 e 2020 la spesa, rispettivamente di euro 80.000 e di euro 320.000 per l'aggiornamento del Piano regionale della qualità dell'aria ambiente e dell'inventario delle emissioni in atmosfera (missione 09 - programma 08 - titolo 1 - capitolo SC08.6573).
7. Al fine di proseguire il processo di valorizzazione e messa in sicurezza degli immobili del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, e consentire l'acquisto di un immobile da adibire a sede degli uffici dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAS) è concesso un contributo in conto investimenti, a favore della medesima Agenzia, 1.630.000 annui a partire dal 2020 fino al 2026 (missione 09 - programma 02 - titolo 2).
8. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, la spesa di euro 500.000 in favore
dell'Amministrazione provinciale di Oristano per lo svolgimento delle attività istituzionali per la tutela dell'ambiente con particolare riferimento al controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera, al monitoraggio delle discariche operanti in provincia attraverso la redazione del nuovo piano provinciale dei rifiuti, all'aggiornamento dei dati e delle informazioni analitiche degli scarichi derivanti dai depuratori al fine dell'implementazione del sistema informativo SIRA (missione 09 - programma 02 - titolo 1).
9. Per le finalità di cui all'articolo 37, comma 2 bis, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), come modificato dall'articolo 1, comma 38, della legge regionale n. 32 del 2016, è autorizzata, in favore dell'Agenzia regionale FoReSTAS, l'ulteriore spesa di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per l'esecuzione di attività di tutela e valorizzazione di compendi pubblici boscati afferenti i comuni montani, ove l'Agenzia non abbia già territori in gestione, al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento delle aree interne e marginali (missione 09 - programma 02 - titolo 1).
10. Nel comma 13 dell'articolo 5 della legge regionale n. 40 del 2018 dopo le parole: "interesse
pubblico" sono aggiunte le seguenti: "e per i relativi interventi di messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione".
11. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 400.000 per la gestione dei depositi di posidonia
spiaggiata sulle coste del litorale di Alghero, inclusa la rimozione permanente e lo smaltimento, in coerenza con gli indirizzi operativi regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 40/13 del 6 luglio 2016 (missione 09 - programma 03 - titolo 1).
12. Il comma 4 bis dell'articolo 26 della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 21 (Istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora) e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:
"4 bis. A decorrere dall'anno 2019, il contributo regionale di cui all'articolo 20, comma 2, è determinato in euro 600.000 annui. Al relativo onere si fa fronte per gli anni 2019, 2020 e 2021 con le risorse stanziate alla missione 09 - programma 05 - titolo 1 del bilancio di previsione 2019-2021 e, per gli anni successivi, con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari.".
13. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 20 (Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu), è aggiunto il seguente:
"4 bis. A decorrere dall'anno 2020, il contributo regionale di cui all'articolo 20, comma 2, è determinato in euro 600.000 annui. Al relativo onere si fa fronte per gli anni 2020 e 2021 con le risorse stanziate alla missione 09 - programma 05 - titolo 1 del bilancio di previsione 2019-2021 e, per gli anni successivi, con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari.".
14. Al fine di supportare le aree marine protette della Sardegna nel sostenimento degli oneri derivanti dalla gestione dei siti marini di interesse comunitario (SIC), e per favorire il funzionamento della "Rete delle Aree marine protette", l'autorizzazione di cui all'articolo 5,
comma 9, della legge regionale n. 1 del 2018 è rideterminata in euro 120.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da erogare a seguito di intesa tra l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e gli organismi di gestione delle aree marine protette. Per le medesime finalità è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 120.000 (missione 09 - programma 05 -titolo 1 - capitolo SC04.1717).
15. Per assicurare gli studi e i monitoraggi sulla biodiversità dei siti della Rete natura 2000 e la
predisposizione del report ex articolo 17 della direttiva n. 92/43/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, è autorizzata la spesa di euro 160.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (missione 09 - programma 05 - titolo 1 - capitolo SC04.1722).
16. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 6.212,25 a favore della Provincia di Nuoro per
completare il pagamento degli interventi relativi al Piano di gestione del SIC ITB021107 Monte Albo (missione 09 - programma 05 - titolo 2 - capitolo SC04.1753).
17. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 7.860.000 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 8, della legge regionale n. 1 del 2018 (missione 09 - programma 05 - titolo 1 - capitolo SC02.0890), così ripartita: a) euro 3.054.000 a favore dei comuni con aree interessate da gravi forme di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile individuati con delibera della Giunta regionale; b) euro 4.806.000 a favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione.
18. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012) è
abrogato.
19. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, la spesa di euro 500.000 per la
prosecuzione delle misure volte a fronteggiare la grave crisi idrica e consentire una più efficace azione di intervento sul territorio e per la predisposizione degli studi di fattibilità e la progettazione degli interventi di interconnessione tra i bacini idrografici della Sardegna (missione 09 - programma 04 - titolo 2).
20. Al fine di consentire la predisposizione di studi idrogeologici, ricerche di acque sotterranee, acquisto di attrezzature per il monitoraggio delle falde e consulenze geologiche, ingegneristiche ed ambientali, propedeutiche alla programmazione degli interventi sul sistema idrografico della Sardegna, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2019, euro 300.000 per l'anno 2020 ed euro 150.000 per l'anno 2021 (missione 09 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC08.6575).
21. Il termine di centottanta giorni previsto dall'articolo 3, comma l, della legge regionale 21
novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche), e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alle sole spese sostenute per fronteggiare le calamità naturali verificatesi nei mesi da febbraio a maggio 2018, è prorogato al 30 novembre 2018.
22. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 18, della legge regionale n. 1 del 2018 sono destinate ai comuni ricadenti nella zona altimetrica "Montagna", secondo la classificazione ISTAT, per far fronte alle emergenze per lo sgombero della neve.
23. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi
regionali in materia di protezione civile) è sostituita dalla seguente: "a) per il rimborso delle spese di assicurazione dei volontari contro i rischi da infortuni e delle spese di assicurazione per la responsabilità civile dei mezzi di proprietà;" (missione 11 - programma 01- titolo 1).
24. La Regione è autorizzata a promuovere la costituzione di fondi immobiliari chiusi in cui apportare o trasferire beni immobili e diritti reali immobiliari ed a partecipare in fondi immobiliari già promossi o partecipati dallo Stato o da altri enti pubblici, oppure da società interamente partecipate dagli stessi soggetti pubblici. Ai fondi immobiliari promossi dalla Regione possono partecipare lo Stato, gli enti locali e gli altri enti pubblici titolari di diritti reali su beni ubicati nel territorio regionale. È ammessa la costituzione di fondi immobiliari i cui proventi siano vincolati al finanziamento del settore culturale e creativo, del sistema dei parchi naturali e delle riserve ambientali, del recupero dei centri storici e del sostegno delle zone interne o comunque rurali.
25. È autorizzata, per l'anno 2019, l'ulteriore spesa di euro 1.000.000 in favore dell'Agenzia regionale FoReSTAS per l'acquisto di materiali, mezzi ed attrezzature connessi con la lotta alla Peste suina africana (PSA), ivi compreso quanto necessario per la realizzazione di aree sperimentali di finissaggio per il pascolo semibrado da affidare a terzi (missione 13 - programma 07 - titolo 1 e titolo 2).
26. Per sviluppare i necessari studi finalizzati alle bonifiche sul lago Omodeo ed avviare le prime attività di valorizzazione e per procedere alla costituzione del relativo Contratto di lago, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 300.000 per il 2021 a favore delle Unioni dei comuni del Guilcer e del Barigadu (missione 18 - programma 01 - titolo 1).
27. È autorizzata, per l'anno 2019, l'ulteriore spesa di euro 150.000 a favore delle province al fine di
assicurare un supporto ai concessionari delle zone autogestite per il corretto svolgimento delle attività di censimento e predisposizione dei piani di prelievo, finalizzate alla tutela degli habitat e al ripristino dei biotopi distrutti o alla creazione di nuovi biotopi (missione 09 - programma 05 - titolo 1).
28. Ai fini dell'organicità ed efficienza dell'attività tecnica e amministrativa nella gestione dei geositi presenti nella Regione e della promozione degli stessi, è stanziata la somma di euro 200.000 quale contributo ordinario al Parco geominerario storico ambientale della Sardegna (missione 09 - programma 02 - titolo 1).
29. Per l'anno 2019 è autorizzato il contributo di euro 120.500 a favore della società GEASAR Spa quale soggetto attuatore degli interventi infrastrutturali (missione 10 - programma 04 - titolo 2 - capitolo SC08.7597).
30. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 150.000 a favore dell'Assessorato regionale dei
trasporti per il potenziamento del trasporto pubblico locale nella tratta Aeroporto di Alghero - Santa Teresa di Gallura (missione 10 - programma 02 - titolo 1).
31. Nell'ambito delle attività programmatorie e gestorie dei servizi di trasporto aereo è autorizzata la
spesa di euro 50.000 per l'anno 2019 ed euro 165.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per prestazioni specialistiche finalizzate all'analisi tecnico/economica dei collegamenti in continuità territoriale oggetto di contribuzione (missione 10 - programma 04 - titolo 1 -
capitolo SC07.0713).
32. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 22, della legge regionale n. 1 del 2018 è autorizzata la
spesa complessiva di euro 300.000, in ragione di euro 100.000 nell'anno 2019 ed euro 200.000 nell'anno 2020 (missione 10 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC08.7270).
33. La Regione, al fine di favorire la mobilità sostenibile e contrastare la dispersione scolastica,
incentiva l'utilizzo del mezzo pubblico da parte degli studenti di ogni ordine e grado, compresi gli studenti universitari, mediante riduzione del costo dell'abbonamento per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale (autobus urbani ed extraurbani, treni, metropolitane e traghetti). L'agevolazione prevede un contributo a carico del bilancio regionale fino ad un massimo dell'80 per cento della tariffa dell'abbonamento personale studenti, mensile (AMS) o annuale (AA5), prevista dall'attuale sistema tariffario in vigore e dagli attuali sistemi tariffari adottati nei vigenti contratti di servizio pubblico di trasporto marittimo da e per le isole minori. Con deliberazione della Giunta
regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione. Per tali finalità, in via sperimentale è autorizzata, per il triennio 2019-2021, la spesa annua fino ad euro 10.500.000. Agli anni successivi si provvede nell'ambito dei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati con la legge di bilancio (missione 10 - programma 02 - titolo 1). È abrogato il comma 13 dell'articolo 9 della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017).
34. Nel comma 27 dell'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2018, sono introdotte le seguenti
modifiche: a) le parole "Per far fronte alle spese derivanti da fatti anteriori" sono sostituite dalle seguenti: "A totale definizione delle pretese avanzate da ARST Spa per le spese derivanti da fatti anteriori"; b) le parole "e sofferti da ARST Spa" sono soppresse; c) le parole "sulle linee ferroviarie" sono soppresse.
35. Nel comma 74 dell'articolo 5 della legge regionale n. 40 del 2018 sono introdotte le seguenti
modifiche: a) le parole: "Nelle more degli esiti della vertenza tra ARST Spa e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Regione Sardegna" sono sostituite dalle seguenti: "Con effetto transattivo e a totale definizione delle pretese avanzate da ARST Spa nella vertenza tra questa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Regione Sardegna"; b) le parole: "quale anticipazione di quota parte degli oneri" sono sostituite dalle seguenti: "per gli oneri".
36. L'efficacia della graduatoria per la selezione di operatori di esercizio presso l'ARST Spa, approvata con delibera n. 414 del 5 maggio 2015, resa esecutiva con nota Assessorato dei trasporti n. 1464 del 19 maggio 2015, è prorogata al 31 dicembre 2019.
37. È autorizzato, per l'anno 2019, il contributo straordinario di euro 8.500.000 a favore della controllata ARST Spa per la copertura degli oneri di manutenzione conseguenti all'eccessiva vetustà del parco autobus nell'ambito della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale (missione 10 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC08.7659). Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 72, della legge regionale n. 40 del 2018, è autorizzata, a seguito di idonea rendicontazione, per l'anno 2019, la spesa complessiva fino a euro 2.100.000 (missione 10 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC07.0616).
38. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 200.000 quale contributo ordinario a favore dell'Unione dei comuni Riviera di Gallura per la copertura degli oneri dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti nell'ambito territoriale di riferimento degli enti amministrativi aderenti. Agli anni successivi si provvede nell'ambito dei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati con la legge di bilancio in conto della missione 10 - programma 02 - titolo 1.
39. Al fine di garantire lo svolgimento e la continuità dei servizi minimi di trasporto pubblico, nelle more della piena operatività dell'istituendo bacino di mobilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e del relativo ente di governo, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), gli attuali affidamenti sono prorogabili per un massimo di ventiquattro mesi, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, a far data dalla loro naturale scadenza.
40. Per incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico e in funzione di prevenzione e garanzia di ordine pubblico e/o di supporto ai verificatori è autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 70.000 per agevolazioni alla fruizione, da parte delle forze dell'ordine, del sistema del trasporto pubblico locale e ferroviario. Modalità, criteri, accordi con enti e amministrazioni per l'attuazione del presente comma sono stabiliti dalla Giunta regionale con deliberazione, su proposta dell'Assessore dei trasporti (missione 10 - programma 02 - titolo 1).
41. Al fine di rafforzare il sistema di protezione civile regionale e le sue componenti, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per un piano frazionato pluriennale di acquisto mezzi per il rinnovo e il riassetto del parco mezzi della Direzione generale della Protezione civile regionale, della Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e dell'Agenzia regionale FoReSTAS, in ragione di: a) euro 750.000 per l'Agenzia regionale FoReSTAS; b) euro 500.000 per la Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale; c) euro 300.000 per la Direzione generale della Protezione civile regionale.
Per gli anni successivi si provvede nell'ambito dei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati con la legge di bilancio (missione 11 - programma 01 - titolo 2).
Art. 6
Disposizioni in materia di sostegno alle attività economiche, alle politiche del lavoro e al turismo
1. Al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie relative al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca (FEAMP) nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, è autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2019 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (missione 16 -programma 02 - titolo 1 - capitolo SC06.1366).
2. Al fine di prevenire le ricorrenti tracimazioni dei corsi d'acqua limitrofi al bacino dello stagno di Santa Gilla e di evitare i relativi danni alle coltivazioni dei mitili e dei molluschi è autorizzata, per l'anno 2019, a favore della città metropolitana di Cagliari, la spesa di euro 1.500.000 per la realizzazione di uno specifico progetto da concretare attraverso i soggetti concessionari dell'attività di pesca nello stagno (missione 16 - programma 02 - titolo 1).
3. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 17.700.000 per il finanziamento dei Gruppi di azione locale (GAL) che hanno presentato regolare domanda, dichiarata ammissibile, sulla misura 19 del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 (missione 16 -
programma 01 - titolo 1).
4. È autorizzata la spesa complessiva di euro 550.000, in ragione di euro 450.000 per l'anno 2019 ed
euro 100.000 per l'anno 2020, per la concessione del finanziamento straordinario di cui all'articolo 3, comma 13, della legge regionale n. 5 del 2017, come sostituito dall'articolo 1, comma 11, della legge regionale 27 settembre 2017, n. 22 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2017/2019), (missione 16 - programma 01 - titolo 2 - capitolo SC08.7161).
5. Per far fronte al maggior fabbisogno finanziario dell'Agenzia AGRIS Sardegna è autorizzata per l'anno 2019 l'ulteriore spesa di euro 3.000.000, in ragione di euro 2.550.000 per le spese correnti ed euro 450.000 per le spese di investimento (missione 16 -programma 01 - titolo 1 e titolo 2).
6. Una quota pari a euro 80.000 delle risorse iscritte nella missione 16 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC06.1059 è destinata in favore dell'Agenzia AGRIS Sardegna quale contributo per azioni in collaborazione con strutture aggregate di agricoltori in areali vocati a programmi di rotazione cereale-leguminosa, sviluppo di filiere corte di coltivazione-trasformazione, forniture tecnologiche dirette a: salvaguardare la biodiversità vegetale e la fertilità dei suoli; valorizzare il comparto agricolo cerealicolo; intraprendere processi di selezione e valorizzazione delle sementi; studiare e
implementare attività di trasformazione agroalimentare incentrate sulla qualità tecnologica delle
materie prime e dei prodotti trasformati da filiera corta.
7. Una quota pari ad euro 20.000 del contributo annuo di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 5 del 2017 è destinata per l'anno 2019 al finanziamento del "Contratto di rete tra imprenditori agricoli antichi cereali e legumi di Sardegna per linee produttive: intolleranze alimentari-celiachia" (missione 16 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6911).
8. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 150.000 in favore del Consorzio tutela del cannonau di Sardegna DOC quale contributo per le attività di promozione e valorizzazione del vino cannonau (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
9. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 100.000 a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna al fine di promuovere le produzioni lattiero-casearie ovine regionali attraverso l'organizzazione in Sardegna del 1° Concorso internazionale dei formaggi ovini (missione 16 - programma 01 - titolo 1- capitolo SC06.0826).
10. Nell'ambito degli interventi di promozione e sostegno della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzati all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo a favore di persone che presentano forme di fragilità, disabilità o di svantaggio psicofisico o sociale, è autorizzata la spesa di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per l'attuazione di un programma diretto al monitoraggio, valutazione degli effetti e sviluppo delle politiche di agricoltura sociale nel territorio regionale. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore
competente in materia di agricoltura, sono definite le modalità di attuazione del programma (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
11. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 100.000 a favore del Comune di Tempio Pausania per la realizzazione di un progetto di agricoltura sociale (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
12. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 5.000.000 per integrare le risorse della sottomisura 4.3.1 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sardegna 2014-2020 al fine di ampliare il numero delle domande ammissibili finanziabili presentate sul bando 2017 "Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale". Una quota parte della spesa di euro 5.000.000, pari a euro 3.000.000, è destinata, per l'anno 2020, alla concessione del finanziamento a favore delle domande ammissibili presentate dai comuni il cui territorio non rientra nelle zone agricole svantaggiate di cui alle direttive n. 75/268/CEE, del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate; n. 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia); n. 84/167/CEE del Consiglio del 28 febbraio 1984, che modifica la direttiva 75/273/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), (missione 16 - programma 01 - titolo 2).
13. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 5.000.000 per integrare le risorse del bando "Progetti integrati di filiera" del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sardegna 2014-2020 al fine di ampliare il numero di progetti finanziabili presentati a valere sul medesimo bando (missione 16 - programma 01 - titolo 2).
14. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 60.000 a favore della Cunfederatzione Autonoma Sindacaos Cummerciantes (CASCOM) per la realizzazione di un progetto denominato "Incungia" il
cui obiettivo è individuare e promuovere le eccellenze del settore agro-alimentare del territorio del Sarcidano, Marmilla e Trexenta, e agevolarne fattivamente la vendita aprendo canali di mercato nazionali e internazionali (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
15. Per la realizzazione degli interventi inseriti nell'accordo di programma-quadro "Metanizzazione
della Sardegna" è autorizzata, a favore degli organismi di bacino, la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2019 ed euro 13.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (missione 17 - programma 02 - titolo 2 - capitolo SC08.6587).
16. Per favorire la continuità delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito del settore energia del Centro di ricerca a totale partecipazione pubblica per l'energia sostenibile Sotacarbo Spa, e la sua partecipazione alle reti di ricerca nazionali e internazionali, sia direttamente che con accordi partenariali, è autorizzato, per il triennio 2019-2021, a favore del medesimo centro, uno stanziamento annuo di euro 200.000 (missione 14 - programma 03 - titolo 1).
17. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 1 del 2018, è così rideterminata: a) euro 800.000, per l'anno 2019, ed euro 850.000, per l'anno 2020, per l'internazionalizzazione delle imprese regionali; b) euro 150.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per l'attrazione degli investimenti. Per la prosecuzione delle medesime finalità, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 600.000 così ripartita: euro 450.000 per l'internazionalizzazione delle imprese della Sardegna ed euro 150.000 per l'attrazione degli investimenti in Sardegna (missione 14 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.7148).
18. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 80.000 a favore del Consorzio Agnello di Sardegna IGP per la realizzazione di un progetto di internazionalizzazione della IGP Agnello di Sardegna (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
19. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 24 luglio 2015, n. 19 (Organismi associativi tra
apicoltori) è così sostituito: "1. Fatta salva la normativa vigente in materia di organizzazione di produttori, i criteri e le modalità di riconoscimento delle forme associate di cui all'articolo
3, comma 4, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, tenendo conto di parametri di assoluta rappresentatività nel territorio sardo, quali numero minimo dei soci che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, numero degli alveari denunciati dai soci, miele prodotto, essere costituiti con atto pubblico, avere uno statuto aperto, avere la sede legale e operativa in Sardegna.". 20. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, la spesa di euro 250.000 per la realizzazione di un programma sperimentale di indagine sulla fenomenologia dei giovani NEET, in particolare nelle aree interne della Regione, finalizzato alla modellizzazione delle diverse strategie di ricercaazione e ad integrazione delle politiche di intervento e attivazione già programmate, da affidare, sulla base di
specifico avviso pubblico di selezione a cura dell'Assessorato regionale competente, a soggetti con sede legale in Sardegna in possesso dell'accreditamento senza vincolo per la macrotipologia A, ai sensi del Sistema di accreditamento regionale delle agenzie e delle sedi formative, della certificazione UNI EN ISO 9001 - EA37 e dell'accreditamento ai Servizi per il lavoro della Regione autonoma della Sardegna (missione 12 - programma 04 - titolo 1).
21. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 300.000 per la costituzione e la promozione delle
Cooperative di comunità di cui all'articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 35 (Azioni generali a sostegno delle cooperative di comunità). La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi, la cui concessione avviene in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali ed europee in materia di aiuti di
Stato (missione 12 - programma 08 - titolo 1).
22. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2018 relativa al finanziamento del Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRas è rideterminata per gli anni 2019 e 2020 in euro 70.000.000. Per la prosecuzione del medesimo programma è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 70.000.000.
23. Per finanziare il programma di cui al comma 22 sono individuate le seguenti fonti di finanziamento e rispettive dotazioni:
24. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa complessiva di euro 400.000 in ragione di euro 300.000 in favore dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ASPAL) e di euro 100.000 in favore dell'Istituto Acli per la ricerca e lo sviluppo (IARES) per il finanziamento di un progetto comune di collaborazione finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi: l'approfondimento, sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo della platea dei destinatari delle politiche di contrasto all'esclusione sociale; la realizzazione di una ricerca statistico-sociale che sia di supporto per la definizione di un programma di intervento suddiviso tra azioni di sensibilizzazione, azioni formative e azioni di politica attiva; la presentazione di progetti di contrasto all'esclusione sociale cofinanziati con risorse europee (missione 15 - programma 01 - titolo 1).
25. Le economie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 12 giugno 2018, n. 19 (Misure in favore dei lavoratori ex SAREMAR), a favore dell'ASPAL, sono utilizzate per le medesime finalità, per l'estensione del programma di interventi a favore delle seguenti categorie di personale: dipendenti con ruolo dirigenziale, operatori delle biglietterie e titolari impiegati nei servizi accessori esterni alla SAREMAR, lavoratori precari con almeno dieci anni di anzianità presso la ex SAREMAR (missione 15 - programma 03 - titolo 1).
26. È riversata in conto del bilancio della Regione la somma di euro 5.000.000 quali economie rivenienti dal bilancio dell'ASPAL da utilizzare, quale quota di cofinanziamento da parte della medesima Agenzia, per il progetto di implementazione del SIL Sardegna (missione 01 - programma 08 - titolo 2).
27. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 100.000 in favore dell'associazione senza scopo di lucro "Borghi autentici d'Italia", quale contributo per la realizzazione di progetti integrati di promozione dell'ospitalità, finalizzati allo sviluppo e alla valorizzazione turistica dei borghi autentici della Sardegna (missione 07 - programma 01 - titolo 1).
28. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 200.000 in favore del Comune di Urzulei quale
contributo per l'organizzazione del raduno speleologico internazionale (missione 07 - programma
01 - titolo 1).
29. Nel comma 23 dell'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2018 le parole: "euro 400.000" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 500.000".
30. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 35.000, a favore dell'associazione culturale "Speleo Club Nuxis", per l'attuazione di un programma di promozione del turismo sostenibile, speleologico e archeologico (missione 07 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC06.0451).
31. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 50.000 in favore del Comune di Iglesias per la rievocazione della Sortilla di Iglesias (missione 07 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.7312).
32. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 10.000 in favore della rete d'imprese "Visit Sulcis" quale contributo per le attività di promozione, valorizzazione e internazionalizzazione del patrimonio turistico e culturale del Sulcis Iglesiente (missione 07 - programma 01 - titolo 1).
33. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 15.000 a favore del Comune di Arbus a parziale
copertura degli oneri derivanti dall'organizzazione della Festa di Sant'Antonio di Santadi (missione 07 - programma 01 - titolo 1).
34. Al fine di recuperare le antiche tradizioni della Sardegna è autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 150.000 a favore dell'associazione culturale "Filo dell'acqua" con sede in Sant'Antioco per la
conservazione, salvaguardia e valorizzazione dell'arte del bisso del maestro Chiara Vigo, attraverso lo svolgimento di attività di formazione e divulgazione, anche a fini turistici, e per la gestione del Museo del bisso (missione 15 - programma 02 - titolo 1).
35. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 100.000 in favore del Comune di Luogosanto per il completamento del progetto sperimentale per la realizzazione di una struttura zootecnica da destinare al ricovero dei vitelli per le linee di macellazione (missione 16 - programma 01 - titolo 2).
36. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 200.000 a favore dell'Unione dei comuni Alta Gallura per la riqualificazione e l'ampliamento del mattatoio sovracomunale di Aggius, per la realizzazione al suo interno di un centro di controllo della filiera del bovino e dell'agro-alimentare (missione 16 - programma 01 - titolo 2).
37. Al fine di consentire ai lavoratori ex ARAS a tempo determinato di avere una continuità lavorativa, è istituita, sulla base di un accordo tra le parti sociali, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale e l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, un'apposita short list che ricomprenda i suddetti lavoratori che hanno prestato servizio presso l'ARAS nel periodo ricompreso tra il 5 giugno 2017 e il 15 maggio 2018. L'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, in collaborazione con l'Azienda per la tutela della salute (ATS) e l'Istituto zooprofilattico sardo (IZS), in una logica di sorveglianza sanitaria e di supporto all'attuazione di specifici piani di tutela della salute animale, sulla base delle competenze dei lavoratori inseriti nella suddetta short list, attiva un progetto pilota a tempo determinato di cinque mesi, caratterizzato da modelli innovativi di intervento realizzati mediante indagini quantitative e qualitative a supporto della programmazione del settore individuato (missione 15 - programma 03 - titolo 1).
38. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 4.700.000 per l'attuazione di un programma di
interventi a favore dei lavoratori ex Sardinia Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri e Ottana Energia e S&B Olmedo, già cessati dagli ammortizzatori sociali o che cessano nel corso del
2019, destinatari di procedura di licenziamento collettivo e in stato di disoccupazione. Il programma
riconosce ai lavoratori di cui al periodo precedente la possibilità di fruire alternativamente di una delle seguenti misure: un contributo economico una tantum a compensazione della ridotta rioccupazione successiva alla scadenza degli ammortizzatori sociali; l'impiego nei cantieri del programma LavoRas, previsto nell'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2018, e
successive modifiche ed integrazioni. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente comma (missione 15 - programma 03 - titolo 1).
39. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 luglio 2018, n. 25 (Misure in favore degli ex lavoratori del polo industriale di Ottana), è inserito il seguente: "1 bis. Tra i beneficiari degli interventi di cui al comma 1 sono ricompresi i 36 lavoratori inizialmente esclusi".
40. É autorizzata, per l'anno 2019, la redazione di un piano di formazione su interventi specifici, coordinato dalla Direzione generale dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e dalla Direzione generale dell'Organizzazione e del personale, rivolto al personale del sistema Regione, non coinvolto direttamente nel Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) della Regione, relativo ai programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020. Per la programmazione, pianificazione e corretta realizzazione degli interventi formativi è
stipulato un successivo atto con le agenzie formative già accreditate che nelle annualità 2017 e 2018 hanno sottoscritto un piano di rateizzazione, per operazioni non concluse nella Programmazione 2007-2013. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta degli assessori competenti in materia di personale e di lavoro, sono stabilite le modalità attuative del piano di formazione.
Art. 7
Misure urgenti a sostegno dell'artigianato e del commercio
1. Al fine di contribuire alla salvaguardia del tessuto produttivo e al rilancio dell'economia, attraverso il sostegno alla ripresa e alla crescita del settore dell'edilizia, possono essere attivate azioni di agevolazione per interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, come definiti all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)) e successive modifiche ed integrazioni, volti al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato destinato prevalentemente ad uso residenziale, con una premialità per gli interventi di efficientamento energetico e per quelli previsti nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti a rischio di spopolamento. I criteri di agevolazione e le modalità di attuazione delle azioni sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica. Le agevolazioni previste sono cumulabili con gli incentivi
statali, ma non con altre agevolazioni e/o contributi regionali, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l'anno 2019 la spesa di euro 27.000.000. A decorrere dall'anno 2020 il programma di agevolazioni è finanziato nei limiti del relativo stanziamento annualmente iscritto nella legge di bilancio in conto della missione 08 - programma 01 - titolo 2. Una quota pari a euro 2.000.000 dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente periodo è destinata ai comuni rientranti nel Piano straordinario per il Sulcis sottoscritto da Governo, Regione ed enti locali il 13 novembre 2012.
2. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 2.100.000 di cui: a) euro 2.000.000 per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere le imprese artigiane coinvolte nel passaggio generazionale a favore dei figli dell'imprenditore o dei dipendenti da almeno cinque anni dell'impresa; i contributi sono concessi sotto forma di voucher, nella misura minima di euro 15.000, rivolti a consentire la fruizione da parte del successore di servizi finalizzati allo start up della propria esperienza imprenditoriale; b) euro 100.000 per la partecipazione delle imprese artigiane alle principali fiere nazionali di settore. I criteri e le modalità di concessione dei contributi sono definiti, in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali ed europee in materia di aiuti di
Stato, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di artigianato (missione 14 - programma 01 - titolo 1).
3. Per le finalità di cui alla legge regionale 13 agosto 2001, n. 12 (Incentivi alle imprese artigiane
sull'apprendistato) è autorizzato lo stanziamento di euro 2.000.000 per l'anno 2019 e di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (missione 14 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC06.0416).
4. Per le finalità di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione), esteso alle piccole e medie imprese regionali operanti nel campo del commercio, è autorizzato lo stanziamento di euro 4.000.000 per l'anno 2019 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente, con propria direttiva, disciplina le modalità di estensione al commercio del finanziamento di cui al presente comma (missione 14 - programma 01 - titolo
1 - capitolo SC08.6953).
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata alla concessione di contributi ai fondi costituiti presso gli istituti di credito da partenariati composti da una o più associazioni di rappresentanza, da uno o più istituti di credito e da uno o più confidi, finalizzati al pagamento degli oneri previdenziali delle imprese aderenti al fondo. I fondi si autofinanziano attraverso il versamento da parte delle imprese aderenti di una quota percentuale dell'utile di gestione annuale. La gestione del fondo è operata dal partenariato mediante un regolamento di gestione che individua ruolo e compensi per ciascuna tipologia di partner in ragione delle funzioni di tesoreria, divulgazione/promozione, istruttoria. Possono essere autorizzati i fondi costituiti volontariamente tra le tre tipologie di partner che
rispettano i requisiti previsti dalla presente legge e dai relativi regolamenti attuativi. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione: a) le modalità di selezione dei partenariati;
b) i criteri di attribuzione delle risorse a ciascun fondo; c) le attività ammesse e le risorse attribuite per ciascuna tipologia di partner; d) le procedure di controllo sull'utilizzo dei contributi. I contributi di cui al presente comma sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia
di aiuti di Stato. Per tali finalità è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (missione 14 - programma 01 - titolo 2). 6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle camere di commercio della Sardegna per lo svolgimento di
iniziative inerenti all'animazione e alla promozione del commercio e dei prodotti locali del territorio. I contributi sono concessi secondo criteri e modalità di erogazione definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessorato competente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2019 (missione 14 - programma 02 - titolo 1).
7. La Giunta regionale è autorizzata alla concessione di contributi alle imprese regionali operanti nei settori dell'artigianato e del commercio per il conseguimento delle certificazioni di qualità e di
certificazioni e patentini necessari per lo svolgimento di attività specialistiche. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente, disciplina con apposite direttive le condizioni e le modalità di conferimento dei contributi. I contributi sono erogati conformemente ai principi generali dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e al quadro della normativa in materia di aiuti di Stato formato, in particolare, dal regolamento (CE) n. 651/2014/UE, della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e dal regolamento (CE) n. 1407/2013/UE, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2019 (missione 14 - programma 01 - titolo 1).
8. La Regione destina euro 1.500.000 per l'anno 2019 per interventi formativi rivolti alle imprese
artigiane e commerciali della Sardegna e ai propri lavoratori attraverso voucher formativi, che abbiano come finalità la formazione continua anche in adempimento agli obblighi previsti dalla legislazione vigente. A tal fine possono essere realizzate intese con i fondi interprofessionali per la Formazione continua di diretta emanazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori artigianato e commercio, finalizzate, attraverso specifici accordi
operativi, ad ampliare la platea delle rispettive tipologie di destinatari delle iniziative formative per le imprese aderenti ai fondi. Il piano di formazione annuale indica anche gli interventi per la formazione dei giovani corsisti e/o giovani disoccupati con disabilità (missione 15 - programma 02 - titolo 1).
9. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 19 giugno 2015, n. 14 (Interventi in materia di consorzi di
garanzia fidi) è aggiunto il seguente: "5 bis (Contributi a copertura del costo di garanzia) 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1,
contributi a fondo perduto, da corrispondersi sotto forma di voucher, destinati alla copertura del costo sostenuto per l'ottenimento di una garanzia rilasciata da un confidi a fronte di un finanziamento erogato dal sistema bancario o da intermediari vigilati, anche in forma di leasing. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione su proposta dell'Assessore competente in materia di credito, sentito l'Osservatorio regionale, definisce un apposito piano di intervento con le modalità di
corresponsione dei contributi e il relativo importo; l'importo massimo del contributo non può eccedere i costi sostenuti dal beneficiario per l'ottenimento della garanzia. 3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati e conformemente ai principi generali dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e al quadro della normativa in materia di aiuti di Stato formato, in particolare, dal regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE e dal regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE.".
10. La Regione, a seguito dell'apertura di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche finanziate o cofinanziate dall'Amministrazione regionale, riconosce il disagio economico che subiscono le imprese concedendo appositi contributi a fondo perduto, nel caso di comprovate difficoltà finanziarie dimostrate sulla base di idonea documentazione contabile presentata dai soggetti richiedenti. La Giunta regionale adotta apposite direttive nelle quali sono indicati modalità, criteri e tempi per il riconoscimento del disagio economico e, in particolare, sono individuati: a) le modalità per la presentazione delle istanze di finanziamento; b) i criteri per la valutazione delle istanze; c) i criteri, modalità e termini per la concessione dei finanziamenti. I contributi di cui al presente comma sono erogati nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati e conformemente ai principi generali dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e al quadro della normativa in materia di aiuti di Stato formato, in particolare, dal regolamento n. 651/2014/UE e dal regolamento n. 1407/2013/UE.
11. La Regione riconosce la valenza dei marchi DE.CO. (Denominazione Comunale) e DE. COP. (Denominazione Comunale di Provenienza) come strumento di difesa e di promozione delle eccellenze produttive e della identità storica e culturale dei comuni della Sardegna. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni per l'istituzione dei marchi DE.CO. e DE.COP. I contributi di cui al presente comma sono erogati nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati e secondo criteri e modalità di erogazione definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione su proposta dell'Assessore competente.
12. Al fine di favorire una organizzazione più efficiente dello Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE), il comma 7 dell'articolo 29 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), è sostituito dal seguente: "7. Il SUAPE è istituito entro il 31 dicembre 2019 presso le unioni di comuni di cui agli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 2 del 2016 e presso la città metropolitana di Cagliari. Le città medie, i comuni della città metropolitana di Cagliari e i comuni delle isole minori hanno facoltà di istituire un SUAPE comunale. Allo scadere del termine di cui al primo periodo, in caso di mancata individuazione, il ruolo di responsabile del SUAPE è ricoperto dal segretario dell'unione di comuni.".
Art. 8
Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2006 e disposizioni in materia di sanità e politiche sociali
1. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5), è così sostituito: "1. Il finanziamento del servizio sanitario regionale è assicurato dal Fondo sanitario regionale, costituito in sede di bilancio di previsione alla luce del fabbisogno determinato a livello nazionale, dall'eventuale finanziamento di livelli assistenziali integrativi e aggiuntivi rispetto a quelli essenziali, dal finanziamento dei maggiori oneri derivanti da fattori epidemiologici,
dalla morfologia del territorio e dall'insularità, nonché dalle somme necessarie al finanziamento aggiuntivo per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente. In presenza di costi sensibilmente superiori ai ricavi, la Giunta regionale dispone un piano di riorganizzazione, riqualificazione e rafforzamento del servizio sanitario regionale idoneo a garantire la sostenibilità del servizio stesso, della durata massima di un triennio. Nel computo dei ricavi, ai fini della predisposizione del piano di riorganizzazione, non si tiene conto delle somme necessarie al finanziamento aggiuntivo per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente.".
2. Al fine di garantire la fornitura straordinaria di prestazioni di assistenza integrativa extra-LEA a
favore di pazienti affetti da patologie irreversibili che non fruiscono del sistema delle cure domiciliari integrate è autorizzata la spesa annua di euro 500.000 (missione 13 - programma 02 - titolo 1- capitolo SC08.6543).
3. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2019, l'ulteriore spesa annua di euro 100.000 al fine di
garantire l'erogazione di prestazioni aggiuntive extra- LEA a favore di pazienti affetti da malattia rara (missione 13 - programma 02 - titolo 1).
4. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 100.000 al fine di assicurare una adeguata consulenza genetica, quale protocollo di prevenzione, ai congiunti dei pazienti affetti dalla Sindrome di Lynch. Le prestazioni diagnostiche e terapeutiche richieste da una struttura sanitaria pubblica in quanto prestazioni aggiuntive extra-LEA sono a poste a carico del servizio sanitario regionale nei limiti di euro 100.000 per l'anno 2019 (missione 13 - programma 02 - titolo 1).
5. Al fine di garantire l'equilibrio del sistema sanitario regionale è autorizzata la spesa di euro 154.767.000 per l'anno 2019, euro 108.467.000 per l'anno 2020 ed euro 59.861.000 per l'anno 2021 (missione 13 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.7146).
6. Le risorse liberate in conseguenza della riduzione del disavanzo risultante dal rendiconto della Regione dell'anno 2017 per effetto della contabilizzazione, nei rispettivi bilanci d'esercizio delle Aziende del servizio sanitario regionale, di minori perdite rispetto a quelle stimate, sono destinate prioritariamente alla salvaguardia dell'equilibrio corrente delle aziende medesime.
7. Al fine di garantire la formazione, per il potenziamento delle competenze manageriali in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione nel settore sanitario, destinata a dirigenti dell'Amministrazione regionale, con priorità a favore di coloro che hanno svolto, negli ultimi sette anni, almeno cinque anni della propria attività nel settore sanitario, è autorizzata la spesa annua di euro 40.000. Le risorse sono ripartite con provvedimento dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, sentito l'Assessore competente in materia di personale (missione 13 - programma 07 - titolo 1).
8. Per il finanziamento degli accordi integrativi regionali per la medicina specialistica ambulatoriale
interna, è autorizzata a favore dell'Azienda per tutela della salute (ATS) la spesa annua di euro 2.324.000 (missione 13 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC05.6003).
9. Nel comma 16 dell'articolo 16 della legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)), le parole "fino a non oltre il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia".
10. Al fine di sopperire al fabbisogno di personale consentendo contestualmente il contenimento della spesa ed il maggior utilizzo delle graduatorie vigenti, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato e indeterminato nelle aziende sanitarie, nelle aziende ospedaliere e nelle aziende ospedaliero-universitarie della Sardegna e negli enti ed agenzie del sistema Regione con scadenza al 31 dicembre 2018, è prorogata al 31 dicembre 2019, e comunque entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia.
11. Le strutture dell'ATS presenti nei comuni della Sardegna destinate a sede dei medici di base, ma non più utilizzate per lo svolgimento di dette attività, sono messe nella disponibilità dei comuni che ne facciano richiesta all'ATS Sardegna.
12. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa complessiva di euro 30.000 a favore dell'Associazione
nazionale genitori soggetti autistici - Sassari di cui euro 15.000 per il progetto "Scuola, autismo, cinema" (missione 05 - programma 02 - titolo 1) ed euro 15.000 per il progetto "Per un calcio inclusivo" (missione 06 - programma 01 - titolo 1).
13. Il comma 16 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2018 è così sostituito: "16. Per il finanziamento degli accordi integrativi regionali per la medicina generale, per la pediatria di libera scelta e per l'emergenza sanitaria territoriale, è autorizzata a favore dell'Azienda per tutela della salute (ATS) la spesa annua di euro 29.867.000 (missione 13 - programma 03 - titolo 1).".
14. Dopo il comma l dell'articolo 25 bis della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socioassistenziali) è inserito il seguente: "1 bis. I finanziamenti straordinari sono assegnati ai comuni sia per inserimenti disposti in prima istanza dall'Autorità giudiziaria che per inserimenti in regime di prosecuzione, in proporzione al fabbisogno comunicato dai comuni con riferimento all'annualità di riferimento.".
15. Le deliberazioni della Giunta regionale concernenti la determinazione dei tetti di spesa per l'acquisto da parte dell'Azienda per la tutela della salute di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da strutture private accreditate sono adottate improrogabilmente entro il 31 marzo dell'anno a cui si riferisce la determinazione o, in caso di determinazione relativa a più anni, entro il 31 marzo del primo anno a cui si riferisce la determinazione stessa.
16. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 100.000 in favore dell'Unione italiana ciechi e
ipovedenti ETS - APS per l'acquisto di una nuova attrezzatura (individuata nel macchinario BRAILLO 450 S2), necessario a potenziare la stampa Braille in Sardegna per rispondere adeguatamente al fabbisogno regionale privato e pubblico (missione 12 - programma 02 - titolo 2).
17. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 30.000 a favore dell'associazione "Anteas Cagliari" onlus (Associazione nazionale terza età attiva per la solidarietà) al fine di sostenere le attività di welfare rivolte alle persone anziane e in stato di disagio, e quale contributo straordinario per sopperire alle spese impreviste (missione 12 - programma 03 - titolo 1).
18. È autorizzata, per l'anno 2019, la concessione di un contributo di euro 50.000 a favore delle associazioni onlus operanti nelle attività di distribuzione di beni di prima necessità a favore degli
indigenti, al fine di sostenerne i costi di locazione degli immobili adibiti, in via esclusiva o principale, all'esercizio delle attività sociali (missione 12 - programma 04 - titolo 1).
19. Il maggiore accertamento di risorse incassate e conseguenti alle economie degli interventi finanziati dal Fondo regionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007, è destinato ad essere utilizzato per le medesime finalità. La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti in materia di programmazione e bilancio e di politiche sociali, provvede alla correlata iscrizione in entrata nel titolo 3 - tipologia 500 e in spesa nella missione 12 - programma 02.
20. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 200.000 a favore dell'associazione "Résonnance-
Italia" onlus, al fine di realizzare un ciclo di concerti e seminari negli ospedali e nelle case di riposo e negli istituti penitenziari della Sardegna (missione 12 - programma 04 - titolo 1).
21. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 200.000 per le finalità di cui all'articolo 20 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7 (L'emigrazione), (missione 12 - programma 04 - titolo 1).
22. In attuazione del protocollo d'intesa tra la Regione autonoma della Sardegna e la Conferenza
episcopale sarda sottoscritto in data 22 settembre 2016, è autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 250.000 in favore della Diocesi di Tempio Ampurias quale contributo per il completamento e adeguamento della struttura diocesana di Golfo Aranci destinata al sostegno delle famiglie con bambini affetti dalla Sindrome di Asperger e con malati di sclerosi multipla che versino in condizioni economiche disagiate (missione 12 - programma 04 - titolo 2).
23. Nelle more dell'adozione degli atti organizzativi necessari a garantire anche nel territorio regionale le prestazioni inserite nei LEA delle tecniche di Procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa e fino alla pubblicazione del decreto ministeriale di definizione delle nuove tariffe massime delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, è autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 350.000 per garantire alle coppie residenti in Sardegna l'accesso alle tecniche di PMA di tipo eterologa da effettuarsi presso strutture pubbliche o private accreditate in ambito nazionale e internazionale. Si riconosce la copertura degli oneri nella misura massima di cui alla tariffa unica convenzionale definita dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 25 settembre 2014 (documento n. 14/121/CR7c/CR7), (missione 13 - programma 02 - titolo 1).
24. Ad integrazione delle risorse statali è autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 170.000 per la concessione di un finanziamento a favore degli enti gestori dei Centri antiviolenza esistenti al di fuori della Rete antiviolenza di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 (Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza), (missione 12 - programma 04 - titolo 1).
25. Al fine di promuovere un programma denominato "Ore preziose" che favorisca la conciliazione dei tempi di vita e di cura familiare con quelli del lavoro, attraverso un sostegno finanziario alle famiglie per incentivare l'accesso ai servizi socio-educativi rivolti all'infanzia per la fascia 0-36 mesi, è assegnato all'Assessorato del lavoro lo stanziamento di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il programma, cofinanziato dalle risorse appositamente destinate dal POR FSE 2014-20, Assi 1 e 2, è realizzato attraverso un unico avviso annuale plurifondo rivolto ai comuni, che prevede un'opportuna graduazione degli importi sulla base dell'ISEE familiare (missione 12 - programma 05 - titolo 1).
26. A valere sulle risorse recate dal Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona, a decorrere dall'anno 2019, è autorizzato un contributo annuale di euro 240.000 a favore dell'azienda pubblica di servizi alla persona "Istituto dei ciechi della Sardegna Maurizio Falqui" per programmare la propria attività e fornire i propri servizi rispondendo in maniera adeguata alle esigenze degli utenti non vedenti (missione 12 - programma 07 - titolo 1 - capitolo SC05.0668).
27. A decorrere dall'anno 2019 una quota pari ad euro 300.000 annui delle risorse per il sostegno
economico a famiglie e a persone prive di reddito e in condizione di accertata povertà è destinata all'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 2 agosto 2018, n. 33 (Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza), (missione 12 - programma 04 - titolo 1).
28. Per l'anno 2019 una quota pari ad euro 400.000 del fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona è destinata alla realizzazione di un programma di sport terapia per persone con disabilità, da sviluppare in collaborazione con le associazioni sportive iscritte all'Albo regionale delle società sportive che operano esclusivamente nel campo delle disabilità (missione 12 - programma 07 - titolo 1 - capitolo SC05.0668).
29. Per l'anno 2019 una quota pari ad euro 200.000 del fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona è destinata al rimborso spese per esami prevaccinali per quei bambini della scuola dell'infanzia, delle sezioni primavera e della scuola primaria, per i quali si hanno fondati sospetti che possano verificarsi reazioni indesiderate, su richiesta certificata del pediatra della struttura pubblica vaccinale. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina le modalità di erogazione (missione 12 - programma 07 - titolo 1).
30. Al fine di sostenere i progetti di aiuto alla vita è autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 20.000 favore del Centro aiuto alla vita - Uno di noi (CAV) di Cagliari (missione 12 - programma 10 - titolo l - capitolo SC08.7277).
31. Nelle annualità 2019, 2020 e 2021 è stanziata la somma di euro 6.000.000 annui (missione 13, programma 02 - titolo 1), per garantire al personale non dirigente del servizio sanitario regionale un'integrazione del trattamento accessorio, finalizzata in maniera prioritaria quale incentivo per lo
smaltimento delle liste d'attesa. La Giunta regionale procede alla ripartizione delle risorse tra le aziende sulla base di meccanismi perequativi; i direttori generali procedono all'attivazione delle contrattazioni integrative sulla base della vigente normativa in materia. Le risorse di cui al presente comma sono integrate annualmente con quelle disponibili presso l'Azienda per la tutela della salute, in seguito a trasferimenti effettuati dai capitoli SC02.1101, SC02.1147, SC02.1148, SC02.1149, SC02.1151, SC02.1152, SC02.1160, SC02.1161, SC02.5027, SC02.5028, SC02.5029, SC02.5030, SC05.0116, SC05.6005, SC05.6022, per le quali si siano realizzate economie di spesa nell'anno precedente a quello di riferimento. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'ATS procede alla rendicontazione delle somme trasferite dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale dai capitoli di cui al presente comma e, verificata la sussistenza di eventuali economie, le riversa nei successivi trenta giorni nelle casse della Regione. La ripartizione delle risorse, una volta iscritte, è effettuata con provvedimento dirigenziale con i medesimi meccanismi previsti al comma 1.
32. A valere sulle risorse in conto della missione 13 - programma 01 - titolo 1 è autorizzata la spesa di euro 500.000 annui, per gli anni dal 2019 al 2033, destinata a finanziare il reclutamento di professori di ruolo dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari soggetti ad accreditamento sulla base del possesso dei requisiti minimi previsti, rispettivamente, dal decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 (Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio) e dal decreto interministeriale MIUR/Ministero salute 13 giugno 2017 (Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria); ciò in considerazione della particolarità della configurazione del sistema ospedaliero-universitario di Sassari che vincola ad un rapporto paritetico nei ruoli apicali tra università e sistema sanitario regionale. Il finanziamento è erogato per quindici anni, previa apposita convenzione tra il Presidente della Regione e il Rettore dell'Università di Sassari, stipulata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n.240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) e dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5), e a cui è demandata l'individuazione delle effettive esigenze e dei conseguenti settori scientifico-disciplinari da ricoprire (missione 13 - programma 07 - titolo 1).
33. In considerazione del particolare disagio derivante dalle condizioni di insularità e delle difficoltà
dei trasporti via mare, è autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 300.000 per la concessione e
l'erogazione di un contributo alle partorienti residenti nelle isole minori del territorio della Regione che, per mancanza anche temporanea del punto nascita nella propria isola, partoriscono in un altro punto nascita del Servizio sanitario regionale. Le modalità e le procedure per l'erogazione del contributo sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (missione 13 - programma 02 - titolo 1).
34. Per l'attuazione di un piano straordinario di sterilizzazione dei cani di proprietà è autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 300.000 quale contributo in favore delle associazioni di tutela degli animali di affezione iscritte nel Registro generale di volontariato previsto dalla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alla L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, e alla L.R. 17 gennaio 1989, n. 3) e delle cooperative sociali che per statutosi occupano esclusivamente di randagismo iscritte nella sezione b) dell'albo regionale previsto dalla legge regionale 22 aprile 1997, n. 16 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale).
Le modalità di erogazione del contributo e i requisiti di accesso sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di igiene e sanità (missione 13 - programma 07 - titolo 1).
35. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 100.000 in favore delle associazioni di tutela degli animali di affezione iscritte nel Registro generale del volontariato previsto dalla legge regionale n. 39 del 1993, quale contributo per l'assistenza veterinaria e la sterilizzazione dei gatti appartenenti alle colonie feline censite nel territorio regionale. Le modalità e i criteri di erogazione del contributo sono definiti con deliberazione dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di igiene e sanità, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge (missione 13 - programma 07 - titolo 1).
36. Per promuovere il reinserimento sociale dei cittadini sottoposti a misure restrittive di detenzione, è autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 130.000 in favore del "Centro studio cani", per la realizzazione nella Casa circondariale di Uta del progetto pilota "Usciamo dalle gabbie" attraverso uno specifico corso mirato al recupero e alla rieducazione di cani abbandonati e non adottabili per problemi comportamentali da prelevarsi nei canili della città metropolitana di Cagliari (missione 12 - programma 04 - titolo 1).
37. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 100.000 a favore dell'associazione "Diabete Zero" onlus per la realizzazione di campi scuola per ragazzi diabetici (missione 12 - programma 05 - titolo 1).
38. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa complessiva di euro 100.000 a favore dell'ENDAS Sardegna - Comitato regionale Sardegna per l'organizzazione del progetto "Diabete e sport" finalizzato al miglioramento della qualità della vita nelle persone colpite dal diabete (missione 12 - programma 05 - titolo 1).
39. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 40.000 a favore di associazioni che operano per l miglioramento della qualità della vita dei malati diabetici cronici per la realizzazione di attività teatrali previste nei progetti terapeutici riconducibili al "Teatro del Vissuto" (missione 12 - programma 05 - titolo 1).
40. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 50.000 a favore dell'associazione "Acque Libere" di La Maddalena per la realizzazione del progetto "Stile di vita, nutrizione, vela" per combattere gli effetti della sclerosi multipla (missione 12 - programma 05 - titolo 1).
41. Il trattamento economico, comprensivo degli eventuali rimborsi spese per missione, spettante ai
componenti degli organi d'indirizzo, previsti dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419), delle Aziende ospedalierouniversitarie di Cagliari e Sassari, resta determinato nella misura di cui alla deliberazione della Giunta
regionale n. 3/14 del 22 gennaio 2013. I relativi oneri gravano sul bilancio delle rispettive aziende.
42. Per il completamento degli interventi perequativi indicati dal Ministero della salute con atto
DGPROF/P/3/I.8.d. n. 1 del 16 giugno 2017, l'Azienda per la tutela della salute è autorizzata a procedere alla stipula di accordi transattivi con i medici interessati, per l'esclusivo riconoscimento degli emolumenti integrativi ivi indicati calcolati dalla data del 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2023 e previa rinuncia da parte degli stessi agli emolumenti integrativi arretrati. Per tali finalità è autorizzata la spesa di euro 251.165 per il 2019, euro 103.123,17 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed euro 34.374,39 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (missione 13 - programma 01 - titolo 1).
43. Le spese relative a prestazioni di adroterapia e protonterapia autorizzate e sostenute annualmente dall'ATS per un importo massimo di euro 200.000, fino alla data di pubblicazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 64, comma 2, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, fanno carico al capitolo SC08.7146 (missione 13 -programma 03 - titolo 1).
44. Il comma 30 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2017, è così sostituito: "30. Le spese autorizzate e sostenute annualmente dalle aziende del Servizio sanitario regionale per l'erogazione di servizi sanitari e socio-sanitari a cittadini comunitari non residenti in stato di indigenza, per un importo massimo di euro 150.000, fanno carico al capitolo SC08.7146 (missione 13 - programma 03 - titolo 1).".
45. A valere sulle risorse stanziate nella missione 15 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC02.0892, i progetti di utilizzo di cui all'articolo 29, comma 36, della legge regionale n. 5 del 2015 così come integrato dall'articolo 5, comma 13, della legge regionale n. 5 del 2017 e dall'articolo 8, comma 31, della legge regionale n. 1 del 2018, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati al 31 dicembre 2021 e prevedono l'impiego dei lavoratori per dodici mesi all'anno e almeno 30 ore settimanali. Possono essere attivati nuovi progetti esclusivamente a favore dei lavoratori già individuati sulla base delle suddette norme. Per le medesime finalità e per garantire la continuità lavorativa, gli enti locali sono autorizzati ad utilizzare anche le economie maturate in relazione ai progetti attuati nell'anno 2018 e negli anni precedenti.
46. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale dei soggetti disabili già impiegati in progetti
sperimentali di inserimento lavorativo di supporto all'aggiornamento del Sistema informativo del lavoro (SIL), e in attuazione dell'articolo 35, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 2 del 2007, la Regione, in raccordo con gli enti locali, predispone, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma pluriennale per la prosecuzione degli interventi finalizzati all'occupazione, al superamento della precarietà ed all'inclusione sociale di cui al Progetto Lavor@bile (missione 12 - programma 02 - titolo 1).
47. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 50.000 per la partecipazione della Regione al progetto "Rigener-Azione Urbana" finalizzato alla rivitalizzazione e riqualificazione del quartiere di
Sant'Elia di Cagliari attraverso azioni di valorizzazione del suo tessuto sociale ed economico e di
collegamento con le altre aree della città (missione 12 - programma 04 - titolo 1).
48. Le risorse regionali assegnate per specifiche finalità e, in tutto o in parte, erogate alle Aziende del servizio sanitario regionale fino all'anno 2014 e non utilizzate possono essere girocontate, a chiusura dei bilanci d'esercizio 2018, a sopravvenienze attive. L'eventuale utile dell'esercizio dell'ATS è destinato per un importo di euro 5.000.000 all'aumento del budget delle associazioni onlus e cooperative sociali convenzionate con il Servizio emergenza-urgenza 118 (missione 13 - programma 01 - titolo 1. È autorizzato il pagamento delle somme impegnate dalla Regione per le finalità di cui al presente comma. Sono escluse dall'applicazione della presente disposizione le somme di cui al comma 31.
49. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 7.439.023,22, a valere sul capitolo SC05.0053, per le medesime finalità di cui all'articolo 5, comma 6, della legge regionale n. 5 del 2017 (missione 13 - programma 05 - titolo 2).
50. È autorizzato, per l'anno 2019, un contributo di euro 50.000 in favore della Lega italiana per la lotta contro l'AIDS (LILA) per realizzare una campagna di informazione, sensibilizzazione, prevenzione e contrasto alla diffusione tra i giovani sardi del virus della immunodeficienza umana (HIV) e della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) (missione 13 - programma 07 - titolo 1).
51. Le risorse di cui al capitolo SC05.0001 sono integrate di euro 20.000 al fine di consentire alle aziende sanitarie della Sardegna una ricognizione delle figure professionali compatibili con l'applicazione del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). A questo scopo, le aziende, in base alle loro attuali e comprovate esigenze strutturali e organizzative, sono autorizzate a istituire nuovi posti in dotazione organica corrispondenti alla figura del collaboratore professionale biologo (missione 13 - programma 01 - titolo 1).
52. Il fondo regionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007, alla cui dotazione finanziaria concorrono le risorse europee, statali e regionali iscritte in conto della missione 12 - programmi 02, 04 e 07, e per l'accesso ai benefici del quale si fa in ogni caso riferimento all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), è destinato all'attuazione dei seguenti interventi nei limiti delle risorse stanziate: a) programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità; b) interventi di potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di persone in condizione di non autosufficienza, fatta eccezione per quelli già finanziati attraverso il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007; c) programma "Ritornare a casa; d) azioni di integrazione socio-sanitaria; e) interventi rivolti a persone affette da particolari
patologie previsti dalla legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8 (Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 (Riordino delle funzioni socioassistenziali)), dalla legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004)), dalla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione), variazioni di bilancio e disposizioni varie), e dall'articolo 18, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 13, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Legge di stabilità 2016).
53. Gli enti locali riconoscono i sussidi economici previsti dalla legge regionale 27 agosto 1992, n. 15 (Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna) in base al piano d'intervento di cui agli articoli 6 e 10 della medesima legge regionale. I sussidi non sono erogati qualora la persona si rifiuti, senza giustificati motivi, di partecipare a interventi di inclusione socio-lavorativa appositamente proposti dal comune di residenza. Qualora il progetto di inserimento socio-lavorativo non garantisca il medesimo beneficio economico si usufruisce del sussidio previsto dalla legge regionale n. 15 del 1992 per differenza rispetto all'importo massimo riconoscibile ai sensi di detta norma.
54. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 1.000.000 per il potenziamento dei Punti unici di
accesso e delle Unità di valutazione territoriale ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni e della gestione degli interventi per la non autosufficienza in ambito PLUS. Il finanziamento è assegnato per euro 500.000 all'ATS in favore delle otto aree sociosanitarie, e per euro 500.000 agli enti gestori degli ambiti PLUS. La ripartizione avviene in ragione della popolazione residente. L'intervento si intende ad integrazione degli altri finanziamenti finalizzati al potenziamento dei Punti unici di accesso e delle Unità di valutazione territoriale (missione 12 -programma 02 - titolo 1 - capitolo SC08.6708).
55. Dopo il comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015, è aggiunto il seguente:
"4 bis. È ammessa la possibilità di utilizzare gli immobili esistenti per gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228. In tal caso, il responsabile della struttura può anche non essere imprenditore agricolo a titolo principale.".
Art. 9
Interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive/span]
1. La Regione promuove e sostiene sul territorio regionale, comprese le carceri, la realizzazione di
specifici interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere e nell'ambito delle relazioni affettive, riconosce l'importanza dell'attività svolta dai centri per la presa in carico degli autori di tali atti operanti sul territorio regionale che per statuto risultino essere rivolti in modo specifico alla riabilitazione degli autori di violenza di genere e incoraggia la creazione di nuovi centri specialistici dedicati alla presa in carico degli autori di violenza di genere promossi localmente da enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) che dimostrino di avvalersi di personale qualificato e che possano dimostrare un'esperienza nel lavoro con gli autori di violenza. I centri antiviolenza possono avviare progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero degli autori di atti di violenza di genere nel rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo e a condizione che siano prioritariamente garantiti la sicurezza, il supporto e i diritti delle vittime al fine di assicurare la inderogabile separatezza dei due percorsi ed escludendo l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore e la vittima.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere a carattere psicologico, socio-educativo, relazionale, culturale, psicoterapeutico e psichiatrico e sono attuati da equipe multidisciplinari composte da psicologi, consulenti, psicoterapeuti, psichiatri, educatori, criminologi, sociologi, assistenti sociali che garantiscano la presenza di operatori di entrambi i sessi, secondo il protocollo di lavoro adottato da ogni centro per la presa in carico degli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive. Gli operatori dei programmi, pur accogliendo il disagio dell'uomo, evitano di scusare, giustificare, minimizzare o colludere con questi comportamenti e rifiutano ogni forma di colpevolizzazione delle donne. Gli operatori, in aggiunta alla formazione nell'area delle relazioni di aiuto e alla relativa esperienza lavorativa devono aver svolto una formazione specifica sulla violenza di genere, sui significati attribuiti ai concetti di identità, ruolo e dinamiche di potere, stereotipi e pregiudizi accettati nelle relazioni tra i generi e sul trattamento degli autori di violenza. I servizi resi dai centri per la presa in carico degli autori di violenza sono gratuiti.
3. I centri previsti dal comma 1 garantiscono standard di qualità ed operano secondo linee guida nazionali ed europee, utilizzano una metodologia idonea a garantire prioritariamente la sicurezza di donne e minori e riservano uno spazio di ascolto dedicato all'autore di violenza che non sia utilizzato per altri scopi o utenza e, in particolare, che non sia fruibile dalle donne o dai bambini vittime di violenza, al fine di garantirne la sicurezza.
4. La Regione istituisce, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un osservatorio regionale sulla violenza e periodicamente tavoli tecnici per garantire procedure integrate ed una rete sinergica, formata dagli operatori dei centri antiviolenza, operatori dei centri per autori di violenza di genere, servizi sociali, forze dell'ordine, sistema giudiziario e ogni altra realtà operante nel settore della violenza sulle donne.
5.La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, stabilisce i criteri per la concessione di contributi diretti a finanziare le attività e le strutture previste dal comma 1, individua i criteri per stabilire la congrua proporzione tra il numero di soggetti ospitati e il personale necessario per la esecuzione dei servizi forniti e definisce misure e idonei meccanismi di verifica della rendicontazione. In difetto della presentazione della rendicontazione, il beneficiario non è ammesso al finanziamento per gli anni successivi fino a regolare adempimento.
6. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, la spesa di euro 50.000 (missione 12 - programma 04 - titolo 1).
7. L'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2017 è abrogato.
Art. 10
Disposizioni in materia di personale
1. Ai fini di quanto esposto dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998, l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva, relative al triennio 2019-2021, relativa al personale dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, è determinato complessivamente in euro 26.415.000, di cui euro 4.456.000 per l'anno 2019, euro 8.911.000 per l'anno 2020 ed euro 13.048.000 per l'anno 2021 e a regime (missione 01 - programma 10 - titolo 1 - capitolo SC01.0216). 2. Per le finalità di cui all'articolo 58, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998, sul fondo di cui all'articolo 62 della medesima legge regionale è autorizzata l'ulteriore spesa annua di euro 580.000 (missione 01 - programma 10 - titolo 1 - capitolo SC01.0216). 3. Gli enti soggetti all'applicazione della legge regionale n. 31 del 1998 i cui oneri di funzionamento gravano su risorse proprie, quantificano le risorse da destinare alla contrattazione collettiva attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, utilizzati per il personale di cui al comma 1. 4. Per le finalità di cui all'articolo 51, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2016, l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva integrativa per il triennio 2019-2021 del personale dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) è determinato complessivamente in euro 3.421.000, di cui euro 578.000 per l'anno 2019, euro 1.154.000 per l'anno 2020 ed euro 1.689.000 per l'anno 2021 e a regime (missione 09 - programma 05 - titolo 1 - capitolo SC04.1919).
5. Fino alla sottoscrizione del contratto integrativo regionale di lavoro dell'area dirigenziale dell'Agenzia FoReSTAS di cui all'articolo 48, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2016, lo stanziamento iscritto in conto dei capitoli del bilancio dell'Agenzia è costituito nella misura corrispondente all'importo stanziato nell'anno 2016, nel rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento delle risorse destinate al trattamento accessorio. 6. Al comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale n. 8 del 2016, le parole "dell'Assessorato regionale competente in materia di bilancio" sono sostituite con le seguenti: "dell'Assessorato competente in materia di personale".
7. Nel comma 69 dell'articolo 5 della legge regionale n. 40 del 2018 è in fine aggiunto il seguente periodo: "e nel corrispondente elenco dei bilanci degli anni successivi". 8. All'articolo 34 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 11 è così sostituito: "11. I consorzi di bonifica, nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci, prevedono l'assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno otto mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato attività lavorativa a favore dei consorzi con contratti a tempo determinato per almeno trecentonovanta giornate lavorative negli ultimi cinque anni, comprese le giornate incluse nei contratti già definiti e in essere alla data di approvazione della presente legge."; b) dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11 bis. I posti vacanti nelle dotazioni organiche dei consorzi di bonifica derivanti dalla cessazione, a qualsiasi titolo, di rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale operaio sono coperti, nei limiti dei posti risultanti dal Piano di organizzazione variabile (POV), mediante la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro delle corrispondenti categorie di cui al comma 11 e secondo l'ordine di priorità da determinarsi con i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale. Ai fini della determinazione dei posti vacanti, si considerano le cessazioni intervenute a far data dall'entrata in vigore della presente legge. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione trovano copertura nei finanziamenti della Regione stanziati annualmente per l'assunzione del personale avventizio. Il personale operaio, incluso quello di cui al comma 11, può essere utilizzato mediante convenzione con altri enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, in attività di manutenzione del territorio, di tutela ambientale e protezione civile.". 9. Gli articoli 3 e 4, comma 3, della legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio), sono applicati anche dagli enti del sistema Regione di cui all'articolo 2 bis della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni. 10. A seguito del trasferimento del personale delle autonomie locali nell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale n. 2 del 2016, e dell'articolo 10 della legge regionale 18 giugno 2018, n. 21 (Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016), e in deroga a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 70 della legge regionale n. 2 del 2016, i fondi per la retribuzione di posizione, per la retribuzione di rendimento, per il lavoro straordinario e per le progressioni dell'Amministrazione regionale sono incrementati, a decorrere dall'annualità 2019, rispettivamente di euro 200.000, euro 100.000, euro 60.000 ed euro 280.000 (missione 01 - programma 10 - titolo 1). I fondi destinati alla retribuzione accessoria del personale delle amministrazioni di provenienza sono conseguentemente rideterminati. Il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 e il contributo annuo previsto dall'articolo 25 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) rimangono invariati per essere destinati alle altre finalità delle autonomie locali.
Art. 11
Disposizioni in materia di pubblica istruzione, cultura,
sport e spettacolo
1. Al fine di consentire lo svolgimento di visite didattiche a Nuoro presso il Museo Deleddiano, casa natale della scrittrice Grazia Deledda, è autorizzata, a valere sulle risorse recate nella missione 04 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC02.0013, la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a favore delle scuole pubbliche secondarie di primo e di secondo grado aventi sede nel territorio della Regione.
2. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, la spesa di euro 100.000 per l'implementazione del Sistema informativo Anagrafe regionale edilizia scolastica (ARES) e per le relative attività di manutenzione, gestione, formazione e supporto agli utenti (missione 04 - programma 03 - titolo 2 - capitolo SC02.5025).
3. È autorizzata, per l'anno 2019, per le finalità di cui all'articolo 5, comma 75, della legge regionale n. 40 del 2018, l'ulteriore spesa di euro 200.000 per l'espletamento e la gestione dei corsi (missione 04 - programma 04 - titolo 1).
4. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 1.000.000, da liquidare in favore delle Fondazioni ITS della Regione, per la sperimentazione di progetti occupazionali innovativi legati al Piano Industria 4.0, da svolgere nei territori maggiormente svantaggiati, attraverso il rilascio di diplomi di istruzione tecnica superiore legate al Sistema nautico, logistica e trasporti. A tal fine le imprese interessate che operano nel settore assicurano, mediante la stipula di accordi con le fondazioni medesime, l'occupazione stabile di diplomati ITS (missione 04 - programma 05 - titolo 1).
5. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 30.000 in favore dell'Associazione tra gli ex parlamentari, sezione sarda, per l'organizzazione del convegno "Presente e futuro della scuola in Sardegna tra criticità e prospettive" (missione 04 - programma 06- titolo 1).
6. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 100.000 a favore dell'associazione "Intercultura" per la promozione e il finanziamento di programmi scolastici internazionali che prevedano lo svolgimento di un periodo di studio all'estero, destinati a studenti delle scuole superiori sarde appartenenti a famiglie meno abbienti (missione 04 - programma 07 - titolo 1).
7. È autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2019 ed euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per la concessione di borse di studio in favore di studenti frequentanti le scuole pubbliche primarie, secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate, in complementarietà con i benefici concessi dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca per le medesime finalità (missione 04 - programma 07 - titolo 1 - capitolo SC02.0071).
8. È autorizzato, per l'anno 2019, il contributo straordinario di euro 50.000 in favore del Centro culturale e di alta formazione professionale onlus, con sede in Villacidro, destinato ad iniziative culturali e all'istituzione di premi e borse di studio per tesi di laurea su argomenti di ricerca riguardanti le relazioni internazionali, l'intercultura, la promozione del territorio, la solidarietà sociale (missione 04 - programma 04 - titolo 1).
9. È autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2019 e di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per l'implementazione dell'offerta universitaria ad indirizzo cinematografico, a favore dell'Università di Cagliari per i corsi gestiti presso la sede dell'ex Provincia di Carbonia Iglesias sita in Via Fertilia a Carbonia (missione 04 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC08.7653).
10. É autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2019 e di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per l'implementazione dell'offerta universitaria, in particolare con indirizzo sanitario, presso la sede dell'AUSI di Iglesias (missione 04 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC02.0159).
11. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 100.000 per le finalità di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 5 del 2017, concernenti lo sviluppo di un progetto volto a promuovere la qualità nell'ambito dei servizi alla persona e a migliorare il profilo professionale degli assistenti sociali assicurandone la formazione teoricopratica di base e continua (missione 04 - programma 04 - titolo 1).
12. È autorizzata, per l'anno 2019, la concessione di un contributo straordinario di euro 100.000 alla Vice Provincia sarda dell'Ordine della Mercede per i danni causati dai fulmini che, nel mese di settembre 2018, si sono abbattuti sull'intero complesso del Santuario di N.S. di Bonaria e per la messa in sicurezza del sito contro le scariche atmosferiche con la sistemazione di un adeguato impianto di protezione LPS esterno ed interno e relativi SPD, secondo le norme CEI (Comitato elettronico italiano) in materia di normativa tecnica (missione 05 - programma 01 - titolo 2).
13. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 85.000 a favore della Conferenza episcopale sarda quale contributo finalizzato al miglioramento dei livelli di sicurezza negli edifici di culto di propria competenza (missione 05 - programma 02 - titolo 2).
14. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, la spesa di euro 150.000 a favore della Provincia di Sassari al fine di provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria e alle spese derivanti dal contratto di comodato d'uso tra la Regione autonoma della Sardegna e la Provincia di Sassari, relativo all'immobile denominato "ex convento del Carmelo di Sassari" (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
15. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 500.000 quale contributo a favore del Comune di Cabras per la valorizzazione e l'ampliamento del sito archeologico di Mont'e Prama (missione 05 - programma 01 - titolo 2).
16. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 20.000 in favore dell'Istituto sardo per la storia
dell'antifascismo nella Sardegna Centrale (ISTASAC) e di euro 20.000 in favore dell'Istituto sardo per la Storia dell'antifascismo e della società contemporanea (ISSASCO) per lo svolgimento delle attività istituzionali (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC03.0023).
17. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale n. 1 del 2018 è autorizzata per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 la spesa di: a) euro 16.900.000 per i progetti di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale (missione 05 - programma 02 - titolo 1); b) euro 7.900.000 per i progetti per le biblioteche e gli archivi storici (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
18. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 25.000 in favore del Comune di Asuni e di euro 25.000 in favore del Comune di Tresnuraghes, sedi di musei già dedicati alla conservazione e diffusione della conoscenza della cultura e dei valori identitari degli emigrati sardi storici (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
19. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 100.000 in favore del Comune di San Nicolò Gerrei per lo svolgimento del progetto "Stiddius de oru" (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
20. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 100.000 in favore dell'associazione culturale e di promozione del territorio "OSA", con sede a Sassari, per la realizzazione del progetto "La ricerca della qualità di vita in Sardegna" (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
21. É autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 70.000 a favore della associazione culturale "Intrepidi Monelli" per la realizzazione del progetto culturale "Rette Mediterranee", con lo scopo di valorizzare le realtà artistiche, i prodotti eno-gastronomici e artigianali, creando un nuovo circuito di scambi e nuovi mercati (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
22. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 30.000 per la Rete sarda dei musei e dei luoghi delle statue menhir, con capofila il Comune di Allai e in particolare per la realizzazione della mostra "Dialogo tra uomini di pietra" in programma a Matera, nel 2019, in occasione degli eventi per la Capitale europea della cultura (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
23. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 250.000 a sostegno dell'esercizio cinematografico sardo per la promozione e distribuzione in sala di prodotti audiovisivi realizzati in Sardegna o attinenti al patrimonio culturale identitario o che coinvolgono talenti creativi o professionalità sarde (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
24. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 1.000.000 a favore della Fondazione Sardegna Film Commission al fine garantire la fase di start up del progetto Nuova Animazione in Sardegna (NAS). L'importo si intende quale cofinanziamento regionale dei programmi FSE e POR FESR (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
25. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività artistiche collegate alla musica e a facilitarne le ricadute economiche anche mediante il potenziamento di percorsi formativi altamente specializzati all'interno dei reparti di Regia-Montaggio-Suono-Composizione di musica per film, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a favore della Fondazione Sardegna Film Commission. Il piano di interventi, da programmare nel quadro della programmazione unitaria, garantisce la coerenza con le attività connesse all'accordo di rifunzionalizzazione del Parco della musica e il coinvolgimento di soggetti altamente qualificati nelle discipline del suono e musica nel cinema (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
26. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 12, della legge regionale n. 1 del 2018, a partire dal 2019, è autorizzata, a favore della Società umanitaria di Carbonia, la spesa complessiva di euro 200.000 così ripartita (missione 05 - programma 02 - titolo 1 e titolo 2): a) euro 50.000 per investimenti sul capitolo SC08.7214; b) euro 150.000 sul capitolo SC08.6960, di cui euro 40.000 per la realizzazione di uno specifico programma di attività ed eventi relativi alle quattro giudicesse sarde ed alla realizzazione della figura della donna in Sardegna ed euro 10.000 per finanziare le attività in collaborazione con la "Casa del Cinema" di Iglesias.
27. Per il sostegno e la promozione delle attività teatrali è autorizzata la spesa di euro 50.000, per l'anno 2019, in favore dell'Associazione mutua di soccorso e previdenza di Carloforte, per le spese di funzionamento del Cineteatro di Carloforte (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC05.0903).
28. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 50.000 in favore del Comitato sardo grandi eventi per la realizzazione di attività e iniziative riguardanti la commemorazione e la rievocazione di particolari e significativi eventi storici che hanno coinvolto la Sardegna, secondo gli indirizzi impartiti dall'Assessorato competente in materia di cultura (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
29. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 30.000 a favore della associazione culturale "Iscandula" per la realizzazione della manifestazione "Expo della musica sarda", con lo scopo di esplorare il complesso mondo della musica originaria sarda coinvolgendo non solo i musicisti, ma anche gli artigiani costruttori, gli artisti delle varie arti che si ispirano ai suoni della musica sarda, gli editori e gli organizzatori di eventi (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
30. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 20.000 a favore dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI), sezione di La Maddalena, per la realizzazione di un monumento evocativo della resistenza locale opposta ai nazifascisti nel periodo bellico (missione 05 - programma 02 - titolo 2).
31. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 30.000 in favore dell'associazione nazionale "Velieri in vela latina" con sede in La Maddalena, patrimonio navigante e museo diffuso, per la valorizzazione degli antichi saperi e della cultura delle attività marinaresche tradizionali (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
32. A decorrere dall'anno 2019, una quota pari a euro 30.000 annui dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 7 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo) è destinata alla concessione di un contributo a favore della città metropolitana di Cagliari
per le attività del Centro regionale di documentazione biblioteche ragazzi (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
33. È autorizzata, per l'anno 2019, l'ulteriore spesa di euro 50.000 per la realizzazione del progetto di lettura multimediale di cui all'articolo 8, comma 16, della legge regionale n. 1 del 2018, (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC03.0023).
34. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 600.000 in favore del Teatro di Sardegna di Cagliari, riconosciuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Teatro di rilevante interesse culturale (TRIC) ai sensi del decreto ministeriale 27 luglio 2017, per la realizzazione delle attività di istituto (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
35. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 70.000 in favore della Compagnia teatrale "L'Effimero meraviglioso" quale contributo per l'allestimento della stagione teatrale e per l'attività di formazione degli operatori teatrali della Sardegna (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
36. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa complessiva di euro 85.000 a favore del Centro italiano cultura del carbone di Carbonia quale contributo per assicurare il funzionamento e gli interventi di gestione e promozione del Museo nazionale del carbone (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
37. Per le finalità istituzionali proprie dell'associazione "Archeo Foto Sardegna" è autorizzato il trasferimento, per l'anno 2019, di euro 30.000 finalizzati alla gestione del Museo di Allai ed alla promozione dei beni archeologici e delle immagini presenti (missione 05 - programma 02 - titolo 1). 38. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 50.000 in favore dell'associazione culturale no profit "L'Ogliastra" quale contributo straordinario per lo svolgimento delle attività d'istituto (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
39. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 100.000 in favore dell'associazione senza scopo di lucro "Coro a Tenores Cultura popolare di Neoneli" quale contributo per la realizzazione del progetto multimediale editoriale e culturale "Lussu, un'omine, una vida" (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
40. Nel comma 9 dell'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2017 le parole "euro 800.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 900.000" (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC08.6955).
41. A decorrere dall'anno 2019, il contributo di cui all'articolo 28, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni, è attribuito all'Istituto superiore di Scienze religiose Sassari-Tempio-Ampurias Euromediterraneo, costituito in seguito alla fusione dei due Istituti superiori di Scienze religiose (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC03.0341).
42. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 150.000 in favore dell'associazione "Prohairesis" per l'organizzazione a Fonni della prima edizione del corso di formazione per gli operatori delle imprese culturali della Sardegna (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
43. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 50.000 in favore dell'associazione culturale "Ballu Tundu" per la realizzazione del Museo degli strumenti e della musica della Sardegna (missione 05 - programma 02 - titolo 2).
44. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 30.000 a favore del Comune di Ozieri per la realizzazione della manifestazione "Premio di poesia città di Ozieri" (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
45. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 40.000 a favore dell'associazione culturale folklorica "Ittiri Cannedu" di Ittiri per la organizzazione del 34° festival internazionale "Ittiri Folk Festa" e del premio "Zenìas" prevista dal 18 al 24 luglio 2019 (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
46. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 100.000 da trasferire alla Fondazione Andrea Parodi per le finalità istituzionali proprie (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC08.6928). 47. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 50.000 in favore dell'associazione "Sardegna Corsica" per il perseguimento dei propri compiti istituzionali (missione 05 - programma 02 - titolo 1). 48. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 250.000 a favore della Fondazione "Accademia Casa di popoli, culture e religioni. Fondazione Nuovo umanesimo dell'incontro", per il raggiungimento dei propri scopi sociali (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
49. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 50.000 per l'acquisizione del materiale audiovisivo relativo alle passate edizioni del festival internazionale di culture e tecniche avanzate "Leggendo Metropolitano" al fine di conservare, valorizzare e rendere fruibile all'interno dell'archivio storico virtuale"Sardegna Digital Library" il patrimonio culturale prodotto (missione 05 - programma 02 - titolo 2).
50. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 75.000 a favore del Comune di Ploaghe al fine di consentire la realizzazione della Mostra permanente multimediale-virtuale e tradizionale sulla figura del Canonico Giovanni Spano all'interno dell'edificio dell'ex Convento dei Frati cappuccini di Ploaghe (missione 05 - programma 02 - titolo 2).
51. É autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 25.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore della Fondazione MUSEAA onlus - Museo etnoantropologico dell'Anglona - Centro di studi e documentazione del territorio per la progettazione e l'acquisto di arredi destinati al museo etnoantropologico dell'Anglona (missione 05 - programma 03 - titolo 2).
52. Per l'anno 2019 una quota pari a euro 50.000 dei finanziamenti concessi per l'organizzazione di manifestazioni sportive ad alto tasso tecnico promozionale è destinata alla concessione di un contributo straordinario a favore dell'associazione sportiva dilettantistica "Accademia d'armi Athos" per l'organizzazione nella città di Cagliari della "16° edizione dei Campionati del Mediterraneo cat. Minimes, cadetti e giovani di scherma" (missione 06 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC05.0849). 53. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 50.000 per la concessione di un contributo straordinario per l'organizzazione nel territorio regionale dei "Campionati del Mediterraneo di scherma 2019" in programma nella città di Cagliari (missione 06 - programma 01 - titolo 1).
54. Una quota pari a euro 95.000 delle risorse iscritte per l'anno 2019 nella missione 06 - programma 01 - titolo 1 è destinata alla concessione di un contributo straordinario a favore del Comitato regionale Sardegna del Centro sportivo educativo nazionale (CSEN) per la realizzazione del progetto "Liberi con lo sport" consistente in un corso di formazione rivolto ad almeno dieci detenuti di ciascuna delle case circondariali di Sassari, Nuoro e Cagliari e finalizzato al conseguimento della qualifica di Operatore per l'insegnamento dell'attività motoria o del diploma nazionale CSEN di istruttore di body building e fitness, e consistente nell'attività motoria per gli altri detenuti sotto la guida di istruttori qualificati, compresa la fornitura dell'abbigliamento sportivo, dell'attrezzatura tecnica e del materiale didattico necessari a tal fine (missione 06 - programma 01 - titolo 1).
55. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 100.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore del Comitato regionale FIGC Sardegna per l'organizzazione nel territorio regionale delle finali di Coppa Italia 2019 di beach soccer (missione 06 - programma 01 - titolo 1).
56. Al fine di garantire un adeguato sostegno finanziario per la partecipazione ai campionati regionali (stagioni sportive 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021) è autorizzata, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, la spesa di euro 3.300.000 a favore dei Comitati regionali delle federazioni sportive riconosciute dal CONI e/o dal Centro italiano paralimpico (CIP), che abbiano almeno 5.000 atleti tesserati con le associazioni/società sportive affiliate per ciascuna federazione e regolarmente iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna). Le suddette somme sono ripartite in proporzione al numero degli atleti tesserati e delle società/associazioni affiliate alle singole federazioni e non concorrono al calcolo di quanto previsto dall'articolo 38, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni. Sono escluse dalle disposizioni di cui al presente comma le attività già oggetto di contributi a favore delle società/associazioni sportive isolane, previsti dalla legge regionale n. 17 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni. Le federazioni sono tenute a destinare per le attività di formazione una quota pari ad almeno il 15 per cento del contributo assegnato. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sport, sono stabilite le modalità di erogazione dei contributi (missione 06 - programma 01 - titolo 1).
57. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 15.000 a favore del Comune di Carloforte per la realizzazione di un progetto per la promozione di percorsi di trekking nel proprio territorio, volto alla realizzazione e all'allestimento di software promozionali e applicativi finalizzati alla valorizzazione, all'ottimizzazione e alla messa a sistema dei percorsi e delle aree sportive attrezzate in area urbana e rurale (missione 06 - programma 01 - titolo 1).
58. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 100.000 in favore del Comitato italiano paralimpico della Sardegna per la realizzazione del progetto "AGITAMUS" finalizzato alla promozione negli istituti scolastici della conoscenza dell'attività sportiva nelle persone con disabilità (missione 06 - programma 01 - titolo 1).
59. È autorizzato, per l'anno 2019, un contributo straordinario di euro 30.000 in favore dell'ASD Handball Athletic club Nuoro destinato alla copertura delle spese relative alla promozione, valorizzazione e sviluppo della disciplina sportiva Pallamano per la stagione sportiva 2018/2019 (missione 06 - programma 01 - titolo 1).
60. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 120.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore del Comitato regionale FIPAV della Sardegna per l'organizzazione, nel territorio regionale, di un torneo internazionale di pallavolo maschile (missione 06 - programma 01 - titolo 1). 61. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 20.000 a favore dell'AD Polisportiva Sarroch per le finalità istituzionali proprie e per l'attività inerente i play off del campionato nazionale di A2 di pallavolo (missione 06 - programma 01 - titolo 1).
62. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 50.000 in favore della federazione Tiro con l'arco (FITARCO), Comitato Regione Sardegna, per l'organizzazione della manifestazione di rilevante interesse sportivo e turistico "La coppa Italia delle regioni" in programma nel mese di luglio 2019 a Cagliari (missione 06 - programma 01 - titolo 1).
63. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 70.000 in favore dell'associazione culturale "S'Animu" quale contributo straordinario al fine di consentire la realizzazione dell'evento "Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) Summer week" (missione 06 - programma 01 - titolo 1).
64. È autorizzato, per l'anno 2019, un contributo straordinario di euro 30.000 in favore delle Associazioni sportive sociali italiane (ASI), comitato regionale della Sardegna, al fine di sostenerne l'attività di promozione (missione 06 - programma 01 - titolo 1).
65. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 50.000 in favore del Motoclub Motor School Riola Sardo ASD per la prova del campionato "Internazionali d'Italia di Motocross" (missione 06 - programma 01 - titolo 1).
66. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 50.000 a favore dell'associazione "Porto Cervo Racing Team ASD" - Porto Cervo Arzachena, per l'organizzazione della manifestazione regionale "Centro Sardegna mini kart" (missione 06 - programma 01 - titolo 1).
67. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa complessiva di euro 50.000 in favore della Federazione italiana nuoto (FIN) - Comitato regionale Sardegna, per l'organizzazione della Coppa internazionale COMEN di pallanuoto giovanile e paralimpica da svolgersi nella città di Cagliari (missione 06 - programma 01 - titolo 1).
68. Al fine di promuovere e valorizzare anche in chiave turistica il comparto ippico regionale è autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 250.000per la concessione di un contributo a favore dell'Ippodromo "Don Deodato Meloni" di Chilivani per la realizzazione di un evento ippico internazionale, con il coinvolgimento del sistema degli ippodromi sardi (missione 06 - programma 01 - titolo 1).
69. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 300.000 in favore degli enti locali e delle società sportive che svolgono attività sociali nell'ambito degli sport acquatici quale contributo per l'abbattimento dei costi dell'acqua (missione 06 - programma 01 - titolo 1). Per poter beneficiare del contributo gli aventi diritto devono disporre della certificazione attestante l'attività natatoria prevalente, rilasciata da: a) amministrazioni comunali che gestiscono direttamente il consumo idrico nelle piscine; b) Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) o Società sportive dilettantistiche (SSD) iscritte all'albo regionale e all'albo nazionale del CONI affiliate alla Federazione italiana nuoto con certificazione di Scuola nuoto federale o enti di promozione sportiva; c) ASD o SSD iscritte all'albo regionale e all'albo nazionale del CONI affiliate alla Federazione italiana nuoto paralimpico o Federazione italiana sport disabilità intellettive relazionali, entrambe appartenenti al Comitato italiano paralimpico.
70. È autorizzato, per l'anno 2019, un contributo straordinario di euro 50.000 a favore dell'associazione "PGS Sport Events" al fine di sostenere il progetto di integrazione "In campo senza barriere" (missione 06 - programma 01 - titolo 1).
71. É autorizzata per l'anno 2019, la spesa di euro 10.000 a favore del Comune di Ozieri per la riapertura e gestione del Centro di aggregazione sociale - Punto giovani (missione 06 - programma 02 - titolo 1).
72. É autorizzato, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, un contributo di euro 200.000 a favore dell'Università di Cagliari e di euro 100.000 a favore dell'Università di Sassari al fine di promuovere le attività sportive degli studenti universitari e di migliorare la fruibilità degli impianti a tale fine destinati. Il programma di utilizzo di tale contributo è approvato dal comitato che sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività, istituito in ciascuna università (missione 06 - programma 01 - titolo 1).
73. Al fine di far fronte ai gravi danni causati dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel mese di ottobre 2018, è autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 30.000 in favore dell'associazione sportiva dilettantistica "Circolo nautico Porto Palma", titolare della concessione demaniale marittima n. 3 del 17 luglio 2015, disposta con determina n. 1576 del 17 luglio 2015, per il ripristino dell'uso del Porticciolo di Porto Palma nel Comune di Arbus e della strada di accesso (missione 06 - programma 01 - titolo 2).
74. Al fine di sostenere, prima del loro ritorno in proprietà al comune concedente, le esigenze di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi realizzati dai concessionari su aree comunali date in concessione gratuita da almeno venti anni, è autorizzata la spesa di euro 200.000. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport concede, ai soggetti concessionari che abbiano adottato il regolamento di gestione ai sensi della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36 (Provvedimenti in favore dello sport in Sardegna) e della legge regionale 9 giugno 1989, n. 36 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna) contributi sino alla misura dell'85 per cento delle spese da sostenere per favorire la corretta funzionalità degli impianti sportivi. È autorizzata, inoltre, la spesa di euro 30.000 in favore del Comune di Nuoro per la manutenzione del campo di calcio presso il carcere di Badu 'e Carros (missione 06 - programma 01 - titolo 2).
75. É autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 1.000.000 ai fini dello scorrimento della graduatoria dei soggetti attuatori-enti locali individuati con l'avviso pubblico previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 23/5 dell'8 maggio 2018, nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna, Linea d'azione 1.10.4 "Impiantistica sportiva" (missione 06 -mprogramma 01 - titolo 2 - capitolo SC05.0884).
76. In attuazione dell'articolo 2 del protocollo d'intesa tra la Regione autonoma della Sardegna e la Conferenza episcopale sarda del 22 settembre 2016, nell'ambito delle politiche sociali della Regione, con particolare riferimento a quelle in favore dei giovani al fine di creare centri di aggregazione e di formazione sociale di contrasto alle devianze giovanili, nel riconoscere in tal senso l'importante ruolo degli oratori, è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.400.000 in ragione di euro 1.000.000 per l'anno 2019 e di euro 2.200.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per la concessione di contributi alle diocesi e per la realizzazione di oratori interparrocchiali gestiti dalle stesse diocesi. Ogni struttura oratoriale è destinata a servire non meno di tre parrocchie ubicate nell'ambito dello stesso comune e deve essere realizzataall'interno del perimetro del centro urbano. Il contributo è concesso nella misura del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque nella misura massima di euro 1.350.000. La spesa è orientata alla realizzazione del complesso oratoriale nel suo insieme: struttura muraria e i relativi spazi di pertinenza per le attività da svolgersi all'aperto; non rientra nel finanziamento l'acquisizione delle aree su cui realizzare il complesso oratoriale. Gli importi di competenza regionale sono trasferiti alle diocesi ammesse al finanziamento per stato di avanzamento dei lavori, nella misura percentuale del finanziamento assegnato; compatibilmente con la sufficiente disponibilità finanziaria sussistente nel bilancio, il saldo è corrisposto nell'annualità di fine dei lavori ancorché realizzati prima della scadenza del triennio. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessorato di cui all'articolo 5 del predetto protocollo d'intesa, sono emanate apposite direttive di attuazione del programma; il progetto esecutivo deve essere presentato da parte delle diocesi entro il termine di quindici giorni successivi alla data di pubblicazione delle direttive di attuazione (missione 06 - programma 01 - titolo 2).
77. É autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 15.000 in favore della AGESCI per l'accoglienza di ragazzi e capi scout presso la base di San Martino, Abbasanta, in occasione della Route regionale 2019 (missione 06 - programma 02 - titolo 1).
78. Le risorse iscritte nel bilancio 2019-2021 ai sensi della legge regionale 5 agosto 2015, n. 21 (Realizzazione di campagne pubblicitarie degli attrattori e dei prodotti della Sardegna) sono destinate per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 alla stipula di un contratto triennale con le società sportive professionistiche Cagliari calcio e Dinamo Sassari finalizzato alla realizzazione e veicolazione di campagne pubblicitarie degli attrattori ambientali, culturali e turistici e dei prodotti artigianali ed enogastronomici della Sardegna (missione 07 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC06.0457).
79. È autorizzato, per l'anno 2019, un contributo straordinario di euro 160.000 in favore dell'Istituto superiore regionale etnografico (ISRE), di cui euro 50.000 destinati alla realizzazione di un corso di fotografia artistica ed euro 110.000 per l'organizzazione a Nuoro del primo "Festival internazionale della fotografia intitolato a Marianne Sin-Pfaeltzer e Claudio Gualà (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC03.0001).
80. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 25.000 a favore del Comune di Nuoro per la realizzazione del progetto di riqualificazione urbana ideato dalla APS "Tela Urbana" (missione 08 programma 01 - titolo 1).
81. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, la spesa di euro 500.000 a favore della Fondazione del Cammino minerario di Santa Barbara di Iglesias (missione 09 - programma 02 - titolo 2 - capitolo SC08.6906).
82. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 100.000 in favore dell'associazione polisportiva "Olimpia" onlus al fine di agevolare il percorso partecipativo e di inclusione sociale delle persone affette da disabilità intellettiva, relazionale, x-fragile, autismo, patologie ad esso correlate o altre sindromi rare (missione 12 - programma 02- titolo 1).
83. È autorizzato, per l'anno 2019, un contributo straordinario di euro 150.000 a favore della Camera di commercio di Cagliari al fine di provvedere agli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'immobile sito all'interno del quartiere fieristico denominato ''padiglione Badas" riconosciuto come bene identitario (missione 14 - programma 02 - titolo 2).
84. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 70.000 in favore dell'associazione di promozione sociale "Promo Eventi", al fine di organizzare il primo concorso internazionale del vino vermentino (missione 16 - programma 01- titolo 1).
85. È autorizzato, per l'anno 2019, un finanziamento di euro 25.000 in favore dell'Istituto agrario di
istruzione superiore "Duca degli Abruzzi" di Elmas per lo studio e la valorizzazione dei prodotti di qualità della filiera agro-alimentare della Sardegna (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
86. È istituito il Premio Luigi Crespellani, avvocato e politico sardo, per l'individuazione e il riconoscimento pubblico degli enti locali sardi che si sono particolarmente distinti per la capacità di innovazione organizzativa nella gestione delle funzioni associate con evidenti risultati positivi nei confronti dei cittadini. L'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica predispone le modalità di partecipazione e di aggiudicazione del premio, previa deliberazione della Giunta regionale e intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali. Per tali finalità è autorizzata, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, la spesa di euro 100.000 (missione 18 - programma 01 - titolo 1).
87. All'articolo 21 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera u) del comma 1 è inserita la seguente: "u bis) il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private di cui al comma 1 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 348 del 1979."; b) la lettera g) del comma 2 è abrogata.
88. É autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 25.000 in favore della Fondazione Antonio Segni per la valorizzazione e lo studio dei documenti dell'Archivio Antonio Segni, dichiarato di notevole interesse storico dalla Soprintendenza archivistica della Sardegna (missione 05 - programma 01 - titolo 1).
89. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 1999, è inserita la
seguente: "c bis) il Presidente del Comitato italiano paralimpico, o un suo delegato;".
90. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, la spesa di euro 20.000 quale ulteriore
contributo alla Fondazione Giuseppe Dessì per i costi relativi alla propria missione istituzionale (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
91. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 240.000 per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 5, comma 46, lettera c) della legge regionale n. 40 del 2018 (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
92. É autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 40.000 in favore della Fondazione Sardinia per i propri compiti istituzionali in materia di lingua sarda (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
93. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 50.000 per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 8, comma 11, lettera b) della legge regionale n. 5 del 2017 (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
94. É autorizzato, per l'anno 2019, un contributo straordinario di euro 50.000 in favore della Compagnia teatrale "Is Mascareddas" per lo svolgimento delle proprie attività (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
95. É autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 120.000 a favore del Comitato regionale Federazione italiana pallacanestro (FIP) della Sardegna, quale contributo straordinario per l'organizzazione nel territorio regionale di un torneo internazionale di pallacanestro maschile e del raduno collegiale della Nazionale italiana in preparazione dei Campionati del mondo 2019 (missione 06 - programma 01 - titolo 1) e la spesa di euro 60.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore della Federazione Ginnastica d'Italia Comitato regionale Sardegna, per l'organizzazione del 4° Mediterranean Artistic Rhythmic & Aerobic Junior Championships, manifestazione internazionale da organizzare a Cagliari nel settembre 2019 in occasione delle celebrazioni del 150° anno della sua fondazione (missione 06 - programma 01 - titolo 1).
96. É autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 200.000 quale contributo alle associazioni sportive per la partecipazione ai campionati nazionali a squadre Lega Pro. Il contributo è ripartito prioritariamente alle associazioni sportive impegnate nella valorizzazione dei giovani e dei talenti sardi, anche per fronteggiare i costi di trasporto e di trasferta, in relazione al minutaggio effettivo di gioco conteggiato dalla federazione di appartenenza (missione 06 - programma 01 - titolo 1).
Art. 12
Norma finanziaria
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2019, 2020 e 2021 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi nel rispetto del decreto legislativo n.118 del 2011 e delle norme e principi contabili che regolano le modalità di copertura delle spese.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 7, pari ad euro 1.630.000 annui dal 2020 al 2026 e a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 42, pari a euro 34.374,39 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si fa fronte mediante utilizzo di pari quota dell'entrata già accertata ed imputata in conto del titolo 1 - tipologia 103 - capitolo EC122.028 eccedente rispetto alle spese impegnate ed esigibili nelle stesse annualità e rispetto alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale n. 5 del 2017, all'articolo 11, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2018, e all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2018, n. 17(Disposizioni urgenti in materia di continuità territoriale marittima tra la Sardegna e la Corsica) relative alla
medesima annualità.
[span class="titoloparagrafo"]Art. 13
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) con effetti finanziari dal 1° gennaio 2019, ad eccezione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 6, i cui effetti decorrono dall'entrata in vigore della legge regionale n. 40 del 2018.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 28 dicembre 2018
Pigliaru
Allegati alla presente legge:
1. Art. 6 comma 23: Fonti di finanziamento e rispettive dotazioni
2. Tabella A - Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rifinanziamenti di spese regionali
3. Tabella B - Importi da iscrivere in bilancio relativamente a riduzioni di spese regionali
4. Tabella C - Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rimodulazioni di spese disposte da leggi regionali
5. Tabella D - Investimenti