Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge
Art. 1
Modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2000
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 19 (Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro), è inserito il seguente periodo "Il CREL prosegue la propria attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi componenti.".
Art. 2
Disposizioni per il contenimento della spesa e modifica all'articolo 18 della
legge regionale n. 6 del 2004
1. Il gettone di presenza attribuito ai componenti del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) ivi compreso il Presidente, ai sensi dell'articolo 18, comma 15 ter, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004), introdotto dall'articolo 41, comma 3, lettera b), della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), è ridotto del 10 per cento.
2. Analoga riduzione del 10 per cento è stabilita per la misura del compenso forfettario attribuito al presidente del CREL ai sensi dell'articolo 18, comma 15 bis, della legge regionale n. 6 del 2004, introdotto dall'articolo 41, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 7 del 2005, modificato dall'articolo 1, comma 39, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).
3. Al comma 15 ter dell'articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2004 introdotto dall'articolo 41, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 7 del 2005, dopo le parole "per la partecipazione alle sedute dell'organismo" è inserito il seguente periodo "e per la partecipazione alle sedute delle commissioni istituite nel rispetto del regolamento interno del medesimo organo.".
4. La Giunta regionale è autorizzata ad adeguare i compensi, le indennità e i rimborsi dei componenti del CREL, ivi compreso il presidente, in corrispondenza a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale sopravvenuta.
Art. 3
Modifica all'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2000
1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2000, è inserito il seguente periodo "Il regolamento può disciplinare la decadenza dei singoli componenti in caso di ripetute assenze ingiustificate.".