Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Oggetto e finalità
1. Il Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, di seguito denominato BURAS, é lo strumento legale di conoscenza delle leggi e dei regolamenti regionali, degli atti amministrativi della Regione e di tutti gli atti in esso pubblicati. Restano salve le altre forme di conoscenza e di pubblicità riconosciute dall’ordinamento vigente.
2. Con la pubblicazione di cui al comma 1, la Regione favorisce il diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l’Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa), nel rispetto delle norme vigenti a tutela della riservatezza dei terzi.
3. Il BURAS è redatto in forma digitale e pubblicato on-line su apposita sezione del sito internet ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
4. A far data dal 1° aprile 2012 il BURAS è pubblicato esclusivamente in forma digitale e diffuso in forma telematica con modalità volte a garantire l’autenticità, l’integrità e la conservazione dei documenti digitali ivi contenuti.
ARTICOLO 2
Validità degli atti pubblicati
1. La pubblicazione degli atti sul BURAS ha valore legale.
ARTICOLO 3
Articolazione del BURAS
1. Il BURAS si articola in tre parti i cui contenuti sono specificati nei commi 3, 4 e 5. Per atti complessi o per omogeneità di materia, a discrezione della redazione, è prevista la pubblicazione di supplementi alla parte prima e seconda.
2. Sono pubblicati nella parte I del BURAS:
a) le modificazioni alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e le norme di attuazione dello Statuto;
b) le leggi e i regolamenti regionali;
c) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione e a leggi statali incidenti sulla normativa regionale; le decisioni relative a conflitti di attribuzione tra lo Stato e la Regione, nonché i ricorsi della Giunta regionale e i ricorsi del Governo o di altre regioni su questioni di legittimità costituzionale; le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità delle leggi regionali;
d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa vigente in materia;
e) le deliberazioni e i decreti emanati dagli organi del Consiglio regionale;
f) i decreti del Presidente della Regione;
g) i decreti assessorili;
h) le deliberazioni della Giunta regionale;
i) le determinazioni degli organi di direzione amministrativa della Regione;
j) comunicati o avvisi del Presidente della Regione, del Consiglio regionale e degli assessori di interesse generale;
k) comunicati o avvisi dei dirigenti e ogni altro atto della Regione la cui pubblicazione è prevista in leggi o regolamenti statali o regionali;
l) ogni altro atto o provvedimento che gli organi della Giunta e del Consiglio regionali ritengano opportuno pubblicare.
3. Sono pubblicati nella parte II del BURAS gli annunci e gli altri avvisi prescritti da leggi e regolamenti vigenti nella Regione.
4. Sono pubblicati nella parte III del BURAS:
a) i bandi di concorso della Regione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici;
b) i bandi e gli avvisi di gara della Regione, delle agenzie regionali, degli enti locali e di altri enti pubblici per l’attribuzione di contributi, sovvenzioni, borse e in genere di benefici economici o finanziari, nonché gli esiti delle gare e le graduatorie dei concorsi;
c) gli annunci e gli avvisi per i quali era prevista la pubblicazione nel Foglio annunzi legali delle province.
ARTICOLO 4
Periodicità della pubblicazione
1. La pubblicazione del BURAS avviene, di norma, con cadenza settimanale, ogni giovedì. Nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo.
2. In caso d’urgenza o di necessità la pubblicazione avviene in edizione straordinaria.
ARTICOLO 5
Modalità e termini di pubblicazione
1. Le strutture regionali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati alla pubblicazione di propri atti sul BURAS hanno accesso all’area riservata del sito internet per il caricamento degli atti da pubblicare.
2. Le richieste di pubblicazione e gli atti da pubblicare devono pervenire alla redazione del Bollettino in formato digitale, mediante accesso all’area riservata di cui al comma 1.
3. L’atto o l’estratto da pubblicare è redatto dal soggetto pubblico o privato che ne fa richiesta, con indicazione della normativa che prescrive la pubblicazione. Del contenuto dell’atto pubblicato è responsabile il soggetto che ha disposto la richiesta di pubblicazione.
4. La pubblicazione è effettuata nel testo integrale. La pubblicazione per estratto, con omissione del preambolo e degli allegati, è eseguita solo su richiesta e previa predisposizione del testo in tale forma da parte del soggetto richiedente. Gli avvisi e i comunicati sono redatti e pubblicati in forma concisa.
5. Gli atti pubblicati nel BURAS devono essere conformi ai testi trasmessi per la pubblicazione.
6. Qualora si rilevino difformità tra testo inviato per la pubblicazione e testo pubblicato, si provvede a immediata errata-corrige inserita nel primo bollettino utile successivo al momento dell’avvenuta conoscenza dell’errore.
7. Qualora si rilevino difformità tra testo originario e testo inviato per la pubblicazione, si provvede alla correzione mediante avvisi di rettifica.
L’avviso di rettifica è richiesto, con nota scritta alla redazione del
Bollettino, dal soggetto che ha chiesto la pubblicazione del testo errato. L’avviso di rettifica indica la parte errata del testo pubblicato e il testo
corretto; se necessario, è disposta la ripubblicazione dell’intero atto.8. Le leggi regionali e i regolamenti sono pubblicati entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di pubblicazione.
9. La pubblicazione di atti, avvisi e comunicati avviene, di norma, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta di pubblicazione. Per pubblicazioni complesse o particolarmente voluminose i tempi di pubblicazione sono concordati tra la redazione e il soggetto che ne fa richiesta.
10. Gli ulteriori criteri, condizioni, modalità e termini di pubblicazione sono stabiliti con provvedimento del dirigente della struttura competente.
ARTICOLO 6
Consultazione e diffusione del BURAS
1. La consultazione del BURAS sul sito internet della Regione autonoma della Sardegna è libera e gratuita.
2. La consultazione gratuita del BURAS sul sito della Regione è garantita presso gli uffici per le relazioni con il pubblico (URP) della Regione, le biblioteche della Regione e degli enti locali. A richiesta degli utenti le amministrazioni rilasciano copia stampata del Bollettino, previo pagamento di un contributo stabilito con le modalità di cui all’articolo 7, comma 2.
3. Gli utenti che risiedono in una zona del territorio regionale ove non sono disponibili servizi di connessione alla rete in banda larga, possono chiedere alla redazione del BURAS l’invio a mezzo posta di una copia del Bollettino o di parti di esso, previo pagamento di un contributo per l’invio, fissato con provvedimento della struttura competente.
ARTICOLO 7
Oneri di pubblicazione
1. I costi di pubblicazione per gli atti regionali sono a carico della Regione. La pubblicazione sul BURAS degli atti di altri enti o amministrazioni prevista obbligatoriamente per disposizione normativa o regolamentare é effettuata senza oneri per i richiedenti. Ove la pubblicazione non sia obbligatoria, il costo è a carico del richiedente.
2. Le tariffe di pubblicazione delle inserzioni e i diritti per ottenere copie cartacee del Bollettino ufficiale sono fissati con provvedimento del dirigente preposto alla competente struttura organizzativa.
3. È autorizzata la spesa relativa all’eventuale completamento della formazione del personale, agli oneri di adeguamento e aggiornamento delle procedure telematiche, nonché ogni altra spesa imprevista necessaria per avviare e tenere a regime il Bollettino ufficiale digitale.
ARTICOLO 8
Ordinamento del BURAS
1. La pubblicazione del BURAS telematico è a cura della struttura organizzativa della Presidenza della Regione cui competono la direzione, la redazione e l’amministrazione del Bollettino ufficiale, secondo quanto disposto dall’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna).
2. Con provvedimento del direttore della struttura amministrativa competente sono determinati la composizione, la veste grafica e i criteri di pubblicazione.
3. Le regole tecniche sono fissate in un apposito manuale di gestione del procedimento di pubblicazione, approvato con deliberazione della Giunta regionale. In particolare, sono disciplinate le modalità per la trasmissione elettronica degli atti da pubblicare, le modalità che garantiscono l’integrità e l’autenticità dei testi pubblicati, le garanzie da adottare a tutela della sicurezza delle procedure di formazione e trasmissione degli atti da pubblicare, le garanzie di manutenzione e aggiornamento del sistema informativo e della sua operatività continua.
ARTICOLO 9
Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutati in euro 100.000 annui.
2. Il bilancio della Regione, per gli anni 2012 e successivi, tiene conto della spesa di cui al comma 1.
ARTICOLO 10
Abrogazioni
1. Con decorrenza 1° aprile 2012 , i regolamenti regionali di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 ottobre 1986, n. 139 (Norme per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione) e al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 ottobre 1986, n. 140 (Capitolato d’oneri per la stampa del Bollettino Ufficiale della Regione) sono abrogati.
ARTICOLO 11
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2012.