Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario
1. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’articolo 8 dello Statuto speciale per la
Sardegna, rispetto all’annualità 2009, in prosieguo alle manovre finanziarie 2010 e 2011, l’incremento
delle sotto elencate quote di compartecipazioni erariali devolute derivante dal loro naturale andamento
è stimato per l’anno 2012 nella misura accanto alle stesse indicata:
a) imposta sul reddito (IRE) euro 543.000.000
b) imposta sul reddito delle società (IRES) euro 54.000.000
c) imposta di fabbricazione euro 9.000.000
d) proventi derivanti da nuove compartecipazioni euro 353.000.000
e) imposta sul valore aggiunto euro 333.000.000
f) imposte sostitutive euro 7.000.000
2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2011, stimato in complessivi euro
800.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti
manovre finanziarie per spese d’investimento così come indicate dall’articolo 3, commi 16-21 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), si provvede mediante rinnovo, anche per
quota parte, nell’anno 2012 delle seguenti autorizzazioni per l’importo accanto alle stesse indicato:
a) euro 500.000.000 ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1
(legge finanziaria 2009);
b) euro 165.759.000 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1
(legge finanziaria 2006);
c) euro 134.241.000 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7
(legge finanziaria 2005).
3. La contrazione dei mutui di cui al comma 2 è effettuata, sulla base delle esigenze di cassa,
per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato
dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 57.273.000 per ciascuno degli anni
dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).
4. Nelle tabelle A e B sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento
di provvedimenti che si prevede possano essere approvati nel corso dell’esercizio 2012; i relativi
stanziamenti sono determinati come segue:
a) fondo speciale per spese correnti (UPB S08.01.002)
Fondi regionali (cap. SC08.0024)
2012 euro 17.000.000
2013 euro 24.105.000
2014 euro 40.000.000
b) fondo speciale per spese di investimento (UPB S08.01.003)
Fondi regionali (cap. SC08.0034)
2012 euro ---
2013 euro ---
2014 euro ---
5. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria
la loro quantificazione, a’ termini dell’articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto
2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma
della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio
1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), sono determinate, per gli anni 2012-2014
nella misura indicata nell’allegata tabella C.
6. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento, a’ termini
dell’articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di
programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione
della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge
regionale 9 giugno 1999, n. 23), sono determinate, per gli anni 2012-2014, nella misura indicata
nell’allegata tabella D.
7. I proponenti delle istanze per il rilascio delle autorizzazioni uniche emesse ai sensi
dell’articolo 6, comma 3, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori
economico e sociale), e dell’articolo 1, comma 17 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge
finanziaria 2010), sono tenuti al pagamento degli oneri istruttori, determinati con deliberazione della
Giunta regionale. Gli oneri istruttori non sono dovuti nel caso in cui il proponente sia un ente
pubblico. Le entrate derivanti da tali oneri istruttori sono destinate, con decreto dell’Assessore
competente in materia di bilancio, alle attività di supporto nella predisposizione del Piano energetico
regionale e per l’istruttoria delle istanze in materia di fonti energetiche rinnovabili.
8. Non si applicano per gli anni 2012 e 2013 gli articoli 38, comma 5, e 60, commi 7, 8 e 8 ter
della legge regionale n. 11 del 2006.
9. In sede di predisposizione del rendiconto generale della Regione per l’anno 2011, le somme
sussistenti nel conto dei residui quali residui di stanziamento sono dichiarate economia di spesa e
cancellate dalle scritture contabili.
10. Il comma 9 non si applica a residui di stanziamento destinati al cofinanziamento di programmi o iniziative comunitarie e statali e a quelli aventi le seguenti destinazioni sussistenti in
conto dei capitoli per ciascuno indicati:
a) fondo per lo sviluppo e la competitività, capitolo SC01.0628 (UPB S01.03.010);
b) fondo di garanzia a favore delle imprese capitolo SC08.0005 (UPB S08.01.001);
c) interventi di rilancio e di reindustrializzazione dell’area di Arbatax, capitolo SC06.0535 (UPB
S06.03.017);
d) interventi urgenti di prima messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini
idrografici dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nell’anno 2008, capitolo
SC04.0389 (UPB S04.03.004);
e) interventi di cui all’articolo 5 comma 19 della legge regionale n. 1 del 2011 (legge finanziaria
2011), capitolo SC02.0589 (UPB S02.02.004).
11. Al fine di dare piena attuazione:
a) agli accordi e ai procedimenti di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU), le somme
non impegnate nell’esercizio 2011, già destinate agli interventi in materia, ivi comprese quelle
provenienti dai precedenti esercizi, sono conservate nel conto dei residui per essere impegnate
nell’anno 2012 (UPB S06.06.004 e S06.06.005);
b) agli interventi previsti per l’occupazione, il lavoro e la ricerca, le somme non impegnate entro il
31 dicembre 2011, comprese quelle provenienti dai precedenti esercizi, sono conservate nel conto
dei residui per essere impegnate nell’anno 2012 a condizione che afferiscano a procedure di evidenza
pubblica bandite nell’anno 2011 di accordi in corso di perfezionamento. Le somme impegnate
entro il 31 dicembre 2011, relative a procedure di evidenza pubblica bandite ed aggiudicate
nell’anno 2011, che si rendono disponibili a seguito di revoca del beneficio o di rinuncia da parte
dell’avente diritto, sono utilizzate per lo scorrimento della graduatoria.
12. Per garantire la copertura di spesa dei bandi per l’erogazione di contributi e sovvenzioni
non perfezionati nell’esercizio di competenza con impegni assunti ai sensi dell’articolo 38 della legge
regionale n. 11 del 2006, possono essere utilizzate le risorse stanziate nell’esercizio successivo.
13. Per evitare la formazione di residui passivi, le autorizzazioni di spesa per interventi che si
attuano in più anni, sono ripartite sugli stanziamenti del bilancio pluriennale in ragione delle effettive esigenze di cassa; qualora l’intervento superi l’arco temporale del bilancio pluriennale, i bilanci degli
anni successivi ne devono tenere conto.
14. Al fine di dare attuazione alla disposizione di cui al comma 13, entro il 30 giugno di ogni
anno, la Giunta regionale, su proposta dei singoli assessori interessati di concerto con l’Assessore
competente in materia di bilancio, predispone il programma di spesa degli interventi che si attuano in
più anni, finalizzato ad una elaborazione coerente del bilancio pluriennale.
Il programma contiene l’importo complessivo del finanziamento destinato alla realizzazione dell’intervento, che costituisce
l’oggetto dell’obbligazione, i tempi di realizzazione e le relative scadenze, che costituiscono la base per
l’assunzione dei correlati impegni di spesa. Il mancato rispetto del termine per l’avvio dell’intervento
comporta il definanziamento dell’intervento medesimo.
15. Il programma di cui al comma 14 costituisce apposita tabella da allegare alla legge
finanziaria della manovra finanziaria dell’esercizio successivo a quello della sua predisposizione.
16. Nelle direttive per il rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2012 sono considerati
prioritari i pagamenti riportati alla allegata tabella E e relativi al fondo di cui all’articolo 10 della legge
regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche e integrazioni, riguardanti
l’emergenza sociale, il contrasto alla povertà, l’istruzione, la ricerca e l’occupazione.
17. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque entro
il 31 marzo 2012 sono trasferiti agli enti locali il saldo della quota di competenza per l’esercizio
precedente ed il 40 per cento della quota di competenza per il nuovo anno del fondo di cui all’articolo
10 della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche e integrazioni; le successive quote sono
erogate, previa autocertificazione degli enti locali, dell’avvenuta spesa del 90 per cento di quanto trasferito.
18. Le disposizioni del comma 17 si applicano in via transitoria per non
oltre due anni e fino alla definizione di una nuova disciplina che consenta l’erogazione entro il 31 marzo di ogni anno
dell’80 per cento del fondo e l’erogazione del saldo entro il 30 ottobre, sulla base del rendiconto della
spesa di almeno il 90 per cento di quanto già erogato.
19. Una quota fino al 25 per cento dello stanziamento autorizzato in conto dell’UPB
S01.03.010 (cap. SC01.0628) può essere utilizzata anche per incrementare le risorse di cui alla legge
regionale 7 agosto 2007, n. 7 (Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in
Sardegna).
20. Alla definizione dell’ammontare delle risorse destinate ai pacchetti integrati di
agevolazione (PIA) possono concorrere gli stanziamenti autorizzati nelle varie leggi di incentivazione
relative ai settori produttivi interessati nei PIA medesimi.
21. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dà attuazione a quanto disposto per gli strumenti di agevolazione a favore del sistema delle
imprese dall’articolo 25, commi da 1 a 6, della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche e
integrazioni, sulla base di un piano di sviluppo approvato su proposta dell’Assessore competente in
materia di programmazione di concerto con gli assessori competenti per materia.
22. Le somme stanziate in conto competenza del bilancio della Regione destinate al finanziamento del fondo sanitario regionale, quota indistinta, sono erogate a favore delle aziende
sanitarie quali acconti e conguagliate nell’esercizio successivo.
23. Le somme stanziate e non impegnate nell’esercizio 2011 ai sensi dell’articolo 10 della
legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell’Ente foreste della Sardegna, soppressione
dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli
interventi regionali in materia di forestazione), sussistenti in conto del capitolo SC04.1919 (UPB
S04.08.007) sono conservate in conto residui per essere utilizzate, per le medesime finalità,
nell’esercizio 2012.
24. Al fine di ridurre i tempi di pagamento della pubblica amministrazione, i finanziamenti
regionali concessi a favore degli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche possono, in tutto o
in parte, intendersi incassati nella misura dei pagamenti effettuati a decorrere dal 1° giugno 2012 nei
confronti delle imprese appaltatrici.
25. Nella lettera a) del comma 29 dell’articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12
(Disposizioni nei vari settori di intervento), le parole "comma 1" sono sostituite dalle parole "comma
2". L’efficacia della presente disposizione decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale
n. 12 del 2011.
26. Al comma 7 dell’articolo 2 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni
urgenti in materia di enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole da: "assunzioni di personale" a: "onere è" sono sostituite dalle seguenti: "assunzioni di
personale a tempo determinato e indeterminato, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,
contratti di formazione lavoro, somministrazione di lavoro di cui all’articolo 70, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), e altri rapporti formativi
derivanti da processi di decentramento di funzioni, dall’attuazione di programmi finalizzati
all’occupazione o il cui onere è comunque";
b) la cifra "40 per cento" è sostituita da "50 per cento";
c) dopo le parole: "legge n. 122 del 2010" sono aggiunte le seguenti: "e successive modifiche, integrazioni
e disposizioni, dell’articolo 9, comma 28 e ivi comprese quelle di cui alla legge 12 novembre
2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
- Legge di stabilità 2012), articolo 4, comma 102, lettere a) e b).".
27. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 18 (Unioni
di comuni: modifiche all’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 - Norme per le unioni
di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure
di sostegno per i piccoli comuni), dopo le parole "stipulare convenzioni a progetto o" sono aggiunte le seguenti parole: "assunzioni a tempo determinato".
28. Al punto 2) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 14 maggio
2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), dopo le parole "direzione lavori" è inserita la seguente frase: ", ovvero,
su esplicita richiesta, il Comune beneficiario può eseguire la progettazione e la direzione lavori.
In tal caso, l’approvazione del progetto è subordinata al parere di conformità dell’Ente foreste".
29. Sono trasferite alla Presidenza della Regione, che le esercita anche tramite la società in
house della Regione autonoma della Sardegna "Sardegna IT", le competenze inerenti la progettazione,
gestione ed evoluzione dei sistemi informativi dell’Amministrazione regionale, con esclusione del progetto
scuola digitale, compresi i sistemi ICT distribuiti all’interno delle direzioni generali della Regione,
il Sistema informativo sanitario, la Rete telematica regionale ed i sistemi di telefonia; alla società
Sardegna IT è altresì affidata la gestione delle infrastrutture in fibra ottica terrestri e sottomarine e il
Centro servizi regionale (CSR). La società in-house Sardegna IT opera sotto il controllo della Presidenza
della Regione.
ARTICOLO 2
Disposizioni nel settore sociale e del lavoro
1. Al fine di contrastare le situazioni di emergenza persistenti nel settore socio-assistenziale e
del lavoro è confermata la spesa di euro 30.000.000 per la realizzazione di azioni di contrasto alla
povertà secondo le modalità stabilite dall’articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 1 del
2009 (UPB S05.03.007).
2. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall’articolo 34 della
legge regionale n. 2 del 2007, è determinata, per l’anno 2012, in complessivi euro 176.943.000 da
integrarsi con la quota delle risorse assegnate alla Sardegna dal Fondo nazionale per la non
autosufficienza previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); a tale fondo
concorrono le sottoelencate risorse:
a) euro 15.000.000 destinati al potenziamento dell’assistenza domiciliare a favore di anziani in condizioni
di non autosufficienza, di cui euro 2.500.000 per le cure domiciliari sanitarie (UPB S05.03.007);
b) euro 87.043.000, di cui 37.043.000 sussistenti nel conto dei residui, destinati al finanziamento di
programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti
dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti
misure di sostegno in favore di persone con handicap grave) (UPB S05.03.007);
c) euro 19.000.000 destinati al programma "Ritornare a casa" di cui all’articolo 17, comma 1, della
legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione
della spesa, politiche sociali e di sviluppo) (UPB S05.03.007);
d) euro 9.000.000 (UPB S05.03.005) destinati al finanziamento delle azioni di integrazione sociosanitaria
(decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, Accordo Regione Sardegna - ANCI 15 dicembre 2004);
e) euro 46.900.000 destinati al finanziamento di leggi regionali a favore di soggetti con particolari patologie (UPB S05.03.007).
3. L’Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato nell’anno 2012, ad integrare,
previo parere della Commissione consiliare competente, mediante prelevamento dal fondo sanitario
regionale di cui all’UPB S05.01.001, sino all’importo di euro 10.000.000, la dotazione del Fondo per la
non autosufficienza, qualora, a seguito dell’istruttoria delle richieste pervenute la stessa risulti carente.
L’Amministrazione regionale è tenuta a controllare direttamente i piani che presentano un punteggio
da 0 a 5 della "scheda salute".
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le deliberazioni della Giunta
regionale concernenti atti di indirizzo, criteri di spesa e stanziamenti del Fondo regionale per la non
autosufficienza istituito dall’articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007, sono trasmesse al
Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, da
esprimersi entro il termine di quindici giorni, decorso il quale se ne prescinde.
5. I contributi di cui all’articolo 10, comma 4, della legge regionale n. 2 del 2007, così come
modificato dall’articolo 8, comma 14, della legge regionale n. 3 del 2009, sono trasferiti direttamente
all’Ente italiano di servizio sociale (EISS) - comitato regionale Sardegna, per garantire il
funzionamento dei centri sociali gestiti dallo stesso ente.
6. Per la prosecuzione del programma di azioni dirette a favorire percorsi di inclusione sociale
di giovani dimessi da strutture residenziali di cui all’articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 4
del 2006, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 la spesa di euro 500.000; le somme
sussistenti in conto residui destinate alle medesime finalità possono essere utilizzate anche per
soddisfare le richieste riferite all’esercizio 2012 (UPB S05.03.009).
7. Per garantire l’esercizio delle funzioni conferite agli enti locali dall’articolo 73, comma 1,
lettera b) e comma 5, lettera c) della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e
compiti agli enti locali), e per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 3,comma 18, della legge regionale n. 1 del 2009, è autorizzata nell’anno 2012 e seguenti, una spesa valutata in euro 5.000.000 annui,
destinata al supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazioni
di svantaggio. Tale integrazione regionale, aggiuntiva alle risorse destinate per la medesima
finalità dell’ente locale, è assegnata a condizione che l’ente garantisca almeno il mantenimento della
spesa sostenuta nell’anno precedente con risorse proprie, e deve essere utilizzata esclusivamente per il
miglioramento dei servizi di assistenza specialistica, di cui all’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.),
e di trasporto scolastico, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del
D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.) (UPB S02.01.006).
8. È concesso un contributo straordinario di euro 300.000 a favore della Provincia di Nuoro
per l’acquisto degli arredi e completamento del Centro di riabilitazione "Fondazione Marreri Onlus"
per persone con autismo e disturbi generalizzati e pervasivi dello sviluppo (UPB S07.10.005).
9. Al comma 13 dell’articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2011, le parole "sostenute per
l’acquisizione di opere dalla famiglia dell’artista", sono sostituite dalle seguenti: "sopravvenute nell’esercizio 2010.
10. Nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2011,
e con l’obiettivo di fornire immediate ed efficaci risposte alle criticità e alle emergenze dell’economia
isolana, l’autorizzazione di spesa ivi prevista, quantificata in euro 34.000.000 per l’anno 2012, è
ripartita come segue:
a) euro 8.000.000 per un programma sperimentale di formazione, ricerca e inserimento di persone
disoccupate o inoccupate (UPB S06.06.004);
b) euro 3.000.000 per interventi inerenti lavoratori socialmente utili (UPB S06.06.004);
c) euro 3.000.000 per interventi a sostegno di lavoratori colpiti da licenziamenti o sospensione di lavoro
(UPB S06.06.004);
d) euro 3.500.000 per la formazione professionale dei lavoratori (UPB S06.06.004);
e) euro 11.500.000, nelle more di una rivisitazione organica della disciplina dei centri servizi per il
lavoro (CSL), dei centri servizi per l’inserimento lavorativo (CESIL) e agenzie di sviluppo locale,
ai fini della prosecuzione delle attività, e fatte salve le prescrizioni di cui all’articolo 6 della legge
regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), e della legge regionale n. 1 del 2009 (UPB S06.06.004);
f) euro 4.000.000 per un programma di interventi per lo sviluppo del Servizio civico volontario (UPB S06.06.004);
g) euro 1.000.000 per l’attuazione dei centri territoriali della rete dei servizi per il lavoro (UPB
S06.06.004).
11. Nel comma 11 dell’articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2011 l’inciso "entro il triennio
dalla data di entrata in vigore della presente legge" è sostituito dal seguente: "entro il quinquennio dalla data del 31 dicembre 2011".
12. L’autorizzazione di spesa prevista per l’anno 2013 nell’articolo 6, comma 11, della legge
regionale n. 1 del 2011 è anticipata all’anno 2012. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio,
credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni con apposito
decreto (UPB S06.03.029).
13. La Regione è autorizzata ad anticipare e integrare le assegnazioni statali destinate alla
realizzazione e gestione dei progetti degli enti locali per la tutela delle minoranze linguistiche per gli
anni 2012, 2013, 2014 con uno stanziamento di euro 500.000 annui (UPB S03.02.001).
ARTICOLO 3
Semplificazione e contenimento della spesa
1. A partire dall’anno 2012 il Servizio sanitario regionale non è finanziabile in deficit.
2. Fermi i casi di risoluzione del contratto dei direttori generali di azienda sanitaria e/o
ospedaliera dedotti nel contratto individuale di lavoro, la Regione risolve il contratto dichiarando la
decadenza del direttore generale che non raggiunga la percentuale minima, preventivamente fissata
secondo criteri omogenei predefiniti ed uniformi nel territorio regionale, degli obiettivi definiti
dall’Amministrazione regionale per il periodo considerato nel quadro della programmazione regionale,
con particolare riferimento all’efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari, e l’equilibrio
economico finanziario di bilancio rispetto alla preventiva assegnazione delle risorse finanziarie.
3. Il mancato utilizzo delle risorse comunitarie nei termini previsti dai rispettivi regolamenti e
dalle relative direttive regionali, approvate con deliberazione della Giunta regionale su proposta
dell’Assessore competente in materia di programmazione, che comporti il disimpegno automatico da
parte dell’Unione europea delle risorse assegnate implica, per i dirigenti responsabili di linea, una
riduzione del trattamento di risultato non inferiore al 50 per cento; la Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore competente in materia di personale, di concerto con l’Assessore regionale della
programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio definisce i criteri e le modalità di attuazione
del presente intervento.
4. L’articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali), è così sostituito:
"Art. 1 (Alienazione dei beni patrimoniali - Procedure)
1. I beni immobili di proprietà della Regione che non siano funzionalmente utilizzabili per i servizi
regionali, degli enti strumentali, delle agenzie regionali e delle società in house, che non siano
destinabili agli enti locali territoriali, ovvero che non rivestano interesse ambientale o culturale, sono
di norma alienati.
2. La Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell’Assessore competente in materia di
demanio e patrimonio, approva annualmente l’elenco dei beni immobili del patrimonio disponibileregionale per i quali intende avviare la procedura di alienazione. L’elenco è
trasmesso alla competente
Commissione consiliare che esprime il proprio parere entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si
intende favorevole. L’elenco può essere aggiornato nel corso dell’anno con la medesima procedura.
3. I terreni di nuova formazione, derivanti da sdemanializzazione di reliquati idraulici assunti nella
consistenza patrimoniale successivamente all’approvazione dell’elenco annuale, possono essere alienati
previa autorizzazione da parte della Giunta regionale.
4. Per la vendita di alloggi e fabbricati adibiti ad abitazione si applicano le disposizioni di cui al
comma 6 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560.
L’amministrazione, accertati i requisiti ivi prescritti e la legittima detenzione del bene, prima di avviare ogni altra procedura di dismissione
propone la cessione del diritto di proprietà al detentore del bene per l’esercizio della prelazione. Le
modalità per la vendita sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta
dell’Assessore competente in materia di patrimonio.
5. Negli altri casi la vendita avviene di norma mediante pubblico incanto secondo quanto stabilito
dall’articolo 73, lettera c), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato).
6. In caso di asta deserta si procede a nuovo incanto fissando un prezzo base inferiore a quello
precedente, nella misura stabilita dall’articolo 591, comma 2, del Codice di procedura civile.
7. Il ricorso al sistema della trattativa privata per la scelta dell’acquirente può avvenire:
a) qualora il secondo esperimento del pubblico incanto risulti infruttuoso;
b) quando il valore di stima dell’immobile sia pari o inferiore a 100.000 euro.
8. Il ricorso alla trattativa diretta, ossia la facoltà dell’amministrazione di negoziare la vendita
direttamente con un unico soggetto, è ammesso:
a) quando sia andata deserta la procedura di una precedente gara esperita ai sensi dei commi 5 e 7;
b) nel caso il valore di stima dell’immobile sia inferiore a 50.000 euro;
c) nel caso di terreni che possono essere classificati come fondi interclusi o parzialmente interclusi, la
cui utilità quali beni a sé stanti sia ridotta a causa delle limitazioni d’uso derivanti dalla interclusione o
che non siano da soli suscettibili di alcuna utilizzazione produttiva;
d) nel caso di beni immobili o di porzioni di fabbricati che su istanza dei privati sono stati sdemanializzati
e passati al patrimonio dello Stato e successivamente della Regione e che siano detenuti da privati
cittadini che hanno già presentato istanza di sdemanializzazione e, quindi, non suscettibili di diversa
utilizzazione produttiva.
9. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in
materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia), si applicano anche alle alienazioni degli
immobili di proprietà dell’Amministrazione regionale.
10. Una quota sino al 30 per cento delle risorse derivanti dall’alienazione del patrimonio disponibile è
destinata all’acquisizione e razionalizzazione degli immobili della Regione, degli enti strumentali,
delle agenzie regionali e delle società in house utilizzati a fini istituzionali.".
5. Al fine del contenimento della spesa regionale le pubbliche amministrazioni, comprese le
università sarde, che usufruiscano di finanziamenti da parte della Regione, predispongono i progetti
necessari alla realizzazione di opere o alla esecuzione di lavori che riguardino il proprio patrimonio
immobiliare con incarichi al proprio personale professionalmente abilitato, applicando le vigenti
disposizioni in materia.
6. A decorrere dall’anno 2012 la spesa annua per missioni, anche all’estero, con esclusione di
quelle relative al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nonché di quelle connesse alle attività di
presidio del territorio e servizio di piena (Geni civili) nonché di quelle connesse alle attività di espletamento
del servizio pubblico essenziale per la fornitura idrica svolte dall’ENAS, nonché di quelle
strettamente connesse all’attuazione di accordi nazionali ovvero indispensabili per assicurare la
partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, non può essere superiore
all’80 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Il limite di spesa stabilito dal presente comma
può essere superato in casi eccezionali con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su
proposta dell’Assessore competente in materia di personale.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è soppresso il trattamento di diaria per missioni o trasferte
svolte nel territorio regionale e nazionale. Sono fatti salvi i rimborsi delle spese effettivamente sostenute
e documentate come previsto dalle relative norme contrattuali, da parte del personale
dell’Amministrazione regionale, degli enti e agenzie regionali. Per lo svolgimento della missione il personale è tenuto a utilizzare i mezzi di servizio ovvero i mezzi pubblici;
qualora l’uso dei mezzi pubblici sia inconciliabile con lo svolgimento della missione ovvero qualora l’uso del mezzo proprio
risulti economicamente più conveniente, può esserne autorizzato l’utilizzo.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dipendenti
dell’Amministrazione regionale, degli enti e agenzie si applicano le disposizioni in materia di
accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza
per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata di cui all’articolo 6, comma 1,
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti
per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici).
9. Al fine di partecipare agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, la Giunta
regionale, sulla base delle spese risultanti dal rendiconto per l’anno 2011, determina con propria
deliberazione, l’ammontare complessivo della riduzione delle proprie spese di funzionamento indicate
dall’articolo 6, del decreto legislativo 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). Tale ammontare è assicurato dalla Giunta
regionale anche mediante una modulazione delle percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a
quanto disposto dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 78 del 2010.
10. Gli enti, le agenzie e le aziende regionali nonché le società a totale partecipazione
regionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi del patto di stabilità interno attraverso:
a) contenimento dei costi di funzionamento della struttura;
b) raggiungimento del pareggio di bilancio negli enti che adottano la contabilità economica;
c) raggiungimento del pareggio della gestione di competenza negli enti che adottano la contabilità
finanziaria.
11. Ai fini degli obiettivi di cui al comma 10, la Giunta regionale emana, con propria
deliberazione, in sede di predisposizione della manovra finanziaria, specifiche direttive.
12. Al fine di partecipare agli obiettivi di contenimento della spesa e di riduzione dei costi
degli organi e degli apparati amministrativi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 sono ridotte nella misura
del 10 per cento le indennità corrisposte ai componenti degli uffici di gabinetto del Presidente e degli
assessori della Regione di cui alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni
dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell’Amministrazione regionale), e successive
modifiche ed integrazioni, al personale degli uffici ausiliari degli organi di direzione politica di cui
all’articolo 30 comma 5 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), e al
portavoce del Presidente e ai componenti dell’Ufficio stampa di cui all’articolo 11, comma 1, della
legge regionale n. 3 del 2009.
13. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dei singoli assessori competenti, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle
competenti Commissioni consiliari, è determinato il compenso massimo riconoscibile ai direttori
generali degli enti e delle agenzie nonché ai direttori generali nominati ai sensi dell’articolo 29, comma
1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione). Il trattamento economico di base è rapportato a quello
del direttore generale della Regione maggiorato del 20 per cento.
14. Al comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in
materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), le parole "ai componenti della commissione
sono attribuiti le indennità ed i rimborsi previsti dalla legge regionale n. 27 del 1987", sono sostituite
con le parole: "ai componenti della commissione, per ogni seduta giornaliera, competono i rimborsi
spese previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, ed un gettone di presenza nella misura
massima fissata dall’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30
luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica).".
15. Al fine del rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di
personale di cui all’articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, e successive modifiche ed
integrazioni, e di quella in materia di esonero dal servizio prevista dall’articolo 24, comma 14,
lettera e) del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni in legge n. 214 del 2011,
l’incentivo di cui all’articolo 9, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia
di organizzazione e personale), è concesso, con decorrenza dall’anno finanziario 2011 nella misura di
tre mensilità, per ogni anno di esonero della retribuzione in godimento alla data di presentazione della
domanda, calcolati sino a un massimo di quattro anni; conseguentemente è abrogata l’autorizzazione di
spesa di cui alla citata norma. Al comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2011 le parole
"…soggetti diversi dall’amministrazione di appartenenza.." sono sostituite dalle seguenti "soggetti diversi
dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165…".
16. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2011, i dipendenti già
collocati in esonero dal servizio e che hanno maturato il diritto alla prestazione pensionistica secondo
le disposizioni contenute nell’articolo 24, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con
modificazioni nella legge n. 214 del 2011, possono revocare la domanda di esonero al fine di
esercitare il diritto alla richiesta di collocamento a riposo e il godimento del trattamento di quiescenza,
ovvero al fine della permanenza in servizio fino al raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 24
del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 2011, per
l’accesso e la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità.
17. Gli oneri del personale di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2011 fanno
carico al bilancio della Regione (UPB S01.01.001 e UPB S01.02.002). Le agenzie assegnatarie di tale
personale non devono provvedere al relativo rimborso. Conseguentemente il contributo di
funzionamento è ridotto di un’entità pari al rimborso medesimo. L’Assessore competente in materia di
bilancio provvede alle dovute variazioni di bilancio.
18. Il comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materiadi promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro Disciplina dei
servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9 (Recepimento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, in materia di lavoro e servizi all’impiego), in materia di lavoro e servizi all’impiego), è così sostituito:
"1. La Regione eroga alle province, nei limiti degli stanziamenti in bilancio, finanziamenti per la predisposizione e attuazione di progetti finalizzati ad incentivare il reimpiego dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria, in mobilità o iscritti da almeno dodici mesi all’anagrafe del Centro dei servizi per il lavoro. Per il raggiungimento di tali obiettivi i medesimi finanziamenti possono essere utilizzati anche a titolo di cofinanziamento per la partecipazione da parte delle province a progetti regionali, nazionali o comunitari aventi analoga finalità.".
19. Il comma 2 dell’articolo 72 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria 1991), è sostituito dal seguente:
"2. I criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato competente per materia, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l’Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa).".
20. Le convenzioni aventi ad oggetto la concessione di provvidenze creditizie e contributive a valere su fondi di rotazione e assimilati, sono stipulate dagli assessorati competenti nella materia a cuiil fondo afferisce nell’ambito dell’accordo quadro concluso dall’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, ai sensi dell’articolo 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). La disposizione non si applica alle procedure di evidenza pubblica in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
21. La Regione entro sessanta giorni dall’approvazione della legge finanziaria annuale eroga il 70 per cento del contributo concesso a favore delle associazioni ed organizzazioni beneficiarie di finanziamento regionale. Il saldo è erogato successivamente alla presentazione del rendiconto da rendersi sotto forma di autocertificazione, ai sensi del comma 22.
22. Il rendiconto dell’utilizzo di contributi o altre erogazioni ricevuti dall’Amministrazione regionale è reso nella forma autocertificatoria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. - Testo A). Tutte le disposizioni in contrasto con la presente disposizione sono abrogate, con esclusione di quelle dettate per programmi o iniziative comunitarie.
23. L’Amministrazione regionale cura il recupero dei crediti, accertati da parte della Presidenza e di ogni assessorato competente per materia, in via amministrativa, bonaria e coattiva, e in via giudiziale; le relative procedure sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di bilancio, da esprimersi entro venti giorni, trascorsi i quali il parere si intende reso positivamente.
24. All’affidamento, tramite procedura selettiva ad evidenza pubblica, dell’attività di recupero dei crediti, di cui all’articolo 10, comma 14, della legge regionale n. 7 del 2002, limitatamente ai crediti pregressi, ivi compresi quelli connessi ai fondi di rotazione e assimilati anche gestiti per il tramite degli istituti di credito, provvede l’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Si intendono per pregressi i crediti maturati e non riscossi alla data del 31 dicembre 2011 nonostante l’attivazione di strumenti amministrativi o giudiziari.
25. Restano fermi gli accordi transattivi già conclusi in forza dell’articolo 27, commi 9 e 12, della legge regionale n. 4 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, in applicazione del quale possono essere stipulate, esclusivamente per crediti maturati e non riscossi alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2011, ulteriori transazioni fino alla data del 30 giugno 2012. In caso di mancata osservanza degli impegni assunti con le transazioni di cui all’articolo 27 della legge n. 4 del 2006, si procede alla riscossione coattiva del relativo credito.
26. Alla declaratoria di inesigibilità dei crediti, compresi quelli connessi ai fondi di rotazione e assimilati e gestiti anche per il tramite degli istituti di credito, provvede ciascun assessorato competente per materia. La Giunta regionale definisce, su proposta dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e previo parere della Direzione generale dell’Area legale, criteri, presupposti, e procedure per la declaratoria di inesigibilità del credito.
27. Le indennità stabilite dell’articolo 1, comma 6, della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 20 (Istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei diversamente abili), a favore di soggetti portatori di handicap partecipanti ad attività di tirocinio o formazione per l’inserimento lavorativo sono sostituite da una indennità forfettaria di partecipazione su base oraria, stabilita nel programma annuale di interventi approvato dalla Giunta regionale su proposta del Comitato del Fondo per l’occupazione dei diversamente abili.
28. Il comma 20 dell’articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2011, è sostituito come segue:
"20. Ai fini dell’accesso all’esenzione IRAP prevista dall’articolo 17, comma 5, della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003), i soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), trasmettono apposita istanza. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di cui al presente comma e delle comunicazioni previste dall’articolo 2, commi 11 e 12, della legge regionale n. 1 del 2009.".
29. Nell’articolo 19 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 15 (Interventi in materia di agricoltura) nella rubrica e nel comma 1, dopo le parole "rilascio di", è inserito: "garanzie,".
30. I trasferimenti dal fondo di competitività e sviluppo destinati alla realizzazione di opere pubbliche sono effettuati secondo le modalità stabilite per l’erogazione dei finanziamenti dall’articolo 6, comma 16, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto). L’importo complessivo del finanziamento destinato alla realizzazione delle opere pubbliche, sia in gestione diretta che in delega, costituisce l’oggetto dell’obbligazione e costituisce la base per l’assunzione dei correlati impegni anche pluriennali, nonché per l’erogazione della prima tranche di finanziamento.
31. A decorrere dall’anno 2012 il contributo annuo di cui all’articolo 32, comma 4, lettera d) della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997), è erogato dall’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale (UPB S05.03.007).
32. A decorrere dall’anno 2012 l’erogazione dei contributi previsti dall’articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 (Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate), a favore delle scuole materne non statali è di competenza della Regione. Conseguentemente è abrogata la lettera b) del comma 3 dell’articolo 73 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).
33. Il termine previsto dall’articolo 40, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), prorogato da ultimo dall’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 14 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2004 e altre disposizioni varie), èulteriormente prorogato al 31 luglio 2010.
34. Le risorse sussistenti nel bilancio regionale già destinate al cofinanziamento deiprogrammi comunitari che non soggiacciano alle regole sull’utilizzo delle risorse liberate stabilite dal comitato di sorveglianza del QCS Obiettivo 1, 2000/2006 e dal QSN 2007/2013, sono da considerarsi risorse addizionali per lo sviluppo e sono destinate a incrementare la quota del cofinanziamento regionale della programmazione comunitaria 2007/2013 nonché ulteriori interventi regionali funzionali all’attuazione della strategia da questa definita. Le disponibilità sussistenti in conto dei vari capitoli di bilancio relativi alla programmazione comunitaria 2007/2013 sono ricondotte ad un unico fondo distinto per fonte di finanziamento; i capitoli di spesa in capo ai responsabili dell’attuazionesono dotati, mediante decreto dell’Assessore competente in materia, delle risorse solo a seguito delladefinizione dei provvedimenti di spesa. Al cofinanziamento dei programmi comunitari concorrono inoltre le risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo e le risorse addizionali previste da specifiche leggi regionali o nazionali.
35. In via di interpretazione autentica dell’articolo 4 quater della legge regionale n. 4 del 2006, l’applicazione del comma 8 dello stesso articolo deve intendersi riferita ai soli versamenti volontari, con esclusione di quelli effettuati in seguito ad atti impositivi divenuti definitivi, per i quali i rapporti sono da intendersi esauriti.
36. Il rimborso dei versamenti volontari a titolo di tassa regionale per la tutela e la sostenibilità ambientale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto, effettuati nei tre anni antecedenti alla cessazione dell’efficacia dell’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2006, per effetto della dichiarazione di incostituzionalità (sentenza n. 216/2010), può essere richiesto, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Le istanze sono presentate alla Direzione generale dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio direttamente dai soggetti passivi, di cui al previgente comma 3 dell’articolo 4 della suddetta legge, o da soggetti che ne abbiano titolo per espressa cessione del credito, formale procura o mandato all’incasso.
37. Negli enti, agenzie, aziende regionali nonché nelle società a totale o prevalente partecipazione regionale, è vietato l’uso di fondi pubblici, ancorché allocati in capitoli di bilancio per le pubbliche relazioni o per fondi di rappresentanza, per l’acquisto di regali o gadget e per l’invio di comunicazioni augurali.
38. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l’attività agricola, la Giunta regionale individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazioneamministrativa in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed ee) della legge 7 marzo 2003, n. 38). Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito per ciascun procedimento, che decorre dal ricevimento dell’istanza già istruita da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola; decorso detto termine, che non può eccedere i centottanta giorni, l’istanza si considera accolta. La Giunta regionale definisce le modalità di certificazione, daparte dei centri autorizzati di assistenza agricola, della data di inoltro dell’istanza alla pubblica amministrazione competente e dell’eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.
L’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i CAA per disciplinare gli aspetti economici afferenti alle attività istruttorie svolte dai centri ai sensi del presente comma (UPB S06.04.003).
39. Al fine di dare rapida definizione alle operazioni di finanziamento da cui derivano crediti con importi scaduti ed insoluti, gli Assessorati competenti per materia autorizzano accordi transattivi speciali di cui all’articolo 27, commi 9 e 12, della legge regionale n. 4 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, previa segnalazione dei soggetti convenzionati e secondo i criteri dettati dalla Giunta regionale. In deroga alle disposizioni vigenti il provvedimento di autorizzazione all’accordo transattivo è adottato dal direttore generale competente per materia. Si considera accolta la proposta transattiva dei soggetti convenzionati qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato dalla Giunta regionale. In caso di rifiuto dei debitori o di mancato rispetto degli impegni assunti nell’accordo transattivo si provvede al recupero coattivo dei crediti.
40. Al fine di favorire ed accelerare un recupero di competitività delle aziende che operano nei comparti dell’acquacoltura intensiva, della mitilicoltura e dell’ostricoltura all’interno del territorio regionale e/o nelle acque territoriali prospicienti è autorizzata, una spesa valutata in euro 1.000.000 annui per la concessione di aiuti economici nell’ambito del limite stabilito dal regolamento CE n.875/2007 e successive modifiche e integrazioni relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004.
L’aiuto può essere erogato esclusivamente a favore di piccole e medie imprese che esercitano l’attività di acquacoltura intensiva (allevamento di pesci), di mitilicoltura e di ostricoltura come attività prevalente e/o esclusiva all’interno del territorio regionale e/o nelle acque territoriali prospicienti la Sardegna.
L’Agenzia regionale ARGEA Sardegna procede all’espletamento delle procedure di erogazione degli aiuti ai beneficiari che ne facciano richiesta entro il limite massimo di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (UPB S06.05.003).
41. È disposta la stipula di accordi quadro pluriennali con le articolazioni regionali del settore pesca delle centrali cooperative giuridicamente riconosciute a norma del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), e delle emanazioni regionali delle associazioni nazionali in rappresentanza degli armatori maggiormente rappresentative, al fine di garantire l’erogazione di servizi di assistenza agli operatori del settore della pesca e dell’ acquacoltura.
42. Dopo il punto 4) della lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 19 novembre 2010, n. 16 (Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale), è inserito il seguente: 4 bis. Spese sostenute per il funzionamento, anche in forma associata, degli Uffici dei giudici di pace."
ARTICOLO 4
Autorizzazioni di spesa
1. Al fine della compartecipazione alla realizzazione di un gasdotto destinato all’importazione di gas naturale dall’Algeria all’Italia attraverso la Sardegna (GALSI) è autorizzata una spesa complessiva valutata in euro 150.000.000 di cui euro 38.000.000 per l’anno 2012 a valere sulle risorse disponibili in conto del titolo di spesa 12.5.02 della contabilità speciale di cui alla legge 23 giugno 1994, n. 402 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 aprile 1994, n. 248 recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell’articolo 13 dello statuto speciale), e di euro 56.000.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a valere sull’UPB S04.01.003.
2. Per l’anno 2012 l’ammontare del fondo unico di cui al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, è determinato in euro 580.500.000 ed è ripartito per euro 510.300.000 a favore dei comuni e per euro 70.200.000 a favore delle province, di cui la somma di euro 500.000 a favore dell’amministrazione provinciale di Nuoro, per il funzionamento del museo MAN (UPB S01.06.001).
3. A decorrere dall’anno 2012 una quota pari al 3 per cento del fondo unico di cui al comma 1 dell’articolo 10, della legge regionale n. 2 del 2007 è destinata al finanziamento delle gestioni associate di funzioni amministrative, tecniche, di gestione e di controllo di cui alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni). Il 5 per cento di tale riserva è destinato alle attività di valorizzazione e promozione dei comuni sardi aderenti alle associazioni "Borghi autentici d’Italia", nella misura del 3 per cento e "Borghi più belli d’Italia", nella misura del 2 percento. Con provvedimento dell’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, le somme rispettivamente spettanti ai centri inseriti nelle due organizzazioni, sono ripartite, in parti uguali, fra i comuni associati alla data del 31 dicembre 2011.
4. Gli enti locali aventi insufficiente capacità di spesa in relazione ad opere pubbliche di prioritario interesse ed urgenza, possono chiedere che la Regione definanzi i relativi importi per riversarli all’unione dei comuni designata dallo stesso ente locale perché provveda all’appalto e alla realizzazione delle opere previste. Le unioni di comuni così designate operano come ente tecnico di attuazione. Alle unioni di comuni è riconosciuto per tale funzione il 15 per cento delle spese generali del quadro economico.
5. Per gli interventi di recupero e di valorizzazione dei centri storici previsti dalla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), è autorizzato l’ulteriore limite di impegno di euro 9.600.000 per l’anno 2012 e di euro 15.000.000 per ciascuna annualità dal 2013 al 2022 (UPB S04.10.001).
6. Gli stanziamenti recati dall’UPB S04.10.001 in conto competenza nell’anno 2012, possono essere utilizzati anche ai fini dello scorrimento delle graduatorie del bando 2011 di cui all’articolo 14 della legge regionale n. 29 del 1998.
7. I termini di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2010, n. 14 (Misure di adeguamento del bilancio 2010 e modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 - Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna.
Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), così come integrato dall’articolo 1, comma 9, della legge regionale n. 1 del 2011 e dall’articolo 4, comma 4, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 (Disposizioni varie in materia di realizzazione e finanziamento di opere pubbliche e relative all’interruzione della procedura di liquidazione dell’ESAF), sono prorogati al 31 dicembre 2012 limitatamente alle autorizzazioni di spesa destinate alle opere pubbliche il cui non utilizzo è dipeso dai mancati o ritardatipareri o autorizzazioni da parte dell’amministrazione statale o regionale o per interventi nei centri storici, di cui alla legge regionale n. 29 del 1998, al fine del coordinamento con la norma di proroga degli impegni di cui all’articolo 18, comma 41, della legge regionale n. 12 del 2011.
8. Per la riallocazione in altre strutture delle attività e delle funzioni che gli organismi del Ministero della difesa esercitano negli immobili da trasferire alla Regione ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto speciale per la Sardegna e delle intese istituzionali sottoscritte in data 10 novembre 2006 e 28 marzo 2007 è autorizzata, nell’anno 2012, la spesa di euro 2.000.000 (UPB S07.10.004).
9. Per la concessione di finanziamenti volti alla realizzazione di interventi di opere pubbliche e di infrastrutture di interesse degli enti locali volte a soddisfare le esigenze prioritarie delle comunità ed un adeguato livello di servizi non altrimenti garantito dalle risorse recate dal Fondo unico di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, è autorizzata la spesa complessiva di euro 20.000.000 per la realizzazione di un programma pluriennale in ragione di euro 1.000.000 per l’anno 2012, euro 2.000.000 per l’anno 2013, euro 3.000.000 per l’anno 2014, euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 ed euro 4.000.000 per l’anno 2017. Il programma, corredato del piano finanziario relativo agli interventi da realizzare, è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici, ed è predisposto tenuto conto del fabbisogno documentato dagli enti pubblici per quelle opere che non possono trovare realizzazione mediante utilizzo delle risorse recate dal fondo unico (UPB S07.10.005).
10. A valere sulle risorse stanziate in conto dell’UPB S01.03.010 per la realizzazione delle opere immediatamente cantierabili di cui all’articolo 5, comma 8, è autorizzata, per la realizzazione di interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico elevato nei territori comunali perimetrati dal PAI l’ulteriore spesa, già disposta dal comma 22 dell’articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2008 di euro 5.000.000 per il 2012 e di euro 6.000.000 per gli anni 2013 e 2014.
11. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2011, è sostituito dal seguente:
"3. Per fare fronte alle azioni e studi in corso e a quelli successivi necessari ad affrontare l’emergenza della proliferazione di specie esotiche infestanti, in particolare nel Mar’e Foghe, è concesso all’Amministrazione provinciale di Oristano il contributo di euro 500.000 (UPB S04.06.002).".
12. È autorizzata la spesa annua valutata in euro 1.000.000 per garantire l’attivazione e il funzionamento dell’Agenzia regionale della sanità di cui all’articolo 22 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) (UPB S05.01.004).
13. Considerata l’urgenza di intervenire sull’allestimento e l’organizzazione dei servizi della protezione civile è autorizzata nell’anno 2012 la spesa di euro 500.000 (UPB S01.02.001).
14. Nel comma 7 dell’articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2009 l’importo di euro 2.000.000 è sostituito con quello di euro 1.000.000 (UPB S02.01.009).
15. Al fine di migliorare la gestione e pianificazione del territorio, anche nell’ottica del recupero della fiscalità locale, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2009 è destinata alla realizzazione di un programma di interventi a favore dei comuni e loro forme associate. Il programma ha lo scopo di rendere disponibili strumenti, dati territoriali e catastali, nonché supporto organizzativo ed è attuato, sia attraverso interventi da parte dell’Amministrazione regionale sia mediante la concessione di contributi. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di urbanistica, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive integrazioni (UPB S04.10.004).
16. Alla quota di cofinanziamento regionale al Programma di sviluppo rurale (PSR), pari a euro 13.070.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede attingendo alle disponibilità recate dall’UPB S01.03.010 (cap. SC01.0628).
17. Le economie di spesa realizzate nei bandi per le annualità 2006, 2007, 2008 e 2009 per la concessione di incentivazioni a favore delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51 (Provvidenze a favore dell’artigianato sardo, modifiche alla legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 5, alla legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 e abrogazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40), possono essere utilizzate per un bando nell’esercizio 2012 per le medesime finalità sino all’importo di euro 30.000.000 (UPB S06.03.001).
18. Sono riversate in conto entrate del bilancio della Regione le somme resesi disponibili, a seguito di provvedimenti di disimpegno, in conto residui del capitolo SC06.0277 per un importo di euro 18.750.000 per essere riassegnate, con decreto dell’Assessore competente in materia di bilancio, per euro 15.000.000 (UPB S06.02.006), per le finalità di cui all’articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 (Interventi creditizi a favore dell’industria alberghiera), e per euro 3.750.000 (UPB S06.03.002) per le finalità di cui all’articolo 7, comma 45, della legge regionale n. 3 del 2008.
19. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati dalle pregresse attività estrattive e/o industriali, ivi comprese la relativa assistenza tecnica e la direzione dei lavori, è autorizzata nell’esercizio 2012, la spesa di euro 4.500.000, da ripartire sulla base di un programma approvato con deliberazione della Giunta regionale (UPB S04.06.005).
20. Per l’espletamento nell’anno 2012 di un bando finalizzato alla diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la concessione di contributi a favore dei nuclei familiari per l’installazione nella prima casa di impianti per il riscaldamento-raffreddamento degli ambienti, per la produzione di acqua calda sanitaria e per altri sistemi innovativi, è autorizzata una spesa complessiva di euro 4.500.000 in ragione di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 (UPB S04.01.003).
21. Le economie di spesa realizzate nei bandi espletati ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, per favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili, riferite alle annualità 2007, 2008, 2009 e 2010, possono essere utilizzate per indire un nuovo bando per le medesime finalità (UPB S04.01.003).
22. È autorizzata una spesa valutata in euro 100.000 annui per azioni di supporto e assistenza tecnica rivolte agli sportelli unici per le attività produttive e agli imprenditori per la gestione dei procedimenti unici SUAP anche in seguito all’entrata in vigore della riforma nazionale sullo sportello unico (UPB S01.04.001).
23. Il contributo concesso al Consorzio industriale della Valle del Tirso per il completamento del proprio centro servizi, ai sensi dell’articolo 24, comma 17, della legge regionale n. 2 del 2007, può essere destinato, anche in parte, al completamento e/o ampliamento della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti di proprietà consortile.
24. Il contributo concesso al Consorzio di bonifica del Cixerri ai sensi degli articoli 4 e 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici), con deliberazione della Giunta regionale n. 15/41 del 30 marzo 2000 può essere destinato, anche in parte, per l’abbattimento dei costi diretti ed indiretti attinenti l’attività istituzionale dell’ente.
25. A favore dei consorzi di bonifica è disposto uno stanziamento straordinario complessivamente pari a euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 funzionale all’abbattimento dei costi di funzionamento, diretti ed indiretti, attinenti l’attività istituzionale degli enti, sostenuti dall’anno 2006 all’anno 2011. I criteri di ripartizione nonché quelli di qualificazione e quantificazione dei costi di funzionamento da considerare sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, previo parere della competente Commissione consiliare (UPB S04.02.003).
26. Al fine di dare attuazione alle misure previste dall’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2011, n. 154 , è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 a valere sulle risorse programmate dalla Giunta regionale con la deliberazione 16 novembre 2011, n. 46/63, (UPB S06.04.009).
27. Per l’attuazione dell’accordo di programma, stipulato in data 16 novembre 2011, della controllata regionale Fluorite di Silius Spa, per il ricollocamento del personale e l’avvio dei ripristini e delle bonifiche ambientali, è autorizzata, nell’esercizio 2012, la spesa complessiva di euro 2.979.000 (UPB S06.03.023).
28. In deroga all’articolo 18, comma 42, della legge regionale n. 12 del 2011 è autorizzata la spesa sui residui 2011 della UPB S06.03.024 (cap. SC06.0690) al fine di provvedere al supporto della gestione della società partecipata regionale Carbosulcis Spa fino all’importo massimo di euro 8.770.000 e della UPB S06.03.024 (cap. SC06.0693) per la gestione liquidatoria di Fluorite di Silius Spa fino all’importo massimo di euro 1.488.000.
29. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 14, della legge regionale n. 3 del 2008, destinata al mantenimento di un Piano di sorveglianza e di monitoraggio delle malattie infettive e diffusive sulla fauna selvatica, è valutata in euro 200.000 annui (UPB S05.01.001).
30. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 2 del 2007, a favore del Comune di Cagliari per la realizzazione del Palazzetto dello sport è destinata alla riqualificazione e al completamento di impianti sportivi già esistenti nel medesimo comune. I Comuni di Oristano e di Nuoro possono chiedere di utilizzare il contributo ad essi destinato dalla stessa norma anche in parte per la riqualificazione e il completamento di impianti sportivi già esistenti. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia, definisce le modalità di concessione dei contributi (UPB S05.04.002).
31. Per l’anno 2012, a valere sullo stanziamento dell’UPB S05.04.001, è autorizzata la concessione di un contributo di euro 1.000.000 a favore del Comitato regionale del CONI per l’organizzazione della manifestazione sportiva internazionale denominata Jeux des Iles e per la partecipazione della rappresentativa della Sardegna.
32. Per le finalità di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2011, è autorizzata la spesa di euro 45.000.000 per l’anno 2012, euro 55.000.000 per l’anno 2013 ed euro 28.000.000 per l’anno 2014. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi previo parere della competente Commissione consiliare, da esprimersi entro il termine di venti giorni, decorso il quale si intende acquisito, definisce le modalità di utilizzo delle somme. L’economia di spesa realizzata sugli stanziamenti di cui all’articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007 e di cui all’articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2008, a conclusione delle sottoscrizioni per i previsti aumenti di capitale è destinata ad incrementare la spesa di cui al presente comma. È abrogato il comma 13 dell’articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2009 (UPB S04.02.005).
33. A valere sulle risorse recate dall’UPB S05.03.005 una somma pari a euro 184.815 è destinata all’attuazione di progetti sperimentali nel settore della sicurezza sociale, a seguito di apposita rocedura di evidenza pubblica, alla quale possono partecipare gli enti e organismi di cui all’articolo 32, commi 4 e 13, della legge regionale n. 8 del 1997, secondo criteri e indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale.
34. È autorizzata nel 2012 la spesa di euro 25.000.000 a favore dell’Ipab Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe per il risanamento dei debiti relativi al personale e per la successiva
trasformazione in ASP San Giovanni Battista di Ploaghe (UPB S05.01.001).
35. È autorizzata la spesa complessiva di euro 8.300.000 in ragione di euro 2.000.000 per l’anno 2012, di euro 2.900.000 per l’anno 2013 e di euro 3.400.000 per l’anno 2014 per essere destinata al finanziamento delle domande relative alla selezione "Invito a manifestare interesse" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 43/40 del 27 ottobre 2011: legge regionale 8 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di valorizzazione e riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta attraverso la attività di oratori e similari) - Piano finanziamenti destinati al riadattamento e riqualificazione delle strutture esistenti e acquisto di arredamenti, attrezzature e strumenti didattici";
una quota della predetta spesa, valutata in euro 1.000.000 per il 2012 e in euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, è destinata al finanziamento delle domande delle parrocchie degli enti della Chiesa cattolica e delle confessioni religiose di cui all’articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2010 non ammessi alla selezione di cui sopra per documentazione incompleta da integrare mediante la presentazione del regolamento dell’oratorio entro il 30 marzo 2012 (UPB S05.03.006).
36. Per le finalità di cui all’articolo 32, comma 19, della legge regionale n. 2 del 2007, concernente gli accordi integrativi regionali della medicina generale e
pediatria di libera scelta, è autorizzata una spesa valutata in euro 2.000.000 annui (UPB S05.01.001).
37. Per il funzionamento del Sistema informativo nazionale per le dipendenze
(SIND) (decreto del Ministero della salute dell’11 giugno del 2010) è autorizzata nell’anno
2012 la spesa di euro 200.000 (UPB S05.03.08).
38. Il Consorzio per l’assistenza alle piccole e medie imprese Sardegna ricerche è autorizzato a partecipare alla Fondazione IMC - Centro marino internazionale - onlus,
organismo pubblico di ricerca con sede a Torregrande, Oristano.
39. È autorizzata nell’anno 2012 la spesa di euro 10.000 a favore del Centro di documentazione e studi delle donne di Cagliari, quale contributo straordinario per le spese di funzionamento (UPB S03.01.003).
40. È autorizzata per gli anni 2012, 2013 e 2014 la spesa di euro 500.000 per
il sostegno finanziario ed organizzativo agli sportelli linguistici sovracomunali a regia
regionale, come previsto nel Progetto obiettivo 2.2 del Piano triennale degli interventi di promozione e valorizzazione della cultura e della lingua sarda 2011-2013 di cui all’articolo 12 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna) (UPB S03.02.001).
41. Per l’attuazione del programma Sardegna Speaks English è autorizzata, nell’anno 2012, la spesa di euro 1.000.000 (UPB S02.01.014).
42. A valere sull’UPB S02.02.003 è autorizzata, per ciascuno degli anni 2012,
2013 e 2014, la spesa di euro 500.000 per l’erogazione di un contributo per lo svolgimento,
in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale in materia di formazione
professionale, di attività finalizzate al pieno utilizzo della struttura realizzata con il contributo regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 25 maggio 1999, n. 18 (Investimenti di opere di carattere permanente e disposizioni varie), e definita con deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 1999, n. 52/151, per la formazione ed orientamento professionale di non vedenti e portatori di altri handicap. La programmazione dell’utilizzo di tale contributo è inviata all’Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge per il primo ed entro il 31 marzo di ognuno degli anni successivi, unitamente ad una relazione illustrativa dell’attività svolta nell’anno precedente.
43. Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), e successive modificazioni, sostenendone l’avvenuta o futura trasformazione in intermediari vigilati dalla Banca d’Italia, i confidi possono imputare al fondo consortile o ad
apposita riserva i fondi rischi costituiti dai contributi della Regione, successivamente alla data del 30 giugno 2007 a valere sull’articolo 7, comma 47, della legge regionale n. 3 del 2008, e dell’
articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2009. Tali risorse sono attribuite, unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Sono abrogati il secondo e il terzo periodo del comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2009, e i commi 37 e 38 dell’articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2011. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2009, è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 7.000.000 per l’anno 2012 e di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 (UPB S06.03.001, S06.03.008, S06.03.019, S06.03.028). La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni, dall’entrata in vigore della presente norma, sentite le parti interessate, individua tutte le azioni necessarie per la massimizzazione dell’utilizzo del Fondo di garanzia per PMI.
44. È autorizzata nell’anno 2012 la spesa di euro 21.500.000 per il potenziamento del programma Master and back quale integrazione regionale delle risorse di cui all’Asse IV del PO FSE 2007/2013. Quanto a euro 18.000.000 sono utilizzati, relativamente al bando 2011, per lo scorrimento dei percorsi di rientro, mentre 3.500.000 di euro sono riservati allo scorrimento delle graduatorie relative all’alta formazione. Ogni novanta giorni l’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale presenta alla Commissione consiliare competente in materia di bilancio una relazione sullo stato di attuazione del programma e sul monitoraggio dei singoli progetti attivati (UPB S02.02.007).
45. Al fine di garantire il completamento del programma "Master and back - percorsi di rientro 2009", attuato presso gli enti e le agenzie regionali, e di qualificare le esperienze sinora maturate dai beneficiari del programma medesimo negli specifici profili professionali, gli enti e le agenzie regionali ospitanti sono autorizzati al rinnovo dei contratti di lavoro subordinato o
parasubordinato, stipulati a seguito di procedure di selezione ad evidenza pubblica, per un ulteriore anno a partire dal loro termine naturale a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di reclutamento previste dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego e che le risorse finanziarie siano reperite dagli stessi enti e agenzie regionali nei quadri economici relativi a specifiche attività di progetti ad essi assegnati, finanziati con fondi regionali, nazionali o comunitari.
46. Nell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 (Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea), le parole "è autorizzata nell’anno 2012 e per ciascuno degli anni 2013 e 2014 la spesa di" sono sostituite dalle seguenti: "è autorizzata nell’anno 2012 e per ciascuno degli anni 2013 e 2014 una spesa valutata in" (UPB
S07.06.001).
47. Per le finalità di cui all’articolo 17, comma 4, della legge regionale 12 del 2011, è autorizzata, a valere sugli stanziamenti recati dall’UPB S06.04.004 per l’anno 2012, la spesa di euro 500.000.
48. Al fine di consentire alle imprese sarde iscritte all’Albo regionale appaltatori di adeguare, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 7 dicembre 2011, n. 328, la propria qualificazione ai pubblici appalti per categorie di opere generali e specializzate, il termine di cui all’articolo 35, commi 1 e 3, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in
materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si
svolgono nell’ambito territoriale regionale), è prorogato al 31 dicembre 2012, e gli enti e le
pubbliche amministrazioni che dispongono le procedure di affidamento di lavori pubblici sono quelle indicate all’articolo 3 dell legge regionale n. 5 del 2007.
49. Il contributo alla Fondazione teatro lirico di Cagliari di cui alla legge regionale 5 dicembre 1973, n. 38 (Contributo annuo alla Fondazione teatro lirico di Cagliari.),
determinato per l’anno 2012 in euro 9.200.000, è finalizzato al risanamento della situazione debitoria, nonché alla realizzazione di un programma di rilancio della Fondazione con particolare riguardo all’attuazione di iniziative di divulgazione della cultura musicale in Sardegna. L’erogazione del contributo è subordinata all’approvazione di un piano industriale da parte dell’Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport (UPB S05.04.003).
50. Il mutuo contratto dalla Fondazione teatro lirico di Cagliari, finalizzato al ripianamento delle proprie esposizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2011, è assistito da garanzia sussidiaria della Regione previa approvazione da parte dell’Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del piano di risanamento aziendale e del piano di ristrutturazione del debito concordato. La somma assistita da garanzia sussidiaria non può superare complessivamente l’importo di euro 15.000.000; ai relativi oneri
valutati in euro 500.000 annui si fa fronte con le risorse stanziate in conto dell’UPB S08.01.001 (cap. SC08.0005). Fermo restando il rispetto del pareggio di bilancio, il mancato pagamento delle rate di mutuo produce, nell’esercizio finanziario successivo, la riduzione del contributo regionale in misura pari alle rate insolute.
51. Per favorire l’alta specializzazione nel settore della "chimica verde", sia con riferimento ai processi industriali che a quelli energetici, agricoli e forestali, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per il conferimento di borse di studio a favore dei giovani laureati, con laurea specialistica o magistrale, nelle università sarde e per
l’istituzione di un premio annuale a favore delle migliori tesi di laurea dei giovani laureati nelle
università sarde. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per la
selezione e l’erogazione delle borse di studio e dei premi (UPB S02.01.013).
52. Per gli anni 2012 e 2013 è autorizzata, a valere sull’UPB S03.02.002 la spesa di euro 80.000, di cui rispettivamente euro 27.000 in favore dell’Associazione culturale Casa museo Antonio Gramsci di Ghilarza, euro 27.000 in favore dell’Associazione Casa natale
Antonio Gramsci di Ales, euro 16.000 in favore dell’Istituto studi e ricerche Antonio Gramsci di Cagliari ed euro 10.000 in favore della Biblioteca gramsciana onlus borgo di Ales. Il contributo è corrisposto nella misura dell’80 per cento a titolo di anticipazione su istanza semplice degli aventi titolo.
Il saldo 2011, 2012 e 2013 è erogato previa presentazione di sola autocertificazione del responsabile legale attestante l’utilizzo di finanziamenti per l’attività svolta ai fini della promozione della figura di Antonio Gramsci.
53. In prosecuzione degli interventi attivati ai sensi dell’articolo 6, comma 8, della legge regionale 24 aprile 2001 n. 6 (legge finanziaria 2001), al fine di consentire alla Provincia di Cagliari il completamento del progetto di risanamento estetico-ambientale attraverso
l’interramento dei cavi telefonici aerei e l’eliminazione delle palificazioni nei centri storici e
nelle aree di grande pregio ambientale e turistico, è autorizzato per ciascuno degli anni 2012 e 2013 lo stanziamento di euro 1.500.000. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare in tutto o in parte la realizzazione delle opere di risanamento di cui al presente comma (UPB S04.06.002).
54. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 27, comma 5 della legge regionale n. 4 del 2006, da attuarsi a cura dell’Amministrazione regionale tramite i
soggetti titolari della progettazione è autorizzata per l’anno 2012 la spesa di euro 2.000.000. La Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore competente approva il relativo programma (UPB S02.03.002).
55. La Regione, al fine di sostenere e potenziare il comparto ovi-caprino e in linea con i criteri
previsti dall’articolo 1 della legge regionale n. 15 del 2010, è autorizzata all’erogazione di contributi lle associazioni e organizzazioni di produttori riconosciute, per l’attivazione di strutture tecniche utonome che garantiscano il sostegno e la formazione agli allevatori sardi per tutti gli adempimenti ecnico-organizzativi necessari per lo sviluppo del programma di controllo e miglioramento della ualità del latte. Per tali finalità è prevista la spesa di euro 1.000.000 per le annualità 2012, 2013 e 014 (UPB S06.04.008).
ARTICOLO 5
Interventi urgenti anticrisi
1. Per la realizzazione di progetti ai sensi dell’articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988), e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata, nell’anno 2012 la spesa di euro 39.000.000 (UPB S02.03.006).
2. I progetti di cui al comma 1 sono rivolti a dare occupazione a cittadini che non usufruendo di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità si trovino in condizioni di disoccupazione o inoccupazione. È data priorità all’impiego di soggetti espulsi dal mercato del lavoro negli ultimi due anni, di disoccupati di lungo periodo, e di donne.
3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 94 della legge regionale n. 11 del 1988, i fondi sono assegnati ai progetti di cui al comma 1 con i medesimi criteri previsti per la ripartizione del Fondo unico per gli enti locali dall’articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica. I progetti possono essere realizzati dai comuni anche in forma
associata. I comuni possono concorrere al finanziamento del progetto con una quota non superiore al 10 per cento del costo, a valere sulla quota di trasferimenti del Fondo unico per gli enti locali.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono impegnate dai comuni entro il 31 dicembre dell’anno di
riferimento, pena la decadenza dal finanziamento.
5. È autorizzata la spesa di euro 19.000.000 (UPB S02.03.006) per ciascuno
degli anni 2012, 2013 e 2014 da ripartire a favore dei comuni secondo le seguenti finalità:
a) euro 10.000.000 per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2), della legge regionale n. 1 del 2009 relativi all’incremento boschivo;
b) euro 9.000.000 a favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione, avuto riguardo all’estensione delle aree del territorio comunale, pubbliche o private, già concesse all’Ente foreste o agli ispettorati ripartimentali.
6. Il contributo previsto dal comma 5 può assumere carattere permanente a
favore dei comuni che, per almeno un triennio, hanno realizzato o realizzino i previsti
programmi di aumento, manutenzione e incremento del patrimonio boschivo e che, dopo il primo triennio, concorrano al programma con una quota di cofinanziamento pari al 10 per cento dell’importo assegnato; agli oneri derivanti dagli anni successivi si provvede con legge finanziaria ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006, e successive modifiche e integrazioni.
7. Gli interventi di cui all’articolo 40, comma 6, della legge regionale n. 7
del 2005, così come modificata dall’articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2006, e
quelli di cui all’articolo 5, comma 10, della legge regionale n. 3 del 2008, modificato da ultimo
dall’articolo 5, comma 18, della legge regionale n. 3 del 2009, possono essere realizzati anche con le modalità di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2), della legge regionale n. 1 del 2009.
8. Le autorizzazioni di spesa per la realizzazione di opere pubbliche
immediatamente cantierabili di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 1 del
2011, sono rideterminate in euro 47.000.000 per l’anno 2012 e in euro 50.000.000 per l’anno 2013 e possono essere utilizzate inciascun anno anche per lo scorrimento delle graduatorie relative al bando dell’anno 2011 (UPBS01.03.010).
9. Una quota fino ad euro 2.000.000 dello stanziamento di cui al comma 8 per l’anno 2012 èdestinata:
a) quanto a euro 1.500.000 alla copertura di spese per il ripristino di strutture pubbliche e di beni mmobili di proprietà di enti locali danneggiati da eventi calamitosi o dolosi. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore
competente in materia di programmazione e bilancio;
b) quanto a euro 500.000 per l’esecuzione di opere urgenti per il consolidamento e ripristino della sicurezza dell’ex Ospedale minerario di Montevecchio (UPB S01.03.010).
10. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, per i bandi da indire ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2011, si applicano le seguenti disposizioni:
a) lo stanziamento è destinato per il 30 per cento ad opere di interesse provinciale e per il 70 per cento ad opere di interesse comunale, dando priorità tra queste a quelle realizzate dai comuni in forma associata; alle percentuali si può derogare in carenza di progetti
ammissibili per una tipologia di opere;
b) il termine per la presentazione delle domande per il bando per l’anno 2013 è stabilito al 28 febbraio 2013;
c) le province e i comuni procedono all’appalto dei lavori ammessi al finanziamento entro sessanta iorni dalla data di pubblicazione della graduatoria; il mancato rispetto del termine comporta il definanziamento dell’intervento;
d) gli impegni per il finanziamento sono assunti a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale sulla base dei tempi previsti per la realizzazione dell’opera;
e) il finanziamento è erogato pro quota sulla base di stati di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla presentazione degli stessi; il saldo finale a seguito di presentazione del verbale di collaudo dell’opera, ovvero della certificazione di regolare esecuzione rilasciata dal
direttore dei lavori e del rendiconto.
11. Una quota pari a 26,5 milioni di euro del PO-FSE 2007-2013 è destinata a:
a) un fondo per il microcredito cui possono accedere coloro che avendo i requisiti previsti dal comma 2, intendano avviare, in forma singola o associata, un’attività lavorativa autonoma; il prestito, per importi variabili dai 5.000 ai 25.000 euro, è concesso senza interessi e
con rateizzazione mensile o trimestrale; la prima rata è dovuta diciotto mesi dopo la stipula del
contratto di mutuo;
b) un fondo per il finanziamento di programmi comunali o intercomunali per la creazione di impresa e valorizzazione del capitale umano.
12. I fondi di cui al comma 11 sono gestiti dall’Assessorato competente in materia di lavoro che entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge pubblica i relativi bandi.
13. Gli interventi previsti nei commi da 1 a 6 e da 8 a 10 sono urgenti e di immediata realizzazione e le somme assegnate che non siano impegnate nell’esercizio 2012 sono riversate dai soggetti percettori all’Amministrazione regionale, che li destina agli stessi
interventi per l’anno 2013.
14. Ai fini del rispetto del patto di stabilità, i pagamenti per gli interventi di cui al presente articolo hanno carattere prioritario e prevalgono anche rispetto alle priorità indicate ai sensi del comma 15 dell’articolo 1.
ARTICOLO 6
Copertura finanziaria 1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge trovano
copertura nelle previsioni d’entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2012, 2013 e 2014 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.
ARTICOLO 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) con effetti finanziari dal 1° gennaio 2012.
TABELLA A
Indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente per nuovi oneri legislativi
(articolo 1, comma 4)Fondi regionali (cap. SC08.0024-UPB S08.01.002)(importi in migliaia di euro)
2012 2013 2014
1) disegno di legge concernente: Interventi a favore del sistema istruzione e formazione
professionale 10.000 24.105 40.000
2) Interventi a favore della famiglia 7.000
Totale 17.000 24.105 40.000
TABELLA B
Indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale in conto capitale per nuovi oneri legislativi
(cap. SC08.0034-UPB S08.01.003)
(importi in migliaia di euro)
2012 2013 2014
Totale 0 0 0
TABELLA C
Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria articolo 1, comma 5)
TABELLA C
Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria(articolo 1, comma 5)
(importi in migliaia di euro)
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI UPB CAPITOLO 2012 2013 2014
01 - PRESIDENZA
L.R. 3/09 - art. 8, c. 14 - Centri servizi sociali gestiti da Ente italiano servizio sociale (EISS) S05.03.001 SC05.0553 0 180 180
03 - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
L.R. 37/98 - art. 26 - Parco scientifico tecnologico S02.04.004 SC02.1020 9.000 10.000 10.000
L.R. 24/99 - art. 10 - Risorse per la contrattazione per il personale e il personale dirigente dell’Ente foreste S04.08.007 SC04.1919 800 0 0
L.R. 9/96 - art. 2 - Norme sulla tesoreria regionale S08.01.007 SC08.0137 100 100 100 L.R. 1/06 - art. 12 - L.R. 7/07 - Finanziamenti a favore della ricerca scientifica e tecnologica
S02.04.004 SC02.1022 26.000 26.000 26.000 SC02.1017 SC02.1018 SC02.1026 SC02.1027 SC02.1031 S02.04.005 SC02.1030 0 0 0 02.04.019 SC02.1438 4.000 4.000 4.000
TABELLA C
Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria (articolo 1, comma 5)
(importi in migliaia di euro)
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI UPB CAPITOLO 2012 2013 2014
04 - ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
L.R. 45/89 - art. 11 e s. m. i. - Contributi ai comuni per la redazione dei piani urbanistici S04.10.006 SC04.2774 5.000 5.000 5.000 .R. 45/89, art. 10 e 11 e L.R. 6/04, art. 18 - Predisposizione piani territoriali S04.09.005 SC04.2467 500 500 500
L.R. 12/05 - Gestione associata di funzioni amministrative, tecniche, di contr lo e unione di comuni S01.06.001 SC01.1069 0 0 0 .R. 3/09, art. 3, c. 8 e art. 7, c.1, L.R. 1/11 - Finanziamenti agli enti locali per la realizzazione di programmi
pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari S01.06.001 SC01.1087 0
0 0 L.R. 1/11 - art. 1, c. 12 - Fondo unico investimenti comunali S01.06.002 SC01.1117 0 0 0 05 - AMBIENTE
L.R. 22/05 - Protezione dell’ambiente da pericoli derivanti dall’amianto S04.06.003
SC04.1315 300 600 600 SC04.1316 SC04.1317 SC04.1318 S04.06.002 SC04.1296 2.000 2.000 2.000
06 - AGRICOLTURA
L.R. 3/06 - Disposizioni in materia di pesca
S06.05.002 SC06.1368 SC06.1370 4.000 4.000 3.000 SC06.1372
TABELLA C
Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria
(articolo 1, comma 5)
(importi in migliaia di euro)
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI UPB CAPITOLO 2012 2013 2014
Segue 06 - AGRICOLTURA
S06.05.003 SC06.1406 0 0 0 SC06.1407
L.R. 15/10 - art. 23, c. 5 - Accesso al credito imprese agricole e di trasformazione e commercializzazione S06.04.005 SC06.0951 0 0 0
08 - LAVORI PUBBLICI
L.R. 32/91 - art. 8 - Norme per favorire l’abolizione delle barriere architettoniche
S04.10.005 SC04.2745 3.000 3.000 3.000 SC04.2748 L.R. 29/97 - Funzionamento Autorità d’Ambito S07.07.002 SC07.0785 0 0 0 L.R. 7/05 - art. 5, c. 18 - Monitoraggio edilizia residenziale S04.10.003 SC04.2671 0 0 0 .R. 5/07 - Finanziamento spese sostenute da soggetti pubblici per l’espletamento di concorsi di idee o progettazione 07.10.001 SC07.1178 0 0 0 L.R. 16/11, art. 5, c. 1 – Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale S02.02.004 SC02.0589 0 0 0
09 - INDUSTRIA
L.R. 33/98 - Riconversione aree minerarie S06.03.018 SC06.0561 0 0 0 S06.03.022 SC06.0656 0 0 0 S04.06.005 SC04.1361 2.000 3.000 3.000 SC04.1374
TABELLA C
Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria (articolo 1, comma 5) importi in migliaia di euro)
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI UPB CAPITOLO 2012 2013 2014
10 - LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
L.R. 31/94 - Modifiche alla L.R. 16/83 - Agevolazioni creditizie a favore
delle cooperative di produzione lavoro
e loro consorzi S06.03.028 SC06.0762 0 0 0
L.R. 36/98 - Politiche attive sul costo del lavoro S02.03.001 SC02.0711 0 0 0
S06.06.002 SC06.1540 SC06.1541 0 0 0 SC06.1543 L.R. 20/05 - art. 31 - Fondo regionale per i diversamente abili
S05.03.004 SC05.0581 600 600 600 SC05.0582 SC05.0583 SC05.0590 SC05.0592 SC05.0593 SC05.0594 S05.03.011 SC05.0598 0 0 0 SC05.0599 L.R. 20/05, art. 43 - Programma sperimentale di formazione, ricerca, e inserimento di persone residenti inoccupate e disoccupate in cerca di occupazione S02.02.005 SC02.0598 0 0 0 L.R. 1/06 - art. 7, c. 1 - Cofinanziamento progetti di azioni innovative in materia di politiche del lavoro S02.03.001 SC02.0708 0 0 0
TABELLA C
Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria articolo 1, comma 5) (importi in migliaia di euro)
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI UPB CAPITOLO 2012 2013 2014
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
L.R. 31/84 - Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate S02.01.001 SC02.0002 1.500 1.580 1.500 SC02.0003 SC02.0005 SC02.0008 SC02.0014 S02.01.013 SC02.0336 0 0 0 SC02.0342 L.R. 26/96 - Interventi regionali per l’università S02.01.009 SC02.0171 23.000 19.000 19.000 L.R. 7/05 - art. 12, c. 1, lett. a) - Fondo unico per l’università diffusa nel territorio S02.01.009
SC02.0170 6.000 6.000 6.000 SC02.0192 L.R. 8/10, art. 5 - Premio letterario Salvatore Cambosu S03.02.005 SC03.0357
0 60 0 L.R. 9/10 - Fondazione Andrea Parodi S03.01.003 SC03.0023/P 50 40 30
12 - IGIENE, SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE
L.R. 6/04 - art. 14, c. 3 - Acquisto scorte di sangue S05.01.008 SC05.0156 2.500 2.500 2.500 L.R. 22/05 - Protezione dell’ambiente dai pericoli derivanti dall’amianto S05.01.005 SC05.0116 400 400 400 SC02.1121 L.R. 3/09, art. 8, c. 12 - Contributi per trasporto salma S05.01.007 SC05.0131 20 20 20 TABELLA C
Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria (articolo 1, comma 5) (importi in migliaia di euro)
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI UPB CAPITOLO 2012 2013 2014
13 -TRASPORTI
L.R. 21/05 - art. 26 - Contributi compensativi di minori entrate per applicazione di tariffe agevolate S07.06.001 SC07.0608 3.000 3.000 3.000 SC07.0615 L.R. 21/05 - art. 2 - Conferimento funzioni di trasporto che non richiedono esercizio a livello regionale alle autonomie locali S07.06.001 SC07.0605 0 0 0 L.R. 21/05 - art. 29 - Conferenza regionale sui trasporti S07.06.001 SC07.0604 0 0 0
TABELLA D
Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento (articolo 1, comma 6)
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
TABELLA D
Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento articolo 1, comma 6)
N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l’incremento o il decremento (importi in migliaia di euro)
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI
UPB CAPITOLO 2012 2013 2014
01 - PRESIDENZA
L.R. 6/92 - Assistenza alle piccole e medie imprese S01.05.002 SC01.0961 11.930 (+10.930) 1.500 (+500) 1.500 (+1.242) L.R. 3/09 - art. 9, c. 5 e L.R. 12/11 art. 4, c. 24 - Specializzazioni e dottorati di ricerca in materia forense S02.01.013 SC02.0345 400 (-100) 400 (-100) 0 L.R. 12/11 - art. 16, c. 1 - Monitoraggio acque - Contributo ARPAS S04.02.001
SC04.0142 250 (-750) 1.000 1.000 (+1.000) L.R. 12/11, art. 16, c. 4 - Redazione Piani di gestione degli impianti prioritari di tutela risorse idriche S04.02.001 SC04.0144 0 (-1.000) 1.000 (+1.000) 0 L.R. 12/11, art. 16, c. 5 - Realizzazione opere Piani di gestione impianti
prioritari di tutela risorse idriche S04.02.002 SC04.0179 1.000 (-2.000) 2.000 (+2.000) 2.500 (+2.500) L.R. 12/11, art. 16, c. 6 - Gestione PAI S04.03.004 SC04.0392 500 (-1.000) 1.500 1.500 (+1.500)
02 - AFFARI GENERALI
L.R. 38/82 - art. 35 - Quote ad associazioni ed enti che perseguono interessi regionali
S01.03.007 SC01.0576 215 (-155) 215 (-155) 215 (+179) SC01.0580 SC01.0581 SC01.0582 L.R. 4/06 - art.20, c. 17 e 18 - Versamento a favore FITQ S01.02.002 SC01.0181 7.340 (+3.900) 4.440 (+1.050) 4.440 (+4.440) L.R. 1/09 - art. 1, c. 19 – Progetto SIBAR S02.04.012 SC02.1175 2.200
(-300) 0 0 L.R. 15/10, art. 8 - Rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese agricole S06.04.013 SC06.1088 0 (-3.887) (-5.000) 0
TABELLA D
Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento (articolo 1, comma 6)
N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l’incremento o il decremento (importi in migliaia di euro)
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI
UPB CAPITOLO 2012 2013 2014
03 - PROGRAMMAZIONE
L.R. 6/01, art. 6, c. 15 - Sofferenze finanziarie EE.LL. e IACP
S08.01.005
SC08.0081
3.279 3.280 3.280
(-6.720)
SC08.0080
S08.01.006
SC08.0113
SC08.0114
L.R. 15/10, art. 5 - Incentivazione miglioramento offerta produttiva imprese S06.04.009 SC06.1029 0
(-10.000) 0 0
04 - ENTI LOCALI
L.R. 28/87 - Partecipazione delle Associazioni di Amministratori locali alla programmazione S01.06.001 SC01.1077 160
(+30)
130
(+78)
100
(+48)
L.R. 3/08 - art. 6, c. 10 - Finanziamento attuazione processi di mobilità del personale comunale e provinciale e promozione
inserimento nelle relative dotazioni del personale proveniente dalle comunità montane S01.06.001
SC01.1067 4.039
(-1.961) 6.000 6.000
SC01.1070 (+6.000)
L.R. 3/09 - art. 5, c. 1 - Sistema informativo per la pianificazione territoriale S04.09.006 SC04.2491 0
(-3.500)
3.000
(-500)
3.000
(+3.000)
L.R. 3/09, art. 5, c. 3 - Pianificazione strategica comunale S01.06.001 SC01.1086 0
(-2.350)
1.000
(+1.000)
1.000
(+1.000)
L.R. 3/09 - art. 5, c. 5 - Linee guida a supporto del Piano paesaggistico regionale S04.09.003 SC04.2442 650
(-2.850) 3.500 3.500
(+3.500)
L.R. 17/11, art. 4, c. 5 - Recupero e valorizzazione insediamenti storici rurali - Bando Saltus S04.10.001 SC04.2631 1.500
(-2.000)
2.000
(+2.000)
2.000
(+2.000)
TABELLA D
Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 6)
N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l’incremento o il decremento (importi in migliaia di euro)
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI UPB CAPITOLO 2012 2013 2014
05 - AMBIENTE
L.R. 14/00 - art. 13, c. 1 - Valutazione ambientale S04.08.001 SC04.1722 150
(-50)
150
(-50)
150
(+150)
S04.07.003
SC04.1501
0 0 0
SC04.1502
L.R. 2/07, art. 15, c. 3 e L.R. 12/11, art. 15, c. 9 - Bonifica e ripristino aree minerarie dismesse S04.06.006 SC04.1393 4.000
(-6.000)
11.500
(+1.500)
11.500
(+11.500)
S04.06.001
SC04.1262
0 0 0
SC04.1264
L.R. 12/11- art. 15, c. 1 - Premialità/penalità e sviluppo raccolta differenziata S05.01.002 SC04.1138 3.000 3.000 0
L.R. 12/11- art. 15, c. 2 - Ecocentri comunali S04.05.002 SC04.1164 2.000 2.000 2.000
(+2.000)
L.R. 12/11- art. 15, c. 8 - Interventi infrastrutturali ed investimenti in genere nell’ambito dei parchi regionali e nazionali S04.08.002 SC04.1759 500 500 500
(+500)
L.R. 12/11- art. 15, c. 20 - Aggiornamento Piano regionale dei rifiuti S04.05.001 SC04.1129 20 20 20
(+20)
L.R. 12/11 – art. 15, c. 7- Recupero e conservazione fauna selvatica terrestre e fauna marina S04.08.016 SC04.2292 350
(-50) 400 400
06 - AGRICOLTURA
L.R. 3/09, art. 2, c. 6 - Opere di infrastrutturazione rurale S06.04.014 SC06.1112 0
(-1.000) 0 0
L.R. 1/10, art. 5 - Promozione qualità prodotti sardi S01.06.002 SC01.1114 0 (-1.000)
0
(-1.000)
0
(-1.000)
L.R. 15/10, art. 9 - Osservatorio del latte ovicaprino presso LAORE S06.04.001 SC06.0823 0
(-300)
0
(-300)
0
(-300)
TABELLA D
Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento (articolo 1, comma 6)
N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l’incremento o il decremento(importi in migliaia di euro)
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI UPB CAPITOLO 2012 2013 2014
Segue 06 - AGRICOLTURA
L.R. 15/10, art. 10 - Realizzazione campagna di educazione alimentare dei prodotti lattiero-caseari D.O.P. S06.04.015 SC06.1146 0
(-1.000)
0
(-1.000) 0
L.R. 15/10, art. 11 - Piano di gestione materie prime e mezzi tecnici necessari per il comparto ovicaprino S06.04.013 SC06.1109 0
(-500)
0
(-500) 0
L.R. 15/10, art. 12 - Fondo di garanzia per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile S06.04.013 SC06.1107 2.000 0
(-2.000) 0
L.R. 15/10, art. 13 - Premi ai cerealicoltori aderenti ad un accordo di filiera S06.04.011 SC06.1059 0
(-4.000)
0
(-4.000) 0
L.R. 15/10, art. 23 - Concorso negli interessi sui crediti alle imprese agricole condotte da imprenditori agricoli
professionali e coltivatori diretti S06.04.005 SC06.0949 1.000(-1.000)
0
(-2.000) 0
07 - TURISMO
L.R. 40/93 - art. 16 - Concorso interessi imprese turistiche S06.02.004 SC06.0277 0
(-20.000)
0
(-20.000) 0
L.R. 40/93 - art. 3 - Compensi agli enti creditizi per gestione fondo per concorso interessi e canoni alle imprese turistiche
S06.02.005 SC06.0264 0
(-38)
0
(-50)
0
(+50)
L.R. 51/93 - Provvidenze a favore dell’artigianato S06.03.001 SC06.0414 1.000
(-4.000)
4.000
(-1.000)
4.000
(+4.000)
L.R. 1/10, art. 7, c. 2, 3, 4, 5 - Promozione qualità prodotti sardi S01.06.002 SC01.1115 0 0 0
S06.03.009 SC06.0498 0 0 0
(-1.500)
LR 1/11, art. 5, c. 6 - Turismo nei borghi S06.02.002 SC06.0200 260 260 260
(+260)
08 - LAVORI PUBBLICI
L.R. 19/64, art. 4 - Prestazioni garanzia sui mutui per costruzione e completamento edifici di culto S07.10.006 SC07.1285 55 55 55
(-29)
L.R. 27/72 - Assunzione oneri di enti vari per esecuzione opere pubbliche S07.10.006 SC07.1284 250 250 250
(-71)
L.R. 33/86 - Contributi mutui d’investimento degli EE.LL. S01.06.002 SC01.1110 100
(-1.000)
100
(-1.000)
100
(+100)
TABELLA D
Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 6)
N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l’incremento o il decremento (importi in migliaia di euro)
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI UPB CAPITOLO 2012 2013 2014
Segue 08 - LAVORI PUBBLICI
L.R. 6/95, art. 7 - OO.PP. settore viario
S07.01.002
SC07.0018 0
(-5.000)
7.500
(+2.500)
5.000
SC07.0028 (+5.000)
L.R. 1/06, art. 5, c. 12 - Progettazione opere di viabilità statale S07.01.001 SC07.0001 1.000
(-1.000)
1.000
(-1.000)
1.000
(+1.000)
L.R. 3/08 - art. 8, c. 22 - Fondo regionale per l’edilizia abitativa S05.03.010 SC05.0836 32.000
(-18.000)
35.000
(-15.000)
35.000
(+35.000)
L.R. 3/08 - art. 9, c. 2, e art. 4, c. 7 L.R. 1/09 - Contributo straordinario all’ENAS S07.07.002 SC07.0789 15.000
(-4.000)
12.000
(-1.000)
12.000
(+12.000)
L.R. 3/08 - art. 9, c. 5 - Interventi strutturali urgenti manutenz. straord. sistema idrico multisettoriale S07.07.005 SC07.0883 1.000
(-4.000)
0
(-5.000) 0
L.R. 3/08 - art. 9, c. 14 - Finanziamento a EE.LL. per realizzazione OO.PP. S07.10.005 SC07.1265 2.000
(-3.000)
2.000
(-3.000)
3.000
(+3.000)
L.R. 3/08 - art. 5, c. 22 - Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico S04.03.004 SC04.0384 2.000
(-1.000)
2.000
(+2.000)
2.000
(+2.000)
L.R. 3/09 - art. 7, c. 2 - Programma straordinario edilizia abitativa a canone moderato S05.03.010 SC05.0838 2.000
(-13.000)
3.000
(+3.000)
7.000
(+7.000)
L.R. 1/09, art. 4, c. 14 -Sostegno gestione unitaria comunale del servizio idrico integrato S07.07.003 SC07.0801 0
(-12.500) 0 5.000
(+5.000)
L.R. 17/11, art. 4, c. 1 - Manutenzione straordinaria strade di competenza provinciale S07.01.002 SC07.0025 0
(-5.000)
4.000
(-1.000)
6.000
(+6.000)
09 - INDUSTRIA
L.R. 21/93 - Interventi urgenti a sostegno dell’industria S06.03.018 SC06.0557 0 0 0
(-11.879)
TABELLA D
Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 6)
N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l’incremento o il decremento (importi in migliaia di euro)
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI
UPB CAPITOLO 2012 2013 2014
10 - LAVORO
L.R.14/68 - Sezioni provinciali Unione italiana ciechi S05.03.007 SC05.0672
520 520 520
(+494)
L.R. 13/91 e L. R. 6/04 - Finanziamenti ad enti ed organismi cooperanti nel settore della sicurezza sociale S05.03.005 SC05.0612 530
(+100)
500
(+70)
480
(+50)
L.R. 1/09 - art. 4, c. 13 e L.R. 3/09, art. 2, c. 33 - Salvaguardia e
valorizzazione ambiente - Parco Geominerario S04.06.005 SC04.1369 25.000
25.000 25.000
(+25.000)
S04.06.004 SC05.1341 0 0 0
L.R. 5/09 - art. 6, c.5 - Fondo di garanzia etica S05.03.007 SC05.0683 0 (-3.000)
0
(-3.000) 0
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
L.R. 1/90 – Finanziamento attività enti con finalità didattiche e culturali (Istituto musicale Verdi Alghero) S02.01.008 SC02.0149 60
(-20)
60
(-20)
60
(-24))
L.R. 26/97 - Promozione e valorizzazione della lingua e cultura sarda S03.02.001 SC03.0207 0 0 0
(-1.756)
L.R. 2/07 - art. 27, c. 2, lett. a) - Interventi a favore del turismo scolastico in Sardegna S02.01.001 SC02.0012 0
(-120) 0 0
L.R. 2/07 - art. 27, c. 2, lett. l) - Scuole superiori per traduttori e interpreti S02.01.009 SC02.0174 80 0
(-80) 0
L.R. 2/07 - art. 27, c. 2, lett. o) - Associazioni esperte in scambi internazionali accreditate presso istituzioni europee S02.01.013 SC02.0337 0
(-100) 100 100
L.R. 2/07 - art. 27, c. 2, lett. r) – Abbattimento costi fitto casa per studenti
S02.01.009
SC02.0169
4.000 4.000 4.000
SC02.0180 (+4.000)
C O N S I G L I O REGIONALE DELLA SARDEGNA
TABELLA D
Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 6)
N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l’incremento o il decremento (importi in migliaia di euro)
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI
UPB CAPITOLO 2012 2013 2014
Segue 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
L.R. 2/07 - art. 27, c. 2, lett. u) - Carta Giovani Sardegna
S02.01.013
SC02.0343 0
(-50) 50 50
SC02.0334 (+50)
L.R. 2/07 - art. 28, c. 1, lett. d) – Contributi alle emittenti radiofoniche private locali per la trasmissione notiziari in
lingua sarda S03.02.003 SC03.0282 50
(-30)
0
(-80) 0
L.R. 2/07 - art. 28, c. 9, lett. a) – Produzione notiziari regionali e locali con sistemi di linguaggi mimico gestuale dei
non udenti S03.02.003 SC03.0280 0
(-75)
0
(-75) 0
L.R. 3/08 - art. 4, c. 1, lett. b) – Assegni di merito a favore di studenti universitari S02.01.009 SC02.0183 4.500
(-4.500) 9.000 9.000
(+9.000)
L.R. 3/08 - art. 4, c. 1, lett. e) - Visiting professors e attrazione di professori di fama internazionale S02.01.009 SC02.0179 0
(-3.000)
3.000
(-2.000)
5.000
(+5.000)
L.R. 3/08 - art. 4, c. 24, lett. a) – Contributo commissione organizzatrice organizzazione giochi studenteschi S05.04.001 SC05.0852 80 -10)
(-10)
80
(+80)
L.R. 3/08 - art. 4, c. 1, lett. f)- Rientro nell’isola di docenti e ricercatori sardi S02.01.009 SC02.0181 0
(-1.000) 1.000 1.000
(+1.000)
L.R. 3/08 - art. 4, c. 1, lett. m), - Interventi urgenti di edilizia scolastica S02.01.005 SC02.0185 5.000
(-800)
7.000
(+7.000)
10.000
(+10.000)
L.R. 3/08 - art.4, c. 24, lett. f) – Scuola regionale dello Sport S05.04.001
SC05.0859 0
(-100)
0
(-100) 0
L.R. 3/09 - art. 9, c. 15 e L.R. 16/11, art. 6, c. 6 - Gestione patrimonio culturale della Srdegna S03.01.003 SC03.0015 16.000
(-2.750)
16.000
(-1.900)
16.000
(+16.000)
L.R. 3/09 - art. 9, c. 15 e L.R. 16/11, art. 6, c. 6 – Gestione servizi bibliotecari e archivistici S03.01.006 SC03.0120 10.200
(+2.200)
8.200
(+200)
8.200
(+200)
L.R. 3/09, art. 9, c. 1, lett. d) - Forgea International S02.01.009 SC02.0186
250
(-20)
250
(-20)
250
(+30)
L.R. 3/09, art. 9, c. 1, lett. e) – AILUN S02.01.009 SC02.0172 900
(-80)
500
(-480)
500
(-480)
L.R. 3/09 - art. 9, c. 1, lett. a) - Sportello linguistico regionale S03.02.001 SC03.0231/P 0
(-60)
0
(-60)
0
(-60)
TABELLA D
Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 6)
N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l’incremento o il decremento (importi in migliaia di euro)
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI
UPB CAPITOLO 2012 2013 2014
Segue 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
L.R. 3/09 - art. 9, c. 10, lett. c) - Sostegno alla Concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo S03.02.003 SC03.0275 400
(+400) 0 0
L.R. 3/09 - art. 9, c.10, lett. o) - Contributi agli EE.LL. che gestiscono siti UNESCO S03.01.003 SC03.0027 390
(-10)
390
(-10)
390
(-10)
L.R. 3/09, art. 9, c. 10, lett. q) - Fondazione Museo Biasi S03.01.003 SC03.0028 220
(-80) 0 0
L.R. 3/09, art. 9, c. 10, lett. x) - Pubblicazione opere finalizzate alla promozione della Sardegna S03.02.001 SC03.0235 0
(-260) 0 0
L.R. 5/09. art. 7, c. 1 - Interventi a favore del sistema istruzione S08.01.002 SC08.0024/P 10.000
(-10.955) 24.105 40.000
(+40.000)
L.R. 7/10 - Fondazione Giorgio Asproni S03.01.003 SC03.0023/P 40 40 40(-40)
L.R. 1/11, art. 1, c. 20 - Istituto Camillo Bellieni Sassari S03.02.005 SC03.0350 80
(-20)
70
(-30)
60
(-40)
L.R. 1/11, art. 5, c. 4 - Carta di Zuri S03.01.003 SC03.5015 80
(-20)
70
(-30)
60
(-40)
L.R. 1/11, art. 5, c. 7 - Istituti Gramsci Ghilarza, Ales, Cagliari S03.02.002 SC03.0252 130
(-20)
120
(-30) 0
L.R. 12/11, art. 4, c. 31 - Fondazione Maria Carta S03.02.001 SC03.0211 40
(-10)
40
(-10)
40
(-10)
L.R. 12/11, art. 7, c. 1 - Fondazione Stazione dell’Arte - Ulassai S03.01.003 SC03.5005 0
(-80)
0
(-80)
0
(-80)
12 - SANITÀ
L.R. 14/01 - Concorso pagamento rette tossicodipendenti alle comunità S05.03.008 SC05.0702 0 0 0
(-2.582)
L.R. 7/02 - Associazioni in favore dei nefropatici emodializzati e trapiantati S05.03.007 SC05.0671 0 0 0
(-31)
L.R. 4/06 - art. 17, c. 1 - Programma sperimentale "Ritornare a casa"S05.03.007
SC05.0677
19.000 19.000
(+14.000)
19.000
SC05.0684 (+19.000)
TABELLA D
Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 6)
N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l’incremento o il decremento (importi in migliaia di euro)
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI
UPB CAPITOLO 2012 2013 2014
Segue 12 - SANITÀ
L.R. 2/07, art. 32, c. 2, lett. c) e art. 8, c. 1, lett. a) L.R. 3/08 - Ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico S05.01.003 SC05.0056 8.500
(-21.500)
32.000
(+2.000)
32.000
(+22.000)
L.R. 2/07, art. 32, c. 8 - Contributo al Coordinamento regionale della Lega Italiana per la lotta contro tumori per il
funzionamento e l’assolvimento dei compiti istitutivi e per l’attuazione di un programma di educazione sanitaria. S02.04.010 SC02.1116 0
(-100) 100 100
L.R. 2/07, art. 32, c. 20 – Potenziamento medicina extraospedaliera specialistica S05.01.001 SC05.0015 2.400
(-100) 2.500 2.500
(+2.500)
L.R. 3/08 - art. 8, c. 4 – Progetti finalizzati alla lotta contro le patologie croniche S05.01.005 SC05.0117 1.000
(-4.000)
1.000
(-4.000)
1.000
(+1.000)
L.R. 3/08, art. 8, c. 6 – Piano di Comunicazione istituzionale del Servizio sanitario regionale
S05.01.001
SC05.0018 600
(-570)
1.600
(+1.570)
1.600
SC05.0024 (+1.600)
L.R. 3/08, art. 8, c. 1, lett. b) – Miglioramento strutture ospedaliere esistenti S05.01.002 SC05.0033 0
(-20.000) 0 0
L.R. 1/11, art. 5, c. 3 – Strutture socio-assistenziali S05.03.006
SC05.0638 3.000
(-7.000) 10.000 10.000
SC05.0648 (+10.000)
L.R. 1/09, art. 3, c. 20 – Federazioni di associazioni sarde operanti a favore delle persone con disabilità S05.03.005 SC05.0630 50
(-50)
40
(-70)
30
(-60)
L.R. 1/11, art. 5, c. 5 – Villa Chiara Olbia S05.03.007 SC05.0695 90
(-10)
80
(-20)
70
(-30)
L.R. 1/11, art. 5, c. 14 – Istituto penale per minorenni Quartucciu S05.03.009 SC05.0754 100 100 100
(+100)
L.R. 1/11, art. 5, c. 15 – Riorganizzazione Rete consultori familiari S05.03.009 SC05.0743 1.500
(+1.000)
1.500
(+900)
1.500
(+1.500)
L.R. 1/11, art. 5, c. 16 – Sistemi informativi sanitari S05.01.001 SC05.0093 5.700
(+3.200)
5.700
(+3.200)
5.700
(+3.200)
13 - TRASPORTI
L.R. 3/09, art. 7, C. 13 - Indennità supplementari personale società di trasporto pubblico locale a partecipazione regionale
S07.06.001 SC07.0606 200
(-1.800) 0 0
TABELLA D
Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 6)
N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l’incremento o il decremento (importi in migliaia di euro)
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI UPB CAPITOLO 2012 2013 2014
Segue 13 - TRASPORTI
L.R. 3/09, art. 7, c. 14 - Studi, elaborazioni e progettazione attuazione Piano regionale dei trasporti
S07.06.001
SC07.0624 300
(-1.700) 0 0
SC07.0597
L.R. 1/11, art. 1, c. 24 - Misure a favore degli abitanti delle isole minori e incentivazione del trasporto ecosostenibile S06.03.030 SC06.0790 6.000
(+3.000)
6.000
(+3.000)
6.000
(+3.000)
TABELLA E
(articolo 1, comma 16 della presente legge) Elenco delle priorità nei pagamenti per l’anno 2012
TABELLA E
Elenco delle priorità nei pagamenti per l’anno 2012 Assessorato Capitoli Descrizione Programmazione SC01.0628 Fondo per lo sviluppo e la competitività (L.R. 26 febbraio 1996, n. 14, art. 8, L.R. 6 dicembre 1997, n. 32, art.
23, L.R. 15 aprile 1998, n. 11, artt. 21 e 22, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 8, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1,
art. 10, comma 1, L.R. 20 aprile 2000, n. 4, art. 18, comma 1, L.R. 19 luglio 2000, n. 14, art. 3, L.R. 5 settembre
2000, n. 17, art. 10, comma 4, L.R. 5 settembre 2000, n. 18, art. 1, commi 45, 46, 47,48, 49, 50, 51 e 52 ,
L.R. 24 aprile 2001, n. 6, artt. 2, commi 1 e 7, 21, 22 comma 3, L.R. 22 aprile 2002, n. 7, art. 10, comma 3,
L.R. 19 aprile 2003, n. 3, art. 18, comma 13, L.R. 11 maggio 2004, n. 6, art. 9, comma 4, lett. b), art. 4,
comma 2, lett. b), L.R. 14 maggio 2009, n. 1, art. 9, comma 3, lett. b) della legge di bilancio, art. 1, comma 18,
art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, L.R. 28 dicembre 2009, n. 5, art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2010, n. 14 e artt. 1,
comma 13 e 4, L.R. 19 gennaio 2011, n. 1 e artt. 1, 3, comma 3 e 4, commi 26 e 35, L.R. 30 giugno 2011, n.
12)
OPERE CANTIERABILI
SC01.0860 P.O. FSE 2007/2013 - Asse VI Assistenza Tecnica - Azioni di supporto alle attività di programmazione, gestione,
sorveglianza e controllo del P.O. Acquisto di beni e prestazioni di servizi.
Quota Stato. (Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007) SC01.0862 P.O. FSE 2007/2013 - Asse VI Assistenza Tecnica - Azioni di supporto alle attività di programmazione, gestione,
sorveglianza e controllo del P.O. Acquisto di beni e prestazioni di servizi.
Quota Regione. (Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007) SC02.1020 Sostegno alle attività di ricerca svolte nell’ambito del Parco scientifico e tecnologico regionale (art. 26, L.R.
24 dicembre 1998, n. 37, art. 1, comma 17, L.R. 14 maggio 2009, n. 1 e art. 1, comma 4 della legge finanziaria)
SC02.1022 Finanziamenti per la promozione, il rafforzamento e la diffusione della ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica
(L.R. 7 agosto 2007, n. 7, art. 1, comma 4, della legge finanziaria e art. 4, comma 37, lettera c), L.R.
30 giugno 2011, n. 12) SC02.1400 P.O. FESR 2007/2013 - Trasferimenti a favore delle imprese pubbliche e private per la promozione della
competitività del sistema produttivo regionale, sostegno e valorizzazione dell’attività di ricerca e sperimentazione,
dell’innovazione, del trasferimento tecnologico, della collaborazione tra centri di ricerca, Università ed
imprese e dell’internalizzazione delle competenze. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea 20 novemC
bre 2007, n. C(2007)5728) SC02.1402 P.O. FESR 2007/2013 - Trasferimenti a favore delle imprese pubbliche e private per la promozione della
competitività del sistema produttivo regionale, sostegno e valorizzazione dell’attività di ricerca e sperimentazione,
dell’innovazione, del trasferimento tecnologico, della collaborazione tra centri di ricerca, Università ed
imprese e dell’internalizzazione delle competenze. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea 20 novembre
2007, n. C(2007)5728) SC02.1406 P.O. FESR 2007/2013 - Trasferimenti a Università e Agenzie regionali per la Promozione della competitività
del sistema produttivo regionale, sostegno e valorizzazione dell’attività di ricerca e sperimentazione, dell’innovazione,
del trasferimento tecnologico, della collaborazione tra centri di ricerca, Università ed imprese e
dell’internalizzazione delle competenze. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n.
C(2007)5728) SC02.1408 P.O. FESR 2007/2013 - Trasferimenti a Università e Agenzie regionali per Promozione della competitività del
sistema produttivo regionale, sostegno e valorizzazione dell’attività di ricerca e sperimentazione, dell’innovazione,
del trasferimento tecnologico, della collaborazione tra centri di ricerca, Università ed imprese e dell’internalizzazione
delle competenze. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n.C(2007)5728) Enti locali SC01.1057 Fondo regionale a favore del sistema delle autonomie locali - Trasferimenti alle Province (artt. 1, comma 4 e
art. 10, L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 1, comma 10, L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 1, comma 29, lett. b), L.R. 4 maggio 2009, n. 1 e art. 1, comma 27, L.R. 28 dicembre 2009, n. 5) SC01.1059 Fondo regionale a favore del sistema delle autonomie locali - Trasferimenti ai Comuni (artt. 1, comma 4, e 10, .R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 1, comma 10, L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 1, comma 29, lett. a) L.R. 14 maggio 009, n. 1, art. 1, comma 27 L.R. 28 dicembre 2009, n. 5 e art. 18, comma 18, L.R. 30 giugno 2011, n. 12) C01.1061 Fondo per il funzionamento degli enti locali, per l’espletamento delle funzioni di competenza e per la riqualificazione ei servizi- quota assegnazioni statali (L.R. 1 giugno 1993, n. 25, L.R. 9 giugno 1993, n. 26 e art. 75, .R. 7 aprile 1995, n. 6) Rif.cap. entrata EC241.002/P SC01.1063 Fondo per le spese correnti degli enti locali relative ai servizi socio-assistenziali - quota assegnazioni statali L.R. 1 giugno 199 3, n. 25, L.R. 9 giugno 1993 n. 26 e art. 75, L.R. 7 aprile 1995, n. 6) Rif.capp. entrata C241.001; EC241.002/P SC02.0881 Finanziamenti ai Comuni per la realizzazione di interventi previsti dall’articolo 94 della legge regionale 4 giugno
1988, n. 11 (art. 3, comma 2, lett. b), L.R. 14 maggio 2009, n. 1, art. 6, comma 1 lett. b), L.R. 28 dicembre 009, n. 5 e art. 5, comma 1, lett. a), L.R. 19 gennaio 2011, n. 1) Ambiente SC01.0890 P.O. FESR 2007/2013 - Assistenza tecnica. Quota Stato.
(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728) Rif.Cap. entrata EC231.346/P SC01.0892 P.O. FESR 2007/2013 - Assistenza tecnica. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 007, n. C(2007)5728) SC02.0890 Finanziamenti ai Comuni per la realizzazione di interventi per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione el patrimonio boschivo su terreni pubblici che insistano in prossimità di aree interessate da gravi forme di deindustrializzazione art. 6, comma 1, lett. b), L.R. 28 dicembre 2009, n. 5 e artt. 5, comma 1, lett. b), e 6, omma 10, lett. c) L.R. 19 gennaio 2011, n. 1) SC02.1400 P.O. FESR 2007/2013 - Trasferimenti a favore delle imprese pubbliche e private per la promozione della ompetitività del sistema produttivo regionale, sostegno e valorizzazione dell’attività di ricerca e sperimentazione, ell’innovazione, del trasferimento tecnologico, della collaborazione tra centri di ricerca, Università ed mprese e dell’internalizzazione delle competenze. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 007, n. C(2007)5728) SC02.1402 P.O. FESR 2007/2013 - Trasferimenti a favore delle imprese pubbliche e private per la promozione della ompetitività del sistema produttivo regionale, sostegno e valorizzazione dell’attività di ricerca e sperimentazione, ell’innovazione, del trasferimento tecnologico, della collaborazione tra centri di ricerca, Università ed mprese e dell’internalizzazione delle competenze. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 007, n. C(2007)5728) Industria SC02.1400 P.O. FESR 2007/2013 - Trasferimenti a favore delle imprese pubbliche e private per la promozione della ompetitività del sistema produttivo regionale, sostegno e valorizzazione dell’attività di ricerca e sperimentazione,
dell’innovazione, del trasferimento tecnologico, della collaborazione tra centri di ricerca, Università ed mprese e dell’internalizzazione delle competenze. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 007, n. C(2007)5728) SC02.1402 P.O. FESR 2007/2013 - Trasferimenti a favore delle imprese pubbliche e private per la promozione della
competitività del sistema produttivo regionale, sostegno e valorizzazione dell’attività di ricerca e sperimentazione, ell’innovazione, del trasferimento tecnologico, della collaborazione tra centri di ricerca, Università ed mprese e dell’internalizzazione delle competenze. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 007, n. C(2007)5728) Lavoro SC02.0474 Spese relative all’obbligo di frequenza di attività formative (art. 68, L. 17 maggio 1993, n. 144) Rif.cap. entrata EC231.127 C02.0639 P.O. FSE 2007/2013 - Asse IV Capitale Umano - Percorsi di alta formazione (Master and Back). Quota Stato.
(Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007) SC02.0641 P.O. FSE 2007/2013 - Asse IV Capitale Umano - Percorsi di alta formazione (Master and Back). Quota Regione.
(Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007) SC02.0642 Integrazione regionale ai percorso di alta formazione (Master and Back) di cui al P.O. FSE 2007/2013 - Asse Capitale umano SC02.0887 Finanziamento alle province per il trasferimento di funzioni in materia di lavoro - Spese di funzionamento D.Lgs. 180/2001, DD.MM.1 0 giugno 2005, L.R. 14 luglio 2003, n. 9 e L.R. 5 dicembre 2005, n. 20)
Rif.cap. entrata EC231.137/P SC02.0937 P.O. FSE 2007/2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti d Imprese. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007)
SC02.0939 P.O. FSE 2007/2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti d Imprese. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007) C02.0940 P.O. FSE 2007/2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi per l’inclusione lavorativa e sociale delle persone vantaggiate. Trasferimenti correnti ad Imprese. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea n. (2007)6081 del 30 novembre 2007) SC02.0942 P.O. FSE 2007/2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi per l’inclusione lavorativa e sociale delle persone vantaggiate. Trasferimenti correnti ad Imprese. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea n. (2007)6081 del 30 novembre 2007) SC02.0943 P.O. FSE 2007/2013 - Asse III Inclusione sociale - Azioni di potenziamento dei servizi per l’inserimento dei oggetti svantaggiati. Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali. Quota Stato. (Decisione ommissione Europea n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007) SC02.0945 P.O. FSE 2007/2013 - Asse III Inclusione sociale - Azioni di potenziamento dei servizi per l’inserimento dei oggetti svantaggiati. Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali. Quota Regione. (Decisione ommissione Europea n. C(2007)6081del 30 novembre 2007) SC02.0949 P.O. FSE 2007/2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti d Enti delle Amministrazioni Locali. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 30 ovembre 2007) SC02.0951 P.O. FSE 2007/2013 - Asse II Occupabilità - Interventi di politiche attive per il lavoro. Trasferimenti correnti d Enti delle Amministrazioni Locali. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 0 novembre 2007) SC04.1369 Interventi regionali e cantieri comunali di salvaguardia e valorizzazione ambientale, propedeutici alla realizzazione el Parco Geominerario della Sardegna (art. 15, comma 8, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art. 4, comma 3, L.R. 14 maggio 2009, n. 1, art. 2, comma 33, L.R. 7 agosto 2009, n. 3 e art. 1, comma 5, della legge finanziaria) C05.0581 Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 - art. 11, comma 2) - Rimborso oneri ontro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile ai datori di lavoro per attivazione tirocini formativi er i disabili. Integrazione regionale allo stanziamento statale. Rif.cap. entrata EC350.050/P C05.0582 Fondo regionale per l’occupazione dei diversamente abili - Contributi ai lavoratori disabili per il raggiungimento el luogo di lavo ro (art. 1, comma 3, lett. c), L.R. 28 ottobre 2002, n. 20) Rif.cap. entrata C350.050/P SC05.0583 Fondo regionale per l’occupazione dei diversamente abili.
Trasferimenti alle Province (L.R. 28 ottobre 2002, n. 20, art. 31, L.R. 5 dicembre 2005, n. 20 e art. 30, comma 11, L.R. 29 maggio 2007, n. 2) Rif.cap. entrata C350.050/P SC05.0590 Fondo regionale per l’occupazione dei diversamente abili - Erogazione delle indennità di presenza e di mensa delle spese di trasporto ai tirocinanti disabili e contributi ai lavoratori disabili per il raggiungimento del posto i lavoro (art. 1, comma 6 e comma 3, lett. c, L.R. 28 ottobre 2002, n. 20 e art. 30, comma 11, lett. b), L.R. 9 maggio 2007, n. 2 e art. 1, comma 4, della legge finanziaria). Rif.cap. entrata EC350.050/P C05.0592 Fondo regionale per l’occupazione dei diversamente abili (L.R. 28 ottobre 2002, n. 20, art. 1 comma 3 lett. c) e rt. 1 comma 4, della legge finanziaria) - Concessione contributi ai datori di lavoro per l’attivazione di tirocini ormativi per i disabili. Rif.cap. entrata EC350.050/P C05.0593 Fondo regionale per l’occupazione dei diversamente abili - spese per l’affidamento di servizi di assistenza tecnica per le attività del Comitato regionale del fondo per l’occupazione dei diversamente abili (art. 1, comma , lett. c) e comma 8, L.R. 28 ottobre 2002, n. 20, art. 1, L.R. 22 giugno 1987, n. 27 e art. 1, comma 4, della egge finanziaria) Rif.Cap. entrata EC350.050P SC05.0601 Fondo per il diritto al lavoro dei disabili - Contributo all’assunzione ex articolo 13, comma 1, della Legge 12 arzo 1999, n. 68 ed ex Decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 Rif.cap. entrata EC231.138/P C05.0603 Completamento del programma di fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali ai datori di lavoro er le assunzioni dei lavoratori disabili (art. 13, comma 1, lett. a) e b), Legge 12 marzo 1999, n. 68) C05.0781 P.O. FSE 2007/2013 - Asse III Inclusione sociale - Azioni di mobilità sociale. Trasferimenti correnti a Enti elle Amministrazioni locali. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 30 novembre 007) SC05.0783 P.O. FSE 2007/2013 - Asse III Inclusione sociale - Azioni di mobilità sociale. Trasferimenti correnti a Enti elle Amministrazioni locali. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 30 novembre 007) SC06.1544 Contributi in conto occupazione alle cooperative che svolgono attività di cui all’articolo 1, lettera b), legge 8 ovembre 1991, n. 381 (art. 19, L.R. 22 aprile 1997, n. 16) SC06.1574 Quota Parte del Fondo Regionale per l’occupazione relativa a spese per la formazione professionale dei lavoratori n Sardegna - Acquisto di beni e prestazioni di servizi (art. 1 L.R. 26 gennaio 1976 n. 3, L.R. 1 giugno 979 n. 47, art. 28 L.R. 20 aprile 2000 n. 4, L.R. 3 dicembre 2004 n. 9, L.R. 21 aprile 2005 n. 7, art. 41, comma L.R. 5 dicembre 2005 n. 20 e art. 31, comma 1, L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 6, comma 1, lett. f), L.R marzo 2008, n. 3) SC06.1582 Quota Parte del Fondo Regionale per l’occupazione relativa a spese per l’attuazione di un programma sperimentale i formazione, ricerca, e inserimento di persone residenti inoccupate e disoccupate in cerca di occupazione, er la concessione di voucher per tirocini in imprese a favore di soggetti disoccupati o inoccupati e er un programma di riqualificazione, aggiornamento o specializzazione professionale dei lavoratori beneficiari i ammortizzatori sociali da utilizzare presso le P.A. o le imprese (art. 43, L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, rt. 7, comma 5, L.R. 24 febbraio 2006, n. 1, art. 6, comma 1, lett. b), L.R. 5 marzo 2008, n. 3 e art. 6, comma 3, L.R. 19 gennaio 2011, n. 1) SC06.1585 Quota Parte del Fondo Regionale per l’occupazione relativa a contributi alle imprese per l’assunzione di lavoratori ocialmente utili (art. 16, comma 6, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 4, comma 19, L.R. 24 aprile 001, n. 6 e art. 9, comma 7, L.R. 11 maggio 2004, n. 6 e art. 30, comma 12, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art. , comma 1, lett. c), L.R. 5 marzo 2008, n. 3) SC06.1586 Quota Parte del Fondo Regionale per l’occupazione relativa a spese per l’attivazione dei lavori socialmente utili artt. 1, 2 e 6, L .R. 20 gennaio 1997, n. 7, L.R. 13 agosto 2001, n. 13, artt. 1, comma 9 e 12 comma 6, L.R. 9 aprile 2003, n. 3, art. 2,comma 2, L .R. 3 dicembre 2004, n. 9 e art. 30, comma 12, L.R. 29 maggio 2007, n. e art. 6, comma 1, lett. c), L.R. 5 marzo 2008, n. 3) SC06.1587 Quota Parte del Fondo Regionale per l’occupazione relativa a trasferimenti agli Enti locali per l’assunzione di avoratori socialmente utili (art. 16, comma 6, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 4, comma 19, L.R. 24 aprile 001, n. 6 e art. 9, comma 7, L.R. 11 maggio 2004, n. 6 e art. 30, comma 12, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art. , comma 1, lett. c), L.R. 5 marzo 2008, n. 3) SC06.1588 Quota Parte del Fondo Regionale per l’occupazione relativa a contributi agli Enti locali promotori di progetti i lavori socialmente utili e di pubblica utilità per l’affidamento a terzi convenzionati di servizi - art. 15, legge egionale 24 dicembre 1998, n. 37, art. 30, comma 12, L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 6, comma 1, lett. c), .R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 3, comma 2, lett. d), L.R. 14 maggio 2009, n. 1 e art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 010, n. 14) SC06.1590 Quota Parte del Fondo Regionale per l’occupazione relativa ad interventi di stabilizzazione e di reimpiego a avore di lavoratori socialmente utili di Enti pubblici (art. 35, comma 1, lettera c), L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e rt. 6, comma 1, lett. c), L.R. 5 marzo 2008, n. 3) SC06.1604 Quota Parte del Fondo Regionale per l’occupazione per interventi straordinari assistenziali da erogarsi in favore ei disoccupati ultracinquantenni attraverso specifica convenzione con l’Istituto Nazionale di Previdenza ociale (art 8, comma 7, L.R. 28 dicembre 2009, n. 5) SC06.1607 Quota Parte del Fondo Regionale per l’occupazione relativa ad interventi a sostegno dei lavoratori occupati nei ettori produttivi dell’industria e dei servizi, colpiti da licenziamenti o sospensioni di lavoro, determinati da ituazioni di crisi aziendale e per contratti di solidarietà – Trasferimenti correnti all’INPS (L.R. 26 aprile 993, n. 20, art. 10, comma 2, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 11, lett. e), L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 1, omma 6, L.R. 24 febbraio 2006, n. 1, art. 6, comma 3, L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 3, comma 2, lett. d) L.R. 1 maggio 2009, n. 1 e art. 6, comma 1, lett. c), L.R. 28 dicembre 2009, n. 5)SC06.1608 Fondo da ripartire tra gli interventi individuati dal piano del lavoro (art. 6, comma 2, L.R. 19 gennaio 2011, n. ) SC06.1610 Programma di interventi per lo sviluppo del Servizio Civico Volontario (art. 6, comma 2, L.R. 19 gennaio 011, n. 1) Pubblica istruzione SC01.0890 P.O. FESR 2007/2013 - Assistenza tecnica. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 007, n. C(2007)5728) Rif.Cap. entrata EC231.346/P SC01.0892 P.O. FESR 2007/2013 - Assistenza tecnica. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 007, n. C(2007)5728) SC03.0015 Trasferimenti agli Enti Locali per la gestione del patrimonio culturale della Sardegna (art. 12, commi 3 e 4,
L.R. 21 aprile 2005, n. 7, art. 21, comma 2, lett. b), e c), L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 28, comma 3, L.R. 9 maggio 2007, n. 2, art. 4, comma 30, L.R. 14 maggio 2009, n. 1, art. 9, comma 15, L.R. 7 agosto 2009, n. , art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2010, n. 14 e art. 1, comma 5 della legge finanziaria) C03.0120 Contributi ad Enti locali per interventi di promozione della lettura e per l’esercizio dei compiti di Soprintendenza i beni librari (artt. 11 e 12, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480; L.R. 15 giugno 1978, n. 37; art. 12, commi e 4, comma 16, lett. a), L.R. 21 aprile 2005, n. 7; art. 23, comma 7, L.R. 11 maggio 2006, n. 4 e art. 21, omma 1 lett. m) e n), comma 2 lett. d), e) f), g) e h), L.R. 20 settembre 2006, n. 14) e art. 28, comma 3, L.R. 9 maggio 2007, n. 2 e art. 4, comma 11, L.R. 5 marzo 2008, n. 3) C02.0006 Contributi ai comuni per favorire il diritto allo studio mediante l’assegnazione di borse di studio a sostegno ella spesa delle famiglie per l’istruzione (legge 10 marzo 2000, n. 62, art. 1, comma 9 e D.P.C.M. 14 febbraio 001, n. 106) Rif.cap. entrata EC241.012 SC02.0080 P.O. FESR 2007/2013 - Potenziamento e recupero di strutture ed infrastrutture scolastiche, anche in termini i dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche. Quota Stato.
(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728) SC02.0082 P.O. FESR 2007/2013 - Potenziamento e recupero di strutture ed infrastrutture scolastiche, anche in termini i dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea 0 novembre 2007, n. C(2007)5728) SC02.0162 Contributi all’Università di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei programmi di mobilità studentesca internazionale,attivati sulla base dei programmi comunitari LLP/Erasmus e Leonardo o di accordi bilaterali per a mobilità degli studenti, e per il miglioramento dei servizi agli studenti dei due atenei (art. 2, comma 1, L.R. 0 dicembre 2002, n. 25 e art. 27, comma 2, lett. h), L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 1, comma 7, L.R. 14 aggio 2009, n. 1 e art. 9, comma 2, L.R. 7 agosto 2009, n. 3) SC02.0169 Contributi finalizzati all’abbattimento dei costi relativi al "fitto-casa", a studenti universitari che frequentano n corso di laurea, di laurea specialistica o di laurea specialistica a ciclo unico presso le Università sarde, nazionali estere e che rientrino n ella definizione di "studenti fuori sede", come determinata dall’articolo 4, omma 8 del D.P.C.M. del 9.4.2001 (art. 12, comma 2, L. R. 21 aprile 2005, n. 7, art. 8, comma 2, L.R. 24 ebbraio 2006, n. 1, art. 27, comma 2, lettera r), L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 4, comma 3, L.R. 5 marzo 008, n. 3, art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2010, n. 14 e art. 1, comma 5, della legge finanziaria) C02.0170 Fondo unico per l’università diffusa nel territorio (art. 12, comma 1, lett. a), L.R. 21 aprile 2005, n. 7 e art. 8, omma 1, lett. m), L.R. 24 febbraio 2006, n. 1 e art. 23, comma 3, L.R. 11 maggio 2006, n. 4, art. 1, comma 7 art. 27, comma 2, lett. i), L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art. 1, comma 4, della legge finanziaria) C02.0171 Interventi regionali per le Università (L.R. 8 luglio 1996, n. 26, commi 1 e 2, art. 32, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, omma 3, art. 29, L.R. 20 aprile 2000, n. 4, art. 2, comma 2, L.R. 3 dicembre 2004, n. 9, art. 27, commi 2, lett. ) e 4, L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 9, comma 7, L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 1 comma 4, della legge finanziaria art. 4, comma 6, L.R. 30 giugno 2011, n. 12) C02.0179 Contributi per il potenziamento dell’internazionalizzazione delle università della Sardegna mediante l’attrazione i professori di f ama internazionale e "visiting professors" (art. 27, comma 2, lettera q), L.R. 29 maggio 007, n. 2 e art. 4, comma 1, lett. e, L.R. L.R. 5 marzo 2008, n. 3 e art. 1, comma 5, della legge finanziaria) C02.0183 Spese per la realizzazione del Programma "Assegni di merito" a favore di studenti nuovi iscritti o frequentanti orsi di laurea nelle facoltà nazionali (art. 4, comma 1, lett. b), L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 3, comma 1, L.R. 0 agosto 2010, n. 14 e art. 1, comma 5 della legge finanziaria) C02.0320 Finanziamenti dello Stato per l’assistenza scolastica a favore degli studenti universitari da attuare tramite gli nti regionali per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) (art. 33, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, artt. 1,
2, 3, 5, 8 e 13, L.R. 14 settembre 1987, n. 37 e art. 59, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1) Rif.cap. entrata C241.013 C02.0322 Finanziamenti integrativi dello Stato da destinare agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario E.R.S.U.) per la concessione di prestiti d’onore e borse di studio di cui all’art. 8 della legge 2 dicembre 1991, . 390 Rif.cap. entrata EC241.014
SC02.0323 Finanziamenti agli enti per il diritto allo studio universitario per l’erogazione di borse di studio e di prestiti ’onore (L.R. 12 agosto 1997, n. 21) Rif.cap. entrata EC116.014
SC02.0328 Contributo straordinario agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) di Cagliari e Sassari er un programma di acquisto e di realizzazione di strutture per case dello studente (art. 28, L.R. 18 gennaio 999, n. 1, art. 4, comma 1, L.R. 20 aprile 2000, n. 4, art. 5, comma 22, L.R. 24 aprile 2001, n. 6, art. 25, omma 1, L.R. 11 maggio 2006, n. 4, art. 27,comma 2, lettera s), L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 4, comma 1, ett. g), L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2010, n. 14 e art. 4, comma 8, L.R. 30 giugno 2011, n. 12) C02.0384 P.O. FSE 2007/2013 - Asse IV Capitale Umano - Interventi per il potenziamento dei centri linguistici di ateneo.
Quota Stato. (Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 30.11.07)
SC02.0386 P.O. FSE 2007/2013 - Asse IV Capitale Umano - Interventi per il potenziamento dei centri linguistici di ateneo.
Quota Regione. (Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 30.11.07)
SC02.0387 P.O. FSE 2007/2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni di elaborazione e introduzione delle riforme dei sistemi i istruzione, formazione e lavoro, per migliorarne l’integrazione e sviluppare l’occupabilità, con particolare ttenzione all’orientamento - Quota Stato. (Decisione Commissione Europea n. C (2007)6081 del 0.11.07) C02.0389 P.O. FSE 2007/2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni di elaborazione e introduzione delle riforme dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro, per migliorarne l’integrazione e sviluppare l’occupabilità, con particolare attenzione all’orientamento - Quota Regione. (Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 30.11.07)
SC02.0393 P.O. FSE 2007/2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni tese ad aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l’arco della vita e innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza - Quota Stato. (Decisione ommissione Europea n. C(2007)6081 del 30.11.07) C02.0395 P.O. FSE 2007/2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni tese ad aumentare la partecipazione alle opportunità ormative lungo tutto l’arco della vita e innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza - Quota Regione.
(Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 30.11.07) C02.0396 P.O. FSE 2007/2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni dirette alla creazione di reti tra università, centri tecnologici i ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca edell’innovazione - Laboratori per il potenziamento delle competenze - Quota Stato. (Decisione Commissione uropea n. C(2007)6081 del 30.11.07)
SC02.0398 P.O. FSE 2007/2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni dirette alla creazione di reti tra università, centri tecnologici i ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e ell’innovazione - Laboratori per il potenziamento delle competenze - Quota Regione. (Decisione Commissione uropea n. C(2007)6081 del 30.11.07)
SC02.0399 P.O. FSE 2007/2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni dirette alla creazione di reti tra università, centri tecnologici i ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e ell’innovazione - Quota Stato. (Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 30.11.07) C02.0401 P.O. FSE 2007/2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni dirette alla creazione di reti tra università, centri tecnologici i ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca edell’innovazione - Quota Regione. (Decisione Commissione Europea n. C(2007) 081 del 30.11.07)
SC02.0405 P.O. FSE 2007/2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni di elaborazione e introduzione delle riforme dei sistemi
di istruzione, formazione e lavoro, per migliorarne l’integrazione e sviluppare l’occupabilità, con particolare ttenzione all’orientamento - Spese per studi, consulenze e indagini - Quota Stato. (Decisione Commissione uropea n. C(2007)6081 del 30.11.07) SC02.0407 P.O. FSE 2007/2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni di elaborazione e introduzione delle riforme dei sistemi i istruzione, formazione e lavoro, per migliorarne l’integrazione e sviluppare l’occupabilità, con particolare attenzione all’orientamento - Spese per studi, consulenze e indagini - Quota Regione. (Decisione Commissione uropea n. C(2007)6081 del 30.11.07)
Sanità SC05.0615 Fondo nazionale per le politiche sociali (legge 28 agosto 1997, n. 285, art. 20, legge 8 novembre 2000, n. 328 art. 80, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) Rif.capp. entrata EC231.206/P;
EC231.207/P C02.0952 P.O. FSE 2007/2013 - Asse V Transnazionalità e interregionalità – Interventi di politiche attive del lavoro – rasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni Locali. Quota Stato.
(Decisione Commissione Europea . C(2007)6081 del 30 novembre 2007 C02.0954 P.O. FSE 2007/2013 - Asse V Transnazionalità e interregionalità - Interventi di politiche attive del lavoro – rasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni Locali. Quota Regione.
(Decisione Commissione Europea . C(2007)6081 del 30 novembre 2007 C05.0610 Finanziamenti agli enti locali per lo svolgimento delle attività socio-assistenziali (art. 5, L.R. 26 febbraio 999, n. 8, art. 7, L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e art. 18, comma 39, L.R. 30 giugno 2011, n. 12) C05.0615 Fondo nazionale per le politiche sociali (legge 28 agosto 1997, n. 285, art. 20, legge 8 novembre 2000, n. 328 art. 80, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) Rif.capp. entrata EC231.206/P;
EC231.207/P C05.0629 Quote regionali integrative di quelle statali destinate ad azioni di integrazione socio-sanitaria (DPCM 14 febbraio 001; Accordo regione Sardegna Anci 15 dicembre 2004, art. 3, comma 1, lett. d), L.R. 14 maggio 2009, 1, art. 6, comma 2, lett. d), L.R. 28 dicembre 2009, n. 5, art. 5, comma 2, lett. d), L.R. 19 gennaio 2011, n. 1 art. 4, comma 12, L.R. 30 giugno 2011, n. 12) C05.0666 Finanziamenti per l’erogazione di provvidenze a favore dei talassemici, dei linfopatici ed emofilici e dei nefropatici;
per il trasporto di handicappati, per il pagamento delle rette di ricovero per l’assistenza residenziale ed erogazione dei sussidi a persone affette da patologie psichiatriche (art. 10, comma 1 bis, L.R. 27 agosto 992, n. 15, artt. 4, commi 1, 2, 3,7 e 10, comma 1 e 2, L.R. 26 febbraio 1999, n. 8 e art. 3, comma 1, lett. e), .R. 14 maggio 2009, n. 1, art. 8, comma 21, L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 6, comma 2, lett. e), L.R. 28 dicembre 009, n. 5, art. 5, comma 2, lett. e), L.R. 19 gennaio 2011, n. 1 e art. 18, comma 3, L.R. 30 giugno 2011, n. 12) SC05.0668 Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona (art. 26, L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e art. 33, comma 4, L.R. 29 maggio 2007, n. 2) SC05.0673 Contributi ai Comuni per gli interventi di sostegno a favore di persone in condizione di handicap grave (art. 5, comma 37, L.R. 24 a prile 2001, n. 6 e art. 28, commi 1 e 2, L.R. 22 aprile 2002, n. 7, art. 15, comma 14, L.R. 29 aprile 2003, n. 3, art. 34, comma 4, lett. d), L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 3, comma 1, lett. b), L.R. 14 maggio 2009, n. 1, art. 6, comma 2, lett. b), L.R. 28 dicembre 2009, n. 5, L.R. 10 marzo 2010, n. 6, art. 5 omma 2, lett. b), L.R. 19 gennaio 2011, n. 1)
C O N S I G L I O REGIONALE DELLA SARDEGNA
57 SC05.0680 Finanziamenti per il sostegno economico a famiglie e a persone prive di reddito e in condizione di accertata povertà (art. 35, comma 3, L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 8, comma 34, L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 3, comma 2, lett. a), L.R. 14 maggio 2009, n. 1, art. 6, comma 1 lett. a), L.R. 28 dicembre 2009, n. 5 e art. 5, comma 1, lett. d), L.R. 19 gennaio 2011, n. 1) SC05.0681 Programma di interventi di assistenza domiciliare di carattere socio-assistenziale a favore di persone non autosufficienti (art. 34, comma 4, lett. a) L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 3, comma 1, lett. a), L.R. 14 maggio 2009, n. 1, art. 6, comma 1, lett. a), L.R. 28 dicembre 2009, n. 5 e art. 5, comma 2, lett. a), L.R. 19 gennaio 2011, n. 1) SC05.0766 P.O. FSE 2007/2013 - Asse I Adattabilità - Incentivi per la conciliazione. Trasferimenti correnti ad altri soggetti.
Quota Stato. (Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007) SC05.0768 P.O. FSE 2007/2013 - Asse I Adattabilità - Incentivi per la conciliazione. Trasferimenti correnti ad altri soggetti.
Quota Regione. (Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007) SC05.0769 P.O. FSE 2007/2013 - Asse I Adattabilità - Incentivi per la conciliazione. Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea n. C(2007) 6081 del 30 novembre 2007) SC05.0771 P.O. FSE 2007/2013 - Asse I Adattabilità - Incentivi per la conciliazione. Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007) SC05.0772 P.O. FSE 2007/2013 - Asse II Occupabilità - Incentivi per favorire il lavoro di cura familiare. Trasferimenti correnti ad altri soggetti. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007) SC05.0774 P.O. FSE 2007/2013 - Asse II Occupabilità - Incentivi per favorire il lavoro di cura familiare. Trasferimenti correnti ad altri soggetti. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea n. C (2007)6081 del 30 novembre 2007) SC05.0775 P.O. FSE 2007/2013 - Asse II Occupabilità - Incentivi per favorire il lavoro di cura familiare. Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007) SC05.0777 P.O. FSE 2007/2013 - Asse II Occupabilità - Incentivi per favorire il lavoro di cura familiare. Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea n.C(2007)6081 del 30 novembre 2007)
SC05.0778 P.O. FSE 2007/2013 - Asse III Inclusione sociale - Azioni di mobilità sociale. Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007) SC05.0780 P.O. FSE 2007/2013 - Asse III Inclusione sociale - Azioni di mobilità sociale. Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007) SC05.0784 P.O. FSE 2007/2013 - Asse III Inclusione sociale - Riqualificazione terzo settore e servizi territoriali alla persona.
Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali. Quota Stato.
(Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007) SC05.0786 P.O. FSE 2007/2013 - Asse III Inclusione sociale - Riqualificazione terzo settore e servizi territoriali alla persona.
Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali. Quota Regione.
(Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007) SC05.0787 P.O. FSE 2007/2013 - Asse III Inclusione sociale - Riqualificazione terzo settore e servizi territoriali alla persona.
Trasferimenti correnti ad altri soggetti. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007) SC05.0789 P.O. FSE 2007/2013 - Asse III Inclusione sociale - Riqualificazione terzo settore e servizi territoriali alla persona.
Trasferimenti correnti ad altri soggetti. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007) SC05.0790 P.O. FSE 2007/2013 - Asse III Inclusione sociale - Riqualificazione terzo settore e servizi territoriali alla persona.
Trasferimenti correnti ad Imprese. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007) SC05.0792 P.O. FSE 2007/2013 - Asse III Inclusione sociale - Riqualificazione terzo settore e servizi territoriali alla persona.
Trasferimenti correnti ad Imprese. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007)SC05.0793 P.O. FSE 2007/2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi per l’inclusione sociale delle persone svantaggiate.
Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali. Quota Stato.
(Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007) SC05.0795 P.O. FSE 2007/2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi per l’inclusione sociale delle persone svantaggiate.
Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali. Quota Regione.
(Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 30 novembre2007) SC05.0796 P.O. FSE 2007/2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi per l’inclusione sociale delle persone svantaggiate.
Trasferimenti correnti ad altri soggetti. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007) SC05.0798 P.O. FSE 2007/2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi per l’inclusione sociale delle persone svantaggiate.
Trasferimenti correnti ad altri soggetti. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007) SC05.0799 P.O. FSE 2007/2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi per l’inclusione sociale delle persone svantaggiate.
Trasferimenti correnti ad Imprese. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007) SC05.0801 P.O. FSE 2007/2013 - Asse III Inclusione sociale - Interventi per l’inclusione sociale delle persone svantaggiate.
Trasferimenti correnti ad Imprese. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea n. C(2007)6081 del 30 novembre 2007) SC05.0821 P.O. FESR 2007/2013 - Miglioramento ed incremento dell’accesso, della qualità e del livello di appropriatezza degli interventi e servizi socio-sanitari ai fini dell’integrazione dei soggetti svantaggiati. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea 20novembre 2007, n. C(2007)5728) SC05.0823 P.O. FESR 2007/2013 - Miglioramento ed incremento dell’accesso, della qualità e del livello di appropriatezza degli interventi e servizi socio-sanitari ai fini dell’integrazione dei soggetti svantaggiati. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728) Trasporti SC01.0890 P.O. FESR 2007/2013 - Assistenza tecnica. Quota Stato.
(Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728) Rif.Cap. entrata EC231.346/P SC01.0892 P.O. FESR 2007/2013 - Assistenza tecnica. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728) SC07.0343 Trasferimenti per un programma di interventi finalizzati a garantire la sicurezza delle navi in porto e degli impianti portuali in attuazione delle prescrizioni di cui al codice ISPS (art. 27, comma 6, L.R. 11 maggio 2006, n. 4, art. 20, comma 7, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art. 8, comma 4, L.R. 19 gennaio 2011, n. 1) SC07.0513 P.O. FESR 2007/2013 - Infrastrutture di trasporto urbano sostenibile finalizzate a migliorare sia la mobilità dei passeggeri che d elle merci. Quota Stato. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728) SC07.0515 P.O. FESR 2007/2013 - Infrastrutture di trasporto urbano sostenibile finalizzate a migliorare sia la mobilità dei passeggeri che d elle merci. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728) SC07.0596 Oneri per IVA sui contratti di servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale eserciti da Trenitalia S.p.A. (Art.4, D.Lgs. n.46/2008) Rif. Cap. entrata EC362.170 SC07.0598 Spese per contratti di servizio per l’esercizio di servizi di trasporto pubblico locale su ferro (artt. 19, lett. a), 24, e 45 L.R. 7 dicembre 2005, n. 21, art. 9, comma 17, lett. i) L.R. 5 marzo 2008, n. 3) SC07.0600 Spese relative agli oneri di servizio pubblico per l’attività di trasporto di cabotaggio marittimo tra la Sardegna e le isole minori (Accordo di programma del 3 novembre 2009 e art. 19 ter, L. 20 novembre 2009, n. 166) Rif.Cap. Entrata EC231.320 SC07.0611 Spese per favorire la continuità territoriale con le Isole minori (L.R. 10 luglio 2000, n. 8, art. 6, comma 2, L.R.
24 aprile 2 001, n. 6, L.R. 24 gennaio 2002, n. 2, art. 11, commi 2 e 3, L.R. 20 aprile 2003, n. 3 e art. 7, L.R. 7
dicembre 2005, n. 21) SC07.0621 IVA su oneri di servizio pubblico per l’attività di trasporto di cabotaggio marittimo tra la Sardegna e le isole
minori (art. 19 ter, legge 20 novembre, 2009, n. 166) SC07.0623 Spese per contratti di servizio per l’esercizio di servizi di trasporto pubblico locale su gomma (artt. 19, lett. a),
24, e 45 L.R. 7 dicembre 2005, n. 21, art. 9, comma 17, lett. i) L.R. 5 marzo 2008, n. 3).
SC07.0627 Spese per favorire la continuità territoriale (D.lgs. 21 febbraio 2008, n. 46, art. 2, L.R. 13 aprile 2010, n. 10 e art. 1, comma 5 della legge finanziaria)