IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge:
CAPO I
FINALITÀ E PRINCIPI
ARTICOLO 1
Finalità
1. La presente legge detta i principi, i criteri e gli strumenti per la semplificazione normativa e il perseguimento della qualità della normazione, in armonia con quanto disposto dalle leggi 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005) e 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), dall’articolo 51 (Principi dell’azione amministrativa) della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia) e nel rispetto delle norme del regolamento interno del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 37 dello Statuto della Regione Puglia.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi di carattere generale e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.
CAPO II
SEMPLIFICAZIONE
ARTICOLO 2
Chiarezza dei testi normativi
1. Le leggi e i regolamenti sono scritti in modo chiaro e univoco e in maniera che l’articolato sia omogeneo nel contenuto. Non è consentito introdurre nel testo di una legge norme estranee alla materia oggetto della stessa.
2. Alle parole va attribuito il significato che esse hanno nel linguaggio comune; non vanno utilizzati termini diversi per indicare lo stesso concetto, né va utilizzato lo stesso termine per indicare concetti diversi.
3. Ove il termine venga usato con un significato diverso da quello a esso attribuito dal linguaggio comune, ovvero trattasi di termine tecnico, proveniente da una lingua straniera o di un acronimo, di esso va data la definizione, contenuta in apposito articolo immediatamente successivo all’oggetto e alle finalità.
4. Le norme che sostituiscono, modificano o abrogano norme vigenti, ovvero quelle che contengono deroghe ai principi dettati da altre norme, devono indicare espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate e derogate.
Non sono consentite abrogazioni implicite.
5. Ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative o regolamentari deve indicare, in forma immediatamente comprensibile, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento.
ARTICOLO 3
Testi unici e codici
1. La Giunta e il Consiglio regionale promuovono la formazione e la manutenzione di testi unici legislativi o regolamentari e di codici per la disciplina di materie e settori omogenei.
2. I testi unici possono avere carattere compilativo o innovativo. Per la loro redazione si osservano i seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
b) ricognizione delle disposizioni che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete;
c) puntuale individuazione delle norme vigenti;
d) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti tale da garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
e) abrogazione delle leggi che fino alla data di entrata in vigore del testo unico o del codice hanno regolato la materia o il settore;
f) individuazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico o nel codice, che comunque restano in vigore.
3. Le disposizioni del testo unico e del codice possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate solo in modo espresso.
4. La redazione dei testi unici è affidata alla Giunta regionale.
5. Per i disegni di testi unici compilativi il Consiglio regionale, nei modi previsti dal Regolamento interno, può deferire alla competente Commissione consiliare l’esame e la discussione dei singoli articoli.
6. I testi unici o loro parti recanti modifiche di carattere sostanziale sono approvati secondo il procedimento ordinario, nei modi previsti dal Regolamento interno del Consiglio regionale.
ARTICOLO 4
Riordino e semplificazione normativa
1. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, avvalendosi del supporto tecnico degli uffici preposti alla redazione degli atti normativi e all’assistenza tecnico-giuridica e legislativa, esaminano con periodicità annuale lo stato della legislazione regionale.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale, sentito l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, predispone apposito disegno di legge che assicura:
a) la manutenzione annuale dell’ordinamento regionale per quanto attiene a:
1) la correzione di errori materiali o imprecisioni;
2) l’adeguamento dei rinvii interni ed esterni;
3) l’adeguamento a disposizioni nazionali e regionali;
4) l’adeguamento a sentenze della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato;
5) l’interpretazione autentica di norme regionali;
b) la riduzione progressiva del numero delle leggi attraverso l’abrogazione espressa delle disposizioni tacitamente abrogate o prive di efficacia;
c) l’individuazione delle materie non coperte da riserva assoluta di legge, che possono formare oggetto di regolamenti di delegificazione, la previsione delle norme generali, dei criteri e dei limiti ai quali deve conformarsi l’esercizio del potere regolamentare e l’abrogazione espressa delle disposizioni legislative vigenti con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.
CAPO III
QUALITÀ DELLA NORMAZIONE
ARTICOLO 5
Consultazioni
1. La Regione promuove idonee forme di consultazione come strumento di miglioramento della qualità normativa, secondo i principi di partecipazione sanciti nel proprio Statuto.
ARTICOLO 6
Analisi di impatto della regolamentazione
1. L’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) è la valutazione preventiva degli effetti della normazione che si intende adottare sulle attività dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche mediante la comparazione di opzioni alternative, allo scopo di supportare le decisioni della Regione sull’opportunità dell’intervento normativo.
2. I disegni di legge, le proposte di legge e i regolamenti delegati di cui al comma 1 dell’articolo 44 (Attribuzioni della Giunta regionale), dello Statuto regionale, devono essere corredati dalla relazione sull’AIR nei casi e con le modalità di cui all’articolo 10.
3. La relazione di AIR è redatta dai Servizi della Giunta regionale competenti per materia, con la collaborazione del Servizio legislativo per i progetti di legge di iniziativa del Governo regionale e del Servizio affari e studi giuridici e legislativi del Consiglio regionale per i progetti di legge di iniziativa dei Consiglieri regionali e degli altri soggetti a cui lo Statuto regionale attribuisce il potere di iniziativa.
4. La relazione di AIR è pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione Puglia.
ARTICOLO 7
Analisi tecnico-normativa
1. I disegni e le proposte di legge sono sottoposti ad Analisi tecnico-normativa (ATN).
2. L’ATN verifica l’incidenza della normativa proposta sull’ordinamento giuridico vigente, la conformità della stessa alla Costituzione, la sua compatibilità con lo Statuto regionale e le leggi regionali, con le norme statali ed europee. Verifica altresì, sotto l’aspetto formale, la corretta formulazione delle proposte normative.
3. L’ATN è svolta dal Servizio legislativo della Giunta regionale per i disegni di legge di iniziativa del Governo regionale e dal Servizio affari e studi giuridici e legislativi del Consiglio regionale per i progetti di legge di iniziativa dei Consiglieri regionali e degli altri soggetti a cui lo Statuto attribuisce il potere di iniziativa.
4. Ai fini della verifica della costituzionalità delle leggi della Regione Puglia, il Servizio legislativo della Giunta regionale e il Servizio affari e studi giuridici e legislativi del Consiglio regionale possono essere integrati da esperti e docenti in Diritto costituzionale.
5. L’ATN non è vincolante per i soggetti aventi potestà di iniziativa legislativa a norma dello Statuto regionale.
6. I regolamenti della Giunta e del Consiglio regionale indicano anche i tempi di esecuzione dell’ATN.
ARTICOLO 8
Verifica dell’impatto della regolamentazione
1. La Verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR) è la valutazione periodica del raggiungimento delle finalità e degli effetti prodotti dalle norme sulle attività dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché sulla stima dei costi. La VIR è effettuata non prima di due anni e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione e, successivamente, ogni quinquennio.
2. La relazione di VIR è redatta dai Servizi titolari dell’attuazione e applicazione della legge, con la collaborazione del Servizio legislativo della Giunta regionale.
3. La relazione di VIR tiene conto delle indicazioni contenute nella relazione dell’Avvocato coordinatore di cui all’articolo 12.
4. La relazione di VIR è trasmessa al Consiglio regionale ed è pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione.
ARTICOLO 9
Clausole valutative
1. All’interno delle proposte normative possono essere inserite clausole valutative al fine della valutazione delle politiche regionali.
2. Le clausole valutative sono finalizzate a comprendere gli effetti della regolazione sui destinatari e le eventuali difficoltà emerse in fase di applicazione; esse indicano, altresì, i soggetti preposti alla produzione delle informazioni, le modalità e i tempi per l’elaborazione e la trasmissione delle stesse e le eventuali risorse finanziarie necessarie.
ARTICOLO 10
Attuazione
1. La Giunta regionale è delegata a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti, di cui all’articolo 44 dello Statuto regionale, per la effettiva attuazione dell’AIR e della VIR. I regolamenti contengono:
a) i criteri generali e le procedure dell’AIR;
b) le tipologie, i casi e le modalità di esclusione dell’AIR;
c) i criteri generali, le procedure e l’individuazione dei casi di effettuazione della VIR.
ARTICOLO 11
Programmazione normativa
1. La qualità della normazione è perseguita anche mediante la programmazione delle iniziative legislative e regolamentari della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, all’interno degli strumenti della programmazione regionale di cui alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), individua gli interventi qualificanti dell’azione normativa di propria iniziativa.
CAPO IV
NORME FINALI
ARTICOLO 12
Relazione dell’Avvocatura
1. Ai fini della riduzione del contenzioso, con la relazione di cui alla lett. d) del comma 3 dell’articolo 4 (Coordinamento dell’Avvocatura regionale) della legge regionale 26 giugno 2006, n. 18 (Istituzione dell’Avvocatura della Regione Puglia), l’Avvocato coordinatore riferisce sul contenzioso generato dalle norme legislative e regolamentari regionali.
2. In particolare la relazione indica:
a) le norme che hanno prodotto il maggior numero di contenziosi;
b) le norme che hanno generato conflitti di attribuzione con lo Stato o con altre Regioni.
3. La relazione è trasmessa al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale.
ARTICOLO 13
Relazione annuale della Giunta
1. Il Presidente della Giunta regionale trasmette, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione al Consiglio regionale sull’attuazione della presente legge, con riferimento all’annualità precedente.
ARTICOLO 14
Organizzazione
1. Ai fini dell’attuazione della presente legge, in ogni Servizio della Regione è istituita la figura del referente per la semplificazione e la qualità della normazione, con il compito di raccogliere le informazioni nell’ambito della struttura di appartenenza, nonché di curare il collegamento con il Servizio legislativo della Giunta regionale e il Servizio affari e studi giuridici e legislativi del Consiglio regionale.
2. La Regione assicura la formazione del personale impegnato nell’attuazione della presente legge, nonché del personale da destinare all’effettuazione dell’AIR e della VIR.
ARTICOLO 15
Valutazione
1. Il Nucleo di valutazione dei dirigenti, istituito presso la Regione Puglia, assume il rispetto della presente legge tra gli elementi di valutazione.
ARTICOLO 16
Adeguamento
1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale adeguano i propri regolamenti alle disposizioni recate dalla presente legge.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Bari, 2 novembre 2011