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NORMATIVA
Normativa regionale - Piemonte

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Legge regionale Piemonte 29 aprile 2011, n. 7
Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale)in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150e adeguamento al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge

Capo I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE DEL 28 LUGLIO 2008, N. 23

ARTICOLO 1
(Oggetto)


1. Il presente Capo I modifica la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23
(Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) adeguandola ai principi generali contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e dando attuazione alle disposizioni direttamente applicabili del decreto citato, salvaguardando le caratteristiche di autonomia organizzativa previste dallo Statuto.

ARTICOLO 2
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 23/2008)


1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 23/2008, è inserita la seguente:
"d bis) promuovere una cultura del merito e del miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali; ".
2. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 23/2008, è sostituita dalla seguente:
"e) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane impiegate nelle strutture regionali anche al fine di assicurare una migliore organizzazione del lavoro, promuovendone la formazione e lo sviluppo professionale anche attraverso la mobilità e la rotazione, compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’ente, e prevedendo strumenti che ne assicurino la piena responsabilizzazione nel conseguimento dei risultati;".
3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 23/2008, sono inserite le seguenti:
"e bis) favorire il benessere organizzativo, il clima relazionale e il flusso delle informazioni;
e ter) garantire il rispetto delle pari opportunità per tutti;".

ARTICOLO 3
(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 23/2008)


1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 23/2008 è aggiunta, infine, la seguente:
"h bis) incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, selettività nelle progressioni, riconoscimento dei meriti.".

ARTICOLO 4
(Modifiche all’articolo 5 della l.r. 23/2008)


1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 23/2008 dopo le parole: "del personale", sono aggiunte le seguenti: "e per le progressioni di carriera".
2. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 23/2008 le parole: "ivi compresi la composizione", sono soppresse e le parole "Nucleo di valutazione" sono sostituite dalle seguenti: "Organismo indipendente di valutazione".

ARTICOLO 5
(Modifiche all’articolo 14 l.r. 23/2008)


1. Dopo il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 23/2008 è inserito il seguente:
"3 bis. Il Presidente del Consiglio regionale può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di una professionalità esterna, scelta sulla base di rapporti fiduciari. Il contenuto dell’incarico ed i rapporti con le strutture sono disciplinati con provvedimento deliberativo dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio.".

ARTICOLO 6
(Modifiche all’articolo 16 l.r. 23/2008)


1. Dopo la lettera i) del comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 23/2008, è inserita la seguente:
"i bis) a ricevere la rendicontazione dei risultati;".
2. Dopo la lettera n) del comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 23/2008 è aggiunta, infine, la seguente:
"n bis) a promuovere la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell’integrità.".

ARTICOLO 7
(Modifiche all’articolo 24 l.r. 23/2008)


1. Al comma 5 dell’articolo 24 la parola: "2", è soppressa.

ARTICOLO 8
(Modifiche all’articolo 26 l.r. 23/2008)


1. Al comma 6 dell’articolo 26 della l.r. 23/2008 dopo le parole: "di responsabilità", è inserita la seguente: "disciplinare, ".

ARTICOLO 9
(Sostituzione dell’articolo 35 l.r. 23/2008)


1. L’articolo 35 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 35. (Responsabilità dei dipendenti e procedimento disciplinare)
1. Ai dipendenti regionali si applicano le disposizioni concernenti la responsabilità disciplinare, civile, penale, amministrativa e contabile dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
2. I provvedimenti organizzativi individuano, in armonia con la normativa nazionale in materia, l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari per i ruoli della Giunta e del Consiglio regionale e i soggetti competenti per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.".

ARTICOLO 10
(Integrazione alla l.r. 23/2008. Inserimento del Capo VI bis (artt. 36 bis - 36 septies)


1. Dopo il Capo VI della l.r. 23/2008, è inserito il seguente:
"Capo VI bis. LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Art. 36 bis. (Fasi della misurazione e valutazione delle prestazioni)
1. La misurazione e la valutazione delle prestazioni delle strutture, dei dirigenti e del personale sono volte al miglioramento dei servizi, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati conseguiti dai singoli e dalle unità organizzative.
2. La misurazione e la valutazione delle prestazioni si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere,
dei valori attesi di risultato e dei relativi indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della prestazione, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati.
3. Gli obiettivi sono: rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alle priorità politiche ed alle strategie dell’amministrazione regionale; specifici e misurabili; significativi e realistici; riferibili ad un arco temporale determinato di norma corrispondente ad un anno, anche in presenza di una programmazione degli stessi su base pluriennale; correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.
4. Gli obiettivi possono essere commisurati a valori di riferimento derivanti da comparazioni con altre amministrazioni regionali a parità di condizioni o confrontabili.
Art. 36 ter. (Il sistema di misurazione e valutazione)
1. I sistemi di valutazione dei dirigenti e del personale sono definiti con atto adottato d’intesa dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro e dei criteri di cui all’articolo 36 bis.
2. La funzione di misurazione delle prestazioni è svolta:
a) dall’Organismo indipendente di valutazione, di cui all’articolo 36 quinquies, cui compete la proposta di valutazione annuale dei dirigenti responsabili delle direzioni regionali;
b) dai direttori regionali per i dirigenti e il personale assegnati;
c) dai dirigenti responsabili delle altre strutture regionali, per i dirigenti e il personale assegnati.
3. I sistemi di valutazione di cui al comma 1 individuano:
a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo
di valutazione;
b) le procedure conciliative relative all’applicazione del sistema;
c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti, nonché con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
Art. 36 quater. (Gli ambiti di misurazione e valutazione delle prestazioni individuali)
1. La valutazione della prestazione individuale dei dirigenti è collegata agli indicatori di performance relativi alla struttura di diretta responsabilità, al raggiungimento di specifici obiettivi individuali, alle competenze professionali e manageriali dimostrate.
2. La valutazione del personale è collegata al raggiungimento di specifici obiettivi individuali o di gruppo, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.
Art. 36 quinquies. (Organismo indipendente di valutazione)
1. La Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale istituisce l’Organismo indipendente di valutazione.
2. L’Organismo di cui al comma 1 è così composto:
a) dal Direttore della struttura competente in materia di risorse umane della Giunta regionale, con funzioni di presidente;
b) dal Direttore della struttura competente in materia di risorse umane del Consiglio regionale;
c) dal Direttore competente in materia di risorse finanziarie della Giunta regionale;
d) da due esperti esterni che siano in possesso di comprovata esperienza in materia di management, di valutazione della performance, di gestione organizzazione e valutazione del personale e di controllo di gestione, nominati dalla Giunta regionale, dei quali uno è designato dalla Giunta regionale e uno dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. L’Organismo di cui al comma 1 propone all’organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei direttori regionali e svolge gli altri compiti individuati, tenuto conto dei principi di cui all’articolo 14 del d. lgs. 150/2009, con i provvedimenti organizzativi di cui all’articolo 5.
Con i medesimi provvedimenti sono individuati l’organizzazione e le modalità di funzionamento.
Art. 36 sexies. (Piano e relazione della performance)
1. Entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio di previsione della Regione viene redatto un documento programmatico, denominato Piano della performance, che individua, in coerenza con i contenuti dei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e con gli indirizzi e con gli obiettivi strategici dell’amministrazione, il piano degli obiettivi annuali delle direzioni regionali, con l’indicazione degli indicatori per la misurazione e la valutazione delle performance, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale.
2. Entro il 30 giugno viene redatto un documento, denominato Relazione sulla
performance, che evidenzia a consuntivo, con riferimento all’anno precedente,
i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, con rilevazione degli eventuali scostamenti.
3. Le modalità di redazione del piano e della relazione di cui ai commi 1 e 2
sono definiti con provvedimento organizzativo.
4. La Regione garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
Art. 36 septies. (Trasparenza e rendicontazione della performance)
1. La Regione garantisce, attraverso siti web istituzionali, l’accessibilità totale delle informazioni relative, con particolare riferimento:
a) ai consiglieri regionali, ai componenti della Giunta, agli organi e organismi indipendenti e al relativo trattamento economico;
b) alla struttura organizzativa, con individuazione dei responsabili delle strutture apicali, al loro curriculum, al trattamento salariale fisso e accessorio;
c) ai nominativi e ai curricula dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione di cui all’articolo 36 quinquies;
d) all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, agli obiettivi, al valore atteso ed ai risultati raggiunti;
e) all’esito dei processi di valutazione, con il relativo ammontare complessivo dei premi distribuiti;
f) ai codici disciplinari e di comportamento;
g) ai contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dall’organo di valutazione, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai soggetti competenti;
h) ai dati relativi ad incarichi conferiti a propri dipendenti e ad esterni.
2. La Regione provvede alla pubblicazione, in apposita sezione del sito istituzionale denominata Trasparenza, valutazione e merito, dei tassi di assenza e maggiore presenza del personale distinti per uffici dirigenziali.
3. La Regione assicura la conoscibilità dei dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico attraverso l’uso di targhe o cartellini identificativi secondo le modalità previste dall’articolo 55 novies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
4. I provvedimenti di organizzazione di cui all’articolo 5, adottati dalla Giunta regionale e dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ciascuno per i propri ambiti di competenza, definiscono le modalità di attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.".

ARTICOLO 11
(Integrazione alla l.r. 23/2008. Inserimento del Capo VI ter (artt. 36 octies - 36 undecies)


1. Dopo il Capo VI bis della l.r. 23/2008, è inserito il seguente:
"Capo VI ter. MODALITÀ PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO E L’INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE
Art. 36 octies. (Criteri, modalità e strumenti di valorizzazione del merito)
1. La Regione incentiva il miglioramento della performance e degli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi attraverso l’uso dei sistemi premianti, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali e con modalità finalizzate alla valorizzazione dei dipendenti che conseguono i migliori risultati, misurati e attestati con i sistemi di valutazione. Promuove, inoltre, il riconoscimento del merito mediante l’attribuzione degli istituti di sviluppo nella categoria e nella carriera.
Art. 36 novies. (Criteri per la differenziazione nell’attribuzione dei compensi incentivanti)
1. La valutazione della performance individuale è articolata in almeno tre fasce di merito.
2. Una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale, in rapporto alle fasce di merito individuate, è attribuita al personale appartenente alle categorie ed ai dirigenti collocato nella fascia di merito più alta.
3. I provvedimenti organizzativi di cui all’articolo 5, comma 1 lettera g) sono adottati nel rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2 e delle relazioni sindacali configurate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
4. I sistemi di valutazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3 entro i termini previsti dall’articolo 65 del d.lgs. 150/2009.
Art. 36 decies. (Progressioni economiche e progressioni di carriera)
1. Le progressioni economiche all’interno delle categorie sono attribuite con modalità selettive ad una percentuale limitata di dipendenti, in relazione alle risorse disponibili, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali, tenendo conto dei risultati raggiunti, dello sviluppo delle competenze professionali e delle qualità culturali.
2. I provvedimenti organizzativi di cui all’articolo 5, comma 1 lettera e), definiscono le modalità di attuazione delle progressioni di carriera nel rispetto dei principi di concorsualità e selettività.
Art. 36 undecies. (Incentivazione dell’efficienza organizzativa)
1. Una quota non superiore al trenta per cento delle economie sui costi di funzionamento conseguite attraverso processi di riorganizzazione, di innovazione o dei risparmi di costi derivanti da razionalizzazioni logistiche o di spese gestionali viene destinata, secondo criteri generali da definire nella contrattazione collettiva integrativa, per una quota al personale direttamente coinvolto e, per la restante parte, alle somme disponibili per la contrattazione stessa.
2. Le economie ed i risparmi di cui al comma 1 sono utilizzabili solo previa documentazione accertata nella relazione della performance di cui all’articolo 36 sexies e validazione della stessa da parte dell’Organismo indipendente di valutazione.".

ARTICOLO 12
(Modifiche all’articolo 37 l.r. 23/2008)


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 37 della l.r. 23/2008, è inserito il seguente:
"1 bis. Le disposizioni in materia di merito e premi sono applicate agli enti strumentali, ausiliari e dipendenti della Regione di cui al comma 1. La Giunta regionale con propri atti organizzativi, sentite le direzioni vigilanti, integra il disciplinare di cui al comma 1 con l’individuazione delle modalità applicative delle predette disposizioni.".


Capo II.
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO AL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122

ARTICOLO 13
(Oggetto)


1. Il presente Capo II adegua la disciplina regionale in materia di organizzazione e personale ai principi di contenimento della spesa pubblica di cui al d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010.

ARTICOLO 14
(Attuazione del comma 28 dell’articolo 9, e dei commi 7 e 9 dell’articolo 14 del d. l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010)


1. La Regione, nel rispetto dei principi generali di coordinamento della finanza pubblica, attua quanto disposto dal comma 28 dell’articolo 9, e dai commi 7 e 9 dell’articolo 14 del d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010.
2. Il comma 1 non si applica alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
3. Il comma 1 non si applica altresì ai contratti che non comportano un aggravio per il bilancio regionale o ai contratti di diritto privato relativi allo svolgimento di incarichi e funzioni previsti per legge quali:
a) le assunzioni finanziate con fondi dell’Unione europea, risorse statali o private;
b) gli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici di cui alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari);
c) gli uffici di comunicazione di cui alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull’organizzazione degli uffici di comunicazione e sull’ordinamento del personale assegnato);
d) il portavoce di cui all’articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 2009,
n. 25 (Interventi a sostegno dell’informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica);
e) le professionalità esterne di cui alla l.r. 23/2008 previste a supporto degli organi di vertice della Giunta regionale e del Consiglio regionale;
f) le assunzioni di diritto privato, a tempo determinato, per le strutture di vertice di Capo di Gabinetto e di Direttore regionale di cui agli articoli 10, 14 e 15 della l.r. 23/2008;
g) le assunzioni negli enti strumentali e dipendenti della Regione, effettuate, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b) del CCNL Regioni ed autonomie locali - area non dirigenziale - del 14 settembre 2000, per le sostituzioni di personale assente per gravidanza e puerperio.

ARTICOLO 15
(Modifiche all’articolo 1 della l.r. 64/1980)


1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 64 (Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale), dopo le parole: "premio di servizio", sono aggiunte, infine, le seguenti: "secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 10, del d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla l.122/2010".


Capo III.
NORMA FINALE ED ABROGAZIONI

ARTICOLO 16
(Norma finale)


1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 36 decies della l.r. 23/2008, come inserito dalla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’amministrazione non può più utilizzare gli elenchi finalizzati ad attuare progressioni di personale fra categorie, redatti e approvati in data antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 150/2009.

ARTICOLO 17
(Abrogazioni)


1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 23/2008:
a) articolo 19, comma 2;
b) articolo 27;
c) articolo 28.


Formula Finale


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.


Torino, addì 29 aprile 2011



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