Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modifica all’articolo 18 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30)
1. L’articolo 18 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali") è sostituito dal seguente:
"Art. 18. (Norma transitoria)
1. In sede di prima costituzione del CAL, non si applicano gli articoli 2, comma 2, 4, 5, 6, comma 1 e 7, comma 3, secondo periodo.
2. Ai fini dell’elezione dei componenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), sono costituite due assemblee composte rispettivamente dai presidenti delle comunità montane e dai presidenti delle comunità collinari. Le assemblee sono convocate e presiedute senza diritto di voto dal Presidente del Consiglio regionale il quale, in apertura della seduta, raccoglie le candidature. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il più anziano. Ai fini della surroga dei componenti decaduti è altresì predisposta una graduatoria sulla base dei voti ottenuti.
3. I componenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e) e f ), sono designati da una assemblea composta dai presidenti regionali, o da un loro delegato, delle associazioni rappresentative degli enti locali ANCI, Lega Autonomie locali, UNCEM e ANPCI, convocata e presieduta senza diritto di voto dal Presidente del Consiglio regionale, e sono scelti tra sindaci, assessori e consiglieri comunali in carica.
4. L’assemblea di cui al comma 3 è regolarmente costituita con l’intervento di almeno tre presidenti regionali o loro delegati.
5. Al fine di pervenire alle designazioni di cui al comma 3, ciascun presidente, in apertura della seduta, presenta un elenco, di non meno di quattordici e non più di trentatre candidati, di entrambi i sessi nella percentuale minima di un terzo, previamente deliberato dall’associazione di appartenenza.
6. Se l’assemblea di cui al comma 3 non perviene alle designazioni, il Presidente del Consiglio regionale, entro quindici giorni, la riconvoca. Al termine della seconda seduta, se non sono state effettuate le designazioni di uno o più componenti, il Presidente del Consiglio regionale sorteggia i componenti mancanti in ciascuna categoria tra i candidati degli elenchi presentati.
7. Ai fini della surroga dei componenti decaduti l’assemblea di cui al comma 3 predispone, sulla base degli elenchi presentati, una graduatoria per ciascuna categoria. In caso di mancata predisposizione di una o più graduatorie, il Presidente del Consiglio regionale provvede alla loro definizione tramite sorteggio.
8. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base delle elezioni di cui al comma 2 e delle designazioni di cui al comma 3, nomina con decreto i componenti del CAL e ne convoca la seduta di insediamento.
9. In caso di decadenza, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio regionale procede alla surroga del componente con il primo della relativa graduatoria. In assenza di graduatoria o in caso di suo esaurimento il Presidente del Consiglio regionale convoca l’assemblea competente alla elezione o alla designazione.
10. Le modalità di costituzione e la validità delle assemblee, le modalità di svolgimento delle elezioni e delle designazioni nonché le modalità del sorteggio e quanto non previsto dalla presente norma transitoria, sono definite con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
11. Entro e non oltre trenta giorni dall’insediamento del CAL, viene ricostituita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella composizione di cui all’articolo 7 della l.r. 34/1998, come modificato
dall’articolo 15 della presente legge e per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 6 della l.r. 34/1998, come sostituito dall’articolo 14 della presente legge.
12. Dalla data di insediamento del CAL, le funzioni attribuite alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali dalle leggi regionali vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono esercitate dal CAL o dalla Conferenza, sulla base delle rispettive funzioni previste dagli articoli 11, 14 e 16.".
ARTICOLO 2
(Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34)
1. Al comma 1 bis dell’articolo 8 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), inserito dall’articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 24, le parole "e comunque non oltre il 30 giugno 2011" sono sostituite con le seguenti "e comunque non oltre il 31 ottobre 2011".
ARTICOLO 3
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Torino, addì 19 maggio 2011