NORMATIVA
Normativa regionale - Molise
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Legge regionale Molise 9 settembre 2011 n 18
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Disciplina dell’affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali»
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ATICOLO 1 (Finalità e definizioni)
1. La Regione, in attuazione dell’articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n.289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2003»), disciplina le modalità di affidamento in gestione degli impianti e delle strutture a carattere sportivo-ricreativo di proprietà degli enti pubblici territoriali non gestiti direttamente dagli stessi, nell’ottica della diffusione della pratica e cultura sportiva con particolare riferimento ai giovani, ai soggetti diversamente abili e agli anziani. 2. La gestione dell’impianto sportivo comprende l’insieme delle operazioni che consentono all’impianto di funzionare e di erogare servizi. 3. La presente legge si applica agli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, intesi quali strutture destinate ad un uso prevalentemente sportivo, attrezzati per la pratica di una o più attività motorio-sportive, espresse a vari livelli. 4. Ai fini della presente legge si intende per: a) impianti senza rilevanza economica quelli che, per caratteristiche, dimensioni ed ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione, e che svolgono attività esclusivamente amatoriale o ricreativa; b) impianti aventi rilevanza economica quelli che sono atti a produrre utili.
ARTICOLO 2 (Soggetti affidatari)
1. Gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, anche mediante convenzione tra gli enti stessi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società sportive, ad associazioni sportive dilettantistiche, ad enti di promozione sportiva, a discipline sportive associate (DSA) e federazioni sportive nazionali (FSN), anche in forma associata. 2. L’affidamento degli impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali avviene prioritariamente a vantaggio dei soggetti di cui al comma 1, che praticano la disciplina sportiva cui l’impianto è destinato e che operano nel territorio dell’ente affidatario secondo il seguente criterio territoriale: comune, provincia, regione. 3. L’affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui all’articolo 3 e comunque nel rispetto dei relativi principi. 4. In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica che richiedono, per dimensione ed altre caratteristiche, una gestione di tipo imprenditoriale, l’affidamento della gestione avviene mediante procedura di evidenza pubblica ed i soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare di possedere i requisiti economici e tecnici necessari.
ARTICOLO 3 (Criteri di affidamento)
1. Gli enti pubblici territoriali disciplinano le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi ai soggetti di cui all’articolo 2, nel rispetto dei seguenti criteri: a) garanzia dell’apertura dell’impianto a tutti i cittadini; b) garanzia di imparzialità nel permetterne l’utilizzo ai soggetti che ne facciano richiesta all’affidatario; c) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti; d) utilizzo dell’avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l’effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati; e) radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell’impianto ai sensi dell’articolo 2, comma 2; f) collaborazione con istituti e terzo settore comprovata da idonea documentazione; g) affidabilità economica comprovata da idonea documentazione; h) compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quelle praticabili nell’impianto; i) qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori utilizzati in relazione alle attività sportive praticabili nell’impianto e dell’eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani; l) compatibilità delle attività sportive che si intende organizzare con le eventuali attività ricreative, sociali e scolastiche svolte nell’impianto; m) maggior numero di iscritti o tesserati su cui ha contato l’affidatario nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza, comprovato da idonea documentazione; n) presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione; o) determinazione della durata massima dell’affidamento in gestione per un periodo di dieci anni; p) predeterminazione del corrispettivo dovuto all’affidatario o del canone di concessione dovuto dal concessionario all’ente proprietario dell’impianto; q) indicazione nell’offerta delle tariffe o dei prezzi di accesso a carico degli utenti, o del ribasso su quelli eventualmente predeterminati dall’ente pubblico proprietario dell’impianto; r) indicazione nell’offerta delle modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell’impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso; s) offerta di eventuali migliorie finalizzate all’efficienza ed alla funzionalità dell’impianto. 2. In assenza di adeguamento normativo ai criteri di cui al comma 1, la selezione dei soggetti affidatari deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. 3. Gli enti locali territoriali possono individuare ulteriori criteri di valutazione delle offerte oltre a quelli indicati al comma 1.
ARTICOLO 4 (Convenzioni)
1. Gli enti pubblici territoriali stipulano con il soggetto risultato affidatario una convenzione concernente la gestione dell’impianto sportivo. 2. La convenzione stabilisce, in particolare, i criteri d’uso dell’impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso. 3. Gli enti pubblici territoriali possono stipulare convenzioni con i soggetti individuati all’articolo 2, per l’utilizzo degli impianti sportivi pertinenti alle scuole in orari diversi da quelli scolastici. Le convenzioni stabiliscono le modalità e le condizioni per l’uso, le pulizie e la custodia dell’impianto sportivo in orari extrascolastici. 4. Sono allegati alla convenzione il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica, redatti conformemente alle seguenti indicazioni: a) il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell’utenza, le destinazioni e gli orari d’uso dell’impianto. Il gestore può modificare o aggiornare annualmente il piano di utilizzo previa approvazione dell’ente proprietario dell’impianto; b) il piano di conduzione tecnica contiene le descrizioni delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia, di vigilanza, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell’impianto sportivo.
ARTICOLO 5 (Adeguamento delle convenzioni in corso)
1. Le convenzioni vigenti sono adeguate alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
ARTICOLO 6 (Vigilanza e controllo)
1. Le funzioni di vigilanza e controllo concernenti il servizio di gestione degli impianti sportivi sono esercitate dall’ente proprietario dell’impianto. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
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