Art. 1
(Composizione del Consiglio regionale e della Giunta regionale)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e di adeguare l'ordinamento regionale a quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la composizione numerica degli organi della Regione Molise e così rideterminata:
a) il Consiglio regionale si compone di venti consiglieri, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale;
b) è pari a quattro il numero massimo degli assessori che compongono la Giunta regionale.
Art. 2
(Efficacia)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 hanno efficacia dalla legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.