Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Modifica all’articolo 1 della l.r. 17/1999)
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 1° giugno 1999, n. 17 (Costituzione Società regionale di sviluppo) dopo le parole: “(SVIM S.p.A)”, sono aggiunte, infine, le seguenti: “per l’erogazione di servizi strumentali all’esercizio dei compiti istituzionali dell’amministrazione regionale”.
ARTICOLO 2
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 17/1999)
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r.17/1999 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “ed esercita sulla società, oltre all’attività di direzione e coordinamento ai sensi del codice civile, un controllo analogo a quello relativo alle proprie strutture organizzative.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 17/1999 è aggiunto il seguente: “2 bis. Nell’esercizio della propria attività la SVIM S.p.A. si avvale delle strutture organizzative della Giunta regionale e in particolare del patrocinio e della consulenza dell’Avvocatura regionale.”.
ARTICOLO 3
(Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 17/1999)
1. L’articolo 3 della l.r. 17/1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 3 (Oggetto sociale)
1. Nel quadro della programmazione regionale e in attuazione delle linee di indirizzo impartite dalla Giunta regionale, la SVIM S.p.A. concorre a promuovere e a compiere tutte le attività e i servizi strumentali che istituzionalmente competono all’amministrazione regionale e che, direttamente o indirettamente, favoriscono lo sviluppo socio-economico del territorio regionale.
2. L’oggetto sociale include in particolare:
a) l’elaborazione e l’attuazione di progetti di sviluppo territoriale derivanti da iniziative dell’Unione europea, nazionali o regionali;
b) la progettazione e, ove necessario, la realizzazione di interventi a sostegno delle imprese tendenti a favorirne la nascita, l’espansione, l’ammodernamento, l’innovazione tecnologica e finanziaria, la commercializzazione, la riconversione o ristrutturazione produttiva, l’internazionalizzazione, purché in relazione ad attività che, per indotto, possono risultare utili allo sviluppo del territorio regionale;
c) il supporto tecnico a progetti di investimento e di sviluppo territoriale promossi dalla Regione;
d) la gestione delle partecipazioni acquisite ai sensi della presente legge o la gestione, su incarico della Giunta regionale, delle partecipazioni della Regione in società o enti che perseguono finalità di ricerca e innovazione o realizzano interventi per la modernizzazione produttiva e lo sviluppo economico delle Marche;
e) previa autorizzazione della Giunta regionale, la costituzione o l’assunzione di partecipazioni in società di capitali, cooperative, consorzi, società miste anche straniere, finalizzate alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale;
f) lo svolgimento di ulteriori servizi a favore della Regione, tra cui:
1) l’attivazione di ogni forma di finanza innovativa utile al reperimento delle risorse necessarie alla crescita e al consolidamento finanziario delle imprese marchigiane;
2) l’esercizio di attività connesse ai progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, decentrata e transazionale;
3) la promozione di azioni congiunte e coordinate di finanza di progetto;
g) su incarico della Giunta regionale, la gestione:
1) di fondi speciali destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali o a interventi straordinari e dei servizi connessi;
2) dell’istruttoria e delle risorse per la concessione di contributi comunque denominati alle imprese, a valere su finanziamenti dell’Unione europea, dello Stato o della Regione.
3. Qualora determinino la concessione, diretta o indiretta, di aiuti di Stato, le attività previste nei commi 1 e 2 sono svolte nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.”.
ARTICOLO 4
(Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 17/1999)
1. L’articolo 7 della l.r. 17/1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 7 (Programmazione e rendicontazione delle attività)
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno la SVIM S.p.A. presenta alla Giunta regionale il programma di attività per l’anno successivo con il relativo piano delle risorse umane e finanziarie, in attuazione di quanto previsto nella programmazione regionale.
2. La Giunta regionale approva il programma di cui al comma 1, anche apportando eventuali modifiche, entro sessanta giorni dal ricevimento, previo parere della competente commissione assembleare.
3. Il programma approvato può essere integrato o variato in corso d’anno con le modalità di cui ai commi 1 e 2 ovvero d’iniziativa della Giunta regionale, sentito l’amministratore unico.
4. Gli interventi di competenza regionale che possono essere progettati o attuati dalla SVIM S.p.A. sono esclusivamente quelli individuati nel programma. L’affidamento dei singoli interventi è disposto con deliberazione della Giunta regionale, che contiene il relativo schema di convenzione.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno la SVIM S.p.A. trasmette alla Giunta regionale una relazione sulle risorse utilizzate e sull’attività svolta, ai fini del controllo sull’efficacia, efficienza ed economicità della stessa.
6. La relazione di cui al comma 5 è trasmessa entro lo stesso termine anche alla competente commissione assembleare.”.
ARTICOLO 5
(Modifica all’articolo 9 della l.r. 17/1999)
1. All’articolo 9 della l.r. 17/1999 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4 bis. Il reclutamento del personale e il conferimento degli incarichi per l’espletamento delle funzioni di SVIM S.p.A. è effettuato nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, in conformità con quanto disposto dalla vigente normativa statale.”.
ARTICOLO 6
(Modifica all’articolo 7 della l.r. 60/1997)
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell’agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) è aggiunto il seguente: “5 bis. Al fine del contenimento della spesa e dell’integrazione funzionale delle attività, l’incarico di Direttore generale può essere conferito, in deroga alle disposizioni dei commi 1 e 5, ad un dirigente della Giunta regionale. In tal caso al medesimo dirigente è attribuito ad interim un incarico di struttura dirigenziale della Giunta regionale senza riconoscimento di retribuzione aggiuntiva.”.
ARTICOLO 7
(Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 7/2011)
1. L’articolo 2 della legge regionale 29 aprile 2011, n. 7 (Attuazione della
Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per
l’applicazione di norme dell’Unione Europea e per la semplificazione
dell’azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011) è sostituito dal seguente: “Art. 2 (Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 4/1996)
1. L’articolo 29 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 (Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero) è sostituito dal seguente: “Art. 29 (Maestri di sci di altre regioni e di altri Stati)
1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione nel territorio regionale richiedono l’iscrizione nell’albo professionale della Regione.
2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all’iscrizione, previa verifica che il richiedente risulti già iscritto nell’albo professionale della Regione o della Provincia autonoma di provenienza.
3. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall’albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l’iscrizione nell’albo di altra Regione o Provincia autonoma.
4. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendono esercitare temporaneamente la professione nel territorio regionale, anche in forma saltuaria, devono comunicare preventivamente tale scelta al Collegio regionale dei maestri di sci, indicando contestualmente le località sciistiche e il periodo di attività nei quali intendono esercitare.
5. Ai cittadini comunitari che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente nel territorio regionale, anche in forma saltuaria, la professione di maestro di sci, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).
6. Ai cittadini dei paesi terzi che vogliano esercitare la professione di maestro di sci, si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).”.
ARTICOLO 8
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede, in base alle norme del codice civile, alle modificazioni dello statuto della SVIM S.p.A. derivanti dalle modifiche apportate alla l.r. 17/1999 con la presente legge.
2. Entro il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale individua altresì la struttura organizzativa competente all’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulla SVIM S.p.A. previste nella presente legge.
3. Al programma di attività della SVIM S.p.A. per l’anno 2011 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione .E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.
Ancona, 06 luglio 2011.