Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato,
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Modifiche all’art. 1 della l.r. 1/2011)
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 17 gennaio 2011, n. 1 (Proroga degli organi degli ERSU), le parole: “31 marzo 2011” sono sostituite dalle parole: “31 ottobre 2011”.
2. Al comma 1 bis dell’articolo 1 della l.r. 1/2011 le parole: “7 marzo 2011.
Sono fatte salve le candidature presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in regola con le disposizioni della l.r. 34/1996, nonché con i pareri espressi sulle stesse dalla competente commissione assembleare.” sono sostituite dalle parole: “30 settembre 2011”.
ARTICOLO 2
(Proroga degli organi degli ERAP)
1. Gli organi degli enti per l’abitazione pubblica (ERAP ), di cui alla legge regionale 16 dicembre 2005 n. 36 ( Riordino del sistema regionale delle politiche abitative ), in carica alla data di approvazione della presente legge sono prorogati , con poteri limitati all’ ordinaria amministrazione, sino al 31 ottobre 2011.
2. Le candidature per gli enti indicati al comma 1 sono presentate entro il 30 settembre 2011.
ARTICOLO 3
(Disposizione transitoria)
1. Sono fatte salve le candidature presentate per gli organi degli ERAP e degli ERSU alla data di entrata in vigore della presente legge in regola con quanto previsto dalla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) e i pareri espressi dalla competente Commissione assembleare ai sensi dell’ articolo 6 , comma 1, della medesima l.r. 34/1996.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.
Ancona, 3 maggio 2011.