Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato
il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
CAPO I
Sportello unico per le attività produttive
ARTICOLO 1
(Sistema regionale dei SUAP)
1. Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) costituisce il punto unico di accesso per gli operatori economici in relazione a tutti gli adempimenti amministrativi, inclusi quelli di tipo urbanistico ed edilizio, concernenti l’insediamento, l’avvio e l’esercizio di attività produttive di beni e servizi.
2. In attuazione degli articoli 6, 7 e 8 della direttiva 2006/123/CE e tenuto conto di quanto previsto dalla legislazione statale in materia, la Regione promuove la realizzazione di un Sistema regionale dei SUAP attraverso il quale la Regione medesima:
a) persegue la costituzione di una banca dati regionale relativa ai procedimenti di competenza del SUAP, anche al fine dell’adozione di una modulistica uniforme nel territorio regionale. I procedimenti amministrativi regionali di competenza del SUAP sono individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale che elenca, altresì, a fini informativi e con valore meramente ricognitivo, i procedimenti di competenza delle altre Amministrazioni e gli altri adempimenti di cui al comma 1;
b) fornisce assistenza e supporto ai SUAP nell’interpretazione e nell’applicazione della normativa di riferimento nonché delle procedure e formalità relative agli adempimenti di cui al comma 1, allo scopo di favorire prassi amministrative uniformi nel territorio regionale;
c) effettua il monitoraggio della normativa e dei procedimenti amministrativi e adotta le opportune misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;
d) adotta le misure organizzative e tecnologiche per l’informatizzazione delle procedure di competenza regionale e promuove la stipula di accordi o convenzioni finalizzati ad assicurare che gli operatori economici espletino le procedure e le formalità di cui al comma 1 tramite il SUAP con facilità, a distanza e per via elettronica e che le comunicazioni e la trasmissione della documentazione tra le diverse Amministrazioni siano effettuate in modalità telematica.
3. Ai fini di cui al comma 2 è istituito il Tavolo permanente del Sistema regionale dei SUAP, composto:
a) dal dirigente, o suo delegato, della struttura organizzativa regionale competente in materia di SUAP, con funzioni di coordinamento;
b) dai dirigenti, o loro delegati, delle altre strutture organizzative regionali interessate;
c) dai rappresentanti dell’Associazione regionale dei Comuni marchigiani (ANCI Marche), delle Camere di Commercio, di Unioncamere regionale e delle altre amministrazioni ed enti coinvolti a vario titolo nei procedimenti di competenza del SUAP.
4. Il Tavolo formula proposte ed esprime pareri per la realizzazione degli interventi previsti, anche ai fini dell’adozione degli atti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione). La composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
CAPO II
Modifiche alla l.r. 4/1996
(Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero)
ARTICOLO 2
(Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 4/1996)
1. L’articolo 29 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 (Disciplina delle
attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero), è
sostituito dal seguente:
“Art. 29 (Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati).
1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione nel territorio regionale richiedono l’iscrizione nell’albo professionale della Regione.
2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all’iscrizione, previa verifica che il richiedente risulti già iscritto nell’albo professionale della Regione o della Provincia autonoma di provenienza.
3. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall’albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l’iscrizione nell’albo di altra Regione o Provincia autonoma.
4. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendono esercitare temporaneamente la professione nel territorio regionale, anche in forma saltuaria, devono comunicare preventivamente tale scelta al Collegio regionale dei maestri di sci, indicando contestualmente le località sciistiche e il periodo di attività nei quali intendono esercitare.
5. Ai cittadini comunitari che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente nel territorio regionale, anche in forma saltuaria, la professione di maestro di sci, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).
6. Fuori dai casi di cui al comma 5 e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), i maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che intendono esercitare temporaneamente, anche in forma saltuaria, nel territorio regionale devono richiedere preventivamente il nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci. Qualora i maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani intendano esercitare stabilmente nel territorio regionale, devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale della Regione.
7. Il nulla osta o l’iscrizione di cui al comma 6, sono concessi subordinatamente al riconoscimento da parte della Federazione italiana sport invernali, d’intesa col Collegio nazionale dei maestri di sci, dell’equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento.”.
ARTICOLO 3
(Modifiche all’articolo 31 della l.r. 4/1996)
1. All’alinea del comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 4/1996 le parole: “, sentito il Consiglio direttivo del Collegio regionale,” sono soppresse.
2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 4/1996, è sostituita dalla seguente:
“a) che la scuola sia diretta da un maestro di sci, che la rappresenta legalmente. Al fine di garantire la necessaria continuità nel funzionamento dei servizi turistici, la scuola deve garantire l’insegnamento per almeno sessanta giorni nel periodo di apertura delle strutture ricettive della località ove ha sede;”.
ARTICOLO 4
(Modifica all’articolo 44 della l.r. 4/1996)
1. Al comma 2 dell’articolo 44 della l.r. 4/1996 le parole: “i residenti in comuni della regione” sono sostituite dalle parole: “coloro”.
ARTICOLO 5
(Modifica all’articolo 54 della l.r. 4/1996)
1. Al comma 2 dell’articolo 54 della l.r. 4/1996 le parole: “sentiti i rispettivi collegi professionali” sono soppresse.
ARTICOLO 6
(Abrogazione degli articoli 37 e 48 della l.r. 4/1996)
1. Gli articoli 37 e 48 della l.r. 4/1996 sono abrogati.
CAPO III
Modifiche alla l.r. 76/1997 (Disciplina dell’agricoltura biologica)
ARTICOLO 7
(Modifica all’articolo 4 della l.r. 76/1997)
1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 (Disciplina dell’agricoltura biologica), è sostituito dal seguente:
“3. L’iscrizione nell’elenco ha efficacia dalla data di presentazione della notifica di cui al comma 2”.
ARTICOLO 8
Modifica all’articolo 9 della l.r. 76/1997)
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 76/1997 la parola: “legale” è sostituita dalla parola: “operativa”.
CAPO IV
Modifica alla l.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture,dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa)
ARTICOLO 9
(Abrogazione dell’articolo 36 della l.r. 10/1999)
1. L’articolo 36 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa), è abrogato.
CAPO V
Modifiche alla l.r. 20/2003 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione)
ARTICOLO 10
(Modifica all’articolo 13 della l.r. 20/2003)
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), le parole: “dell’articolo 35” sono sostituite dalle parole: “dell’articolo 33”.
ARTICOLO 11
(Modifica all’articolo 14 della l.r. 20/2003)
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 20/2003 le parole: “all’articolo 35” sono sostituite dalle parole: “all’articolo 33”.
ARTICOLO 12
(Abrogazione degli articoli 14 bis e 14 ter della l.r. 20/2003)
1. Gli articoli 14 bis e 14 ter della l.r. 20/2003 sono abrogati.
ARTICOLO 13
(Modifica al Capo II del Titolo III della l.r. 20/2003)
1. La denominazione del Capo Il del Titolo III della l.r. 20/2003 è sostituita
dalla seguente: “CAPO II - Tutela dell’artigianato”.
ARTICOLO 14
(Sostituzione dell’art. 28 della l.r. 20/2003)
1. L’articolo 28 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 28 (Albo delle imprese artigiane)
1. Le imprese artigiane in possesso dei requisiti di cui alla legge 443/1985 sono iscritte nell’Albo delle imprese artigiane, di seguito denominato Albo, che è articolato su base provinciale. All’interno dell’Albo sono individuate apposite sezioni separate, nelle quali sono iscritti rispettivamente:
a) i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, così come previsto dall’articolo 6, comma 1, della legge 443/1985 medesima;
b) le imprese che intendono avvalersi del marchio di origine e qualità ai sensi dell’articolo 34, comma 3.
2. L’iscrizione nell’Albo, le modifiche e le cancellazioni sono determinate dalla presentazione alla struttura organizzativa regionale competente di una comunicazione del legale rappresentante dell’impresa, da effettuare con procedura esclusivamente telematica e integrata con la comunicazione unica di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
3. La comunicazione per l’iscrizione nell’Albo deve contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di impresa artigiana e produce effetti dalla data della sua presentazione. Le altre comunicazioni di cui al comma 2, da presentare entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento determinante la modifica o la cancellazione, devono contenere la relativa dichiarazione e producono effetti dalla data dell’evento medesimo.
4. La Giunta regionale definisce con apposita deliberazione le modalità per la costituzione e la tenuta dell’Albo, in particolare per quanto concerne la presentazione delle comunicazioni di cui al comma 3.
5. La Regione trasmette ai Comuni in cui hanno sede le imprese artigiane l’elenco delle iscrizioni, modifiche e cancellazioni.
6. La Regione dispone accertamenti e controlli in relazione alle comunicazioni presentate e adotta gli eventuali provvedimenti che ne derivano, anche avvalendosi del Comune competente secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
7. Con le modalità di cui al comma 6, la Regione procede altresì ad accertamenti e adotta i conseguenti provvedimenti d’ufficio qualora venga a conoscenza, direttamente o su segnalazione di altri enti o Amministrazioni, del possesso dei requisiti artigiani da parte di soggetti non iscritti nell’Albo o di eventi rilevanti ai fini della modifica o della cancellazione di soggetti iscritti.
8. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 2, gli imprenditori artigiani possono avvalersi dei centri regionali di assistenza alle imprese di cui all’articolo 7 bis, che rilasciano le certificazioni in merito alla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nell’Albo e delle condizioni per la modifica o la cancellazione.
9. L’importo dei diritti di segreteria per iscrizioni, modifiche e certificazioni è quello previsto dall’articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Il pagamento dei diritti di segreteria per iscrizioni e modifiche non è dovuto nel caso in cui tali diritti siano già stati corrisposti per l’effettuazione della comunicazione unica o di altri analoghi adempimenti previsti per le imprese dalla legislazione statale vigente.
10. La Regione può stipulare apposita convenzione con le Camere di commercio per l’esercizio dei compiti inerenti la tenuta dell’Albo”.
ARTICOLO 15
(Sostituzione dell’art. 29 della l.r. 20/2003)
1. L’articolo 29 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 29 (Commissione regionale per l’artigianato)
1. Presso la struttura regionale competente in materia di artigianato è istituita la Commissione regionale per l’artigianato (CRA), con funzioni propositive e consultive.
2. La CRA esprime in particolare parere:
a) sugli elenchi di cui all’articolo 33, comma 2;
b) sull’attribuzione della qualifica di cui all’articolo 35;
c) sul riconoscimento delle qualifiche di cui all’articolo 36;
d) sulle procedure per l’armonizzazione dell’Albo con il registro delle imprese;
e) sull’elaborazione dei programmi regionali per la formazione, l’addestramento e l’aggiornamento professionale e sui criteri per il riconoscimento dei requisiti professionali.
3. La CRA esprime altresì parere, su richiesta della struttura organizzativa regionale competente:
a) sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni di cui all’articolo
28, in particolare quelle relative alla sezione di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo;
b) sui riconoscimenti di cui all’articolo 32, comma 1;
c) sull’accertamento dell’esperienza lavorativa di cui all’articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2007, n. 17 (Disciplina dell’attività di acconciatore e di estetista).
4. La CRA è composta da:
a) quattro esperti in materia di artigianato, designati congiuntamente dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a livello nazionale, facenti parte del CNEL e operanti nella Regione, in ragione di un rappresentante per ciascuna di esse;
b) un esperto nelle specializzazioni artigianali di cui al Capo III, designato congiuntamente dalle organizzazioni di cui alla lettera a).
5. La CRA è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, che ne convoca la prima riunione.
6. Il presidente della CRA è eletto al proprio interno dai componenti”.
ARTICOLO 16
(Sostituzione dell’art. 30 della l.r. 20/2003)
1. L’articolo 30 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 30 (Durata, funzionamento e indennità)
1. La CRA dura in carica cinque anni.
2. La CRA si dota di un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento.
3. Ai componenti della CRA spettano le indennità e i rimborsi spese di cui alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli Enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’Amministrazione regionale)”.
ARTICOLO 17
(Sostituzione dell’art. 31 della l.r. 20/2003)
1. L’articolo 31 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 31 (Sanzioni amministrative)
1. Per la violazione delle disposizioni previste dalla presente legge è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 160,00 a euro 1.030,00, in caso di omessa o tardiva presentazione della comunicazione di cui all’articolo 28, comma 2;
b) da euro 50,00 a euro 520,00, in caso di presentazione di comunicazioni contenenti dichiarazioni non veritiere;
c) da euro 260,00 a euro 2.580,00, per l’adozione, in mancanza della previa iscrizione all’APIA, di una denominazione in cui ricorrono riferimenti all’artigianato quale ditta, insegna o marchio.
2. Per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).”.
ARTICOLO 18
(Modifica al Capo III del Titolo III della l.r. 20/2003)
1. La denominazione del Capo III del Titolo III della l.r. 20/2003 è sostituita dalla seguente:
“CAPO III - Artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura”.
ARTICOLO 19
(Sostituzione dell’art. 32 della l.r. 20/2003)
1. L’articolo 32 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 32 (Imprese artigiane operanti nel settore artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura)
1. Le imprese artigiane che esercitano le lavorazioni individuate ai sensi dell’articolo 4, primo comma, lettera c), della legge 443/1985 possono richiedere il riconoscimento di impresa artigiana del relativo settore inoltrando apposita domanda al dirigente della struttura organizzativa regionale competente, che decide previo parere della CRA e, in caso di accoglimento della richiesta presentata, provvede all’annotazione nell’APIA con la descrizione della particolare lavorazione esercitata”.
ARTICOLO 20
(Sostituzione dell’art. 33 della l.r. 20/2003)
1. L’articolo 33 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 33 (Individuazione di particolari attività)
1. La Regione promuove la tutela di particolari lavorazioni artigiane.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la CRA, individua le attività di cui al medesimo comma 1 con apposita deliberazione, che ne approva l’elenco”.
ARTICOLO 21
(Sostituzione dell’art. 34 della l.r. 20/2003)
1. L’articolo 34 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 34 (Disciplinari di produzione e marchio di origine e qualità)
1. Per ognuna delle lavorazioni dell’artigianato artistico, tradizionale e tipico individuate ai sensi dell’articolo 33, comma 2, la Giunta regionale approva appositi disciplinari di produzione, che descrivono e definiscono sia i materiali impiegati sia le particolarità delle tecniche produttive, nonché qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni considerate.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate su proposta di apposite commissioni, nominate dalla Giunta regionale medesima. Ai componenti delle commissioni spettano le indennità e i rimborsi spese di cui all’articolo 30, comma 3.
3. Le imprese artigiane che svolgono la propria attività secondo i disciplinari di cui al comma 1 e risultano iscritte alla sezione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), hanno diritto di avvalersi del marchio di origine e di qualità denominato “Marche Eccellenza Artigiana (MEA)”.
4. La Giunta regionale, sentita la CRA, definisce la forma e le caratteristiche tecniche ed estetiche del marchio di origine e qualità di cui al comma 3.
5. La Giunta regionale promuove il marchio d’origine e qualità con le modalità individuate nelle disposizioni annuali di attuazione di cui all’articolo 4.
6. La Giunta regionale vigila sull’applicazione dei disciplinari di cui al comma 1 e sull’uso del marchio di cui al comma 4, adottando, previa diffida, i necessari provvedimenti per il ripristino della corretta gestione degli stessi.
7. È vietata l’apposizione del marchio su prodotti finiti acquistati da soggetti terzi”.
ARTICOLO 22
(Sostituzione dell’art. 35 della l.r. 20/2003)
1. L’articolo 35 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 35 (Maestro artigiano)
1. La qualifica di maestro artigiano è attribuita dalla Regione, su richiesta dell’interessato e sentita la CRA, al titolare dell’impresa artigiana del settore dell’artigianato artistico o tradizionale ovvero al socio di questa purché partecipi personalmente alla specifica attività.
2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono i seguenti:
a) iscrizione nell’Albo con l’apposita annotazione prevista dall’articolo 32, comma 1, ovvero iscrizione nella sezione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b);
b) anzianità professionale di almeno quindici anni, maturata in qualità di titolare o di socio lavoratore dell’impresa o di dipendente nel settore artistico, tipico e tradizionale;
c) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica ovvero da specifiche, adeguate e notorie perizia e competenza;
d) elevata attitudine all’insegnamento del mestiere, desumibile dall’aver avuto alle dipendenze apprendisti condotti alla qualificazione di fine apprendistato nelle medesime attività, nonché da qualsiasi altro elemento che possa comprovare le specifiche competenza, perizia e attitudine all’insegnamento professionale.
3. La Giunta regionale determina le modalità per l’attribuzione della qualifica di cui al comma 1.
4. La CRA pubblica annualmente l’elenco dei maestri artigiani”.
ARTICOLO 23
(Sostituzione dell’art. 36 della l.r. 20/2003)
1. L’articolo 36 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 36 (Bottega scuola e bottega di artigianato d’arte)
1. Sono botteghe scuola i laboratori delle imprese artigiane di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano che svolge compiti di formazione professionale nell’ambito dello specifico settore.
2. La Regione riconosce come bottega scuola l’impresa artigiana che dimostri di essere in grado di contribuire al conseguimento di una capacità tecnica adeguata, attraverso le competenze del maestro artigiano e le attrezzature adeguate allo scopo.
3. Le botteghe scuola, previo accordo con un ente di formazione accreditato e nel rispetto della normativa vigente in materia di formazione professionale, possono essere soggetti di convenzione per la gestione di attività formative nell’ambito dei programmi della formazione professionale regionale.
4. La Regione riconosce come bottega di artigianato d’arte, su richiesta dell’interessato, l’impresa artigiana, iscritta nella sezione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), che opera ad altissimo livello professionale e utilizza tecniche di lavoro prevalentemente manuale per la produzione di pezzi unici.
5. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per il riconoscimento delle qualifiche di cui ai commi 1 e 4.”.
ARTICOLO 24
(Modifica all’articolo 39 della l.r. 20/2003)
1. Il comma 8 dell’articolo 39 della l.r. 20/2003 è abrogato.
CAPO VI
Modifiche alla l.r. 9/2006
(Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)
ARTICOLO 25
(Modifiche all’indice della l.r. 9/2006)
1. All’indice della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), le rubriche degli articoli 14, 15, 28, 29, 31, 59 e 60 sono rispettivamente sostitute dalle seguenti: “Segnalazione certificata di inizio attività”; “Sospensione e cessazione”; “Esercizio dell’attività”; “Sospensione e cessazione”; “Esercizio delle attività”; “Esercizio dell’attività e orario di apertura”; “Sospensione e cessazione dell’attività”.
ARTICOLO 26
(Modifica all’articolo 11 della l.r. 9/2006)
1. Al comma 6 dell’articolo 11 della l.r. 9/2006 la parola: “autorizzati” è sostituita dalla parola: “aperti”.
ARTICOLO 27
(Modifica all’articolo 12 della l.r. 9/2006)
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 9/2006 è aggiunto il seguente: “5 bis. Nei periodi di chiusura delle strutture ricettive all’aria aperta è possibile tenere in custodia i mezzi di pernottamento dei clienti e i relativi accessori, purché gli stessi non siano utilizzati.”.
ARTICOLO 28
(Modifiche all’articolo 14 della l.r. 9/2006)
1. La rubrica dell’articolo 14 della l.r. 9/2006 è sostituita dalla seguente: “Segnalazione certificata di inizio attività”.
2. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente: “1. Chiunque intenda esercitare una delle attività ricettive di cui al presente capo presenta al Comune nel cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare alle attività ricettive suddette, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ove esistente, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
L’esercizio di tali attività è subordinato, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale in materia di pubblica sicurezza, all’iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nonché, in caso di somministrazione di pasti e bevande, alla notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari.”.
3. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 9/2006 le parole: “La denominazione delle strutture ricettive e le relative variazioni sono approvate dal Comune contestualmente al rilascio dell’autorizzazione o delle relative modifiche” sono sostituite dalle parole: “La variazione della denominazione delle strutture ricettive indicata nella SCIA è soggetta all’obbligo di comunicazione al Comune competente”.
4. Il comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente: “4. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla Provincia e alla Regione, prioritariamente con modalità telematica, la comunicazione relativa alla SCIA pervenuta con indicazione delle attrezzature, dei servizi e dei prezzi praticati, nonché la comunicazione relativa alle sospensioni e delle cessazioni e comunica altresì il cambio di titolarità, di gestione e di denominazione della struttura ricettiva.”.
ARTICOLO 29
(Modifiche all’articolo 15 della l.r. 9/2006)
1. Nella rubrica dell’articolo 15 della l.r. 9/2006 la parola: “, decadenza” è soppressa.
2. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 9/2006 le parole: “l’autorizzazione all’esercizio” sono sostituite dalle parole: “l’esercizio”.
3. All’alinea del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 9/2006 le parole: “L’autorizzazione decade” sono sostituite dalle parole: “Il Comune dispone la cessazione dell’attività”.
4. Alla lettera c) della comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 9/2006 la parola: “rilascio” è sostituita dalle parole: “presentazione della SCIA”.
ARTICOLO 30
(Modifiche all’articolo 16 della l.r. 9/2006)
1. Al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 9/2006 le parole: “a quattro mesi” sono sostituite dalle parole: “a tre mesi”.
2. Al comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 9/2006 le parole: “autorizzata dal Comune. Il Comune, su motivata richiesta, può consentire la chiusura” sono sostituite dalle parole: “comunicata al Comune competente. La chiusura è consentita”.
ARTICOLO 31
(Modifica all’articolo 18 della l.r. 9/2006)
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 9/2006 le parole: “l’autorizzazione abilita ad effettuare” sono sostituite dalle parole: “possono essere effettuate” e le parole: “ad installare” sono sostituite dalle parole: “l’installazione di”.
ARTICOLO 32
(Modifica all’articolo 19 della l.r. 9/2006)
1. Al comma 6 dell’articolo 19 della l.r. 9/2006 le parole: “installati dal gestore a servizio dei clienti” sono sostituite dalle parole: “collocati a servizio dei clienti e riconducibili a qualsiasi titolo nella disponibilità del gestore”.
ARTICOLO 33
(Modifica all’articolo 21 della l.r. 9/2006)
1. Al comma 7 dell’articolo 21 della l.r. 9/2006 le parole: “in sede di rilascio dell’autorizzazione” sono soppresse.
ARTICOLO 34
(Modifiche all’articolo 22 della l.r. 9/2006)
1. Al comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 9/2006 le parole: “sono autorizzate ad esercitare” sono sostituite dalla parola: “esercitano”.
2. Al comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 9/2006 le parole: “l’autorizzazione consente” sono sostituite dalle parole: “è consentita”.
ARTICOLO 35
(Modifica all’articolo 23 della l.r. 9/2006)
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 9/2006 le parole: “A tal fine, l’orario di chiusura dell’esercizio al pubblico è fissato dal Comune, non oltre le ore ventitré, nel provvedimento di autorizzazione di cui all’articolo 28.” sono soppresse.
ARTICOLO 36
(Modifiche all’articolo 28 della l.r. 9/2006)
1. La rubrica dell’articolo 28 della l.r. 9/2006 è sostituita dalla seguente: “Esercizio dell’attività”.
2. Il comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente: “2. Fermi restando i requisiti previsti dalla normativa statale in materia di pubblica sicurezza e i requisiti di cui al comma 1, nonché, nel caso di somministrazione di pasti e bevande, la notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari, l’esercizio dell’attività ha inizio a seguito di presentazione della SCIA, anche tramite il SUAP, al Comune competente per territorio.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 28 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente: “3. Ogni variazione degli elementi contenuti nella SCIA di cui al comma 2 è segnalata al Comune entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi.”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 28 della l.r. 9/2006 è inserito il seguente: “3 bis. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla Regione, prioritariamente con modalità telematica, la comunicazione relativa alla SCIA pervenuta con indicazione delle attrezzature, dei servizi e dei prezzi praticati, nonché la comunicazione relativa alle variazioni segnalate.”.
ARTICOLO 37
(Modifiche all’articolo 29 della l.r. 9/2006)
1. Alla rubrica dell’articolo 29 della l.r. 9/2006 la parola: “, decadenza” è soppressa.
2. Il comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente: “1. Il Comune, previa diffida, sospende temporaneamente l’attività per un periodo da cinque a trenta giorni quando venga meno uno dei requisiti di cui all’articolo 28, comma 1.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente: “2. Il Comune dispone la cessazione dell’attività qualora venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il suo esercizio o quando, alla scadenza del periodo di sospensione, non sia stato ottemperato alle prescrizioni imposte.”.
ARTICOLO 38
(Modifiche all’articolo 31 della l.r. 9/2006)
1. La rubrica dell’articolo 31 della l.r. 9/2006 è sostituita dalla seguente: “Esercizio delle attività”.
2. Il comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente: “2. Le attività di cui all’articolo 30 hanno inizio a seguito di presentazione della SCIA al Comune competente per territorio, tramite il SUAP ove esistente, e sono soggette all’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese di cui alla legge 580/1993, fermo restando il rispetto delle norme in materia di edilizia e urbanistica, igiene e sanità pubblica, tutela della salute, ordine pubblico e sicurezza, nonché il rispetto delle altre norme eventualmente previste per ciascuna attività dalla normativa vigente.”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 9/2006 è inserito il seguente: “2 bis. Ogni variazione degli elementi contenuti nella SCIA di cui al comma 2 è comunicata al Comune entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi.”.
4. Al comma 3 dell’articolo 31 della l.r. 9/2006 le parole: “autorizzazioni concesse” sono sostituite dalle parole: “SCIA pervenute entro i quindici giorni successivi”.
5. Il comma 4 dell’articolo 31 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente: “4. Il Comune, previa diffida, sospende temporaneamente l’attività per un periodo da cinque a trenta giorni quando venga meno uno dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 30, comma 6. Il Comune dispone la cessazione dell’attività qualora venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il suo esercizio o quando, alla scadenza del periodo di sospensione, non sia stato ottemperato alle prescrizioni imposte.”.
ARTICOLO 39
(Modifica all’articolo 33 della l.r. 9/2006)
1. Al comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 9/2006 le parole: “per periodi non superiori ai sessanta giorni” sono sostituite dalle parole: “per periodi anche non continuativi che non superino complessivamente i novanta giorni all’anno”.
ARTICOLO 40
(Modifica all’articolo 34 della l.r. 9/2006)
1. Al comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 9/2006 la parola: “denuncia” è sostituita dalla parola: “comunicazione”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 34 della l.r. 9/2006 è inserito il seguente: “4 bis. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla Regione, prioritariamente con modalità telematica, notizia della comunicazione di cui al comma 1 con indicazione dei prezzi praticati, nonché delle variazioni segnalate.”.
ARTICOLO 41
(Modifiche all’articolo 41 della l.r. 9/2006)
1. Il comma 2 dell’articolo 41 della l.r. 9/2006 è sostituto dal seguente: “2. I prezzi indicati nelle tabelle e nei cartellini di cui al comma 1 del presente articolo devono corrispondere a quelli comunicati ai sensi dell’articolo 40, pena l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 45, comma 14.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 41 della l.r. 9/2006 è aggiunto il seguente: “2 bis. La Regione inserisce nei propri strumenti e nelle azioni di promozione turistica, a fini conoscitivi, solo le strutture oggetto della comunicazione di cui agli articoli 14, comma 4; 28, comma 3 bis; 31, comma 3 e 34, comma 4 bis.”.
ARTICOLO 42
(Modifiche all’articolo 45 della l.r. 9/2006)
1. Al comma 1 dell’articolo 45 della l.r. 9/2006 le parole: “l’autorizzazione comunale” sono sostituite dalle parole: “aver presentato la SCIA”.
2. Al comma 5 dell’articolo 45 della l.r. 9/2006 la parola: “autorizzato” è sostituita dalla parola: “indicato”.
3. Al comma 6 dell’articolo 45 della l.r. 9/2006 la parola: “autorizzazione” è sostituita dalle parole: “aver presentato la SCIA”.
4. Al comma 7 dell’articolo 45 della l.r. 9/2006 la parola: “autorizzazione” è sostituita dalle parole: “aver presentato la SCIA”.
5. Al comma 10 dell’articolo 45 della l.r. 9/2006 la parola: “denuncia” è sostituita dalla parola: “comunicazione”.
6. Al comma 17 dell’articolo 45 della l.r. 9/2006 le parole: “dell’autorizzazione o” e le parole: “alla revoca dell’autorizzazione o” sono soppresse.
ARTICOLO 43
(Modifiche all’articolo 59 della l.r. 9/2006)
1. Alla rubrica dell’articolo 59 della l.r. 9/2006 la parola: “autorizzazione” è sostituita dalle parole: “Esercizio dell’attività”.
2. Il comma 1 dell’articolo 59 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente: “1. L’apertura di una agenzia è subordinata alla presentazione della SCIA al Comune competente per territorio, tramite il SUAP ove esistente.”.
3. Al comma 2 dell’articolo 59 della l.r. 9/2006 le parole: “nuova autorizzazione” sono sostituite dalle parole: “presentazione di una nuova SCIA”.
ARTICOLO 44
(Modifiche all’articolo 60 della l.r. 9/2006)
1. Alla rubrica dell’articolo 60 della l.r. 9/2006 le parole “e decadenza” sono sostituite dalle parole: “e cessazione dell’attività”.
2. Al comma 1 dell’articolo 60 della l.r. 9/2006 le parole: “dell’autorizzazione” sono sostituite dalle parole: “dell’attività”.
3. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 60 della l.r. 9/2006 la parola: “autorizzate” è sostituita dalle parole: “oggetto della SCIA”.
4. All’alinea del comma 4 dell’articolo 60 della l.r. 9/2006 le parole: “L’autorizzazione decade” sono sostituite dalle parole: “Il Comune dispone la cessazione dell’attività”.
ARTICOLO 45
(Modifica all’articolo 67 della l.r. 9/2006)
1. Al comma 3 dell’articolo 67 della l.r. 9/2006 le parole: “sono autorizzate a svolgere” sono sostituite dalla parola: “svolgono”.
ARTICOLO 46
(Modifiche all’articolo 70 della l.r. 9/2006)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 70 della l.r. 9/2006 la parola: “autorizzazione” è sostituita dalle parole: “aver presentato la SCIA”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 70 della l.r. 9/2006 la parola: “autorizzate” è sostituita dalle parole: “oggetto della SCIA”.
3. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 70 della l.r. 9/2006 è sostituita dalla seguente: “b) chiunque faccia uso della denominazione di agenzia senza aver presentato la SCIA ovvero usi una denominazione diversa da quella indicata nella SCIA;”.
4. Alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 70 della l.r. 9/2006 le parole: “non autorizzata alla ”sono sostituite dalle parole: “che non effettua la”.
5. Al comma 5 dell’articolo 70 della l.r. 9/2009 le parole: “dell’autorizzazione” sono sostituite dalle parole: “dell’attività”.
ARTICOLO 47
(Modifica all’articolo 75 della l.r. 9/2006)
1. Il comma 1 dell’articolo 75 della l.r. 9/2006 è abrogato.
CAPO VII
Modifiche alla l.r. 17/2007 (Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista)
ARTICOLO 48
(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 17/2007)
1. La rubrica dell’articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2007, n. 17 (Disciplina dell’attività di acconciatore e di estetista), è sostituita dalla seguente:“Accertamento dell’esperienza lavorativa”.
2. All’alinea del comma 1 dell’articolo 3 della l.r.17/2007 le parole: “Le Commissioni provinciali dell’artigianato (CPA), di cui all’articolo 28 della l.r. 20/2003, sono competenti” sono sostituite dalle parole: “La struttura organizzativa regionale competente in materia è deputata”.
3. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r.17/2007 le parole: “la Commissione” sono sostituite dalle parole: “la struttura organizzativa regionale competente”.
ARTICOLO 49
(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 17/2007)
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 17/2007 è sostituito dal seguente: “1. L’esercizio dell’attività di estetista e dell’attività di acconciatore è subordinato al conseguimento rispettivamente della qualifica e dell’abilitazione professionali, nonché alla presentazione al Comune competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ove esistente, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).”.
2. Ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 4 della l.r. 17/2007 la parola: “DIA” è sostituita dalla parola: “SCIA”.
ARTICOLO 50
(Modifica all’articolo 6 della l.r. 17/2007)
1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 17/2007 la parola: “DIA” è sostituita dalla parola: “SCIA”.
ARTICOLO 51
(Modifica all’articolo 7 della l.r. 17/2007)
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 17/2007 la parola: “DIA” è sostituita dalla parola: “SCIA”.
ARTICOLO 52
(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 17/2007)
1. Alle lettere c), e), f), g) e h) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 17/2007 la parola: “DIA” è sostituita dalla parola: “SCIA”.
2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 17/2007 è abrogata.
CAPO VIII
Modifica alla l.r. 18/2009 (Assestamento del bilancio 2009)
ARTICOLO 53
(Modifica all’articolo 36 della l.r. 18/2009)
1. Al comma 2 dell’articolo 36 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009), le parole: “, dando priorità ai medici residenti nel territorio della regione,” sono soppresse.
CAPO IX
Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse europee e revoca dei contributi alle imprese
ARTICOLO 54
(Risorse per interventi ammissibili a contributo comunitario)
1. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie può essere autorizzato il finanziamento di interventi comunitari aggiuntivi.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale sono iscritte in apposite unità previsionali e capitoli, distinte in spese correnti e in spese di investimento, le risorse necessarie per finanziare gli interventi ammissibili a contributo comunitario a titolo di overbooking.
3. Alla copertura delle spese di cui al comma 2, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse recuperate in relazione a progetti non attivati o revocati a valere sui rispettivi programmi comunitari per i quali sono state impiegate o mediante corrispondente riduzione del finanziamento di leggi regionali relative ai settori interessati.
4. L’attribuzione delle risorse agli interventi di cui al comma 2 è effettuata dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 55
Revoca degli interventi di sostegno alle imprese)
1. In base ai principi stabiliti dall’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), è disposta la revoca, anche parziale, dei benefici concessi in relazione a interventi della Regione a sostegno delle imprese qualora, a seguito di controlli a qualunque titolo effettuati, siano accertate irregolarità o inadempimenti per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili.
2. In conseguenza della revoca per le motivazioni di cui al comma 1, il beneficiario è tenuto a restituire gli importi indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data del pagamento aumentato di due punti percentuali. Nei casi di revoca per fatti diversi da quelli di cui al comma 1, gli interessi sono calcolati al TUR vigente alla data del pagamento. Gli interessi di cui al presente comma decorrono dalla data del pagamento.
3. Se la revoca è disposta per frode o dichiarazioni mendaci provenienti dal beneficiario o comunque dallo stesso utilizzate, in aggiunta a quanto previsto al comma 2 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari al doppio dell’importo del beneficio indebitamente fruito. La sanzione è ridotta a un quinto se il pagamento è effettuato entro i termini previsti dal decreto di revoca.
4. In caso di ritardata restituzione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, si applicano gli interessi moratori di legge.
5. Qualora il beneficiario non provveda al pagamento entro i termini stabiliti, si procede al recupero del relativo credito secondo le modalità previste dalla normativa regionale di riferimento.
6. È consentito il pagamento rateale delle somme di cui al presente articolo, in base a quanto previsto dalla normativa regionale vigente.
CAPO X
Disposizioni transitorie e finali
ARTICOLO 56
(Norme transitorie e finali)
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le modalità organizzative necessarie per l’attuazione delle disposizioni introdotte dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.
2. Le Commissioni provinciali per l’artigianato (CPA), istituite dall’articolo 28 della l.r. 20/2003 nel testo previgente alla data di entrata vigore della presente legge e in carica alla medesima data, sono soppresse a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1.
3. I riferimenti alle CPA contenuti nelle disposizioni vigenti si intendono riferiti alla struttura organizzativa regionale competente in materia di artigianato.
4. I procedimenti amministrativi regolati dalle disposizioni modificate con la presente legge e pendenti alla data di entrata in vigore della medesima sono conclusi ai sensi delle norme previgenti.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 55 si applicano alle revoche disposte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.
Ancona, 29 aprile 2011.