Pubblicazione: (B.U. 31 dicembre 2020, n. 111)
Art. 1
(Stato di previsione delle entrate e delle spese)
1. Per l'esercizio finanziario 2021, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 5.087.904.639,59 e di cassa per euro 8.199.110.153,33 e autorizzati impegni di spesa per euro 5.087.904.639,59 e pagamenti per euro 7.570.575.491,89 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge.
2. Per l'esercizio finanziario 2022 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 4.177.651.475,69 e autorizzati impegni di spesa per euro 4.177.651.475,69 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2023 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 3.895.124.734,57 e autorizzati impegni di spesa per euro 3.895.124.734,57 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge.
Art. 2
(Allegati al bilancio)
1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) Prospetto delle entrate per titoli e tipologie (allegato 1);
b) Prospetto delle spese per missioni, programmi e titoli (allegato 2);
c) Riepilogo generale delle entrate per titoli (allegato 3);
d) Riepilogo generale delle spese per titoli (allegato 4);
e) Riepilogo generale delle spese per missioni (allegato 5);
f) Quadro generale riassuntivo (allegato 6);
g) Equilibri di bilancio (allegato 7);
h) Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 8):
i) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (allegato 9);
j) Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (allegato 10);
k) Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato 11);
l) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 12);
m) Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 13);
n) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 14);
o) Tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 15);
p) Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2021-2023 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 16);
q) Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (allegato 17);
r) Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (allegato 18);
s) Allegato di interesse del tesoriere (allegato 19);
t) Nota integrativa (allegato 20).
Art. 3
(Disposizioni relative allo stato di previsione dell'entrata)
1. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione nei confronti dello Stato delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione medesima, di ogni altra somma e proventi dovuti per l'anno 2021, in relazione allo stato di previsione dell'entrata. Sono altresì autorizzati gli accertamenti delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante per gli esercizi finanziari 2022 e 2023.
Art. 4
(Disposizioni generali per la gestione degli stanziamenti di competenza)
1. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui all'articolo 1.
2. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2021 di cui all'articolo 1.
3. La limitazione di cui al comma 1 si applica anche a tutte le autorizzazioni di spesa e alle leggi regionali vigenti. Gli interventi finanziati dalle leggi regionali di spesa sono riprogrammati in rapporto all'entità degli stanziamenti iscritti in competenza.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere gli atti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e al pieno rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio previsti dalla normativa statale vigente. A tal fine gli stanziamenti di spesa, per l'esercizio in corso, possono essere resi indisponibili a fini gestionali. Restano comunque garantiti gli stanziamenti necessari alla copertura delle obbligazioni giuridicamente perfezionate in scadenza e degli oneri inderogabili.
5. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011, sono autorizzate le spese per gli importi indicati nella Tabella A, allegata a questa legge (Allegato 16).
Art. 5
(Fondi di riserva)
1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione della spesa, Missione 20 Programma 1 "Fondi di riserva" è iscritto il Fondo di riserva per le spese obbligatorie per euro 493.328,09 nell'annualità 2021, euro 507.243,72 nell'annualità 2022 ed euro 500.000,00 nell'annualità 2023. Sono dichiarate obbligatorie le spese di cui all'elenco "Spese obbligatorie" allegato a questa legge (Allegato 13).
2. Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione della spesa, Missione 20, Programma 1 "Fondi di riserva" è iscritto il Fondo di riserva per le spese impreviste per euro 240.353,45 nell'annualità 2021, euro 196.000,00 nell'annualità 2022 ed euro 200.000,00 nell'annualità 2023. L'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste è allegato a questa legge (Allegato 14).
3. Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione della spesa, Missione 20, Programma 1 "Fondi di riserva" è iscritto il Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa per complessivi euro 480.000.000,00 - annualità 2021.
4. I fondi di riserva non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa.
Art. 6
(Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)
1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, è autorizzato per l'anno 2021 il ricorso al debito per far fronte a effettive esigenze di cassa a copertura del disavanzo di amministrazione relativo al debito autorizzato e non contratto per spesa di investimento per l'importo di euro 186.012.445,84, derivante dal risultato presunto di amministrazione dell'esercizio 2020 da aggiornarsi con legge di assestamento al bilancio 2021-2023, sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2020.
2. Con riferimento all'autorizzazione di cui al comma 1 sono rinnovate per l'esercizio 2021 le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:
a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2005 nell'importo di euro 27.148.640,11;
b) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2006 nell'importo di euro 20.179.030,90;
c) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2007 nell'importo di euro 20.726.904,72;
d) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2008 nell'importo di euro 28.361.279,87;
e) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2009 nell'importo di euro 13.643.158,40;
f) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2010 nell'importo di euro 20.882.338,01;
g) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2011 nell'importo di euro 7.092.052,15;
h) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2019 nell'importo di euro 7.762.001,92;
i) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2020 nell'importo di euro 40.217.039,76.
Art. 7
(Autorizzazione all'indebitamento per nuovi investimenti del triennio 2021/2023)
1. Nel triennio 2021/2023 per la copertura degli interventi di investimento è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 127.768.829,10 di cui euro 48.249.066,19 nel 2021, euro 58.115.884,11 nel 2022 ed euro 21.403.878,80 nel 2023, nel rispetto della normativa statale vigente.
Art. 8
(Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l'emissione di prestiti obbligazionari)
1. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di mutui passivi, all'emissione di prestiti obbligazionari e al ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale dei capitali, fino all'importo massimo di euro 313.781.274,94 nel rispetto della normativa statale vigente. La Giunta regionale è altresì autorizzata a ristrutturare l'esistente debito, sia per la parte capitale sia per la parte interessi, nel rispetto della normativa statale vigente. La Giunta regionale determina le condizioni e le modalità delle forme di finanziamento di cui a questo comma.
2. L'onere relativo alle rate di ammortamento derivanti dall'utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 trova la copertura nel bilancio di previsione nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota interessi e quota capitale, afferenti alla Missione 50, Programmi 1 e 2.
3. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2023 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.
4. Le eventuali economie rinvenenti dalle operazioni riguardanti il debito rappresentato dal Bramante Bond sono prudentemente vincolate fino al termine delle operazioni di ristrutturazione.
5. Al fine di costituire il meccanismo graduale di ammortamento del debito rappresentato dal Bramante Bond è istituito a carico della Missione 50, Programma 02, il Fondo di ammortamento del Bramante Bond.
6. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond è alimentato dagli impegni assunti nel bilancio per il rimborso del debito e dalle economie rinvenenti dalle operazioni di cui al comma 4, iscritte a carico della Missione 50, Programma 02. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond è incrementato annualmente dalla quota di capitale destinata all'ammortamento sintetico del debito.
7. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond è vincolato per competenza e per cassa ed è destinato al rimborso del capitale fino alla scadenza del prestito.
Art. 9
(Variazioni di bilancio)
1. Le variazioni al bilancio di previsione finanziario, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale sono apportate ai sensi e secondo le modalità previste delle disposizioni del d.lgs. 118/2011.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con provvedimenti amministrativi da trasmettere al Consiglio - Assemblea legislativa regionale le variazioni di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 16, comma 1, e 51 del d.lgs. 118/2011.
Art. 10
(Dichiarazione di urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2021.
Allegati