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NORMATIVA
Normativa regionale - Marche

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Legge regionale Marche 10 aprile 2012 n 6
Osservatorio Epidemiologico Regionale. Registri regionali delle cause di morte e di patologia
 

Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale
hanno approvato;


il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge regionale:


Sommario
Art. 1 (Osservatorio epidemiologico)
Art. 2 (Istituzione del registro regionale delle cause di morte e di registri di patologia)
Art. 3 (Disposizioni transitorie)
Art. 4 (Adesione alla rete nazionale ed europea dei registri tumori)


Art. 1
(Osservatorio epidemiologico)


1. E' istituito presso l'Agenzia regionale sanitaria (ARS) l'Osservatorio epidemiologico della Regione Marche con compiti di coordinamento dell'attività di rilevazione epidemiologica svolta dagli enti del servizio sanitario regionale. In particolare l'Osservatorio:
a) coordina le attività di raccolta, elaborazione e diffusione delle conoscenze sui bisogni di salute della popolazione e sui fattori di rischio della salute;
b) contribuisce all'identificazione delle priorità di intervento;
c) contribuisce all'identificazione e messa a regime di nuovi flussi informativi;
d) coordina e gestisce anche in collaborazione con gli enti del servizio sanitario regionale e i soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 2 i registri regionali delle cause di morte e di patologia;
e) cura la tenuta dell'elenco aggiornato dei registri regionali delle cause di morte e di patologia.
2. L'Osservatorio epidemiologico, le cui attività fanno capo ad una delle posizioni dirigenziali istituite presso l'ARS, è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare.
3. La deliberazione di cui al comma 2 determina, in particolare, le modalità di raccordo tra l'Osservatorio epidemiologico, gli enti del servizio sanitario regionale e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) in materia epidemiologica.


Art. 2
(Istituzione del registro regionale delle cause di morte e di registri di patologia)

1. I registri delle cause di morte e di patologia di cui all'articolo 1 hanno la finalità di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute, di consentire la programmazione regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi e di avviare sistemi di sorveglianza epidemiologica della popolazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono istituiti il registro delle cause di morte, i registri tumori e di patologia ai sensi del comma 3.
3. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, sentito il Direttore dell'ARS e previo parere della competente commissione assembleare, i registri tumori e di patologia di cui al comma 2, nonché le specifiche modalità di costituzione dei registri medesimi.
4. I registri operano in coerenza con i contenuti del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.
5. I registri di cui al presente articolo raccolgono dati anagrafici, residenziali, occupazionali e sanitari relativi a persone affette dalle patologie individuate dagli stessi registri; tali dati sono raccolti a fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
6. La Regione promuove intese con soggetti pubblici e privati ed in particolare con le Università e i centri di ricerca per la gestione dei registri di cui ai commi 1 e 3, a partire dalle esperienze già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Il trattamento dei dati dei registri di cui al presente articolo è effettuato in esecuzione del regolamento adottato dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).


Art. 3
(Disposizioni transitorie)


1. Il regolamento di cui al comma 7 dell' articolo 2 è adottato, per i registri di cui ai commi 3 e 5, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento, in particolare, prevede:
a) i tipi di dati sensibili;
b) le operazioni eseguibili;
c) le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri;
d) i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere;
e) le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.
2. I criteri di cui al comma 4 dell'articolo 2 sono adottati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In attesa dell'istituzione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE), è assicurata, in via prioritaria, la costituzione del registro tumori.
4. Fino all'adozione della deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 continuano ad applicarsi le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge relative alla disciplina dell'osservatorio epidemiologico e della rete epidemiologica marchigiana.
5. In sede di prima applicazione si intendono istituiti i registri di patologia regionali operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 4
(Adesione alla rete nazionale ed europea dei registri tumori)


1. Al fine di ottimizzare la lotta contro varie patologie tumorali, per migliorare la comparabilità e la disponibilità dei dati d'incidenza, a seguito dell'istituzione dei registri di cui all'articolo 2, la Regione aderisce alla rete nazionale ed europea dei registri tumori.



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