(BURL n. 30 suppl. del 28 Luglio 2022 )
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge persegue la finalità di tutelare e valorizzare il pastoralismo, l'alpeggio e la transumanza, quali attività tradizionali dei territori della Lombardia, nonché di diffonderne i relativi valori culturali.
2. Ai fini della presente legge, sono considerati 'pastori' e 'conduttori d'alpeggio' gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), singoli o associati, che esercitano attività pastorali e agro-pastorali nelle forme dell'alpeggio, del pascolamento di prati-pascoli, del recupero di superfici già a pascolo e prato e del pascolo vagante.
3. La Regione riconosce l'interesse pubblico delle attività agro-zootecniche del pastoralismo, dell'alpeggio e della transumanza, quali presìdi del territorio, per il ruolo strategico nella salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, in particolare, per i territori montani, per le zone collinari e planiziali e per le aree naturali e regionali protette, nonché quali componenti della filiera della produzione agroalimentare tradizionale locale anche a marchio di qualità e per il loro valore culturale.
Art. 2
(Misure specifiche di sostegno ai pastori e ai conduttori d'alpeggio)
1. Gli enti locali per motivi di pubblica utilità e nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), possono affidare ai pastori o ai conduttori d'alpeggio la manutenzione dei terreni abbandonati o incolti.
2. La Regione può riconoscere sostegni finanziari in favore dei pastori e dei conduttori d'alpeggio, singoli o associati, che eseguono direttamente opere di manutenzione del territorio in accordo con gli enti locali competenti. Possono essere beneficiari di misure di sostegno economico da parte della Regione anche gli enti locali che eseguono opere di manutenzione dei terreni abbandonati o incolti, al fine di destinarli alle attività disciplinate dalla presente legge. Tali sostegni possono essere riconosciuti nei limiti delle disponibilità di bilancio o con misure attuative del Piano strategico nazionale 2023-2027, nel caso siano previste. È sempre vietato il doppio finanziamento, anche se a carico di enti diversi, delle stesse opere e servizi. Alle forme di sostegno di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
Art. 3
(Promozione delle vie di transumanza e monticazione e conservazione e valorizzazione dei prati stabili naturali)
1. La Regione promuove, in collaborazione con i comuni e con gli enti competenti in materia di sicurezza stradale e sanità pubblica veterinaria, nel rispetto delle competenze degli stessi, l'individuazione di percorsi di transumanza e monticazione, nei quali sia garantito il libero passaggio delle mandrie e delle greggi e il pascolo, coinvolgendo i proprietari pubblici e privati dei prati stabili e delle aree idonee al pascolo.
2. Al fine di promuovere lo studio, la conoscenza, la valorizzazione e la tutela dei prati stabili naturali nelle loro componenti ecologiche e per il loro ruolo nelle produzioni agroalimentari, la Regione istituisce una banca dati regionale dei prati stabili naturali, come da Allegato 1 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, sentiti gli enti locali territorialmente competenti e in raccordo con le banche dati nazionali. Nella banca dati sono riportate le informazioni di carattere biologico e territoriale, nonché i dati catastali riferiti ai singoli prati stabili, riportando inoltre le misure di tutela e i vincoli su di essi insistenti.
3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione dei commi 1 e 2.
4. La Giunta regionale adotta le azioni necessarie per la conservazione dei prati stabili, nel rispetto delle competenze degli enti locali nel cui territorio sono localizzati o degli enti gestori degli stessi.
Art. 4
(Istituzione della giornata regionale per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza. Modifiche all'articolo 24 ter della l.r. 31/2008)
1. È istituita la giornata regionale per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza, individuata annualmente con provvedimento della Giunta regionale su indicazione della consulta del pastoralismo e della transumanza di cui all'articolo 24 ter, comma 2 ter, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).
2. Al comma 2 ter dell'articolo 24 ter della l.r. 31/2008(1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
'È altresì istituita la consulta del pastoralismo e della transumanza, con le medesime modalità di costituzione e di funzionamento di cui al precedente periodo, avente la finalità di formulare proposte in tema di tutela e valorizzazione del pastoralismo e della transumanza, nonché di diffusione dei relativi valori culturali. La consulta del pastoralismo e della transumanza indica annualmente alla Giunta regionale la data di celebrazione della giornata regionale per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza.'.
Art. 5
(Diffusione della cultura legata al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza)
1. La Regione incentiva lo studio della cultura legata al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza.
2. Al fine di perseguire le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale indice bandi annuali finalizzati all'organizzazione di tirocini formativi presso i pastori o conduttori di alpeggio di cui all'articolo 1, comma 2, previa definizione di criteri e modalità attuative.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale indice bandi di concorso annuali rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado statali e paritarie e degli istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) presenti sul territorio regionale che producono studi o elaborati inerenti alle suddette attività, aventi ad oggetto:
a) il conferimento di borse di studio;
b) l'organizzazione di viaggi di istruzione nei luoghi interessati dallo svolgimento di attività di pastorizia, alpeggio e transumanza.
4. Al fine di diffondere i valori culturali e le pratiche legate al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza, il Consiglio regionale sostiene le manifestazioni aventi carattere zootecnico, storico e culturale che si svolgono sul territorio regionale. A tal fine, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può avvalersi, ricorrendone le condizioni e nel rispetto della normativa vigente, anche della concessione dei patrocini di cui all'articolo 12 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - (Collegato ordinamentale 2007)). Per le iniziative di cui al primo periodo del presente comma, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale promuove anche forme di collaborazione, in particolare, con:
a) gli enti locali e le associazioni del territorio;
b) i parchi naturali e regionali, nonché il Parco nazionale dello Stelvio;
c) le comunità montane;
d) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in accordo con il medesimo, al fine di raggiungere le fasce di età più giovani;
e) gli istituti di ricerca, nonché con le università, nel rispetto dell'autonomia delle medesime;
f) gli enti organizzatori di fiere, sagre e manifestazioni tradizionali legate alla cultura del pastoralismo, dell'alpeggio e della transumanza;
g) le organizzazioni professionali agricole.
Art. 6
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in termini di tutela e di valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio e della transumanza e di diffusione della relativa cultura. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta e descrive:
a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificandone le modalità attuative e le risorse impiegate;
b) i soggetti coinvolti nell'attuazione e le collaborazioni istituzionali realizzate;
c) i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche economiche e sociodemografiche;
d) i risultati degli interventi realizzati in riferimento alle finalità della legge e gli aspetti di miglioramento emersi.
2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi di cui al presente articolo.
3. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.
Art. 7
(Norma finanziaria)
1. Alle spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge, stimate in euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024, si fa fronte con incremento di euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024 della missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e corrispondente diminuzione per pari importi e medesimi esercizi finanziari della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
2. Alle spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, e dell'articolo 5, comma 2, della presente legge, stimate rispettivamente in euro 30.000,00 per il 2022 e in euro 100.000,00 per ciascun anno del biennio 2023-2024, si fa fronte con incremento di euro 30.000,00 nel 2022 e di euro 100.000,00 per ciascun anno del biennio 2023-2024 della missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente diminuzione per pari importi e medesimi esercizi finanziari della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
3. Alle spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, commi 3 e 4, della presente legge, stimate in euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024, si fa fronte con le risorse già stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024, nell'ambito del co ntributo di funzionamento al Consiglio regionale, che presenta la necessaria disponibilità.
4. Per gli esercizi successivi al 2024 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.