NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia
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Legge regionale Lombardia 24 aprile 2012 n 8
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Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle
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Art. 1 (Modifiche agli articoli 9, 12, 15 e 82 della l.r. 33/2009)
1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'articolo 9 dopo le parole: 'è rilasciata dall'ASL' sono inserite le seguenti: ', che dispone anche le eventuali variazioni, ivi comprese quelle determinate dal trasferimento dell'autorizzazione in seguito al conferimento ad altro soggetto giuridico'; b) al comma 5 dell'articolo 9 dopo le parole: 'variazioni dell'accreditamento' sono inserite le seguenti: ', ivi comprese quelle determinate dal trasferimento dell'accreditamento in seguito al conferimento ad altro soggetto giuridico'; c) al comma 9 dell'articolo 9 dopo le parole: 'di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992.' sono inserite le seguenti: 'Le ASL provvedono anche alle novazioni contrattuali che si rendono necessarie a seguito delle variazioni di accreditamento come previsto dall'articolo 9, comma 5.'; d) il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: 'Per l'inserimento in tale elenco occorre essere in possesso di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie o negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie. I direttori generali nominati sono tenuti a produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui al decreto del Ministro della sanità 1° agosto 2000 (Disciplina dei corsi di formazione dei direttori generali delle aziende sanitarie) o l'attestato di formazione manageriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale di ruolo sanitario nazionale) in corso di validità.'; e) al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 le parole: 'Ai fini della nomina a direttore sanitario' fino alle parole: 'medesimo d.p.r. 484/1997' sono sostituite dalle seguenti: 'Ai fini della nomina a direttore sanitario è necessario il possesso della specializzazione, preferibilmente, in una delle discipline dell'area della sanità pubblica di cui all'articolo 4, comma 2, lettera A), del d.p.r. 484/1997'; f) il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente: 'Per l'inserimento negli elenchi sono necessari i requisiti di cui ai commi 1 e 2 richiesti per le medesime figure professionali all'interno delle aziende sanitarie pubbliche. I direttori amministrativi, sanitari e sociali sono tenuti a produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato o l'attestato di cui all'articolo 12, comma 7, in corso di validità.'; g) il comma 3 dell'articolo 82 è sostituito dal seguente: '3. La commissione ispettiva per l'esercizio della vigilanza, nominata dall'ASL competente per territorio, opera in autonomia, in base a criteri regolamentari stabiliti dalla direzione generale competente in materia di sanità della Giunta regionale, ed è costituita: a) dal farmacista dirigente responsabile dell'ufficio farmaceutico dell'ASL, che la presiede; b) da un farmacista scelto fra una terna designata dall'ordine provinciale dei farmacisti, costituita da titolari o direttori di farmacie non operanti nel distretto dell'ASL in cui è ubicata la farmacia da sottoporre ad ispezione;c) da un funzionario del ruolo amministrativo dell'ASL, di categoria non inferiore alla D, che svolge anche le funzioni di segretario.'.
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