Aggiornato al con n.41361 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia

Indietro
Legge Regionale Lombardia 23 maggio 2011, n. 10
Promozione, riconoscimento e sviluppo delle confraternite enogastronomiche e di associazioni consimili
 

il Consiglio Regionale


ha approvato


il Presidente della Regione


promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Finalità e ambito di applicazione)


1. La Regione riconosce e promuove l’associazionismo enogastronomico quale strumento di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio lombardo.
2. La Regione favorisce le iniziative promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le realtà associative enogastronomiche operanti sul territorio.


ARTICOLO 2
(Requisiti delle associazioni)


1. Sono destinatarie degli interventi di promozione della Regione, ai sensi dell’articolo 5, le associazioni enogastronomiche, quali confraternite, accademie, magisteri e consimili, a condizione che:
a) non abbiano fine di lucro;
b) operino da almeno due anni;
c) rispettino i requisiti previsti dall’articolo 15, comma 1, lettera
c), della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso);
d) prevedano nel proprio statuto la principale finalità di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio, nonché di promozione della cultura enogastronomica e delle tradizioni locali attraverso l’organizzazione di iniziative sociali e culturali;
e) abbiano ottenuto l’iscrizione nei registri di cui all’articolo 3.


ARTICOLO 3
(Registri provinciali e elenco regionale delle associazioni)


1. Presso ogni provincia è istituito il registro provinciale delle confraternite enogastronomiche e delle associazioni consimili aventi i requisiti di cui all’articolo 2, operanti nel territorio provinciale.
2. La Regione predispone l’elenco regionale delle associazioni registrate sulla base dei dati comunicati dalle province.
3. La Regione pubblica annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione e sul proprio sito internet l’elenco aggiornato delle associazioni registrate.


ARTICOLO 4
(Modalità di iscrizione nei registri provinciali)


1. La domanda di iscrizione nei registri provinciali è presentata dal legale rappresentante dell’associazione al Presidente della provincia e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali e attestazione della consistenza numerica dell’associazione;
c) relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e su quella in programma.
2. Le province provvedono alla accettazione delle domande di iscrizione nei termini e secondo le modalità stabilite con il provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 6.
3. Le associazioni trasmettono annualmente alla provincia una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e su quella in programma, una dichiarazione sul permanere dei requisiti previsti per l’iscrizione nel registro provinciale e le eventuali variazioni dello statuto, delle cariche sociali e delle sedi operative.
4. La perdita dei requisiti previsti per l’iscrizione o la cessazione dell’attività associativa comporta la cancellazione dai registri provinciali. Le province comunicano alla Regione le eventuali cancellazioni per l’aggiornamento dell’elenco regionale.
5. Le singole associazioni possono costituire confederazioni di carattere provinciale o interprovinciale.


ARTICOLO 5
(Interventi per la promozione dell’associazionismo enogastronomico)


1. La Regione persegue le finalità previste dalla presente legge favorendo le iniziative degli enti locali e delle associazioni attraverso:
a) il sostegno di specifici progetti, anche mettendo a disposizione spazi e attrezzature regionali;
b) servizi di promozione, informazione e assistenza al consumatore, anche d’intesa con le strutture di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici presenti sul territorio, con particolare riferimento ai consorzi di tutela, ai consorzi di promozione, ai soggetti giuridici in possesso dei marchi provinciali, regionali, nazionali e comunitari e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei pubblici esercizi nel settore della ristorazione.

ARTICOLO 6
(Disposizioni di attuazione)


1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina termini e modalità per l’accettazione delle domande di iscrizione nei registri provinciali, nonché requisiti, strumenti e modalità per beneficiare degli interventi previsti dall’articolo 5.
2. La Giunta regionale adotta, inoltre, tutte le deliberazioni necessarie per dare attuazione a quanto previsto dalla presente legge.


ARTICOLO 7
(Norma finanziaria)


1. All’autorizzazione delle spese derivanti dall’attuazione della presente legge si provvederà con legge di approvazione del bilancio.


Formula Finale:


La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 23 maggio 2011


(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. IX/186 del 17 maggio 2011)



STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
Manuale di diritto amministrativo 2014
F. Caringella, Dike Giuridica Editrice, 2014
Nel corso dell'ultimo anno le incessanti fatiche della giurisprudenza hanno dato vitalità all'introduzione, ...
Codice degli appalti pubblici
A. Cancrini, C. Franchini, S. Vinti, UTET Giuridica, 2014
Il volume presenta una trattazione molto meticolosa e approfondita di tutti gli istituti previsti dall'ordinamento ...
     Tutti i LIBRI >