IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge regionale
ARTICOLO 1
(Finalità e principi generali)
1. In attuazione degli articoli 6 e 39 dello Statuto d’autonomia, la presente legge disciplina la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dallo Stato e delle competenze stabilite dal Capo V della Costituzione.
2. La partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea persegue gli obiettivi di qualità della legislazione ed è ispirata ai principi di sussidiarietà, partecipazione, coerenza e solidarietà.
ARTICOLO 2
(Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione)
1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, nell’ambito delle rispettive funzioni e prerogative, partecipano alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale.
2. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale circa la partecipazione regionale alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento:
a) alle osservazioni inviate ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari);
b) all’iter di formazione degli atti, sulla base di quanto comunicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai documenti di indirizzo politico presentati dalla Regione in ambito nazionale;
c) alle risultanze delle riunioni del Consiglio UE aventi ad oggetto le proposte e gli atti sui quali la Giunta regionale o il Consiglio regionale hanno espresso una posizione;
d) agli atti adottati dalla Giunta regionale per l’attuazione in via amministrativa di obblighi comunitari;
e) all’esecuzione da parte della Giunta regionale delle decisioni della Commissione europea o del Consiglio UE, nonché all’eventuale ricorso giurisdizionale avverso le decisioni.
ARTICOLO 3
(Sessione comunitaria)
1. Il Consiglio regionale si riunisce in sessione comunitaria secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale del Consiglio regionale per l’esame congiunto del programma legislativo annuale della Commissione europea, della relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento comunitario di cui all’articolo 5 e della legge comunitaria regionale, ai sensi dell’articolo 8.
2. Sui documenti facenti parte della sessione comunitaria, il Consiglio regionale promuove la partecipazione delle autonomie territoriali e delle realtà sociali ed economiche.
ARTICOLO 4
(Relazione programmatica sulla partecipazione della regione alle politiche dell’Unione europea)
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Presidente della Regione presenta una relazione nella quale sono illustrati:
a) gli orientamenti e le priorità che la Giunta regionale intende perseguire nell’anno con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e alle politiche dell’Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell’Unione;
b) gli orientamenti che la Giunta regionale ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell’Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l’anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;
c) le strategie di comunicazione della Giunta regionale in merito all’attività dell’Unione europea.
ARTICOLO 5
(Relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale al diritto dell’Unione europea)
1. Il Presidente della Regione, in occasione della sessione comunitaria di cui all’articolo 39, comma 2 dello Statuto, e comunque entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Consiglio regionale una relazione nella quale:
a) riferisce sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale al diritto dell’Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione;
b) fornisce l’elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;
c) fornisce l’elenco delle direttive attuate con regolamento regionale, nonché l’indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati.
ARTICOLO 6
(Partecipazione della Regione alla fase di formazione del diritto dell’Unione europea)
1. In attuazione dell’articolo 5, comma 3, della legge 11/2005, il Consiglio regionale formula le osservazioni sugli atti trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, attraverso apposita risoluzione approvata su iniziativa della commissione competente in materia di politiche comunitarie, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge.
2. Il Consiglio regionale può esprimere indirizzi alla Giunta regionale anche al fine di sollecitare la richiesta di apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della legge 11/2005.
3. Ai fini della formulazione di osservazioni ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 11/ 2005, la Giunta regionale può richiedere il parere alla commissione competente che tiene conto del parere delle commissioni competenti per materia. In caso di osservazioni della Giunta regionale per le quali non sia stato richiesto il parere alla commissione competente, le osservazioni stesse sono trasmesse alla medesima commissione.
4. Nei casi previsti dalla legge, la Giunta regionale comunica all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale i nominativi degli esperti individuati dalla Regione che partecipano nelle delegazioni del Governo alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio UE e della Commissione europea
ARTICOLO 7
(Sussidiarietà)
1. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte e atti comunitari che hanno ad oggetto materie di competenza regionale è esercitato dal Consiglio regionale anche nei contesti di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale e in ambito europeo, di cui fa parte. Gli esiti del controllo di sussidiarietà, approvati con risoluzione del Consiglio regionale, sono comunicati alla Giunta regionale anche ai fini della posizione regionale da assumersi nelle sedi individuate dalla normativa vigente.
2. La Giunta regionale procede alle valutazioni relative al controllo della sussidiarietà di propria competenza raccordandosi con il Consiglio regionale.
ARTICOLO 8
(Legge comunitaria regionale)
1. La legge comunitaria regionale, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, dello Statuto d’autonomia persegue l’adeguamento dell’ordinamento regionale all’ordinamento comunitario sulla base della verifica di conformità di cui all’articolo 5, tenendo conto degli indirizzi formulati nella sessione comunitaria. Il progetto di legge reca nel titolo l’intestazione "Legge comunitaria regionale" con l’indicazione dell’anno di riferimento.
2. La legge comunitaria regionale è presentata dal Presidente della Regione entro il 31 gennaio di ogni anno e approvata dal Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno.
3. La legge comunitaria regionale:
a) provvede al recepimento delle direttive comunitarie nelle materie di competenza regionale, rinviando ad eventuali ulteriori atti di attuazione, del Consiglio regionale o della Giunta regionale, per il completamento del recepimento;
b) dispone in ordine all’esecuzione dei regolamenti comunitari, qualora necessario, indicando i casi nei quali la Giunta regionale può disciplinare l’esecuzione con regolamento regionale e dettando criteri e principi direttivi;
c) dispone in ordine all’esecuzione degli atti comunitari di natura amministrativa, in particolare delle decisioni adottate dalla Commissione europea, che comportano obblighi di adeguamento per la Regione;
d) detta disposizioni per l’esecuzione delle sentenze degli organi giurisdizionali dell’Unione europea;
e) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente per l’attuazione o l’applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta regionale è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi;
g) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative per l’attuazione di programmi regionali cofinanziati dall’Unione europea;
h) dispone in via diretta qualora l’adempimento degli obblighi comunitari comporti nuove spese o minori entrate, l’individuazione di sanzioni amministrative o l’istituzione di nuovi organi amministrativi.
4. Per assicurare la tempestività del recepimento delle direttive, la legge regionale indica il termine per l’adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione, cui la legge stessa rinvia. La legge regionale indica inoltre gli altri termini per gli adempimenti relativi ad ulteriori obblighi di adeguamento dell’ordinamento regionale all’ordinamento comunitario.
5. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione della normativa comunitaria siano contenute in altre leggi regionali.
ARTICOLO 9
(Decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE)
1. Su richiesta delle commissioni consiliari competenti, la Giunta regionale riferisce alle stesse in merito alle conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE che comportano obbligo di adeguamento per la Regione e i tempi per l’esecuzione.
2. Il Consiglio regionale può formulare indirizzi alla Giunta regionale in riferimento all’esecuzione delle decisioni o alla eventuale impugnazione.
ARTICOLO 10
(Impugnazione di atti normativi comunitari)
1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, informando preventivamente il Consiglio regionale che può approvare indirizzi, la Giunta regionale può richiedere al Governo e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), l’impugnazione di un atto normativo comunitario ritenuto illegittimo.
2. Con apposito atto di indirizzo, il Consiglio regionale può invitare la Giunta regionale a richiedere al Governo l’impugnazione di un atto normativo comunitario, in particolare nei casi in cui si sia espressa sullo stesso atto in fase di formazione del diritto dell’Unione europea e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.
3. Resta salva la possibilità del Consiglio regionale di concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.
ARTICOLO 11
(Partecipazione della Regione a progetti e programmi promossi dall’Unione europea)
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie, partecipa ai programmi e progetti promossi dall’Unione europea.
2. La Regione promuove altresì la conoscenza delle attività dell’Unione europea presso gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall’Unione europea.
Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.
Milano, 21 novembre 2011
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. IX/277 del 8 novembre 2011)