Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la seguente legge regionale:
TITOLO I
MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO PER LA PESCA
ARTICOLO 1
(Tipologia di aiuti)
1. La Regione concede aiuti straordinari una tantum per le finalità individuate nel decreto ministeriale 23 febbraio 2011 (Contributi a favore degli imprenditori ittici) agli imprenditori ittici interessati dalle misure di conservazione previste dal regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94.
2. Gli aiuti di cui al presente Titolo sono erogati nel rispetto del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004.
ARTICOLO 2
(Beneficiari degli aiuti)
1. Gli aiuti di cui al presente titolo sono concessi in favore di imprenditori ittici esercenti la pesca del rossetto e del cicerello, iscritti nel registro delle imprese di pesca di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima) e successive modificazioni ed integrazioni, e armatori di unità dotate di licenza di pesca e provvisti di una delle seguenti autorizzazioni:
a) autorizzazione alla pesca speciale ai sensi del decreto ministeriale 28 agosto 1996 (Disciplina della pesca del novellame da consumo e del rossetto) e successive modificazioni ed integrazioni per la campagna di pesca 2009-2010;
b) autorizzazione del capo di compartimento per la pesca del rossetto, di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1999 (Pesca del rossetto (Aphia minuta) nei compartimenti marittimi della Toscana e della Liguria) per la campagna di pesca anno 2009-2010;
c) autorizzazione del capo di compartimento per la pesca sperimentale del cicerello per la campagna di pesca anno 2009.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri per il riparto degli aiuti di cui al presente titolo. Resta fermo, per ogni singola unità produttiva, il rispetto dei limiti previsti dal regolamento CE 875/2007.
3. Per l’erogazione degli aiuti la Regione può avvalersi di un organismo pagatore individuato con deliberazione della Giunta regionale.
TITOLO II
INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER LA DIFESA DELLE PRODUZIONI E DELLE STRUTTURE AGRICOLE DA CALAMITÀ NATURALI ED ALTRI EVENTI ECCEZIONALI.
ARTICOLO 3
(Compartecipazione regionale ai costi sostenuti dai consorzi di difesa)
1. La Regione compartecipa ai costi sostenuti dai consorzi di difesa, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) e successive modificazioni ed integrazioni, che hanno contratto anticipazioni con istituti bancari a fronte di ritardi nei versamenti da parte dello Stato dell’agevolazione prevista dal d.lgs. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Regione concede gli aiuti di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Giunta regionale, nei limiti stabiliti dal regime "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile e comunque fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000,00 per beneficiario.
ARTICOLO 4
(Aiuti per il pagamento di premi assicurativi)
1. La Regione concede agli imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e successive modificazioni ed integrazioni, aiuti finalizzati alla copertura degli oneri finanziari relativi a contratti assicurativi stipulati per risarcimento danni causati alle produzioni agricole e zootecniche, agli animali in produzione zootecnica, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie, patologie infettive del bestiame, fauna selvatica, nonché degli oneri derivanti dall’obbligo di abbattimento e smaltimento di animali in allevamento.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 possono assumere le seguenti forme:
a) aiuti già previsti da altre norme comunitarie, nazionali o regionali;
b) aiuti non previsti da altre norme comunitarie, nazionali o regionali.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), gli aiuti sono concessi, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalle rispettive normative, tenendo conto degli aiuti pubblici già percepiti dal beneficiario per le stesse spese ammissibili.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), gli aiuti sono concessi nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
5. La misura dell’aiuto di cui al comma 1 è determinata a consuntivo in base alle disponibilità di bilancio e fino ad un importo massimo annuale di euro 1.000,00 per beneficiario.
6. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di concessione degli aiuti di cui al comma 1.
TITOLO III
IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 2010, N. 1 (INTERVENTI URGENTI CONSEGUENTI AGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI MESI DI DICEMBRE 2009, GENNAIO E OTTOBRE 2010 E NEL CORSO DELL’ANNO 2011) E ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA L.R. 1/2010 E ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)
ARTICOLO 5
(Implementazione del Fondo di cui all’articolo 1 della l.r. 1/2010)
1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 1, della l.r. 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni è implementato di euro 5.000.000,00.
ARTICOLO 6
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 1/2010)
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: “e” è sostituita dalle seguenti: “e/o”.
2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: “, oltre l’importo complessivo degli investimenti ammessi”.
ARTICOLO 7
(Modifica all’articolo 113 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 113 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
“2 bis. Solo in casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi per i quali è stato decretato lo stato di emergenza, quali tra l’altro danni alluvionali, i Comuni possono adottare provvedimenti motivati di deroga rispetto a quanto previsto al comma 2 anche per singole parti del territorio.”.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 8
(Norma transitoria)
1. Gli effetti del Titolo II della presente legge decorrono dalla data di pubblicazione della registrazione della richiesta di esenzione nel sito della Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione Europea (DG AGRI).
2. Sono eleggibili a contributo soltanto i premi pagati ai sensi del Titolo II della presente legge dopo la data di pubblicazione della registrazione della richiesta di esenzione nel sito della DG AGRI.
ARTICOLO 9
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione:
a) degli articoli 1 e 2, si provvede con la seguente variazione, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2011:
- prelevamento di quota di euro 130.000,00 dall’U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di parte corrente”;
- iscrizione di euro 130.000,00 all’U.P.B. 14.104 “Azioni per lo sviluppo del settore della pesca ed acquacoltura marittima”.
b) degli articoli 3 e 4, si provvede con la seguente variazione, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2011:
- prelevamento di quota di euro 10.000,00 dall’U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di parte corrente”;
- istituzione nell’Area VIII “Sicurezza ed Emergenza” dell’U.P.B. 8.108 “Interventi a sostegno degli imprenditori agricoli per calamità naturali ed altri eventi eccezionali” con lo stanziamento di euro 10.000,00.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 10
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 5 dicembre 2011